L’INTERVENTO RIFORMATORE: LA LEGGE N. 62/2014
2.1. Analisi della norma
L’articolo 416 ter del Codice Penale così come modificato dalla Legge n. 62 del 2014
statuisce che chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al
terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di
erogazione di denaro o altre utilità, venga punito con la reclusione da quattro a dieci anni e
che la medesima pena venga applicata anche a chi prometta di procurare voti con le
modalità di cui al primo comma.
A riguardo, pare opportuno evidenziare come la Legge n. 62 del 2014 oltre ad aver
introdotto un secondo comma, innova profondamente la norma sia per ciò che attiene
l’accordo che ora deve riflettere le cosiddette modalità mafiose, sia per ciò che riguarda le
per l’ampliamento dell’oggetto della fattispecie che ora
sanzioni ivi previste e sia infine, 35
include anche altre utilità oltre al denaro .
Ciò che la Legge pare non incidere concerne il rapporto tra le disposizioni in materia di
organizzazione mafiosa e quelle in materia di reati elettorali dal momento che, da una
parte, viene mantenuto il vincolo di sussidiarietà con l’articolo 416 bis del Codice Penale e
dall’altra, il nesso di specialità con i reati di cui agli articoli 96 e 97 del Decreto del
in “Diritto
35 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, penale
contemporaneo”, n. 4, pp. 26-35. 24
Presidente della Repubblica n. 351 del 1957 e articoli 86 e 90 del Decreto del Presidente
36
della Repubblica n. 750 del 1960 .
Sebbene i disegni di legge presentati alla Camere dei Deputati e al Senato della Repubblica
propendessero per un verso, in un trattamento sanzionatorio più grave e per altro, in una
semplificazione in ambito probatorio è evidente che, la scelta di inserire le altre utilità e di
punire il promittente abbiano rappresentato di fatto una soluzione di compromesso. Si
tratta di novità che è bene analizzare copiosamente dal momento che, hanno avuto il pregio
di trasformare la formulazione dell’articolo in descrizione e di inciderne concretamente
l’applicabilità 37 .
In effetti, l’articolo 416 ter del Codice Penale, così come inizialmente formulato intendeva
impedire alle associazioni mafiose di boicottare il libero esercizio del diritto di voto
evitando che le stesse potessero frapporsi nella scelta dell’elettorato attivo per indirizzare a
proprio vantaggio l’esito delle votazioni 38 .
La riforma del 2014 intende superare questa ristretta visione e anziché punire ogni e
qualsiasi collaborazione tra le associazioni per delinquere di stampo mafioso e i referenti
politici intende soffermarsi specificatamente sull’accordo stipulato tra le organizzazioni
39
criminali e gli esponenti politici .
Così strutturato, il reato non solo si discosta dalla fattispecie delineata per il concorso
esterno in associazione mafiosa, ma assume piena autonomia che di fatto attribuisce
all’articolo 416 ter del Codice Penale non già le vesti di fattispecie ausiliaria e
complementare del reato di partecipazione di cui all’articolo 416 bis del Codice Penale, ma
– in “Diritto n. 3, pp.
36 Romano, B. (a cura di 2015), Le associazioni di tipo mafioso, e procedura penale”,
85-89.
37 Ibidem.
38 La Spina, A. (2016). Il voto di scambio politico-mafioso tra mutamenti fattuali e modifiche normative, in
“Rivista di Studi Politici”, vol. 28, n. 3, pp. 29-42.
39 Ibidem. 25
quelle di fattispecie a sé stante, così come confermato dalla Corte di Cassazione a
40
proposito del Caso Mannino .
2.1.1. Il bene giuridico tutelato
La riforma del 2014 ha lasciato inalterata la natura del reato trattandosi di un reato di
natura plurioffensiva e insistendo per un verso, nella tutela del regolare esercizio delle
procedure elettorali da parte di tutti i cittadini e nel conseguente rispetto delle scelte
e per altro, nella salvaguardia dell’ordine pubblico e dei principi di correttezza e
elettorali 41
liceità rispetto alle istituzioni democratiche .
2.1.2. Soggetti attivi del reato
Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato v’è da dire che rispetto al testo
precedentemente formulato, la riforma del 2014 ha lasciato quasi del tutto inalterato il
primo comma dell’articolo 416 ter del Codice Penale trattandosi di un reato di tipo
42
comune .
In effetti, il legislatore ha deciso di utilizzare il termine “chiunque” per contraddistinguere
il soggetto attivo del reato, per l’evidente scopo di non legare questo esclusivamente al
candidato alle consultazioni elettorali che abbia deciso di rivolgersi alle organizzazioni di
stampo mafioso, bensì di estenderlo a qualsiasi soggetto che intenda stipulare un accordo
–
40 Romano, B. (a cura di 2015), Le associazioni di tipo mafioso, op. cit. in “Archivio penale”,
41 Squillaci, A. (2014), Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso, n.3, pp.
2-12.
42 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.
26
con tali associazioni affinché queste possano intercedere sull’elettorato nel favorire un
43
candidato .
