CAPITOLO I
PROFILI STORICI E NATURA DELL’UDIENZA PRELIMINARE
1.1 La delibazione preliminare dell’accusa nei modelli processuali, accusatorio, misto e
inquisitorio (cenni )…………………………………………………… 8
1.2 La legge delega del 1974, il progetto preliminare del 1978, la legge delega del 1987, il
codice del 1988 e il ruolo autonomo dell’udienza preliminare……………………11
1.3 L’evoluzione dell’udienza preliminare alla luce della c.d. Legge Carotti………….20
1.4 La riforma Cartabia e il rafforzamento della funzione filtro sul rinvio a
giudizio……………29 CAPITOLO II
L’UDIENZA PRELIMINARE E LA SUA FUNZIONE
DEFLATTIVA
2.1 Richiesta di rinvio a giudizio e nullità della
stessa……………………………………….. 44
2.2 Giudice dell’udienza preliminare ed
incompatibilità…………………………………….50
2.3 L’udienza………………………………………………………………………
…………………………….56
2.3.1 Il nuovo termine per la costituzione di parte
civile…………………………..57
2.3.2 La nuova disciplina
sull’assenza……………………………………………………….60
2.3.3 La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza
del
procedimento………………………………………………………………
……………… 66
2.4 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la
competenza per territorio…..70
1
2.5 L’impossibilità di decidere allo stato degli atti: ordinanza di
integrazione delle indagini al pm ed attività istruttoria ed
integrazione probatoria del giudice……………………………72
2.6 La fissazione di una nuova
udienza……………………………………………………………81
2.7 Le cause di modificazione
dell’imputazione……………………………………………….82
2.7.1 Il fatto
diverso…………………………………………………………………………
……..84
2.7.2 La connessione tra
reati…………………………………………………………………84
2.7.3 Nuove circostanze
aggravanti………………………………………………………..85
2.7.4 Il fatto
nuovo……………………………………………………………………86
2.8 La fase decisoria e la deliberazione del giudice dell’udienza
preliminare……..86
2.9 La sentenza di non luogo a
procedere………………………………………88
2.9.1 Natura e
caratteristiche……………………………………………………..88
2.9.2 Le singole cause che comportano la sentenza di non luogo a
procedere e il nuovo comma 3 art 425
cpp……………………………………………..92
2.10 I possibili rimedi giurisdizionali alla sentenza di non luogo a
procedere: impugnazione revoca
………………………………………………………………….98
2.11 Il decreto che dispone il giudizio e formazione del fascicolo
dibattimentale
………………………………………………………………………………………..109
CAPITOLO III
PROCEDIMENTI SPECIALI CHE PERSEGUONO LA
DEFLAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE: IL
PATTEGGIAMENTO E IL PLEA BARGAINING
2
3.1 I procedimenti speciali ( cenni) …………………………………………….114
3.1.1 Il giudizio abbreviato………………………………………………..117
3.1.2 Il giudizio immediato………………………………………………..123
3.1.3 Decreto penale di condanna………………………………………… 127
3.1.4 Messa alla prova…………………………………………………….131
3.1.5 Patteggiamento………………………………………………………135
3.2 I presupposti del patteggiamento: il patteggiamento tradizionale e il patteggiamento
allargato…………………………………………………………………………146
3.3 L’accordo……………………………………………………………………151
3.3.1 La locuzione “fino ad un terzo” ………………………………………..155
3.3.2 Il computo della pena nel caso di reato continuato……………………. 156
3.3.3 La possibilità del patteggiamento frazionato…………………………...158
3.3.4 Il ruolo del pubblico ministero……………………………………….. 159
3.5 Il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto……161
3.6 Il rigetto di richiesta di applicazione della pena e i rimedi esperibili………163
3.6.1 Il ricorso per Cassazione…………………………………...165
3.6.2 La revisione………………………………………………..166
3.7 Plea bargaining statunitense come l’antesignano del patteggiamento italiano
…………………………………………………………………….. 171
3.8 Genesi dell’istituto……………………………………………..174
3.9 La disciplina……………………………………………………176
3.10 Gli adempimenti della Corte dinanzi ad una dichiarazione di colpevolezza o nolo
contendere……………………………………………….…………179
3.11 La procedura per il plea agreement………………………….. 181
3.12 Il diverso ruolo del pubblico ministero e del giudice nel patteggiamento statunitense e il
patteggiamento italiano……………………………………………. 188
3.13 Aspetti positivi e profili problematici del plea bargaining………………… 191
Conclusioni………………………………………………………………………..195
3
INTRODUZIONE
