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DIFFERISCE DALL’OMICIDIO COLPOSO L’OMICIDIO DOLOSO, PERCHE’ E COSA
PREVEDE?
Il dispositivo di riferimento è l’articolo 579 del codice penale, secondo cui “ chiunque cagioni la
morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”
Rappresenta l’omicidio doloso il delitto naturale per eccellenza, esso si qualifica come un reato a
forma libera per cui sono indifferenti le modalità con cui è cagionato l’evento morte.
L’elemento psicologico necessario perché si possa parlare di delitto doloso è il dolo generico,
ovvero la coscienza e la volontà di cagionare la morte di un uomo, indifferentemente dal motivo e le
finalità perseguite .
L’omicidio deriva sia da condotte commissive che da condotte omissive.
Poiché l’omicidio è un reato di evento perché esige quello che è un determinato risultato, è
configurabile il tentativo qualora nonstante la condotta diretta in modo non equivoco l’evento non si
verifichi per cause estranee all’agente.
Ai fini del delitto in esame è sufficiente che il soggetto attivo abbia agito con dolo, e quindi con la
volontà di cagionare la morte della persona a cui è rivolta la condotta criminosa.
Con il delitto in esame risultano compatibili tutte le tipologie di dolo, intenzionale diretto o
eventuale.
Si ha dolo intenzionale nell’omicidio quando l’agente abbia perseguito il preciso scopo di provocare
la morte di quella persona;
Si ha dolo diretto nell’omicidio quando pur non perseguendo il fine di uccidere una persona abbia
comunque accettato e previsto l’evento morte come un risultato altamente probabile della sua
condotta;
Si ha infine dolo eventuale nell’omicidio quando l’agente seppure consapevole della possibilità di
verificazione dell’evento morte abbia deciso di agire comunque anche a costo di provocarlo, ma
comunque accettato preventivamente;
CHE COSA SI INTENDE PER PERCOSSE?
Il dispositivo di riferimento è l’articolo 581 del codice penale secondo cui “chiunque percuote
taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito a querela della persona
offesa con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 309 euro”
Il bene tutelato in tal caso è l’incolumità individuale, dove il soggetto attivo può essere chiunque in
quanto la legge non specifica il soggetto che deve porre in essere tale condotta. Il soggetto passivo è
colui su cui viene esercitata la violenza.
L’elemento oggetto richiede che la condotta si costituisca attraverso le percosse, e quindi il porre in
essere un comportamento materiale finalizzato a colpire violentemente un soggetto producendo una
sensazione di dolore.
Il verbo percuotere va inteso nella sua accezione piu’ ampia, quindi è integrata nelle percosse anche
l’urto, la spinta la tirata di capelli che però non deve provocare una lesione: del corpo o nella mente,
perché in tal caso non si parlerà di delitto di percosse ma di delitto di lesioni;
L’oggetto di tale reato è il corpo della persona vivente, perché se la persona è morta allora sarà
integrato un altro reato : il vilipendio di cadavere 410 cp;
Rappresenta questo un reato di mera condotta perché per la sussistenza di tale reato occorre una
semplice condotta idonea a produrre una sensazione dolorosa.
L’elemento richiesto in questo tipo di reato è la coscienza e la volontà di colpire qualcuno con
violenza, tale da provocare una sensazione di dolore.
E’ configurabile tale reato solo nel momento in cui la violenza produca una sensazione di dolore,
che sia apprezzabile.
Risulta consumato tale reato nel momento in cui viene posta in essere la percossa;
Il delitto di percosse è punibile a querela della persona offesa.
PARLIAMO DELLE LESIONI, COME SI DISTINGUONO E IN COSA CONSISTONO?
Innanzitutto parliamo di lesioni DOLOSE e di lesioni COLPOSE.
1-Quando ci riferiamo alle lesioni dolose il dispositivo di riferimento è l’articolo 582 del codice
penale, secondo cui “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale deriva una malattia
nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni”
La lesione è quella che determina: una malattia del corpo o nella mente. Per malattia del corpo
intendiamo una malattia fisica non per forza definitiva; per malattia della mente si intende quello
che è un offuscamento, un disordine un indebolimento come una depressione: permanente o anche
temporaneo rientra in questi: lo svenimento, lo scock.
E’incluso in tale periodo anche lo stato di convalescenza e quindi di recupero dalla malattia.
Tale norma tende a tutelare quella che l’incolumità individuale, della persona. Si tratta di un reato
comune, perché può essere posto in essere da chiunque. Si tratta di un reato a forma libera perché la
condotta può essere realizzata mediante qualsiasi atto o attraverso l’impiego di qualsiasi mezzo
lesivo, vi rientrano in questo anche le minacce che possono causare come conseguenza una malattia.
L’elemento oggettivo richiede che la condotta sia diretta a cagionare una lesione personale che
determina una malattia del corpo o nella mente della vittima.
