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CAPITOLO I

PROFILI STORICI E NATURA DELL’UDIENZA PRELIMINARE

1.1 La delibazione preliminare dell’accusa nei modelli processuali, accusatorio, misto e

inquisitorio (cenni )…………………………………………………… 8

1.2 La legge delega del 1974, il progetto preliminare del 1978, la legge delega del 1987, il

codice del 1988 e il ruolo autonomo dell’udienza preliminare……………………11

1.3 L’evoluzione dell’udienza preliminare alla luce della c.d. Legge Carotti………….20

1.4 La riforma Cartabia e il rafforzamento della funzione filtro sul rinvio a

giudizio……………29 CAPITOLO II

L’UDIENZA PRELIMINARE E LA SUA FUNZIONE

DEFLATTIVA

2.1 Richiesta di rinvio a giudizio e nullità della

stessa……………………………………….. 44

2.2 Giudice dell’udienza preliminare ed

incompatibilità…………………………………….50

2.3 L’udienza………………………………………………………………………

…………………………….56

2.3.1 Il nuovo termine per la costituzione di parte

civile…………………………..57

2.3.2 La nuova disciplina

sull’assenza……………………………………………………….60

2.3.3 La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza

del

procedimento………………………………………………………………

……………… 66

2.4 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la

competenza per territorio…..70

1

2.5 L’impossibilità di decidere allo stato degli atti: ordinanza di

integrazione delle indagini al pm ed attività istruttoria ed

integrazione probatoria del giudice……………………………72

2.6 La fissazione di una nuova

udienza……………………………………………………………81

2.7 Le cause di modificazione

dell’imputazione……………………………………………….82

2.7.1 Il fatto

diverso…………………………………………………………………………

……..84

2.7.2 La connessione tra

reati…………………………………………………………………84

2.7.3 Nuove circostanze

aggravanti………………………………………………………..85

2.7.4 Il fatto

nuovo……………………………………………………………………86

2.8 La fase decisoria e la deliberazione del giudice dell’udienza

preliminare……..86

2.9 La sentenza di non luogo a

procedere………………………………………88

2.9.1 Natura e

caratteristiche……………………………………………………..88

2.9.2 Le singole cause che comportano la sentenza di non luogo a

procedere e il nuovo comma 3 art 425

cpp……………………………………………..92

2.10 I possibili rimedi giurisdizionali alla sentenza di non luogo a

procedere: impugnazione revoca

………………………………………………………………….98

2.11 Il decreto che dispone il giudizio e formazione del fascicolo

dibattimentale

………………………………………………………………………………………..109

CAPITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI CHE PERSEGUONO LA

DEFLAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE: IL

PATTEGGIAMENTO E IL PLEA BARGAINING

2

3.1 I procedimenti speciali ( cenni) …………………………………………….114

3.1.1 Il giudizio abbreviato………………………………………………..117

3.1.2 Il giudizio immediato………………………………………………..123

3.1.3 Decreto penale di condanna………………………………………… 127

3.1.4 Messa alla prova…………………………………………………….131

3.1.5 Patteggiamento………………………………………………………135

3.2 I presupposti del patteggiamento: il patteggiamento tradizionale e il patteggiamento

allargato…………………………………………………………………………146

3.3 L’accordo……………………………………………………………………151

3.3.1 La locuzione “fino ad un terzo” ………………………………………..155

3.3.2 Il computo della pena nel caso di reato continuato……………………. 156

3.3.3 La possibilità del patteggiamento frazionato…………………………...158

3.3.4 Il ruolo del pubblico ministero……………………………………….. 159

3.5 Il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto……161

3.6 Il rigetto di richiesta di applicazione della pena e i rimedi esperibili………163

3.6.1 Il ricorso per Cassazione…………………………………...165

3.6.2 La revisione………………………………………………..166

3.7 Plea bargaining statunitense come l’antesignano del patteggiamento italiano

…………………………………………………………………….. 171

3.8 Genesi dell’istituto……………………………………………..174

3.9 La disciplina……………………………………………………176

3.10 Gli adempimenti della Corte dinanzi ad una dichiarazione di colpevolezza o nolo

contendere……………………………………………….…………179

3.11 La procedura per il plea agreement………………………….. 181

3.12 Il diverso ruolo del pubblico ministero e del giudice nel patteggiamento statunitense e il

patteggiamento italiano……………………………………………. 188

3.13 Aspetti positivi e profili problematici del plea bargaining………………… 191

Conclusioni………………………………………………………………………..195

3

INTRODUZIONE

L’idea che la giustizia italiana soffra di una grave crisi di funzionalità è una sorta di litania:

sono numerose le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, gli studi scientifici e gi atti

sovranazionali in cui tale problematica viene costantemente denunciata. In particolare, nel

periodo che va dal 1959 al 2020, l’Italia ha collezionato ben 1202 delle 5.950 condanne

complessive pronunciate dai giudici di Strasburgo per lesione del canone di ragionevole

durata dei procedimenti-amministrativi, civili e penali- ossia il 20% del totale delle stesse. Il

nostro paese domina, infatti, di gran lunga la classifica dei sistemi più condannati per lentezza

della giustizia avendo raccolto più censure rispetto alla somma del secondo e del terzo stato

ossia la Turchia e la Grecia. Il paragone, poi, diventa ancor più imbarazzante se vien fatto con

gli ordinamenti europei economicamente più avanzati: il complesso delle violazioni di tale

componente del fair trial, accertate nel medesimo lasso di tempo nei confronti di Germania,

Francia, Regno Unito e Spagna non raggiunge neppure la metà di quelle italiane. Ma il

problema della lunghezza cronica delle regiudicande è solo la punta dell'iceberg, che

4

nasconde al di sotto tutto una serie di disfunzioni, tra le quali potremmo citare: l'immane

arretrato, il numero enorme di impugnazioni, l'assenza di filtri effettivi rispetto all'esercizio

dell'azione penale, il conseguente tasso abnorme e crescente di proscioglimenti, un numero

elevato di prescrizioni pronunciate dopo l'inizio del processo, l'alto tasso di scopertura degli

uffici giudiziari e la scarsa attenzione per un'adeguata allocazione delle risorse, il

sovraffollamento carcerario e la crisi del paradigma rieducativo. La portata delle critiche

interne e sovranazionali suscitate da tali criticità ha contribuito a porre giustamente al centro

del dibattito politico la tematica dell'efficienza della giustizia. Dalla lettura di quella che si

può definire la costituzione integrata, intendendo con tale espressione il sistema formato dalla

Costituzione e dalle carte internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali , si desume

inequivocabilmente che il giudice deve accertare la colpevolezza o l'innocenza di un soggetto

per un fatto specifico solo a seguito di un giusto processo svolto in un lasso adeguato di

tempo. Dunque l'efficienza non può essere intesa in senso unico, ma va perseguita in modo

strumentale non solo alle esigenze di contrasto alla criminalità ma anche agli altri scopi che la

costituzione integrata le assegna: da quello epistemico a quello del rispetto dei diritti

fondamentali dell'individuo. Pare evidente che la vera difficoltà sta proprio nel fatto che il

sistema penale deve risultare efficace nel perseguire un novero di fini tra loro dissimili e

persino confliggenti ricercando il miglior equilibrio possibile tra i medesimi. In quest'ottica

uno dei più soldi di agganci costituzionali dell'efficienza della giustizia penale intesa in

un'accezione normativa enucleabile da un'esegesi sistematica delle previsioni sovraordinate

che attribuiscono alla giustizia penale una serie eterogenea di scopi( tra cui gli art. 25 comma

2; 27 comma 2; 111 Cost. ) è del canone fondamentale di ragionevolezza di cui all’art 3 Cost.

