UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Corso di laurea in
Economia Aziendale L-18
Insegnamento di
Diritto Amministrativo
Diritto di accesso agli atti: Massima circolazione delle
informazioni all'interno del sistema amministrativo e del
mondo esterno.
CANDIDATO:
RELATORE: Scaglione Pierluca
Massimiano Sciascia 060170500
MATRICOLA: 06
Anno Accademico 2019/2020
Prima di procedere con la trattazione di questa tesi, vorrei dedicare qualche riga a tutti
coloro che mi sono stati vicini in questo percorso di crescita personale e professionale.
Un sentito grazie al mio relatore Massimiano Sciascia, per la sua immensa pazienza ,per la
sua infinita disponibilità e tempestività ad ogni mia richiesta.
Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e i miei parenti, in particolare a mia madre e
mio padre che mi hanno aiutato tanto e mi hanno appoggiato ogni mia decisione, fin dalla
scelta del mio percorso di studi.
ogni giorno. L’affetto
Una dedica speciale ai miei amici, che ci sono stati e il sostegno che mi
hanno dimostrato rendono questo traguardo ancora più prezioso.
Un grazie di cuore al mio collega Vincenzo, con cui ho condiviso ogni esame, ogni viaggio,
ogni ansia e ogni gioia in questi tre anni universitari.
Infine, dedico questa tesi a me stesso, ai miei sacrifici e alla mia tenacia che mi hanno
permesso di arrivare fin qui.
INDICE
Capitolo 1
“La P.A. in senso soggettivo e oggettivo: dagli organi all’attività amministrativa.
Principi generali.”
1.Il principio di trasparenza dell’attività amministrativa ............................................. 3
Ambito soggettivo di applicazione della L. 190/12. ............................................................... 5
2. Ambito di applicazione oggettivo della l. 190/12. .................................................................. 7
3. Principi costituzionali e altri principi generali dell’amministrazione pubblica. ..................... 8
4. 4.1 Il principio di imparzialità: Le amministrazioni pubbliche come “parti imparziali”. ....... 9
4.2. Il principio di buon andamento. ..................................................................................... 10
L’accesso civico.
5. D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33: ..................................................................... 11
Capitolo 2
L’accesso ai documenti della P.A: le diverse tipologie di diritto di
accesso e i soggetti coinvolti.
1. Legittimazione attiva. .........................................................................................................................13
2. Soggetti passivi ..................................................................................................................................14
3. Soggetti attivi. ....................................................................................................................................16
3.1. Richiesta di accesso da parte dei privati. .........................................................................................17
Limiti all’accesso.
4. ..............................................................................................................................18
4.1. La riservatezza e l’accesso. .............................................................................................................20
Capitolo 3
Il procedimento di accesso agli atti.
Ricezione dell’istanza.
1. ............................................................................................................... 24
2. Verifica della legittimazione attiva. ........................................................................................... 26
3. Verifica della legittimazione passiva. ................................................................................................ 28
3. Verifica dei documenti ai quali si chiede di accedere. ............................................................... 30
Definizione dell’accesso e adempimenti.
4. ................................................................................... 31
5. Comunicazione dei motivi ostativi. ............................................................................................ 32
6. Esiti della definizione del procedimento di accesso. .................................................................. 35
Rilascio di copia. ........................................................................................................................ 36
7. PRESENTAZIONE
In questo elaborato vengono discusse le nozioni che sono fondamento del diritto
amministrativo e nello specifico del diritto di accesso agli atti della Pubblica
amministrazione, in virtù e in osservanza del principio di trasparenza che permea l’intero
impianto amministrativistico.
La parte iniziale è dedicata ai principi generali del sistema e ad una sintetica illustrazione
dell’istituto dell’accesso civico e relativo d.lgs. n 33 del 2013. Il senso di questa disciplina
giuridica non può essere colto senza approfondire gli aspetti del principio di trasparenza
dell’azione amministrativa. La ratio è piuttosto scontata. La trasparenza dell’azione
un’esigenza fondamentale degli ordinamenti democratici
amministrativa costituisce infatti
ponendosi come strumento indispensabile a realizzare un effettivo e diretto rapporto tra
governati, per il fatto di consentire a questi ultimi una più consapevole partecipazione
all’operato dei pubblici poteri e un più pieno controllo della relativa rispondenza agli
interessi sociali e ai precetti legislativi e costituzionali.
Si considerano successivamente gli aspetti oggettivi e soggettivi della l. 190/2012. Per
quanto concerne gli aspetti soggettivi la legge delinea una organizzazione plurisoggettiva
cui spetta l’elaborazione, l’implementazione e la vigilanza del rispetto di
e multi-livello Per l’aspetto oggettivo, invece,
una politica anticorruzione. il legislatore, come strumento
di contrasto alla corruzione, prevede i c.d. piano anticorruzione con i quali realizzare
un’attività di pianificazione e di controllo.
