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NELL

- DICHIARAZIONE DEL CAIRO SUI DIRITTI UMANI DELL’ISLAM 1990

La componente teologica e il costante richiamo al dettato

sciaraitico, rendono peculiare la Dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo nell'Islam adottata nel 1981 dal Consiglio

islamico d'Europa così come la Dichiarazione del Cairo del 1990

elaborata dall'Organizzazione della Conferenza Islamica. La

Dichiarazione del 1981 consta di un lungo preambolo e di 23

articoli che trattano i temi del diritto alla vita e alla libertà, del

diritto all'uguaglianza e del diritto alla libertà religiosa, del diritto

ad essere protetti contro la tortura e l'abuso di potere, dei diritti

connessi alla vita familiare e sociale, nonché a quella economica.

L'enunciazione di tali diritti si accompagna, di volta in volta, al

costante riferimento alle norme sciaraitiche; attraverso il ricorso

ad un singolare espediente esegetico - che consiste nel fare

Ahadith del Profeta (cioè

richiamo alle citazioni coraniche o agli

l'insieme dei racconti tradizionali concernenti fatti e detti del

Profeta e che costituiscono la Sunna che, insieme al Corano è, per

il diritto musulmano, fonte normativa primaria) si conferisce

all'enunciazione di tali diritti, ma prima ancora al loro stesso

37 . L'art.1 della

contenuto, una sorta di "legittimazione" islamica

Dichiarazione, che attribuisce alla vita umana e all'essere fisico e

morale un valore imprescindibile, contiene una fondamentale

limitazione laddove stabilisce che il «carattere sacro della vita

umana può essere cancellato solo in nome della Legge Islamica» e

shari'a è dunque il

secondo i provvedimenti da essa predisposti; la

37 S. Angioi, Le dichiarazioni sui diritti dell’uomo nell’islam,in

www.uniurb.it/medioriente/2_articoli_di_Silvia_Angioi.pdf

32

parametro che serve a definire il contenuto e l'ampiezza dei diritti

conferiti all'individuo. Lo si evince dall’articolo seguente che,

nell'affermare il diritto alla libertà, sia individuale che collettiva,

38

Ahadith e ai versi coranici che si pongono a

fa richiamo agli

fondamento dello stesso diritto nonché di quello che è indicato

quale suo naturale corollario, vale a dire il diritto di ciascun

popolo alla difesa e alla reazione contro qualsiasi forma di

aggressione. Il principio dell’uguaglianza è formulato in maniera

complessa dall'art.3, che definisce non a caso che:

«tutti gli uomini sono uguali secondo la Legge islamica:Non

c’è nessuna superiorità di un arabo su un non-arabo, né di un non-

arabo su un arabo, né di un rosso su un nero, né di un nero su un

rosso, a parte la devozione».

L’applicazione di questa legge non tollera nessuna

discriminazione tra gli individui: «Se Fatima, la figlia di

Muhammad, rubasse, le farei tagliare la mano» (hadith), e

riconosce a tutti la stessa sostanziale protezione:

«Il più debole di voi per me è il più forte fintanto che non gli

faccio riconoscere il suo buon diritto e il più forte di voi, per Me

è il più debole fintanto che non lo conduco a riconoscere agli altri

39

il loro buon diritto (hadith kudsi)»

E' l'obbedienza alle prescrizioni della Legge divina che determina

infatti la differenza tra gli individui poiché è nella misura in cui

ciascuno dimostra di essere un buon musulmano che può essere

38 Sono i versetti 41 della Sura XLI e 41 della Sura XXII

39 Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo nell’Islam, art.3 Edizioni Al Hikma-www.islam-online.it

raduzione e note di Hamza R. Piccardo 33

espresso un giudizio di valore e dunque di superiorità rispetto agli

40 . Laddove nelle dichiarazioni internazionali il

altri individui

fondamento del diritto è rappresentato dall’uomo stesso, nel diritto

musulmano il fondamento del diritto è Dio, nel senso che Dio è

soggetto ultimo dei diritti e nel senso che la volontà di Dio

determina i diritti e doveri reciproci che intercorrono tra gli

41 Le dichiarazioni islamiche dei diritti dell’uomo si

uomini.

pongono in una prospettiva alternativa rispetto alle dichiarazioni

dell’ONU e avanzano pretese di universalità che non si limita al

piano religioso ed etico-spirituale ma si allarga a quello politico e

giuridico data la relazione assai stretta nell’islam tra religione e

organizzazione politica. Il rifiuto di accettare i diritti universali

sharia fu motivato in un

dell’uomo perché in contrasto con la

Memorandum del governo dell’Arabia Saudita così:

« il diniego da parte del nostro stato non significa affatto indifferenza nei

riguardi degli obbiettivi che questi documenti si propongono di perseguire

,cioè la dignità dell’uomo.. il nostro rifiuto significa piuttosto la volontà

irremovibile di proteggere ,garantire e salvaguardare la dignità dell’uomo…in

virtù del dogma islamico rivelato da Dio e non in virtù di legislazioni ispirate

da considerazioni materialistiche e perciò soggette a continui

cambiamenti…mantenimento delle riserve già espresse a proposito di alcuni

punti contenuti nella dichiarazione e nel patto sopraccitati, giacché l’islam ha

una concezione diversa dei mezzi con cui assicurare il rispetto della dignità

umana, la tutela della libertà e la salvaguardia della pace tra gli uomini. È

nostro desiderio restare fedeli ai princìpi islamici, che alcuni individui

ignoranti o tendenziosi hanno cercato di snaturare, e attenerci al la filosofia

scientifica dell’islam. Sebbene quest’ultima sia poco compresa da alcuni

40 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, M. Arena ( a cura di), Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni ,Ed