L’idea che la giustizia italiana soffra di una grave crisi di funzionalità è una sorta di litania:
sono numerose le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, gli studi scientifici e gi atti
sovranazionali in cui tale problematica viene costantemente denunciata. In particolare, nel
periodo che va dal 1959 al 2020, l’Italia ha collezionato ben 1202 delle 5.950 condanne
complessive pronunciate dai giudici di Strasburgo per lesione del canone di ragionevole
durata dei procedimenti-amministrativi, civili e penali- ossia il 20% del totale delle stesse. Il
nostro paese domina, infatti, di gran lunga la classifica dei sistemi più condannati per lentezza
della giustizia avendo raccolto più censure rispetto alla somma del secondo e del terzo stato
ossia la Turchia e la Grecia. Il paragone, poi, diventa ancor più imbarazzante se vien fatto con
gli ordinamenti europei economicamente più avanzati: il complesso delle violazioni di tale
componente del fair trial, accertate nel medesimo lasso di tempo nei confronti di Germania,
Francia, Regno Unito e Spagna non raggiunge neppure la metà di quelle italiane. Ma il
problema della lunghezza cronica delle regiudicande è solo la punta dell'iceberg, che
4
nasconde al di sotto tutto una serie di disfunzioni, tra le quali potremmo citare: l'immane
arretrato, il numero enorme di impugnazioni, l'assenza di filtri effettivi rispetto all'esercizio
dell'azione penale, il conseguente tasso abnorme e crescente di proscioglimenti, un numero
elevato di prescrizioni pronunciate dopo l'inizio del processo, l'alto tasso di scopertura degli
uffici giudiziari e la scarsa attenzione per un'adeguata allocazione delle risorse, il
sovraffollamento carcerario e la crisi del paradigma rieducativo. La portata delle critiche
interne e sovranazionali suscitate da tali criticità ha contribuito a porre giustamente al centro
del dibattito politico la tematica dell'efficienza della giustizia. Dalla lettura di quella che si
può definire la costituzione integrata, intendendo con tale espressione il sistema formato dalla
Costituzione e dalle carte internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali , si desume
inequivocabilmente che il giudice deve accertare la colpevolezza o l'innocenza di un soggetto
per un fatto specifico solo a seguito di un giusto processo svolto in un lasso adeguato di
tempo. Dunque l'efficienza non può essere intesa in senso unico, ma va perseguita in modo
strumentale non solo alle esigenze di contrasto alla criminalità ma anche agli altri scopi che la
costituzione integrata le assegna: da quello epistemico a quello del rispetto dei diritti
fondamentali dell'individuo. Pare evidente che la vera difficoltà sta proprio nel fatto che il
sistema penale deve risultare efficace nel perseguire un novero di fini tra loro dissimili e
persino confliggenti ricercando il miglior equilibrio possibile tra i medesimi. In quest'ottica
uno dei più soldi di agganci costituzionali dell'efficienza della giustizia penale intesa in
un'accezione normativa enucleabile da un'esegesi sistematica delle previsioni sovraordinate
che attribuiscono alla giustizia penale una serie eterogenea di scopi( tra cui gli art. 25 comma
2; 27 comma 2; 111 Cost. ) è del canone fondamentale di ragionevolezza di cui all’art 3 Cost.
Dall'interpretazione coordinata di tali previsioni, si evince che il legislatore è tenuto a
individuare un mezzo idoneo tra i vari obiettivi ineludibili della giustizia criminale, efficiente
nel senso di idoneo a funzionare nel suo complesso con un adeguato rapporto costi risultati:
operazione sicuramente complessa da realizzare in concreto. Dunque non dobbiamo concepire
efficienza e garanzie come due cose contrapposte , ma bisogna comprendere come “da una
prospettiva di equilibrio rafforzamento dell'efficienza e rafforzamento delle garanzie
1
soprattutto di quelle sostanziali siano la stessa ”. A ben vedere, visto che l'efficienza è
concetto di relazione legato a uno scopo, a potersi porre in potenziale contrasto non può
essere la diade” efficienza/garanzie”, quanto piuttosto gli eterogenei obiettivi di cui si vuole