La lesione concretamente non è solo quella che consiste nel colpire, nel picchiare, ma si configura
anche in una spinta, in una violenza fisica purchè intenzionalmente causata e purchè determini
effetti lesivi. Il nostro codice all’articolo 582 distingue in relazione alla durata e alla gravità della
malattia provocata 4 tipologie di lesioni personali dolose:
-lesione lievissima: caratterizzata da una malattia del corpo guaribile entro 20 giorni;
-lesione lieve: quando il tempo di guarigione va da 21 a 40 giorni;
-lesione grave: quando ricorrono aggravanti previste al comma 1 del 583: se dal fatto deriva una
malattia che metta in pericolo la vita del soggetto, o che comporti un incapacità di procedere alle
sue occupazioni ordinarie per piu’ di 40 giorni; o se comporta l’indebolimento di un senso o un
organo;
-lesione gravissima: se ricorrono aggravanti previste al comma 2 582:
se dal fatto deriva una malattia insanabile;
se deriva la perdita di un senso;
se deriva la perdita di un arto;
se deriva la perdita di capacità di procreare
L’elemento soggettivo richiesto nelle lesioni è il dolo generico: quindi la coscienza e la volontà di
provocare lesioni.
Il reato risulta inoltre essere consumato nel momento in cui insorge la malattia. Si tratta infine di un
reato istantaneo.
COSA PREVEDONO LE LESIONI COLPOSE?
Il dispositivo di riferimento nel caso delle lesioni colpose è il 590 del codice penale.
L’elemento oggettivo prevede che il delitto di lesioni personali colpose si presenti come un reato a
forma libera, in quanto la condotta può consistere in un comportamento commissivo o anche in un
comportamento omissivo che cagioni lesione alla persona offesa;
L’elemento soggettivo, richiama quello che è il concetto di colpa generica e quindi quando l’evento
è preveduto ma non voluto e si verifica per imprudenza, negligenza, inosservanza di leggi,
regolamenti o discipline;
Il momento in cui si consuma questa forma di reato è propriamente il momento in cui vengono
causate le lesioni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi di violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, o dell’igiene sul lavoro o che comunque abbiano determinato
una malattia professionale.
Il bene oggetto di tutela è l’integrità fisica e mentale della persona che viene colpita.
CHE COSA SONO INVECE I DELITTI CONTRO LA LIBERTA’MORALE E A COSA
FACCIAMO RIFERIMENTO?
Quando parliamo di libertà morale facciamo riferimento nel concreto a quel particolare aspetto della
libertà individuale ovvero: la libertà psichica. Tutela il codice quella che è la libertà del soggetto, e
quindi la libertà di determinare autonomamente i propri comportamenti.
Rientrano in questa tipologia di reati:
1-la violenza privata;
2-la minaccia;
3-gli atti persecutori o odiernamente conosciuti come: stalking;
1-Quando parliamo di violenza privata facciamo riferimento ad un delitto contro la libertà morale.
Il bene giuridico tutelato è proprio la libertà morale, contro quelle che sono condotto aggressive che
tendono a condizionare quello che è il soggetto.
Quando parliamo di violenza intendiamo concretamente quello è l’impiego della violenza fisica per
vincere un ostacolo reale o supposto.
Essa può esercitarsi sia sulle persone che sulle cose difatti secondo l’articolo 392 del codice penale
si ha violenza sulle cose quando ne viene alterata o trasformata la destinazione.
Dobbiamo distinguere quelle che sono le varie forme di violenza :
-violenza fine: intesa come la condotta che mira a recare un danno alla vittima attraverso l’uso
dell’energia fisica;
-violenza mezzo: l’uso della violenza è strumentale alla realizzazione di un fine ulteriore come:
rapina , furto;
-violenza propria: comprende ogni energia fisica adoperata dal soggetto direttamente per limitare la
capacità della vittima;
-violenza impropria: fa riferimento all’uso di qualsiasi mezzo destinato a piegare la volontà altrui.
La violenza impropria può consistere anche in una semplice omissione, come nel caso sia fatto
mancare del cibo ad un individuo che non è in grado di procurarselo da se per indurlo poi ad un dato
comportamento.
Dopo aver definito il concetto di violenza in generale richiamiamo il dispositivo 610 del codice
penale : ovvero la violenza privata secondo cui “ con violenza o minaccia costringe altri a fare
tollerare od omettere qualche cosa”
Lo scopo della norma è quello appunto di tutelare la possibilità di determinarsi spontaneamente
secondo motivi propri, rappresentando uno spazio essenziale per l’uomo.
L’elemento oggettivo si costituisce nella violenza o nella minaccia che abbiano l’effetto di
costringere a fare, tollerare o omettere qualcosa.
Per il codice il costringimento è requisito essenziale affinché si possa parlare di reato, infatti ne
segna la consumazione.
Il soggetto attivo di questo reato può essere chiunque si tratta infatti di un reato comune, mentre il
soggetto passivo deve essere ovviamente la persona fisica.
L’elemento psicologico consiste nella coscienza e nella volontà di usare volenza o minaccia , difatti
l’elemento richiesto è il dolo generico, inoltre il delitto è aggravato qualora la violenza o la
minaccia siano commess