Sebbene dalla lettera della norma pare che il soggetto attivo possa essere non solo chi
agisca a favore e per conto di un politico ma anche chi non abbia ricevuto alcun mandato
specifico, è altrettanto evidente come la disposizione esclude quel soggetto che pur avendo
realizzato la condotta attiva del reato di cui all’articolo 416 ter del Codice Penale faccia
parte dell’organizzazione giacché in tal caso, la fattispecie ricade sotto l’alveo del reato di
associazione ex articolo 416 bis del Codice Penale e non già nel reato di scambio elettorale
politico/mafioso. innovare l’articolo 416 ter del
Per ciò che attiene invece il secondo comma, la riforma pare
Codice Penale dal momento che, la fattispecie ha natura plurisoggettiva necessaria propria
cosicché il soggetto che compie il reato verrà punito non solo per aver promesso di
che ne è alla base.
procacciare voti, ma anche per aver stipulato l’accordo
Così formulato, sembra che il legislatore abbia voluto superare il limite del precedente
testo che, non di rado, aveva dato luogo a opinioni contrastanti in dottrina, con riferimento
all’esatta applicazione delle due fattispecie di reato ex articolo 416 bis e 416 ter del Codice
44
Penale .
Inoltre, la nuova formulazione ha rimosso anche la precedente difformità insistente nella
punibilità di una sola delle due parti del reato i quali pur avendo pattuito un contratto
avente natura sinallagmatica, in sostanza non venivano puniti entrambi dal momento che,
solo una parte veniva punita a titolo di partecipazione e la condotta del promittente non
avrebbe potuto essere sanzionata ai sensi dell’articolo 416 bis del Codice Penale, per
di prove circa la sua partecipazione all’organizzazione mafiosa, come ha avuto
mancanza
43 Ibidem.
44 Giarrusso, M. M. (2017). Il voto di scambio politico-mafioso, Armando, Roma.
27
modo di sottolineare la Corte di Cassazione nel momento in cui ha esplicitato le esigenza
normative derivanti dall’applicazione della norma 45 .
Ulteriori problematiche potrebbero sorgere nel momento in cui a pattuire l’accordo sia il
all’associazione criminale giacché il vuoto normativo rende lecite due
cosiddetto intraneus
possibilità insistenti da una parte, nell’assorbimento per concorso apparente di norme e
dall’altra, nel concorso di reati 46 .
La scelta dell’una o dell’altra ipotesi non sarebbe priva di significato giacché qualora si
ritenesse che il reato di scambio elettorale politico mafioso ricada sotto l’alveo
dell’assorbimento per concorso apparente e lo si volesse includere nel terzo comma
dell’articolo 416 bis del Codice Penale, si dovrebbe pensare più ad una sua abrogazione
47
che ad un assorbimento, in contrasto con la lettera della norma e con la voluntas legis .
Più probabile invece l’ipotesi del concorso di reati, sebbene parte della dottrina abbia
negato la possibilità di un’applicazione rigorosa del concorso formale che, nella pratica
darebbe luogo al cosiddetto cumulo giuridico, giacché essa condurrebbe ad incrementi
da irrogare visto che, la sanzione stabilita per il reato di cui all’articolo 416
minimi di pena
48
bis è più grave .
Pare opportuno soffermarsi invece soffermarsi meglio sul soggetto attivo del reato nella
diversa ipotesi in cui si tratti di soggetto che fa parte dell’associazione o di soggetto
estraneo ad essa visto che ben potrebbe trattarsi di un soggetto attivo estraneo
all’organizzazione mafiosa purché vi sia la stipula effettiva di un accordo o venga
49
effettuata la promessa di avvalersi del metodo mafioso .
45 Ibidem.
46 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.
47 Di Tullio, D. E., Antonio, M. (2019). Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, Key, Milano.
48 Amarelli, G. (2014). La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.
49 Ibidem. 28
Nondimeno, a livello teorico pare possibile che il soggetto attivo del reato possa essere
anche colui che, pur partecipando attivamente e stabilmente all’interno di un’associazione
mafiosa, non agisca per conto e nel nome dell’organizzazione, ma in nome proprio. È
evidente che in tal caso, non esisterebbe alcun limite da far valer giacché il soggetto non
agirebbe quale parte di un organigramma mafioso, ma per esclusivo interesse personale e
50
del politico da avvantaggiare .
Ciononostante, pur teoricamente possibile, la teoria non può essere condivisa totalmente
giacché l’articolo 416 ter del Codice Penale intende punire una specifica condotta,
insistente nel rivolgersi ad un’organizzazione mafiosa tale da poter gestire e veicolare voti
la stessa potrebbe esercitare nei confronti dell’elettorato
in virtù del condizionamento che
attraverso l’utilizzo del metodo mafioso 51 .
Pertanto, qualora si ammettesse che il soggetto attivo del reato, pur aderente ad
un’associazione mafiosa, possa agire in nome e per conto proprio, si potrebbe supporre che
costui possa non servirsi del metodo mafioso per influire sull’elettorato, facendo venire
52
meno il perfezionamento del reato de quo .
2.1.3. Elemento soggettivo ed elemento oggettivo del reato
L’elemento soggettivo del reato insiste nella volontà del soggetto attivo di voler
acconsentire alla promessa di procacciare vo
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