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I SISTEMI REGIONALI

La Convenzione Americana dei diritti umani del 1969 prevede la possibilità di presentare alla

Commissione interamericana, organo dell’Organizzazione degli Stati americani (OSA),

petizioni da parte di individui, o ad opera di entità non governative (riconosciute da almeno

uno stato parte) a seguito del consueto esaurimento dei ricorsi interni, e a ricorsi interstatali

fra SM dell'OSA. Per questi ultimi occorre accertare il previo riconoscimento della

competenza della Commissione da parte degli Stati coinvolti nei procedimenti. Qualora la

Commissione dovesse accertare la violazione della Convenzione ad opera di uno Stato

parte, essa è tenuta a redigere un apporto non vincolante comprensivo di proposte e

raccomandazioni per lo Stato inadempiente. Entro tre mesi dalla trasmissione del rapporto,

la Commissione oppure lo Stato parte della controversia, possono adire la Corte ma solo nei

confronti degli Stati che hanno accettato la Sua competenza. La Corte svolge anche un

ruolo di controllo sull’esecuzione delle sentenze. Essa, da un lato monitora l’attuazione

delle proprie sentenze sulla base sia di un dettagliato rapporto che lo Stato convenuto è

tenuto a presentarle che di un analogo rapporto ad opera delle vittime della violazione.

D’altro lato essa riferisce annualmente all’assemblea generale dell’OSA circa l’attuazione

delle sue sentenze e formulando raccomandazioni. La Corte Interamericana, ex art. 64

della Convenzione, può inoltre adottare pareri consultivi (su richiesta degli Stati OSA)

relativi all’interpretazione della Convenzione o di altri trattati sui diritti umani negli Stati

americani e può anche fornire pareri (sempre su richiesta) sulla compatibilità tra legge

nazionale e strumenti internazionali.

Il sistema Africano inizia con l’adozione della Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei

popoli nel 1981 dall’Unione Africana. In base ad essa è stata istituita la Commissione

africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, la quale, oltre a possedere una significativa

funzione consultiva, è titolare di un’ampia funzione contenziosa (controversie

sull’applicazione e interpretazione della Carta, del Protocollo del 1998 e di ogni altro

strumento internazionale ratificato dalle parti). Questa notevole competenza ratione materiae

della Corte le ha permesso di accertare la violazione da parte di Stati membri dell’UA di diritti

umani che trovano fondamento nei Patti ONU del 1966. Le sentenze della Corte sono

vincolanti e vengono trasmesse alle parti della controversia e a tutti gli altri SM.

Il sistema Arabo ha invece adottato la Carta Araba dei diritti dell’uomo, che protegge diversi

diritti umani appartenenti alla prima e seconda generazione e ha istituito un debole sistema

di monitoraggio sul rispetto delle regole della Carta, incentrato sul funzionamento del

Comitato Arabo dei diritti umani, avente competenza a esaminare rapporti statali periodici

sulla conformità alle norme della carta. I rapporti statali sono oggetto di recommandations

allegate al rapporto annuale, che è presentato dallo stesso comitato al Consiglio della Lega

Araba e infine reso pubblico. Il 7/09/2014 è stato adottato lo Statuto della Corte Araba dei

diritti umani, competente a giudicare sulle controversie relative all’interpretazione e

applicazione della Carta. Il diritto di accesso alla Corte è stabilito a favore degli stati che

invochino la violazione dei diritti umani dei propri cittadini e a condizione che sia lo stato

ricorrente sia quello convenuto siano parti dello statuto della corte o ne abbiano accettato la

giurisdizione. Un ulteriore e facoltativo locus standi in iudicio è previsto a favore delle

organizzazioni non governative accreditate quali enti competenti in materia di diritti umani

nello stato convenuto in giudizio.

Il sistema di protezione dei diritti umani istituito tra i paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN) si

basa sulla Dichiarazione sui diritti umani adottata nel 2012 che contiene dettagliati riferimenti

al diritto allo sviluppo e al diritto alla pace, accompagnato dall’impegno dei paesi membri to

embrace friendship and cooperation in the furtherance of peace, harmony and stability. Si

prevede che il godimento dei diritti umani debba essere bilanciato con il rispetto di

corresponding duties in quanto ogni essere umano ha una responsabilità verso gli altri

uomini. Inoltre i diritti umani devono essere esercitati con riguardo ai diritti umani e alle

libertà altrui. Il contenuto di queste clausole risente dell’influenza delle dottrine marxiste

riguardanti la valorizzazione del profilo comunitario dei diritti umani, volto a tutelare gli

interessi della collettività internazionale e ad affermare l’esistenza di doveri verso di essa.

Nazioni Unite e diritti umani:

L’obiettivo dell’ONU è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il

principio del dominio riservato non è più invocabile dagli SM dell’ONU con riferimento alle

gravi violazioni dei diritti umani.

Il sistema di controllo del Patto sui diritti civili e politici del 1966 è svolto dal Comitato dei

diritti umani, istituito dal Patto stesso e fondato sull’obbligo degli Stati di sottoporre rapporti

periodici circa lo stato complessivo di conformità agli obblighi del Patto nonché sulle

possibilità di presentare comunicazioni statali o individuali. Il Comitato non dispone di poteri

di inchiesta ed è privo di poteri vincolanti. Esso può soltanto costituire una procedura di

follow-up sul rispetto dei “reports” e dei “general comments” adottati in relazione a questa

specifica competenza, i quali possono essere trasmessi agli Stati parte (che possono a loro

volta sottoporre observations on any comments) e al Consiglio economico e sociale

dell’ONU.

