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L’INTERVENTO RIFORMATORE: LA LEGGE N. 62/2014

2.1. Analisi della norma

L’articolo 416 ter del Codice Penale così come modificato dalla Legge n. 62 del 2014

statuisce che chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al

terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di

erogazione di denaro o altre utilità, venga punito con la reclusione da quattro a dieci anni e

che la medesima pena venga applicata anche a chi prometta di procurare voti con le

modalità di cui al primo comma.

A riguardo, pare opportuno evidenziare come la Legge n. 62 del 2014 oltre ad aver

introdotto un secondo comma, innova profondamente la norma sia per ciò che attiene

l’accordo che ora deve riflettere le cosiddette modalità mafiose, sia per ciò che riguarda le

per l’ampliamento dell’oggetto della fattispecie che ora

sanzioni ivi previste e sia infine, 35

include anche altre utilità oltre al denaro .

Ciò che la Legge pare non incidere concerne il rapporto tra le disposizioni in materia di

organizzazione mafiosa e quelle in materia di reati elettorali dal momento che, da una

parte, viene mantenuto il vincolo di sussidiarietà con l’articolo 416 bis del Codice Penale e

dall’altra, il nesso di specialità con i reati di cui agli articoli 96 e 97 del Decreto del

in “Diritto

35 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, penale

contemporaneo”, n. 4, pp. 26-35. 24

Presidente della Repubblica n. 351 del 1957 e articoli 86 e 90 del Decreto del Presidente

36

della Repubblica n. 750 del 1960 .

Sebbene i disegni di legge presentati alla Camere dei Deputati e al Senato della Repubblica

propendessero per un verso, in un trattamento sanzionatorio più grave e per altro, in una

semplificazione in ambito probatorio è evidente che, la scelta di inserire le altre utilità e di

punire il promittente abbiano rappresentato di fatto una soluzione di compromesso. Si

tratta di novità che è bene analizzare copiosamente dal momento che, hanno avuto il pregio

di trasformare la formulazione dell’articolo in descrizione e di inciderne concretamente

l’applicabilità 37 .

In effetti, l’articolo 416 ter del Codice Penale, così come inizialmente formulato intendeva

impedire alle associazioni mafiose di boicottare il libero esercizio del diritto di voto

evitando che le stesse potessero frapporsi nella scelta dell’elettorato attivo per indirizzare a

proprio vantaggio l’esito delle votazioni 38 .

La riforma del 2014 intende superare questa ristretta visione e anziché punire ogni e

qualsiasi collaborazione tra le associazioni per delinquere di stampo mafioso e i referenti

politici intende soffermarsi specificatamente sull’accordo stipulato tra le organizzazioni

39

criminali e gli esponenti politici .

Così strutturato, il reato non solo si discosta dalla fattispecie delineata per il concorso

esterno in associazione mafiosa, ma assume piena autonomia che di fatto attribuisce

all’articolo 416 ter del Codice Penale non già le vesti di fattispecie ausiliaria e

complementare del reato di partecipazione di cui all’articolo 416 bis del Codice Penale, ma

– in “Diritto n. 3, pp.

36 Romano, B. (a cura di 2015), Le associazioni di tipo mafioso, e procedura penale”,

85-89.

37 Ibidem.

38 La Spina, A. (2016). Il voto di scambio politico-mafioso tra mutamenti fattuali e modifiche normative, in

“Rivista di Studi Politici”, vol. 28, n. 3, pp. 29-42.

39 Ibidem. 25

quelle di fattispecie a sé stante, così come confermato dalla Corte di Cassazione a

40

proposito del Caso Mannino .

2.1.1. Il bene giuridico tutelato

La riforma del 2014 ha lasciato inalterata la natura del reato trattandosi di un reato di

natura plurioffensiva e insistendo per un verso, nella tutela del regolare esercizio delle

procedure elettorali da parte di tutti i cittadini e nel conseguente rispetto delle scelte

e per altro, nella salvaguardia dell’ordine pubblico e dei principi di correttezza e

elettorali 41

liceità rispetto alle istituzioni democratiche .

2.1.2. Soggetti attivi del reato

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato v’è da dire che rispetto al testo

precedentemente formulato, la riforma del 2014 ha lasciato quasi del tutto inalterato il

primo comma dell’articolo 416 ter del Codice Penale trattandosi di un reato di tipo

42

comune .

In effetti, il legislatore ha deciso di utilizzare il termine “chiunque” per contraddistinguere

il soggetto attivo del reato, per l’evidente scopo di non legare questo esclusivamente al

candidato alle consultazioni elettorali che abbia deciso di rivolgersi alle organizzazioni di

stampo mafioso, bensì di estenderlo a qualsiasi soggetto che intenda stipulare un accordo

40 Romano, B. (a cura di 2015), Le associazioni di tipo mafioso, op. cit. in “Archivio penale”,

41 Squillaci, A. (2014), Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso, n.3, pp.

2-12.

42 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.

26

con tali associazioni affinché queste possano intercedere sull’elettorato nel favorire un

43

candidato .

