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1. IL MECCANISMO DELLA PIATTAFORMA: STANDARD E CONDIZIONI D’USO

Come noto, Facebook è un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo

possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nell’ottica,

dichiarata dalla stessa Facebook, della libertà di espressione del pensiero (cfr. Standard

della Community, all. 6 al ricorso). Va evidenziato che il servizio Facebook è utilizzato da

oltre 2,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i

quali il sito web www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet:

nessun dubbio pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza

ricoperto dal servizio di Facebook nell’ambito dei social network e sulla speciale

posizione ricoperta dal gestore del servizio che, in Europa, è la resistente Facebook

Ireland Ltd.

Il servizio opera attraverso speciali Condizioni d’Uso che ne disciplinano i termini di

utilizzo e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland e che ciascun

utente, al momento della sottoscrizione del servizio tramite registrazione, si impegna ad

accettare, utilizzare e rispettare: costituiscono parte integrante delle Condizioni i c.d.

Standard della Community che descrivono “[...] gli standard in merito ai contenuti

pubblicati su Facebook dall’utente e alle attività dell’utente su Facebook e sugli altri

Prodotti di Facebook” (art. 5 Condizioni d’Uso) , e che hanno la funzione di garantire la

2

sicurezza e la salvaguardia del Servizio Facebook e della sua comunità in quanto

esprimono i comportamenti consentiti e quelli non consentiti nell’ambito del servizio.

Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della

Community rappresenta quindi il regolamento contrattuale che l’utente, al momento della

registrazione al servizio di Facebook, è tenuto ad accettare e rispettare. In caso di

violazione delle regole pattizie da parte dell’utente il suddetto regolamento contrattuale

prevede l’irrogazione di misure qualificabili latu (sic!) sensu quali sanzionatorie

Le Condizioni d’uso della piattaforma Facebook sono consultabili sul sito della stessa all’indirizzo:

2

https://www.facebook.com/legal/terms 14

rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di contenuti, dalla

sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook e nei casi più gravi viene prevista la

disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).

In particolare, merita segnalare un estratto dall’introduzione agli Standard della

Comunità secondo cui:

“Le conseguenze per la violazione degli Standard della community

dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma.

Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma

se continuasse a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di

pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo” .

3

Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con

l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra

due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una

speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione

con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e

ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase

a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente.

Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook

ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al

proprio servizio.

fa parte delle specifiche descritte nell’allegato numero 6 al ricorso fatto dall’Associazione di

3 Questa citazione all’indirizzo:

promozione Sociale CasaPound Italia, reperibile su internet, anche

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/il-testo-integrale-della-sentenza-che-ordina-a-facebook-di-riattivare-

la-pagina-di-casapound-139623/ 15

2. SENTENZA CASA POUND: IN FATTO E DIRITTO

La disattivazione di una pagina Facebook può essere eseguita dal gestore del social

network soltanto a seguito di un giudizio di piena cognizione che accerti l’illiceità dei

contenuti memorizzati, pena la violazione del principio costituzionale del pluralismo

politico e del diritto alla libertà di espressione.

È evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network

ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali

dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il

soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal

dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti

politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e

la diffusione delle idee del proprio movimento.

Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’esclusione dei ricorrenti da Facebook si

pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente

comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico

italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.

2.1 COSA È SUCCESSO

- l’Associazione agiva sul social network Facebook attraverso la “pagina” denominata

CasaPound Italia (https:// www.facebook.com/casapounditalia/);

- in data 9/9/2019 Facebook Ireland senza alcun preavviso e senza fornire alcuna

motivazione disattivava la “pagina” dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound

Italia e le pagine di rappresentanti e simpatizzanti dell’associazione

stessa; 16

- in data 10/9/2019 gli stessi ricorrenti diffidavano la resistente a riattivare

immediatamente la pagina, evidenziando il rispetto da parte dell’Associazione delle

“Condizioni d’uso” del social network e rappresentando il gravissimo pregiudizio, sotto

una pluralità di aspetti, derivante da tale condotta;

- Facebook Ireland non riscontrava in alcun modo la diffida dei ricorrenti.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. l’associazione di promozione sociale CasaPound Italia e

Simone Di Stefano, quale dirigente nazionale della stessa e abilitato ad utilizzare la pagina

Facebook dell’Associazione, hanno agito in via cautelare chiedendo al Tribunale di:

1. ordinare a Facebook Ireland Ltd l’immediata riattivazione della pagina Facebook

dell’Associazione e del profilo personale di S. di St;

2. in subordine, di restituire a CasaPound i contenuti della pagina Facebook, lo stesso

per il profilo del dirigente nazionale della stessa;

3. la fissazione della somma che ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., Facebook Ireland Ltd.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a CasaPound

Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ogni violazione o

inosservanza successiva dell’ordine impartito ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione

del provvedimento;

4. la condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa

Ritenuta la sussistenza degli estremi per la concessione della misura cautelare invocata

insistevano i ricorrenti nelle conclusioni indicate sottolineando, quanto al fumus

boni iuris, la violazione delle regole contrattuali da parte di Facebook Ireland Limited e,

con riferimento al periculum in mora, il grave ed irreparabile pregiudizio legato

all’illegittima condotta della resistente anche in termini di danno all’immagine.

Nel caso di specie e compatibilmente con una delibazione necessariamente sommaria

propria dell’odierna fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta sia

dotata di entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l’emissione del provvedimento

di urgenza. 17

2.2 MOTIVAZIONI E VERDETTO

Facebook ha sostenuto di avere legittimamente adottato la misura della disabilitazione

della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle

Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le

organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio

e alla violenza attraverso la promozione, nella pagina di CasaPound, degli scopi e delle

finalità dell’Associazione stessa.

In relazione a tale profilo il Tribunale ha osservato che non è possibile affermare la

violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla

propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera

legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di costituzione

una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza,

che hanno visto quali protagonisti membri di CasaPound i cui contenuti però non hanno

trovato ingresso nella pagina Facebook di CasaPound ma sono stati tratti da articoli

comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a

Facebook. Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere

che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche)

penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo

automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo

ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una

piattaforma così rilevante come quella di Facebook.

Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione

gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d.

18

croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di

cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina

ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili.

altresì dalla cognizione cautelare della presente fase.

Quanto al profilo relativo all’omesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non è

previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro della

diffida dei ricorrenti può quindi al più rilevare nell’ottica della buona fede ma tale

accertamento non rileva rispetto alle misure cautelari invocate in questa sede.

Con riferimento al periculum in

Dettagli
A.A. 2022-2023
22 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlocitarelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Governance, amministrazioni e risorse pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Midiri Mario.