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I SISTEMI REGIONALI
La Convenzione Americana dei diritti umani del 1969 prevede la possibilità di presentare alla
Commissione interamericana, organo dell’Organizzazione degli Stati americani (OSA),
petizioni da parte di individui, o ad opera di entità non governative (riconosciute da almeno
uno stato parte) a seguito del consueto esaurimento dei ricorsi interni, e a ricorsi interstatali
fra SM dell'OSA. Per questi ultimi occorre accertare il previo riconoscimento della
competenza della Commissione da parte degli Stati coinvolti nei procedimenti. Qualora la
Commissione dovesse accertare la violazione della Convenzione ad opera di uno Stato
parte, essa è tenuta a redigere un apporto non vincolante comprensivo di proposte e
raccomandazioni per lo Stato inadempiente. Entro tre mesi dalla trasmissione del rapporto,
la Commissione oppure lo Stato parte della controversia, possono adire la Corte ma solo nei
confronti degli Stati che hanno accettato la Sua competenza. La Corte svolge anche un
ruolo di controllo sull’esecuzione delle sentenze. Essa, da un lato monitora l’attuazione
delle proprie sentenze sulla base sia di un dettagliato rapporto che lo Stato convenuto è
tenuto a presentarle che di un analogo rapporto ad opera delle vittime della violazione.
D’altro lato essa riferisce annualmente all’assemblea generale dell’OSA circa l’attuazione
delle sue sentenze e formulando raccomandazioni. La Corte Interamericana, ex art. 64
della Convenzione, può inoltre adottare pareri consultivi (su richiesta degli Stati OSA)
relativi all’interpretazione della Convenzione o di altri trattati sui diritti umani negli Stati
americani e può anche fornire pareri (sempre su richiesta) sulla compatibilità tra legge
nazionale e strumenti internazionali.
Il sistema Africano inizia con l’adozione della Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli nel 1981 dall’Unione Africana. In base ad essa è stata istituita la Commissione
africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, la quale, oltre a possedere una significativa
funzione consultiva, è titolare di un’ampia funzione contenziosa (controversie
sull’applicazione e interpretazione della Carta, del Protocollo del 1998 e di ogni altro
strumento internazionale ratificato dalle parti). Questa notevole competenza ratione materiae
della Corte le ha permesso di accertare la violazione da parte di Stati membri dell’UA di diritti
umani che trovano fondamento nei Patti ONU del 1966. Le sentenze della Corte sono
vincolanti e vengono trasmesse alle parti della controversia e a tutti gli altri SM.
Il sistema Arabo ha invece adottato la Carta Araba dei diritti dell’uomo, che protegge diversi
diritti umani appartenenti alla prima e seconda generazione e ha istituito un debole sistema
di monitoraggio sul rispetto delle regole della Carta, incentrato sul funzionamento del
Comitato Arabo dei diritti umani, avente competenza a esaminare rapporti statali periodici
sulla conformità alle norme della carta. I rapporti statali sono oggetto di recommandations
allegate al rapporto annuale, che è presentato dallo stesso comitato al Consiglio della Lega
Araba e infine reso pubblico. Il 7/09/2014 è stato adottato lo Statuto della Corte Araba dei
diritti umani, competente a giudicare sulle controversie relative all’interpretazione e
applicazione della Carta. Il diritto di accesso alla Corte è stabilito a favore degli stati che
invochino la violazione dei diritti umani dei propri cittadini e a condizione che sia lo stato
ricorrente sia quello convenuto siano parti dello statuto della corte o ne abbiano accettato la
giurisdizione. Un ulteriore e facoltativo locus standi in iudicio è previsto a favore delle
organizzazioni non governative accreditate quali enti competenti in materia di diritti umani
nello stato convenuto in giudizio.
Il sistema di protezione dei diritti umani istituito tra i paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN) si
basa sulla Dichiarazione sui diritti umani adottata nel 2012 che contiene dettagliati riferimenti
al diritto allo sviluppo e al diritto alla pace, accompagnato dall’impegno dei paesi membri to
embrace friendship and cooperation in the furtherance of peace, harmony and stability. Si
prevede che il godimento dei diritti umani debba essere bilanciato con il rispetto di
corresponding duties in quanto ogni essere umano ha una responsabilità verso gli altri
uomini. Inoltre i diritti umani devono essere esercitati con riguardo ai diritti umani e alle
libertà altrui. Il contenuto di queste clausole risente dell’influenza delle dottrine marxiste
riguardanti la valorizzazione del profilo comunitario dei diritti umani, volto a tutelare gli
interessi della collettività internazionale e ad affermare l’esistenza di doveri verso di essa.
Nazioni Unite e diritti umani:
L’obiettivo dell’ONU è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il
principio del dominio riservato non è più invocabile dagli SM dell’ONU con riferimento alle
gravi violazioni dei diritti umani.