Nella seconda parte ci occupiamo delle diverse tipologie esistenti di diritto all’accesso
civico e del profilo dei soggetti coinvolti in tale procedimento. Approfondiremo,
1
il sistema sotteso al procedimento previsto per l’accesso agli atti,
inevitabilmente,
soffermandoci, in maniera graduale, sugli aspetti che lo caratterizzano e, nello specifico,
sulla legittimazione attiva ad accedere agli atti della Pubblica Amministrazione, sui i
soggetti che possono usufruire del diritto di accesso civico e sul caso singolare, ma quanto
mai attuale, della richiesta di accesso agli atti pubblici proposta dalla stessa pubblica
Viene poi particolarmente messo in risalto il tema dei limiti all’accesso
amministrazione.
civico, svolgendo un’analisi minuziosa sui possibili contrasti con il principio di
trasparenza di cui abbiamo forniti gli strumenti nel primo capitolo.
Nel terzo capitolo ,infine, andiamo a smembrare nelle sue parti fondamentali il
procedimento di accesso agli atti. Partiremo dal primo atto di ricezione dell’istanza,
verificando le varie legittimazioni ad agire e i documenti ai quali si chiede di accedere.
Faremo una panoramica sui possibili esiti della definizione del procedimento di accesso
terminando l’analisi con il passaggio finale del rilascio della copia.
Buona lettura. 2
CAPITOLO 1
“La P.A. in senso soggettivo e oggettivo: dagli organi all’attività
amministrativa. Principi generali.”
principio di trasparenza dell’attività amministrativa .
1. Il dell’azione amministrativa costituisce un’esigenza assolutamente
La trasparenza
fondamentale degli ordinamenti democratici ponendosi come strumento indispensabile a
realizzare un effettivo e diretto rapporto tra governati, per il fatto di consentire a questi
ultimi una più consapevole partecipazione all’operato dei pubblici poteri e un più pieno
controllo della relativa rispondenza agli interessi sociali e ai precetti legislativi e
1
costituzionali .
Tale affermazione può essere utilizzata come punto di partenza per effettuare una
breve disamina del principio di trasparenza dell’azione amministrativa 2 per evidenziarne
il profilo innovativo alla base della più recente evoluzione legislativa. Se l’immediato
riconoscimento della rilevanza giuridica del principio di trasparenza si è tradotto
nell’introduzione e nel rafforzamento dei modelli di partecipazione del privato coinvolto
nel procedimento amministrativo, negli ultimi interventi legislativi la trasparenza è stata
concepita come lo strumento per far sì che “non ci saranno più aree di opacità nell’operato
della p.a. e si potrà verificare come vengono spese le risorse e riorganizzati i servizi
amministrativi.
Attraverso una più attenta analisi delle norme costituzionali in tema di azione
amministrativa, però, ci si è resi progressivamente conto di come un tal modo d’intendere
l’agire della p.a. fosse con esse incompatibile. Basti pensare che anche il solo art. 97
1 Diritto delle amministrazioni pubbliche, una introduzione”, , Settima Edizione, il
Domenico Sorace,
Mulino,2016
2 Il principio di trasparenza è stato introdotto proprio dalla legge n. 15/2005. Pertanto, il predetto principio
stabilisce l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il
contribuisce a rendere conoscibile l’azione amministrativa.
proprio operato; in sintesi, la trasparenza 3
3
Cost ., sancisce il principio del buon andamento e dei suoi corollari: efficienza, efficacia
ed economicità. Si è osservato che la segretezza compromette un’azione amministrativa
efficace ed efficiente perché limita o. addirittura, impedisce l’apporto del privato che,
nell’attività della p.a. di contemperamento dell’interesse primario con gli interessi
secondari può essere decisivo; il privato può consentire un’azione amministrativa
migliore: ecco perché la trasparenza è legata alla efficienza ed alla efficacia.
Un cambiamento di sensibilità, un mutamento di prospettiva può considerarsi una
svolta obbligata dall’evoluzione del diritto amministrativo che viene cristallizzato nella l.
241/90. Infatti tale normativa fa propri i rilievi della dottrina e rende, quello di
trasparenza, uno dei suoi principi fondamentali intendendolo come uno strumento per
realizzare un più efficace partecipazione del privato al procedimento amministrativo in
cui sono coinvolti i suoi stessi interessi. Il legislatore ha nella sostanza legato
indissolubilmente la trasparenza alla performance amministrativa in una prospettiva di
prevenzione e repressione del fenomeno della corruzione che trova, in
un’amministrazione “opaca”, poco attenta alla valutazione e al merito e nell’accesso di
norme ed oneri burocratici, terreno fertile.
attuale ha così condotto a interventi che, nell’obiettivo
Il contesto politico-istituzionale
di dare una risposta concreta alle emergenze sociali di corruzione politico-
amministrativa, hanno conferito una nuova luce al principio in esame: una trasparenza
non più proiettata sul privato e sul suo coinvolgimento nel procedimento ma, al contrario,
sull’organizzazione e sull’operato delle amministrazioni per una più efficace lotta al
3 Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
4
fenomeno della corruzione da realizzarsi attraverso un approccio trasversale coinvolgente
più settori del diritto. Tale intento emerge con evidenza dall’emanazione della l. 190/12
la quale agisce sostanzialmente su due fronti:
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.
introduzione, nel codice penale, di modifiche alla disciplina dei reati contro la P.A.