Carocci, 2008

41 A. Pacini,Introduzione- L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, Torino, Fondazione Giovanni

Agnelli,1998 34

ricercatori, la sua fondatezza è stata dimostrata da fatti storici decisivi, ed è

all’origine del nostro rifiuto di sottoscrivere alcuni punti della dichiarazione e

del patto sopraccitati. Noi vorremmo tuttavia precisare che la nostra

contestazione concerne alcuni aspetti pratici, e non i princìpi fondamentali

relativi alla dignità, alla libertà e alla coesistenza pacifica e armoniosa tra gli

uomini. Inoltre, il Regno ha deliberatamente scelto di evitare manifestazioni

superficiali di carattere propagandistico, poiché l’esperienza ha dimostrato

che queste manifestazioni non giovano in nessun caso alla causa della dignità

42

dell’uomo, né alla sua sicurezza e neppure ai suoi diritti fondamentali »

Il Memorandum del Regno Saudita segnò l’inizio di un ampio

confronto sui diritti umani tra giuristi sauditi e giuristi europei,

intanto, agli inizi degli anni settanta, l’Organizzazione della

Conferenza Islamica (OCI ) creò al suo interno una Commissione

per i Diritti dell’Uomo, con l’incarico di elaborare una

Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo nell’islam. Nel

1980 nel Kuwait si tenne un importante convegno internazionale

sui diritti dell’uomo, cui parteciparono giuristi provenienti da tutti

i paesi musulmani; fu redatto un documento in cui oltre a

dimostrare l’importanza data dall’islam alla dignità umana,veniva

raccomandato agli stati musulmani di sottoscrivere e ratificare gli

strumenti internazionali dell’ONU relativi ai diritti dell’uomo, con

la clausola però di compatibilità con la Legge Islamica. Nello

stesso momento le raccomandazioni finali ribadivano agli stati

musulmani di elaborare una Dichiarazione dei diritti dell’uomo

nell’islam. Nel successivo congresso dei capi di stato dei paesi

dell’OCI, fu discussa una bozza di dichiarazione; il testo poi

modificato fu presentato e approvato al Congresso dei ministri

42 Citazione tratta da Andrea Pacini (a cura di), L’islam e il dibattito sui diritti dell’uomo, Edizioni

Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1998, 8; per il testo completo del Memorandum saudita si veda

idem, 33-52. 35

degli esteri dell’OCI tenutosi al Cairo nel 1990, costituisce

l’attuale Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’islam.

Il testo non venne mai promulgato dai capi di stato dell’OCI ed

infatti non ha alcun valore giuridico ma simbolicamente

rappresenta l’espressione del principale organismo internazionale

degli stati musulmani. La Dichiarazione islamica universale dei

diritti dell’uomo proclamata a Parigi nel palazzo dell’ UNESCO

nel 1981 fu promossa dal Consiglio Islamico Europeo (organismo

fondato con il sostegno del Pakistan da associazioni di musulmani

essa afferma quali sono i diritti inviolabili

immigrati in Europa),

dei musulmani e dimostra che il Corano e le fonti islamiche non si

pongono in opposizione alla moderna concezione dei diritti

dell’uomo. Promulgata dall’OCI nel 1990, in cui il riferimento per

Shari’a interpretata tradizionalmente:

stabilire diritti e doveri è la

l’art 2 sembra permettere le punizioni corporali, l’art 5 sulla

libertà di matrimonio non menziona la religione In questa

occasione fu, ad esempio, mostrato che la versione inglese e

francese del testo non corrispondono all’originale arabo in molte

sfumature: viene tradotto semplicemente come legge il termine

Shari’a (Legge islamica), vengono eliminate le citazioni

arabo

coraniche non funzionali a mostrare la congruità del Corano con i

diritti dell’uomo, insomma è la versione araba originale che fa

fede e non le varie traduzioni. La Dichiarazione ,nonostante

l’aggettivo universale, in realtà è indirizzata al musulmano

credente e garantisce l ‘esercizio dei diritti e dei doveri nello stato

Shari’a. Il valore politico di questa

musulmano in conformità alla

dichiarazione è però inferiore a quella come forma di

discriminazione, l’art 10 nega ai musulmani la libertà di

coscienza, l’art 6 afferma la supremazia del padre rispetto alla

36

madre nell’educazione dei figli, l’art 22 afferma che ogni

individuo ha diritto liberamente di esprimere la sua opinione

purchè «in modo non contrario ai principi della legge islamica».

Hisba in cui trova

Ancora si richiama l’istituzione islamica dell’

espressione il principio coranico del diritto-dovere di ogni singolo

musulmano di invitare al bene e proibire il male, chiunque può

concretamente den

Dettagli
A.A. 2013-2014
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catyspezzaferri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritti confessionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof D'Arienzo Maria.