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Università Telematica Pegaso

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Insegnamento di diritto penale

Reato di scambio politico-mafioso e reati elettorali

Relatore: Prof. Fabio Foglia Manzillo

Candidata: Antonietta Piperno

Matricola: 0802102788

Anno Accademico: 2023 - 2024

Indice

  • Introduzione 4
  • Capitolo I – Introduzione del reato di scambio politico mafioso e dell’art. 416 ter c.p.
    • 1.1. Il voto di scambio politico-mafioso 6
    • 1.2. Il d.l. 306: Decreto Martelli 10
    • 1.3. Art. 416 ter c.p. 14
      • 1.3.1. Il bene giuridico tutelato 14
      • 1.3.2. Consumazione del reato 15
    • 1.4. Art. 416 bis c.p. e il rapporto con i reati elettorali 16
    • 1.5. Dalla sentenza Demitry del 1994 alla sentenza Mannino del 2005 18
  • Capitolo II – L’intervento riformatore: la legge n. 62/2014
    • 2.1. Analisi della norma 24
      • 2.1.1. Il bene giuridico tutelato 26
      • 2.1.2. Soggetti attivi del reato 26
      • 2.1.3. Elemento soggettivo ed elemento oggettivo del reato 29
      • 2.1.4. Tempus commissi delicti 34
    • 2.2. I rapporti con gli altri reati 34
    • 2.3. I casi giurisprudenziali: la sentenza “Antinoro” 36
    • 2.4. Il metodo mafioso 41
  • Capitolo III – La nuova fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso
    • 3.1. Legge n. 43/2019 47
    • 3.2. Il novellato art. 416 ter c.p. 48
      • 3.2.1. Soggetti attivi 50
      • 3.2.2. Sanzione 52
      • 3.2.3. Aggravante 55
    • 3.3. La pena accessoria 56
  • Conclusioni 59
  • Bibliografia 62
  • Sitografia 64

Introduzione

Il presente lavoro di tesi intende analizzare la fattispecie del reato denominato come voto di scambio politico-mafioso, concentrandosi sull’art. 416-ter del Codice Penale. Nello specifico verrà effettuato un excursus giuridico-legislativo che questo reato ha conosciuto nel corso di oltre trent’anni, descrivendo le novità normative più significative introdotte con gli interventi di riforma che si sono succedute nel corso di questo arco di tempo.

Nello specifico, la previsione della normativa penale mirante a punire il reato di voto di scambio politico-mafioso mira a raggiungere un obiettivo ben preciso, ovvero colpire la pratica di mercanteggiamento dei voti tra le organizzazioni mafiose operanti su un territorio e gli esponenti politici, in occasione delle competizioni elettorali. Emerge, infatti, che il legame che le organizzazioni mafiose instaurano col potere politico prevede uno schema dei reciproci favori, cosa che ha da sempre contraddistinto il fenomeno mafioso in sé rispetto alle altre forme di delinquenza; addirittura emerge che proprio questo legame ha contribuito al suo mantenimento presso alcuni territori nel corso del tempo.

Questa tipologia di sodalizi politico-mafiosi nascono e trovano terreno fertile proprio in quei contesti ambientali in cui la politica lascia colpevolmente spazi vuoti, dando vita ad una sorta di zona grigia in cui la distinzione tra lecito e illecito svanisce, e in cui prendono corpo le relazioni e le connivenze alla base del reato in esame. Il legislatore, inizialmente, nel 1992 aveva formulato una prima normativa che, con il passare del tempo, si è rivelata essere idonea al fine di contrastare tale tipologia di condotta: sono serviti altri due interventi riformisti, uno nel 2014 e uno nel 2019, per definire al meglio la materia, l’identificazione della condotta e le sanzioni previste, soprattutto a fronte delle pressioni della giurisprudenza che cercava di elaborare il concetto di “contiguità”.

Pertanto, a partire da suddette premesse passo ora a illustrare la suddivisione in capitoli del presente lavoro di tesi. Il primo capitolo intende introdurre la fattispecie penale relativa al reato di scambio politico-mafioso, ponendo l’accento sul disposto contenuto all’interno dell’art. 416-ter c.p. Nello specifico, il capitolo esordisce con una specificazione in merito a cosa si intenda dal punto di vista giuridico con il voto di scambio politico-mafioso e a partire da questa rassegna procede con la descrizione della prima normativa che è stata formulata in materia: si tratta del d.l. dell’8 giugno 1992 n. 306, conosciuto anche come Decreto Martelli.