“soggettivo”
2. Ambito di applicazione della L. 190/12.
È opportuno precisare sin da subito l’ambito soggettivo di applicazione della l. 190/12:
infatti, nonostante il riferimento alle pp.aa. avvenga con una terminologia differenziata
nel corpo delle diverse disposizioni è opportuno precisare che pare potersi dedurre
un’applicazione immediata delle disposizioni per le amministrazioni centrali e il
differimento dell’applicazione, laddove non diretta, ad intese in Conferenza unificata per
quanto riguarda le Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.
L’analisi delle disposizioni cui è affidata in concreto la realizzazione del principio di
trasparenza richiede un previo inquadramento della disciplina ex . 190/12 sia sotto il
profilo soggettivo che oggettivo.
Quanto al primo, la legge delinea una organizzazione plurisoggettiva e multi-livello
cui spetta l’elaborazione, l’implementazione e la vigilanza del rispetto di una politica
4
anticorruzione . Al riguardo si osserva che, inizialmente, ai fini della cura di una politica
di anticorruzione è stato istituito, nel 2003, l’Alto Commissario; esso è stato soppresso
nel 2008 e le sue funzioni sono state attribuite al Servizio anticorruzione e trasparenza
costituito nell’ambito del Dipartimento della funzione pubblica.
(SAET),
4 In particolare, vengono approvati il D.Lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza amministrativa), il D.Lgs.
39/2013 (in materia di incompatibilità ed inconferibilità), il DPR. 62/2013 ( con cui viene adottato il regolamento
che disciplina il codice di comportamento dei pubblici dipendenti ) ed infine viene adottato, dall’allora Civit, il
primo PNA (Piano nazionale anticorruzione). 5
La l. 190/2012, a livello centrale, mantiene la suddetta struttura e consente di desumere
che, sostanzialmente, al Dipartimento spettino compiti di iniziativa e di impulso mentre,
5
alla Civit , spettino compiti di vigilanza, controllo e consulenza. A ben vedere però tale
assetto deve essere rivalutato alla luce delle innovazioni apportate con la l. 11416 delle
quali si ricava la spettanza al Dipartimento di compiti relativi alla misurazione e
amministrativa e l’attribuzione, alla Autorità nazionale
valutazione della performance
anticorruzione di compiti sia, ex ante, di iniziativa che, ex post, di controllo.
Inoltre, a supporto dell’attività di tali soggetti è previsto l’intervento, a livello locale,
del Prefetto e, a livello centrale, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
nella misura in cui essa si occupa di predisporre percorsi di formazione dei dipendenti
delle pp.aa. statali sui temi dell’etica e della legalità. Ulteriore innovazione di rilievo è
poi rappresentata dall’istituzione, in ciascuna amministrazione, del responsabile della
di indirizzo politico
prevenzione della corruzione (RPC), che è individuato dall’organo
tra i dirigenti di ruolo di prima fascia in servizio. Laddove all’interno
dell’amministrazione venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, egli risponde ai sensi delle disposizioni in punto di responsabilità
dirigenziale e, “oltre che il danno erariale e all’immagine della p.a.”, sul piano
per
disciplinare, a meno che non provi di aver predisposto il piano per la prevenzione della
6
corruzione e di averne controllato la attuazione . Il responsabile della prevenzione della
corruzione risponde infine anche in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche.
5 Commissione per
6 Questa responsabilità per fatto di terzo si giustifica per la posizione apicale del Responsabile della prevenzione
che, in virtù di una condotta omissiva, attrae a sé il precipitato della portata lesiva della credibilità e dignità della
pubblica amministrazione per un reato di natura corruttiva che viene avvertito dalla società quale espressione di
una amministrazione inefficiente, non trasparente e che nelle maglie della “burocrazia” si presenta incapace di
essere giusta, imparziale, efficace, efficiente e di gestire al meglio le risorse pubbliche nell’interesse generale.
6
“oggettivo”
3. Ambito di applicazione della l. 190/12.
“oggettivo”
Quanto ad un profilo di analisi il legislatore, come strumento di contrasto
prevede i c.d. piano anticorruzione con i quali realizzare un’attività di
alla corruzione,
pianificazione e di controllo. Il sistema che ne deriva, in realtà, permea su due livelli,
quello nazionale e quello locale, che devono operare tra loro. Infatti a livello centrale vi
è la previsione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) elaborato in ambito
governativo, ma parallelamente, anche le amministrazioni regionali e locali devono
elaborare i propri piano conformemente non solo a quello governativo già citato ma, più
in generale, alle previsioni legislative vigenti in merito.
7
Infatti seppure i commi 5,8, e 9, art. 1 , l. 190/12, relativi al contenuto ed alle finalità
di tale strumento sono espressamente previsti per le amministrazioni centrali, la loro
lettura, in combinato disposto con il co. 60, art. 1, l. 190/12, impedisce di escludere che i
medesimi oneri ricadano anche in capo alle amministrazioni regionali e locali. Il piano
nazionale anticorruzione è
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