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TIPO DI BENE PERCENTUALE FISSA
PERIODO DI
AMMORTAMENTO DI AMMORTAMENTO
FISSO
Edifici commerciali, 40 anni 2,5%
205
uffici ed altri edifici
Edifici industriali e 25 anni 4%
strutture
Immobilizzazioni 15 anni 6,66%
materiali a lunga
206
durata (vita utile >
15 anni)
Immobilizzazioni 8 anni 12,5%
materiali di media
durata (vita utile tra 8 e
15 anni)
204 Articolo 30, paragrafo 3, proposta di Direttiva COM(2016)685: “Il registro delle attività
immobilizzate è tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati di
ammortamento, ai fini del calcolo della base imponibile.”
205 L’articolo 33, paragrafo 2, lettera (a) della proposta di Direttiva chiarisce che se il periodo
non è pari a 40 anni, è il contribuente che deve dimostrare che la vita utile residua stimata
dell’attività sia inferiore. Questo criterio vale anche per le altre immobilizzazioni materiali.
206 Diverse dalle attività elencate in precedenza in tabella. 99
Immobilizzazioni 15 anni 6,66%
207
immateriali
Inoltre, c’è da precisare che le immobilizzazioni materiali con una vita utile
inferiore agli 8 anni sono considerati dei beni materiali di vita breve, i quali
sono ammortizzati insieme in un paniere di attività ad un tasso annuo del 25%
208
del valore ammortizzabile .
Come afferma l’articolo 31 della proposta di Direttiva, il valore
ammortizzabile comprende la totalità dei costi di acquisizione e/o costruzione,
compresi i costi direttamente connessi ad essi.
3.2.3.3 La deduzione per la crescita e gli investimenti (AGI)
Come affermato dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera (a) della proposta di
Direttiva, il sistema CCTB non permette la deduzione delle distribuzioni di
profitti e i rimborsi di patrimonio netto o debito. Per ridurre il trattamento
fiscale del capitale e del debito, tale proposta prevede una deduzione per la
crescita e gli investimenti, prevista dall’articolo 11. Il meccanismo è simile a
quello dell’ACE italiana. Appare interessante la composizione dell’articolo 11
in quanto abbiamo inizialmente, al primo paragrafo, una definizione di “base
209
patrimoniale AGI” , e al secondo paragrafo si enuncia che cosa si deve
intendere per “patrimonio netto”, richiamando tre diverse descrizioni. Vorrei
essere più chiara su questo ultimo punto. Riporto innanzitutto il paragrafo 2
207 L’articolo 33, paragrafo 2, lettera (e) precisa che si può ammortizzare in un arco
temporale diverso se può essere determinato il periodo residuo per il quale l’attività beneficia
di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso.
208 Si veda l’articolo 37 della proposta di Direttiva COM(2016)685
209 Articolo 11, paragrafo 1, proposta di Direttiva COM(2016)685: “Ai fini del presente
articolo, per “base patrimoniale AGI” si intende, in un determinato esercizio fiscale, la
differenza tra il patrimonio netto di un contribuente e il valore fiscale della sua
partecipazione nel capitale delle imprese consociate di cui all’articolo 56.” 100
dell’articolo appena menzionato: “Ai fini del presente articolo, per
“patrimonio netto” si intende uno dei seguenti:
a) “patrimonio netto”, quale descritto nell’allegato III, sezione A
“Patrimonio netto e passività”, della direttiva 2013/34/UE del
210
Parlamento Europeo e del Consiglio ;
b) “patrimonio netto”, quale descritto nell’allegato IV, sezione L, della
direttiva 2013/34/UE;
c) “patrimonio netto”, quale definito nei principi internazionali
d’informativa finanziaria (IFRS) adottati e utilizzati nell’Unione a
norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
211
del Consiglio. ”
Ritengo giusta la composizione dell’articolo in questo modo; è stato opportuno
richiamare in modo esauriente la definizione di “patrimonio netto”.
Ricordiamoci che una della critiche mosse nel precedente capitolo è stata
proprio la mancanza di chiarezza in molte definizioni o addirittura la
mancanza di esse. In questo articolo io vedo proprio la voglia di voler
introdurre questa Direttiva, non solo per la sostanza e quindi per cosa propone,
ma anche nella forma. Sembra proprio che la Commissione non voglia farsi
scappare nulla; mi piace questo approccio. 212
Tornando al vivo della questione, la definizione prevista dal primo comma
sterilizza eventuali incrementi di capitale utilizzati per l’acquisto o
incremento di partecipazioni di società consociate, sostanzialmente per due
motivi:
210 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2013,
relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
211 Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Luglio
2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali.
212 A differenza dell’ACE italiana che agevola solo specifici incrementi di capitale proprio
“qualificati”. 101
1) le società consociate potrebbero a loro volta beneficiare della
deduzione AGI, moltiplicando così l’effetto di un singolo conferimento
all’interno del gruppo; e
2) le partecipazioni in società consociate originano dividendi già esenti da
imposizione in base al regime PEX.