La trattazione prosegue con uno studio sul contenuto dell’art. 416-ter c.p., prendendo in considerazione gli elementi più importanti che contribuiscono a definirne la fattispecie penale, ovvero il bene giuridico tutelato e la consumazione del reato. La trattazione prosegue con la descrizione del rapporto che l’articolo in esame intrattiene con i reati elettorali. Conclude il capitolo l’analisi del percorso giurisprudenziale che ha preso avvio con la sentenza Demitry del 1994 e che è culminato, nell’arco di un decennio, con la sentenza Mannino del 2005.

Il secondo capitolo si concentra sul primo significativo intervento riformatore, ovvero la legge n. 64 del 2017. Il capitolo esordisce con l’analisi della normativa sopracitata, identificando gli elementi di novità più importanti che riguardano i soggetti attivi del reato e il tempus commissi delicti. Conclude il capitolo la descrizione di uno dei casi giurisprudenziali più famosi in merito, ovvero la c.d. sentenza “Antinoro”, a cui fa seguito la descrizione del metodo mafioso che viene classificata, in questi casi, come reato.

Il terzo capitolo si concentra sulla nuova fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso che è stata definita in occasione della promulgazione della legge n. 43/2019, che ha operato un cambiamento significativo in relazione all’art. 416-ter c.p. Le novità più importanti, anche in questo caso, hanno riguardato i soggetti attivi, la sanzione, l’aggravante e la pena accessoria.

Capitolo I – Introduzione del reato di scambio politico mafioso e dell’art. 416 ter c.p.

1.1. Il voto di scambio politico-mafioso

Le organizzazioni di stampo mafioso posseggono una capacità di dirigere il consenso intrinseca alla loro natura, riconoscibile anche nei rapporti creati con esponenti politici di diverso livello, non solo locale: un fattore questo che mina l'esistenza democratica del paese. La prima versione del reato riguardante il voto di scambio politico-mafioso è stato introdotto all'interno dell’ordinamento italiano dopo la strage di Capaci, nel corso di una discussione parlamentare legata alla conversione di un decreto-legge. Si affrontava, in quel caso, il tema di uno scambio tra denaro e voti che non sempre è semplice da dimostrare o ricorre nelle relazioni tra la mafia e la politica.

Concretamente si tratta di una previsione di tipo normativo applicata raramente, nonostante vi sia un'alta percezione della presenza delle mafie all'interno della politica e un alto numero di commissariamenti comunali per infiltrazioni mafiose accompagnati da rilevanti risultanze di indagine.

Le organizzazioni mafiose sono una realtà capace di cambiare e adattarsi al mutare delle circostanze: da un lato si parla di cambiamenti spinti dalla possibilità di guadagnare ulteriormente in modo illecito attraverso alcuni filoni di attività particolarmente redditizi, come un tempo era il traffico di sostanze stupefacenti o negli ultimi tempi sono il gioco d’azzardo online o l'ecomafia insieme alla possibilità di raggiungere nuovi territori.

Dall’altra parte è importante sottolineare che dai primi anni ‘80 al primo posto tra gli elementi che hanno spinto le cosche mafiose al cambiamento, vi è stata un'attività di contrasto sempre più imponente. Cosa Nostra era l'organizzazione malavitosa più imitata e autorevole ed è stata anche la prima a risentire del contrasto alle mafie, il quale agisce ancora in modo rilevante anche su altri gruppi di stampo mafioso come la criminalità pugliese, la ‘ndrangheta e la camorra.

Una migliore comprensione può essere raggiunta attraverso la stilizzazione dei diversi scenari all'interno dei quali avvengono e sono avvenuti gli scambi di voto tra la politica e la mafia, non dimenticando che anche il sistema partitico, sempre dagli anni ‘80 in poi, ha subito mutamenti notevoli.