1 M. , Garanzia ed efficienza, cit. p. 126.
CHIAVARIO 5
perseguire il raggiungimento in modo efficiente; quali per fare un esempio il fine di
proteggere l'individuo da indebite condanne e di accorciare radicalmente i tempi della
procedura. Peraltro, anche in ipotesi siffatte , è la gerarchia dei valori primari
dell'ordinamento a dirimere il potenziale conflitto tra scopi stabilendo quello da preferire. In
2
casi come questi infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo sostiene che l'interprete deve
prediligere l'efficienza nella protezione quantomeno del nucleo duro dei diritti della difesa
imposti dalle fonti sovraordinate non potendo gli stessi essere sacrificati per “ preoccupations
lièes à la charge de travail destribunaux” .
Con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo penale
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari e del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme
sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge
27 settembre 2021, n. 134 è stato portato a compimento uno dei progetti più ambiziosi della
giustizia penale degli ultimi decenni. Il cantiere era stato aperto dalla Ministra della Giustizia
Marta Cartabia nella primavera del 2021, con l’obiettivo di elaborare le modifiche al sistema
penale necessarie a conseguire i target fissati dal P.N.R.R., ossia, in particolare, la riduzione
del 25% della durata dei giudizi penali entro il 2026. Nel marzo era stata nominata una
Commissione, presieduta da Giorgio Lattanzi e composta da magistrati, avvocati e professori
universitari, volta a «elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema
sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione
di emendamenti al d.d.l. AC 2435». Tra il giugno e il luglio 2021 si era svolto il negoziato tra
le forze politiche che componevano la maggioranza di unità nazionale: un negoziato che
aveva condotto ad abbandonare diverse proposte della Commissione e ad accoglierne altre,
fino ad arrivare all’approvazione della legge delega nel settembre del 2021 (l. n. 134).
Ebbene, l’unicità della manovra risiede nella circostanza che essa costituisce un tassello di un
disegno di riforma organico della giustizia, teso a rilanciarne l’efficienza, individuando una
sintesi equilibrata tra un approccio pragmatico di stampo europeo e una rinnovata sensibilità
per la dimensione costituzionale.
Ciò posto, in questa sede ci si concentrerà in particolare su due profili toccati dalla Riforma
Cartabia: l’udienza preliminare e la sua regola di giudizio intesa come filtro ai dibattimenti
2 Corte edu, sez. I, 5 settembre 2019 , Rizzotto c. Italia ( n.2) e Corte Edu sez. I , 1 settembre 2016 .Huzuneanu
c. Italia 6
che non consentono una ragionevole previsione di condanna e l’incentivazione al ricorso ai
riti alternativi. Sono ambiti nei quali l’ intervento riformatore si calibra in misura
differenziata- più netto e incisivo sulla fisionomia stessa dell'udienza preliminare, più di
contorno su giudizio e riti alternativi- rispondendo però a un obiettivo coerente, ovvero quello
di correggere le disfunzioni che oltre trent'anni di applicazione pratica del nuovo codice di
procedura penale hanno messo in luce. Riflettendo, come è avvenuto in ogni passaggio del
percorso di riforma-a partire dai lavori della commissione Lattanzi, fino al testo pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022- sulla realtà applicative non soltanto sulla coerenza
sistematica delle norme, i lavori si sono concentrati sulla necessità di reagire a prassi,
abitudini ,e veri e propri vizi che in questi decenni hanno impedito alle norme del codice del
1988 di raggiungere gli obiettivi che l'avevano ispirate. In uno scenario simile, al di là del
classico tema della scarsa appetibilità dei procedimenti speciali- che nonostante le frequenti
riforme non hanno mai raggiunto tassi tali da “liberare” i ruoli del giudizio nei termini
decisivi che la stessa legge delega 81/1987 aveva immaginato-è evidente la centralità
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di economia su Livello dei prezzi, inflazione, deflazione, indicizzazione, IPC, iperinflazione
-
Modulo 2 Anatomia Comparata
-
Modulo 1 Anatomia Comparata
-
Diritto processuale civile