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DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono ripartiti tra fonti primarie e derivate. Quest'ultime sono necessarie in relazione a quelle attività che nei vari stati membri sono sottoposte a delle discipline per le condizioni di accesso e di esercizio.

L'art. 47 prevede l'adozione di direttive intese ad agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste attraverso il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

Con il diritto di stabilimento il trattato prende in considerazione il caso del soggetto che intende stabilirsi, cioè esercitare stabilmente un'attività autonoma in uno stato membro nel quale egli non era stabilito prima. Con la libera prestazione dei servizi il trattato si riferisce alla possibilità che il soggetto presti la propria attività in uno stato membro diverso da quello ove stabilito senza stabilirsi nello stato della prestazione. Lo stato

membro sul cui territorio un soggetto si stabilisce conserva ampi poteri nei confronti di questi e può imporgli il rispetto di condizioni d'esercizio che non possono essere richieste ad un soggetto che agisca in quello stato a titolo di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art.49. L'art. 50 descrive la libera prestazione dei servizi a titolo temporaneo e di una prestazione determinata e non di una serie indefinita di prestazioni. Un'ulteriore differenza è che la corte stabilisce che il diritto alla libera prestazione dei servizi implica che il soggetto in questione non partecipa alla vita economica dello stato membro ospitante come avviene nel diritto di stabilimento. Rientrano nella nozione di servizi quelli la cui prestazione si estende per un periodo di tempo prolungato, persino più anni. Un'attività autonoma è svolta senza vincolo di subordinazione rispetto al destinatario della prestazione, in maniera indipendente e avviene.dietro retribuzione. L'oggetto dell'attività può essere il più diverso, come le attività commerciali, artigiane, libere professioni. Per esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione non è necessaria la cittadinanza, è sufficiente che il cittadino per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro stato membro e di avervi acquistato una qualificazione professionale riconosciuta dal diritto comunitario si trovi rispetto al loro stato d'origine in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal diritto comunitario. Le disposizioni non si applicano ai cittadini di uno stato membro che intende esercitare sul territorio dello stato membro un'attività senza aver precedentemente in un altro stato membro acquisito la relativa qualifica professionale. Tra i beneficiari degli istituti rientrano anche le persone giuridiche: lesocietà, costituite conformemente alla legislazione di uno stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della comunità, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli stati membri. Secondo la corte, l'art. 48 fa solo riferimento alle società che godono del diritto di stabilimento secondario, potendo solo aprire agenzie o succursali in uno stato diverso da quello della sede, ma non potendo trasferire la sede legale. La libera prestazione dei servizi comprende la libertà da parte dei destinatari dei servizi di recarsi in un altro stato membro per fruire di tali servizi senza restrizioni. L'art. 43 prevede che sono vietate restrizioni alla libertà di stabilimento e si estende anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali. Le forme di stabilimento consentite sono: 1. il diritto di stabilimento vero e proprio che si realizza quandoun sogg. Stabilisce in uno stato membro diverso dal proprio, il proprio unico centro d'attività (stabilimento primario). 2. il diritto di aprire agenzie, succursali che si realizza quando un sogg. che ha esercitato il diritto primario in unostato membro crea un ulteriore centro d'attività in un altro stato membro (stabilimento secondario) Per il diritto di stabilimento primario all'art.43 si tratta di una libertà di stabilimento che importa l'accesso alle attività non salariate nonché la costituzione e la gestione di imprese e di società. In primo luogo comporta il diritto di accesso alle attività non salariate nel territorio di un altro stato membro anche attraverso la costituzione di imprese; la norma poi definisce le condizioni d'esercizio che lo stato membro dello stabilimento può imporre ai cittadini di altri stati membri che intendono stabilirsi nel proprio territorio. Sotto il primo profilo l'art.43vieta qualsiasi normativa che impedisca ai cittadini di altri stati di svolgere determinate attività non salariate, sotto il II profili prescrive che i cittadini di altri stati membri possano svolgere un'attività non salariata con il rispetto delle stesse disposizioni normative applicabili ai cittadini dello stato di stabilimento e viene consacrato il principio del trattamento nazionale che prevede il divieto di discriminazioni fondati sulla nazionalità, si tratta sia di discriminazioni dirette o palesi, sia indirette sia materiali. Il diritto di stabilimento secondario consente al soggetto già stabilito di aprire agenzie e succursali in un altro stato membro, un secondo centro d'attività senza rinunciare allo stabilimento nel primo stato. In esso si rinviene il diritto di apertura che si riferisce solo ad attività commerciali o imprenditoriali e le condizioni di esercizio che riguardano il trattamento nazionale, ma se nel I caso il trattamento si.risolve nel divieto di discriminazioni, nel II lo stesso principio impone che ai sogg. Che nel territorio nazionale posseggono solo un centro di attività secondario sia esteso il trattamento che la legislazione locale riserva ai sogg. che hanno nel territorio nazionale lo stabilimento principale. Per la libera prestazione dei servizi bisogna far riferimento all'art 48 secondo cui sono vietate le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della comunità nei confronti dei cittadini degli stati membri stabiliti in un paese della comunità. Il prestatore può per l'esercizio della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo nel paese ove la prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini. Da un lato esso attribuisce al prestatore stabilito in uno stato membro il diritto di esercizio temporaneo della propria attività nello stato dove la prestazione è fornita qualora i due statinon coincidono, dall'altro si fa riferimento al trattamento nazionale dove le condizioni imposte al libero prestatore devono essere quelle imposte dal paese stesso ai propri cittadini. Sotto il I profilo gli artt. Pongono divieti alle disposizioni presenti nelle legislazioni nazionali che riservano l'esercizio di una
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Publisher
A.A. 2008-2009
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Parisi Nicoletta.