In Italia il suffragio universale maschile, per gli ultratrentenni, fu introdotto nel 1912: dovette arrivare il 1918 per poter includere all'interno del suffragio universale maschile coloro chiamati a combattere nel corso della Grande guerra e gli ultraventunenni. Con l'avvento del Ventennio fascista questo percorso si bloccò, anche per timore dell'ampliamento dei diritti politici alle masse: quindi fu solo con l'arrivo del 1945 e con il suffragio universale femminile che i maggiorenni entrarono in modo duraturo e stabile all'interno della vita politica del paese.

Un evento che diventò altra grande opportunità rilevante per le mafie che divennero mediatici di voto nei territori nei quali erano radicate perché pensavano di poter garantire il controllo della vita economica e di alcuni gruppi sociali. Non erano rare le minacce e in alcuni casi l’eliminazione fisica di coloro che si ribellavano all'interno dei partiti e dei sindacati, tra cui anche alcuni esponenti della Democrazia Cristiana. Le famiglie mafiose selezionavano con pragmatismo i partiti senza seguire una certa affinità ideologica: con la fine della Prima Repubblica pensarono di poter modificare la loro direzione e il voto dei detenuti veniva considerato, in tale ambito, un avvertimento dato nei confronti dei propri referenti passati. Il clan selezionavano i singoli politici da sostenere, oltre che i partiti: azione facilitata dal poter rendere in qualche modo riconoscibile le preferenze.

I voti veicolati erano pagati? O si faceva affidamento su specifici politici che avrebbero poi preso decisioni, occupato posti e gestito risorse e carriere all'interno della burocrazia pubblica mettendosi a disposizione delle famiglie mafiose? È accettabile pensare che piuttosto che uno scambio circoscritto e puntuale tra voti e denaro senza successivi contatti, avvenissero dei rapporti lunghi e prolifici connotati da un'ampia reciprocità. È importante sottolineare come il metodo mafioso non è composto esclusivamente di minacce o violenza: alcuni sodalizi di tipo criminale hanno puntato maggiormente sulla diffusione, nella popolazione, del concetto che su richiesta sarebbe stato possibile entrare in contatto con gli uffici pubblici e gli uomini politici da loro gestiti. Da un certo punto di vista era questo che spingeva i mafiosi nella creazione di referenti all'interno di burocrati e politici: fattore che contestualmente facilitava l'ottenimento di consenso.

I delinquenti posseggono interesse nel vendere i voti su cui hanno controllo e questo avviene esclusivamente alle loro condizioni e, proprio perché consci del valore di questa risorsa, non è possibile dare per scontato che questa venga ceduta in ogni caso. E quando avviene, non è mai regalata o ceduta a prezzi scontati. Non bisogna dimenticare inoltre che esiste una concorrenza relativa al voto di scambio di stampo classico ottenibile a buon prezzo da semplici intermediari attraverso elargizione di piccole somme di denaro, promesse di posti di lavoro, buoni di benzina o pacchi di pasta. Il voto di scambio viene considerato un fenomeno antico ma non mancano recenti notizie che parlano di come vi siano dei voti attualmente scambiati per 5 euro cadauno.

Dal 1992 è stato possibile osservare la nascita di un nuovo assetto bipolare, di nuove aggregazioni politiche e la disgregazione dei vecchi partiti e mettendo da parte l'ambito nazionale, è stato possibile registrare eventi di inquinamento rilevanti in ambito locale, anche nelle regioni del centro e del nord, dove da tempo le famiglie mafiose hanno spostato parte dei loro affari. Non di rado l'acquisto di voto è avvenuto da parte di membri facenti parte di partiti della Seconda Repubblica.

Il 1992 e le stragi che lo hanno caratterizzato hanno portato alla crescita esponenziale della lotta contro le mafie. Dopo l'arresto di Totò Riina, Cosa Nostra si è nascosta e nonostante molti tentativi la Cupola disgregatasi non è mai stata ricostruita, confinando i nomi più importanti in carcere al 41 bis. I loro successori, non all'altezza dei boss storici, hanno prestato maggiore attenzione e meno fiducia nei confronti dei politici di oggi i quali, non di rado, cambiano posizionamento.

Il rischio, anche per gli esponenti politici, si è alzato esponenzialmente grazie alle attività investigative più pervasive rispetto al passato. A questo bisogna aggiungere che a livello di votazioni gli ultimi anni hanno mostrato la presenza di un astensionismo sempre più forte. Nel corso della prima Repubblica la partecipazione elettorale era di massa e scontata: per tale ragione i politici del passato cercavano in alcuni casi di rastrellare voti a prescindere dalla loro provenienza.

