Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi
Il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono ripartiti tra fonti primarie e derivate. Queste ultime sono necessarie in relazione a quelle attività che, nei vari stati membri, sono sottoposte a delle discipline per le condizioni di accesso e di esercizio.
Direttive e riconoscimento dei titoli
L'art. 47 prevede l'adozione di direttive intese ad agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste attraverso il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Il diritto di stabilimento
Con il diritto di stabilimento, il trattato prende in considerazione il caso del soggetto che intende stabilirsi, cioè esercitare stabilmente un'attività autonoma in uno stato membro nel quale non era stabilito prima.
La libera prestazione dei servizi
Con la libera prestazione dei servizi, il trattato si riferisce alla possibilità che il soggetto presti la propria attività in uno stato membro diverso da quello ove stabilito, senza stabilirsi nello stato della prestazione. Lo stato membro sul cui territorio un soggetto si stabilisce conserva ampi poteri nei confronti di questo e può imporgli il rispetto di condizioni d'esercizio che non possono essere richieste ad un soggetto che agisca in quello stato a titolo di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49.
Caratteristiche della libera prestazione dei servizi
L'art. 50 descrive la libera prestazione dei servizi a titolo temporaneo e di una prestazione determinata e non di una serie indefinita di prestazioni. Un'ulteriore differenza è che la corte stabilisce che il diritto alla libera prestazione dei servizi implica che il soggetto in questione non partecipa alla vita economica dello stato membro ospitante come avviene nel diritto di stabilimento. Rientrano nella nozione di servizi quelli la cui prestazione si estende per un periodo di tempo prolungato, persino più anni.
Attività autonoma
Un'attività autonoma è svolta senza vincolo di subordinazione rispetto al destinatario della prestazione, in maniera indipendente e avviene dietro retribuzione. L'oggetto dell'attività può essere il più diverso, come le attività commerciali, artigiane, libere professioni.
Requisiti per l'esercizio dei diritti
Per esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione non è necessaria la cittadinanza; è sufficiente che il cittadino, per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro stato membro e di avervi acquistato una qualificazione professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovi rispetto al loro stato d'origine in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal diritto comunitario.
Le disposizioni non si applicano ai cittadini di uno stato membro che intendono esercitare sul territorio dello stato membro un'attività senza aver soddisfatto i requisiti necessari.