In sostanza l’AGI permette una deduzione dalla base imponibile di un
213
contribuente di un importo pari al rendimento nozionale degli aumenti della
base patrimoniale AGI. Innanzitutto, come vengono calcolati gli aumenti e le
214
diminuzioni della base patrimoniale AGI? Il paragrafo 4 dell’articolo 11
della proposta di Direttiva è diviso in due periodi:
- il primo periodo afferma che per i primi dieci esercizi fiscali in cui una
società è soggetta alle norme della proposta, gli aumenti o le di
munizioni vengono calcolate come differenza tra la base patrimoniale
AGI alla fine dell’esercizio fiscale interessato e sempre quest’ultima il
primo giorno del primo esercizio fiscale al quale si applicano le norme
della proposta;
- il secondo periodo invece afferma che “dopo i primi dieci esercizi
fiscali, il riferimento all’importo della base patrimoniale AGI che è
deducibile dalla base patrimoniale AGI alla fine dell’esercizio fiscale
interessato è riportato ogni anno di un esercizio fiscale”.
La deduzione viene calcolata moltiplicando l’aumento della base patrimoniale
con un tasso fisso pari al rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni nella
213 In conformità dei paragradi da 1 a 6 dell’articolo in questione
214 Paragrafo 4, articolo 11, della proposta di Direttiva COM(2016)685: “ Gli aumenti o le
diminuzioni della base patrimoniale AGI sono calcolati, per i primi dieci esercizi fiscali in
cui un contribuente è soggetto alle norme della presente direttiva, come la differenza tra la
base patrimoniale AGI alla fine dell’esercizio fiscale interessato e la base patrimoniale AGI
il primo giorno del primo esercizio fiscale al quale si applicano le norme della presente
direttiva. Dopo i primi dieci esercizi fiscali, il riferimento all’importo della base
patrimoniale AGI che è deducibile dalla base patrimoniale AGI alla fine dell’esercizio
fiscale interessato è riportato ogni anno di un esercizio fiscale.” 102
zona euro nel mese di Dicembre dell’anno che precede il relativo esercizio
215 216
fiscale , maggiorato di un premio di rischio di due punti percentuali .
217
Inoltre, in base al paragrafo 6 dell’articolo 11 , si demanda alla Commissione
Europea l’adozione di specifiche disposizione anti-elusive, finalizzate a
contrastare vantaggi fiscali indebiti diversi dalla semplice moltiplicazione del
beneficio AGI all’interno del gruppo.
Attualmente, quasi tutti i sistemi nazionali consentono la deduzione dei
pagamenti di interessi da prestiti, ma non esiste un beneficio simile per
l’equity. Quindi diciamo che è stato istituito l’AGI per consentire una
deduzione fiscale per le imprese che scelgono di aumentare i fondi per il
finanziamento, ad esempio emettendo nuove azioni o trattenendo i profitti,
piuttosto che ricorrere a prestiti. Se ci pensiamo, le imprese più piccole, spesso
fanno fatica ad ottenere un prestito, e quindi è particolarmente vantaggioso per
loro.
Facciamo un piccolo esempio.
Una società inizia ad utilizzare la base comune nel mese di Gennaio dell’anno
n ; nello stesso anno emette 10 milioni di euro di nuove azioni per investire in
nuovi locali; ipotizziamo che il tasso AGI sia del 3% l’anno n. Nell’anno n, la
215 Pubblicato dalla Banca Centrale Europea
216 Anche qui abbiamo una notevole differenza con il meccanismo dell’ACE italiana, in cui il
coefficiente viene maggiorato dal legislatore con molto margine di discrezionalità, rendendo
difficile per le imprese porre in essere un’attività di pianificazione di lungo periodo. Si veda
per approfondimenti F. MAISTO, L’Ace italiana a confronto con l’Agi europea, Rivista di
Diritto Tributario, Pacini Giuridica.
217 “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 66 per definire norme più dettagliate contro l'elusione fiscale, in particolare nei
seguenti settori pertinenti all'AGI:
(a) prestiti intragruppo e prestiti che coinvolgono imprese consociate;
(b) contributi in denaro e in natura;
(c) trasferimenti di partecipazioni;
(d) riclassificazione di capitale vecchio come capitale nuovo attraverso liquidazioni e
creazione di start-up;
(e) creazione di società figlie;
(f) acquisizioni di attività detenute da imprese consociate;
(g) strutture a doppia deduzione che combinano deducibilità degli interessi e deduzioni
nell'ambito dell'AGI;
(h) aumenti dell'importo dei crediti per il finanziamento di prestiti verso imprese consociate
rispetto all'importo di tali crediti alla data di riferimento.” 103
società potrà dedurre un fondo AGI dalla sua base imponibile pari a:
10.000.000*3%=300.000 euro. La società inoltre può ottenere quote
aggiuntive per i seguenti 9 anni conseguenti al rilascio del patrimonio netto.
Gli importi esatti di tale fondo dipendono da come il valore del capitale si
sviluppa.
C’è da dire che l’AGI, se aumenta l’equity, si traduce in sgravi fiscali
aggiuntivi, pe