Sebbene dalla lettera della norma pare che il soggetto attivo possa essere non solo chi

agisca a favore e per conto di un politico ma anche chi non abbia ricevuto alcun mandato

specifico, è altrettanto evidente come la disposizione esclude quel soggetto che pur avendo

realizzato la condotta attiva del reato di cui all’articolo 416 ter del Codice Penale faccia

parte dell’organizzazione giacché in tal caso, la fattispecie ricade sotto l’alveo del reato di

associazione ex articolo 416 bis del Codice Penale e non già nel reato di scambio elettorale

politico/mafioso. innovare l’articolo 416 ter del

Per ciò che attiene invece il secondo comma, la riforma pare

Codice Penale dal momento che, la fattispecie ha natura plurisoggettiva necessaria propria

cosicché il soggetto che compie il reato verrà punito non solo per aver promesso di

che ne è alla base.

procacciare voti, ma anche per aver stipulato l’accordo

Così formulato, sembra che il legislatore abbia voluto superare il limite del precedente

testo che, non di rado, aveva dato luogo a opinioni contrastanti in dottrina, con riferimento

all’esatta applicazione delle due fattispecie di reato ex articolo 416 bis e 416 ter del Codice

44

Penale .

Inoltre, la nuova formulazione ha rimosso anche la precedente difformità insistente nella

punibilità di una sola delle due parti del reato i quali pur avendo pattuito un contratto

avente natura sinallagmatica, in sostanza non venivano puniti entrambi dal momento che,

solo una parte veniva punita a titolo di partecipazione e la condotta del promittente non

avrebbe potuto essere sanzionata ai sensi dell’articolo 416 bis del Codice Penale, per

di prove circa la sua partecipazione all’organizzazione mafiosa, come ha avuto

mancanza

43 Ibidem.

44 Giarrusso, M. M. (2017). Il voto di scambio politico-mafioso, Armando, Roma.

27

modo di sottolineare la Corte di Cassazione nel momento in cui ha esplicitato le esigenza

normative derivanti dall’applicazione della norma 45 .

Ulteriori problematiche potrebbero sorgere nel momento in cui a pattuire l’accordo sia il

all’associazione criminale giacché il vuoto normativo rende lecite due

cosiddetto intraneus

possibilità insistenti da una parte, nell’assorbimento per concorso apparente di norme e

dall’altra, nel concorso di reati 46 .

La scelta dell’una o dell’altra ipotesi non sarebbe priva di significato giacché qualora si

ritenesse che il reato di scambio elettorale politico mafioso ricada sotto l’alveo

dell’assorbimento per concorso apparente e lo si volesse includere nel terzo comma

dell’articolo 416 bis del Codice Penale, si dovrebbe pensare più ad una sua abrogazione

47

che ad un assorbimento, in contrasto con la lettera della norma e con la voluntas legis .

Più probabile invece l’ipotesi del concorso di reati, sebbene parte della dottrina abbia

negato la possibilità di un’applicazione rigorosa del concorso formale che, nella pratica

darebbe luogo al cosiddetto cumulo giuridico, giacché essa condurrebbe ad incrementi

da irrogare visto che, la sanzione stabilita per il reato di cui all’articolo 416

minimi di pena

48

bis è più grave .

Pare opportuno soffermarsi invece soffermarsi meglio sul soggetto attivo del reato nella

diversa ipotesi in cui si tratti di soggetto che fa parte dell’associazione o di soggetto

estraneo ad essa visto che ben potrebbe trattarsi di un soggetto attivo estraneo

all’organizzazione mafiosa purché vi sia la stipula effettiva di un accordo o venga

49

effettuata la promessa di avvalersi del metodo mafioso .

45 Ibidem.

46 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.

47 Di Tullio, D. E., Antonio, M. (2019). Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, Key, Milano.

48 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.

49 Ibidem. 28

Nondimeno, a livello teorico pare possibile che il soggetto attivo del reato possa essere

anche colui che, pur partecipando attivamente e stabilmente all’interno di un’associazione

mafiosa, non agisca per conto e nel nome dell’organizzazione, ma in nome proprio. È

evidente che in tal caso, non esisterebbe alcun limite da far valer giacché il soggetto non

agirebbe quale parte di un organigramma mafioso, ma per esclusivo interesse personale e

50

del politico da avvantaggiare .

Ciononostante, pur teoricamente possibile, la teoria non può essere condivisa totalmente

giacché l’articolo 416 ter del Codice Penale intende punire una specifica condotta,

insistente nel rivolgersi ad un’organizzazione mafiosa tale da poter gestire e veicolare voti

la stessa potrebbe esercitare nei confronti dell’elettorato

in virtù del condizionamento che

attraverso l’utilizzo del metodo mafioso 51 .

Pertanto, qualora si ammettesse che il soggetto attivo del reato, pur aderente ad

un’associazione mafiosa, possa agire in nome e per conto proprio, si potrebbe supporre che

costui possa non servirsi del metodo mafioso per influire sull’elettorato, facendo venire

52

meno il perfezionamento del reato de quo .

2.1.3. Elemento soggettivo ed elemento oggettivo del reato

L’elemento soggettivo del reato insiste nella volontà del soggetto attivo di voler

acconsentire alla promessa di procacciare vo

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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