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Estratto del documento

TIPO DI BENE PERCENTUALE FISSA

PERIODO DI

AMMORTAMENTO DI AMMORTAMENTO

FISSO

Edifici commerciali, 40 anni 2,5%

205

uffici ed altri edifici

Edifici industriali e 25 anni 4%

strutture

Immobilizzazioni 15 anni 6,66%

materiali a lunga

206

durata (vita utile >

15 anni)

Immobilizzazioni 8 anni 12,5%

materiali di media

durata (vita utile tra 8 e

15 anni)

204 Articolo 30, paragrafo 3, proposta di Direttiva COM(2016)685: “Il registro delle attività

immobilizzate è tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati di

ammortamento, ai fini del calcolo della base imponibile.”

205 L’articolo 33, paragrafo 2, lettera (a) della proposta di Direttiva chiarisce che se il periodo

non è pari a 40 anni, è il contribuente che deve dimostrare che la vita utile residua stimata

dell’attività sia inferiore. Questo criterio vale anche per le altre immobilizzazioni materiali.

206 Diverse dalle attività elencate in precedenza in tabella. 99

Immobilizzazioni 15 anni 6,66%

207

immateriali

Inoltre, c’è da precisare che le immobilizzazioni materiali con una vita utile

inferiore agli 8 anni sono considerati dei beni materiali di vita breve, i quali

sono ammortizzati insieme in un paniere di attività ad un tasso annuo del 25%

208

del valore ammortizzabile .

Come afferma l’articolo 31 della proposta di Direttiva, il valore

ammortizzabile comprende la totalità dei costi di acquisizione e/o costruzione,

compresi i costi direttamente connessi ad essi.

3.2.3.3 La deduzione per la crescita e gli investimenti (AGI)

Come affermato dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera (a) della proposta di

Direttiva, il sistema CCTB non permette la deduzione delle distribuzioni di

profitti e i rimborsi di patrimonio netto o debito. Per ridurre il trattamento

fiscale del capitale e del debito, tale proposta prevede una deduzione per la

crescita e gli investimenti, prevista dall’articolo 11. Il meccanismo è simile a

quello dell’ACE italiana. Appare interessante la composizione dell’articolo 11

in quanto abbiamo inizialmente, al primo paragrafo, una definizione di “base

209

patrimoniale AGI” , e al secondo paragrafo si enuncia che cosa si deve

intendere per “patrimonio netto”, richiamando tre diverse descrizioni. Vorrei

essere più chiara su questo ultimo punto. Riporto innanzitutto il paragrafo 2

207 L’articolo 33, paragrafo 2, lettera (e) precisa che si può ammortizzare in un arco

temporale diverso se può essere determinato il periodo residuo per il quale l’attività beneficia

di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso.

208 Si veda l’articolo 37 della proposta di Direttiva COM(2016)685

209 Articolo 11, paragrafo 1, proposta di Direttiva COM(2016)685: “Ai fini del presente

articolo, per “base patrimoniale AGI” si intende, in un determinato esercizio fiscale, la

differenza tra il patrimonio netto di un contribuente e il valore fiscale della sua

partecipazione nel capitale delle imprese consociate di cui all’articolo 56.” 100

dell’articolo appena menzionato: “Ai fini del presente articolo, per

“patrimonio netto” si intende uno dei seguenti:

a) “patrimonio netto”, quale descritto nell’allegato III, sezione A

“Patrimonio netto e passività”, della direttiva 2013/34/UE del

210

Parlamento Europeo e del Consiglio ;

b) “patrimonio netto”, quale descritto nell’allegato IV, sezione L, della

direttiva 2013/34/UE;

c) “patrimonio netto”, quale definito nei principi internazionali

d’informativa finanziaria (IFRS) adottati e utilizzati nell’Unione a

norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e

211

del Consiglio. ”

Ritengo giusta la composizione dell’articolo in questo modo; è stato opportuno

richiamare in modo esauriente la definizione di “patrimonio netto”.

Ricordiamoci che una della critiche mosse nel precedente capitolo è stata

proprio la mancanza di chiarezza in molte definizioni o addirittura la

mancanza di esse. In questo articolo io vedo proprio la voglia di voler

introdurre questa Direttiva, non solo per la sostanza e quindi per cosa propone,

ma anche nella forma. Sembra proprio che la Commissione non voglia farsi

scappare nulla; mi piace questo approccio. 212

Tornando al vivo della questione, la definizione prevista dal primo comma

sterilizza eventuali incrementi di capitale utilizzati per l’acquisto o

incremento di partecipazioni di società consociate, sostanzialmente per due

motivi:

210 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2013,

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie

di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CEE del Parlamento europeo e del

Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

211 Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Luglio

2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali.

212 A differenza dell’ACE italiana che agevola solo specifici incrementi di capitale proprio

“qualificati”. 101

1) le società consociate potrebbero a loro volta beneficiare della

deduzione AGI, moltiplicando così l’effetto di un singolo conferimento

all’interno del gruppo; e

2) le partecipazioni in società consociate originano dividendi già esenti da

imposizione in base al regime PEX.