E’ anche contemplata l’ipotesi di una comunicazione interstatale avente ad oggetto la

violazione di una norma del Patto, a condizione che gli Stati oggetto del procedimento

abbiano accettato in qualsiasi momento la competenza del Comitato in materia. La

procedura consiste in una prima fase, che può definirsi a carattere diplomatico e che opera

esclusivamente a livello bilaterale fra i due Stati interessati. Nel caso in cui la questione non

sia stata risolta in un modo che soddisfi entrambi gli Stati, entrambi possono rivolgersi al

Comitato. In questa seconda fase, esso offre i suoi “good offices” per risolvere la questione.

Qualora questo tentativo fallisca, il Comitato può decidere nel merito, in contraddittorio fra le

parti ed entro il termine di un anno dalla notifica della comunicazione.

Il rapporto conclusivo non è vincolante e viene comunicato agli Stati parti del

procedimento, i quali, qualora ritengano che la soluzione indicata dal Comitato non sia

soddisfacente, possono richiedere al Comitato stesso di istituire una procedura di

conciliazione non obbligatoria e il cui avvio è infatti subordinato al “prior consent of the

parties concerned”. Sulla base dell’entrata in vigore del primo Protocollo facoltativo e

addizionale è prevista poi la possibilità di presentare comunicazioni individuali aventi ad

oggetto violazioni delle norme del Patto e utilizzabile solo nei confronti degli Stati che

abbiano ratificato il suddetto Protocollo.

Condizioni di ricevibilità delle comunicazioni: il previo esaurimento dei ricorsi interni e

l’assenza di controversie pendenti al momento del deposito della comunicazione. Non sono

invece stabiliti limiti di tempo per la presentazione della comunicazione. Le

comunicazioni individuali, che possono essere oggetto anche di misure cautelari, sono

decise da “views” non vincolanti che vengono trasmesse allo Stato non interessato e

all’individuo che ha attivato la procedura, e nelle quali vengono effettuate raccomandazioni

aventi ad oggetto la modifica di leggi, il risarcimento del danno, ecc.

Il sistema di monitoraggio del Patto sui diritti economici, sociali e culturali è presieduto dal

Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, creato dal Consiglio economico e sociale

dell’ONU nel 1985. In base al Protocollo opzionale (approvato dall’AG ONU) nel 2008 ed

entrato in vigore nel 2013, si sono attribuite al Comitato nuove competenze in materia di

valutazione di comunicazioni provenienti da Stati, individui o gruppi di individui sottoposti alla

giurisdizione degli Stati parte e che ritengono di aver subito una violazione di uno dei diritti

protetti dal Patto.

COMUNICAZIONI INDIVIDUALI→ competenza del comitato automatico; il Comitato deve

valutare la ragionevolezza delle misure implementate dagli Stati parte, tenendo in

considerazione che essi possano adottare una vasta gamma di misure per implementare i

diritti contenuti nella Convenzione. L’esito finale delle comunicazioni individuali è

rappresentato dall’adozione di views non vincolanti con annesse recommendations

communicate alle parti del procedimento, che lo Stato è tenuto a prendere in considerazione

e fornire entro sei mesi dalla loro ricezione una risposta scritta contenente le misure adottate

a seguito delle indicazioni poste in essere dal Comitato.

COMUNICAZIONI STATALI→ occorre che sia lo Stato “comunicante” che quello accusato

della violazione del Patto abbiano effettuato una specifica dichiarazione di accettazione

della competenza del Comitato, e di voler ricevere e prendere in considerazione queste

comunicazioni. La procedura per le comunicazioni di carattere interstatale assume dapprima

carattere diplomatico e solo successivamente carattere contenzioso.

Altro sistema di controllo è il Comitato istituito dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni

forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, al quale si possono presentare

comunicazioni individuali. Il Comitato può condurre inchieste su gravi e sistemiche violazioni

dei diritti delle donne in uno stato contraente adottando raccomandazioni. Sebbene le

decisioni del comitato abbiano natura non vincolante, esse sono talora recepite dagli organi

giudiziari del Paese interessato.

Ad esempio, la Corte Suprema spagnola ha dato applicazione alla decisione assunta nel

2012 dal comitato nel caso Angela Gonzales Carreno c. Spagna, nella quale si accerta la

responsabilità della Spagna per non avere prevenuto l’uccisione della figlia della ricorrente

da parte del padre nonostante le significative minacce perpetrate a entrambe le donne.

Il Comitato contro la tortura esamina i rapporti periodici presentati dagli stati sul rispetto delle

norme e può formulare raccomandazioni allo stato contraente nella forma di concluding

observations, può condurre inchieste e adottare general comments sull’interpretazione di

norme pattizie. Il Comitato ha anche competenza in materia di comunicazioni interstatali e

individuali nelle quali si invochi una violazione della Convenzione, a condizione che gli stati

contraenti abbiano accettato l

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.povia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tutela internazionale dei diritti umani e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Castellaneta Marina.