Le astensioni attuali, unite a un sistema elettorale imperfetto, consentono l'accesso alla politica di individui che non sono caratterizzati da un ampio seguito popolare ma riescono a essere eletti anche semplicemente catalizzando, soprattutto al secondo turno, il voto dei delusi. In queste condizioni, da un certo punto di vista, i voti di scambio provenienti dalla mafia possono fare la differenza al momento giusto: non è un caso che si continuino a scoprire rapporti privilegiati tra alcuni politici e alcuni mafiosi. In passato questa connessione era quasi ostentata. Cosa Nostra, tra l’altro, era caratterizzata da una struttura imponente al vertice e da un controllo capillare delle zone di interesse: qualcosa di riscontrato recentemente anche per quel che concerne la ‘ndrangheta. Non è stata invece riscontrata una regia unificante per quel che concerne la camorra.

Attualmente, per verificarsi il voto di scambio, entrambi gli interlocutori devono essere cauti e attenti dato che anche quelle organizzazioni mafiose che una volta erano molto solide potrebbero essere oggi in disarmo o in crisi. Questo significa che non solo ad essere messa in discussione è l'affidabilità degli esponenti politici ma che esistono criticità anche per quel che riguarda la legittimazione e la riconoscibilità dei malviventi.

1.2. Il d.l. dell’8 giugno 1992 n. 306: Decreto Martelli

Il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso è delineato dall'art. 416 bis del Codice penale ed è stato introdotto attraverso la Legge n. 646 del 1982, conosciuta anche come legge Rognoni-La Torre, attingendo dal nome di colui che era Ministro di Grazia e Giustizia ai tempi, ovvero Virginio Rognoni e dall'onorevole Pio La Torre, ucciso il 30 aprile dello stesso anno dalla mafia. Fino a quel momento il fenomeno non era considerato all'interno dei tribunali come una fattispecie autonoma accompagnata da manifestazioni e caratteri tipici. Tutto cambia proprio con l'approvazione di questa legge che modifica il modo in cui si guarda al reato, acquisendo la comprensione di trovarsi davanti a qualcosa di differente da ciò che disciplina l'art. 416 del Codice penale, ovvero la semplice associazione per delinquere dove vi è una limitazione associativa ma solo con il fine della commissione di uno o più reati. All'interno del comma 3, la nuova fattispecie delinea quali siano le caratteristiche identificanti l'associazione per delinquere di stampo mafioso.

È l’inversione strutturale tra mezzi e fini a delineare le differenze tra le due fattispecie associative sopra elencate alla definizione dell'illecito: in base al reato disciplinato dall'art. 416 del Codice penale il compimento di questi delitti corrisponde allo scopo dell'associazione mentre per quel che concerne quella di tipo mafiosa, il delinquere è lo strumento per raggiungere gli scopi della stessa organizzazione. Mauro Ronco sosteneva che l'associazione di stampo mafioso non è qualcosa che si crea per delinquere ma un interlocutore che delinque. All'interno della legge del 1942 mancavano riferimenti al fenomeno del voto di scambio in ambiente mafioso: sarà il decreto Martelli a inserirlo nel 1992 nell'ordinamento attraverso l'art. 416-ter del Codice penale. Parliamo di un decreto-legge emanato nel giugno del 1992 in risposta allo tsunami emotivo scatenato dalla strage di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo insieme ad Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, agenti della scorta. La conversione è invece avvenuta successivamente alla strage di Via D’Amelio, occorsa nel luglio del 1992 in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti.

L'opinione pubblica, subito dopo le stragi, era rimasta fortemente indignata e sconvolta dalle azioni di Cosa Nostra e ha reagito richiedendo al governo, attraverso la formazione di iniziative e comitati spontanei, un intervento duro e forte. Una volta emanato il decreto venne presentata da parte di un gruppo di magistrati del tribunale di Palermo una proposta di modifica dell'articolo del Codice penale 416-bis al fine di punire anche il controllo sull’elettorato da parte della criminalità organizzata.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unfiore_percoltello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Foglia Manzillo Fabio.
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