In sostanza l’AGI permette una deduzione dalla base imponibile di un

213

contribuente di un importo pari al rendimento nozionale degli aumenti della

base patrimoniale AGI. Innanzitutto, come vengono calcolati gli aumenti e le

214

diminuzioni della base patrimoniale AGI? Il paragrafo 4 dell’articolo 11

della proposta di Direttiva è diviso in due periodi:

- il primo periodo afferma che per i primi dieci esercizi fiscali in cui una

società è soggetta alle norme della proposta, gli aumenti o le di

munizioni vengono calcolate come differenza tra la base patrimoniale

AGI alla fine dell’esercizio fiscale interessato e sempre quest’ultima il

primo giorno del primo esercizio fiscale al quale si applicano le norme

della proposta;

- il secondo periodo invece afferma che “dopo i primi dieci esercizi

fiscali, il riferimento all’importo della base patrimoniale AGI che è

deducibile dalla base patrimoniale AGI alla fine dell’esercizio fiscale

interessato è riportato ogni anno di un esercizio fiscale”.

La deduzione viene calcolata moltiplicando l’aumento della base patrimoniale

con un tasso fisso pari al rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni nella

213 In conformità dei paragradi da 1 a 6 dell’articolo in questione

214 Paragrafo 4, articolo 11, della proposta di Direttiva COM(2016)685: “ Gli aumenti o le

diminuzioni della base patrimoniale AGI sono calcolati, per i primi dieci esercizi fiscali in

cui un contribuente è soggetto alle norme della presente direttiva, come la differenza tra la

base patrimoniale AGI alla fine dell’esercizio fiscale interessato e la base patrimoniale AGI

il primo giorno del primo esercizio fiscale al quale si applicano le norme della presente

direttiva. Dopo i primi dieci esercizi fiscali, il riferimento all’importo della base

patrimoniale AGI che è deducibile dalla base patrimoniale AGI alla fine dell’esercizio

fiscale interessato è riportato ogni anno di un esercizio fiscale.” 102

zona euro nel mese di Dicembre dell’anno che precede il relativo esercizio

215 216

fiscale , maggiorato di un premio di rischio di due punti percentuali .

217

Inoltre, in base al paragrafo 6 dell’articolo 11 , si demanda alla Commissione

Europea l’adozione di specifiche disposizione anti-elusive, finalizzate a

contrastare vantaggi fiscali indebiti diversi dalla semplice moltiplicazione del

beneficio AGI all’interno del gruppo.

Attualmente, quasi tutti i sistemi nazionali consentono la deduzione dei

pagamenti di interessi da prestiti, ma non esiste un beneficio simile per

l’equity. Quindi diciamo che è stato istituito l’AGI per consentire una

deduzione fiscale per le imprese che scelgono di aumentare i fondi per il

finanziamento, ad esempio emettendo nuove azioni o trattenendo i profitti,

piuttosto che ricorrere a prestiti. Se ci pensiamo, le imprese più piccole, spesso

fanno fatica ad ottenere un prestito, e quindi è particolarmente vantaggioso per

loro.

Facciamo un piccolo esempio.

Una società inizia ad utilizzare la base comune nel mese di Gennaio dell’anno

n ; nello stesso anno emette 10 milioni di euro di nuove azioni per investire in

nuovi locali; ipotizziamo che il tasso AGI sia del 3% l’anno n. Nell’anno n, la

215 Pubblicato dalla Banca Centrale Europea

216 Anche qui abbiamo una notevole differenza con il meccanismo dell’ACE italiana, in cui il

coefficiente viene maggiorato dal legislatore con molto margine di discrezionalità, rendendo

difficile per le imprese porre in essere un’attività di pianificazione di lungo periodo. Si veda

per approfondimenti F. MAISTO, L’Ace italiana a confronto con l’Agi europea, Rivista di

Diritto Tributario, Pacini Giuridica.

217 “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 66 per definire norme più dettagliate contro l'elusione fiscale, in particolare nei

seguenti settori pertinenti all'AGI:

(a) prestiti intragruppo e prestiti che coinvolgono imprese consociate;

(b) contributi in denaro e in natura;

(c) trasferimenti di partecipazioni;

(d) riclassificazione di capitale vecchio come capitale nuovo attraverso liquidazioni e

creazione di start-up;

(e) creazione di società figlie;

(f) acquisizioni di attività detenute da imprese consociate;

(g) strutture a doppia deduzione che combinano deducibilità degli interessi e deduzioni

nell'ambito dell'AGI;

(h) aumenti dell'importo dei crediti per il finanziamento di prestiti verso imprese consociate

rispetto all'importo di tali crediti alla data di riferimento.” 103

società potrà dedurre un fondo AGI dalla sua base imponibile pari a:

10.000.000*3%=300.000 euro. La società inoltre può ottenere quote

aggiuntive per i seguenti 9 anni conseguenti al rilascio del patrimonio netto.

Gli importi esatti di tale fondo dipendono da come il valore del capitale si

sviluppa.

C’è da dire che l’AGI, se aumenta l’equity, si traduce in sgravi fiscali

aggiuntivi, pe

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
170 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marys1092 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sabbioni Paolo.