Dall'interpretazione coordinata di tali previsioni, si evince che il legislatore è tenuto a

individuare un mezzo idoneo tra i vari obiettivi ineludibili della giustizia criminale, efficiente

nel senso di idoneo a funzionare nel suo complesso con un adeguato rapporto costi risultati:

operazione sicuramente complessa da realizzare in concreto. Dunque non dobbiamo concepire

efficienza e garanzie come due cose contrapposte , ma bisogna comprendere come “da una

prospettiva di equilibrio rafforzamento dell'efficienza e rafforzamento delle garanzie

1

soprattutto di quelle sostanziali siano la stessa ”. A ben vedere, visto che l'efficienza è

concetto di relazione legato a uno scopo, a potersi porre in potenziale contrasto non può

essere la diade” efficienza/garanzie”, quanto piuttosto gli eterogenei obiettivi di cui si vuole

1 M. , Garanzia ed efficienza, cit. p. 126.

CHIAVARIO 5

perseguire il raggiungimento in modo efficiente; quali per fare un esempio il fine di

proteggere l'individuo da indebite condanne e di accorciare radicalmente i tempi della

procedura. Peraltro, anche in ipotesi siffatte , è la gerarchia dei valori primari

dell'ordinamento a dirimere il potenziale conflitto tra scopi stabilendo quello da preferire. In

2

casi come questi infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo sostiene che l'interprete deve

prediligere l'efficienza nella protezione quantomeno del nucleo duro dei diritti della difesa

imposti dalle fonti sovraordinate non potendo gli stessi essere sacrificati per “ preoccupations

lièes à la charge de travail destribunaux” .

Con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 150, recante attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo penale

nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei

procedimenti giudiziari e del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme

sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge

27 settembre 2021, n. 134 è stato portato a compimento uno dei progetti più ambiziosi della

giustizia penale degli ultimi decenni. Il cantiere era stato aperto dalla Ministra della Giustizia

Marta Cartabia nella primavera del 2021, con l’obiettivo di elaborare le modifiche al sistema

penale necessarie a conseguire i target fissati dal P.N.R.R., ossia, in particolare, la riduzione

del 25% della durata dei giudizi penali entro il 2026. Nel marzo era stata nominata una

Commissione, presieduta da Giorgio Lattanzi e composta da magistrati, avvocati e professori

universitari, volta a «elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema

sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione

di emendamenti al d.d.l. AC 2435». Tra il giugno e il luglio 2021 si era svolto il negoziato tra

le forze politiche che componevano la maggioranza di unità nazionale: un negoziato che

aveva condotto ad abbandonare diverse proposte della Commissione e ad accoglierne altre,

fino ad arrivare all’approvazione della legge delega nel settembre del 2021 (l. n. 134).

Ebbene, l’unicità della manovra risiede nella circostanza che essa costituisce un tassello di un

disegno di riforma organico della giustizia, teso a rilanciarne l’efficienza, individuando una

sintesi equilibrata tra un approccio pragmatico di stampo europeo e una rinnovata sensibilità

per la dimensione costituzionale.

Ciò posto, in questa sede ci si concentrerà in particolare su due profili toccati dalla Riforma

Cartabia: l’udienza preliminare e la sua regola di giudizio intesa come filtro ai dibattimenti

2 Corte edu, sez. I, 5 settembre 2019 , Rizzotto c. Italia ( n.2) e Corte Edu sez. I , 1 settembre 2016 .Huzuneanu

c. Italia 6

che non consentono una ragionevole previsione di condanna e l’incentivazione al ricorso ai

riti alternativi. Sono ambiti nei quali l’ intervento riformatore si calibra in misura

differenziata- più netto e incisivo sulla fisionomia stessa dell'udienza preliminare, più di

contorno su giudizio e riti alternativi- rispondendo però a un obiettivo coerente, ovvero quello

di correggere le disfunzioni che oltre trent'anni di applicazione pratica del nuovo codice di

procedura penale hanno messo in luce. Riflettendo, come è avvenuto in ogni passaggio del

percorso di riforma-a partire dai lavori della commissione Lattanzi, fino al testo pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022- sulla realtà applicative non soltanto sulla coerenza

sistematica delle norme, i lavori si sono concentrati sulla necessità di reagire a prassi,

abitudini ,e veri e propri vizi che in questi decenni hanno impedito alle norme del codice del

1988 di raggiungere gli obiettivi che l'avevano ispirate. In uno scenario simile, al di là del

classico tema della scarsa appetibilità dei procedimenti speciali- che nonostante le frequenti

riforme non hanno mai raggiunto tassi tali da “liberare” i ruoli del giudizio nei termini

decisivi che la stessa legge delega 81/1987 aveva immaginato-è evidente la centralità

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monica_derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Iovino Felice Pier Carlo.
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