Il sistema di controllo del Patto sui diritti civili e politici del 1966 è svolto dal Comitato dei
diritti umani, istituito dal Patto stesso e fondato sull’obbligo degli Stati di sottoporre rapporti
periodici circa lo stato complessivo di conformità agli obblighi del Patto nonché sulle
possibilità di presentare comunicazioni statali o individuali. Il Comitato non dispone di poteri
di inchiesta ed è privo di poteri vincolanti. Esso può soltanto costituire una procedura di
follow-up sul rispetto dei “reports” e dei “general comments” adottati in relazione a questa
specifica competenza, i quali possono essere trasmessi agli Stati parte (che possono a loro
volta sottoporre observations on any comments) e al Consiglio economico e sociale
dell’ONU.
E’ anche contemplata l’ipotesi di una comunicazione interstatale avente ad oggetto la
violazione di una norma del Patto, a condizione che gli Stati oggetto del procedimento
abbiano accettato in qualsiasi momento la competenza del Comitato in materia. La
procedura consiste in una prima fase, che può definirsi a carattere diplomatico e che opera
esclusivamente a livello bilaterale fra i due Stati interessati. Nel caso in cui la questione non
sia stata risolta in un modo che soddisfi entrambi gli Stati, entrambi possono rivolgersi al
Comitato. In questa seconda fase, esso offre i suoi “good offices” per risolvere la questione.
Qualora questo tentativo fallisca, il Comitato può decidere nel merito, in contraddittorio fra le
parti ed entro il termine di un anno dalla notifica della comunicazione.
Il rapporto conclusivo non è vincolante e viene comunicato agli Stati parti del
procedimento, i quali, qualora ritengano che la soluzione indicata dal Comitato non sia
soddisfacente, possono richiedere al Comitato stesso di istituire una procedura di
conciliazione non obbligatoria e il cui avvio è infatti subordinato al “prior consent of the
parties concerned”. Sulla base dell’entrata in vigore del primo Protocollo facoltativo e
addizionale è prevista poi la possibilità di presentare comunicazioni individuali aventi ad
oggetto violazioni delle norme del Patto e utilizzabile solo nei confronti degli Stati che
abbiano ratificato il suddetto Protocollo.
Condizioni di ricevibilità delle comunicazioni: il previo esaurimento dei ricorsi interni e
l’assenza di controversie pendenti al momento del deposito della comunicazione. Non sono
invece stabiliti limiti di tempo per la presentazione della comunicazione. Le
comunicazioni individuali, che possono essere oggetto anche di misure cautelari, sono
decise da “views” non vincolanti che vengono trasmesse allo Stato non interessato e
all’individuo che ha attivato la procedura, e nelle quali vengono effettuate raccomandazioni
aventi ad oggetto la modifica di leggi, il risarcimento del danno, ecc.
Il sistema di monitoraggio del Patto sui diritti economici, sociali e culturali è presieduto dal
Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, creato dal Consiglio economico e sociale
dell’ONU nel 1985. In base al Protocollo opzionale (approvato dall’AG ONU) nel 2008 ed
entrato in vigore nel 2013, si sono attribuite al Comitato nuove competenze in materia di
valutazione di comunicazioni provenienti da Stati, individui o gruppi di individui sottoposti alla
giurisdizione degli Stati parte e che ritengono di aver subito una violazione di uno dei diritti
protetti dal Patto.
COMUNICAZIONI INDIVIDUALI→ competenza del comitato automatico; il Comitato deve
valutare la ragionevolezza delle misure implementate dagli Stati parte, tenendo in
considerazione che essi possano adottare una vasta gamma di misure per implementare i
diritti contenuti nella Convenzione. L’esito finale delle comunicazioni individuali è
rappresentato dall’adozione di views non vincolanti con annesse recommendations
communicate alle parti del procedimento, che lo Stato è tenuto a prendere in considerazione
e fornire entro sei mesi dalla loro ricezione una risposta scritta contenente le misure adottate
a seguito delle indicazioni poste in essere dal Comitato.
COMUNICAZIONI STATALI→ occorre che sia lo Stato “comunicante” che quello accusato
della violazione del Patto abbiano effettuato una specifica dichiarazione di accettazione
della competenza del Comitato, e di voler ricevere e prendere in considerazione queste
comunicazioni. La procedura per le comunicazioni di carattere interstatale assume dapprima
carattere diplomatico e solo successivamente carattere contenzioso.
Altro sistema di controllo è il Comitato istituito dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, al quale si possono presentare
comunicazioni individuali. Il Comitato può condurre inchieste su gravi e sistemiche violazioni
dei diritti delle donne in uno stato contraente adottando raccomandazioni. Sebbene le
decisioni del comitato abbiano natura non vincolante, esse sono talora recepite dagli organi
giudiziari del Paese interessato.
Ad esempio, la Corte Suprema spagnola ha dato applicazione alla decisione assunta nel
2012 dal comitato nel caso Angela Gonzales Carreno c. Spagna, nella quale si accerta la
responsabilità della Spagna per non avere prevenuto l’uccisione della figlia della ricorrente
da parte del padre nonostante le significative minacce perpetrate a entrambe le donne.
Il Comitato contro la tortura esamina i rapporti periodici presentati dagli stati sul rispetto delle
norme e può formulare raccomandazioni allo stato contraente nella forma di concluding
observations, può condurre inchieste e adottare general comments sull’interpretazione di
norme pattizie. Il Comitato ha anche competenza in materia di comunicazioni interstatali e
individuali nelle quali si invochi una violazione della Convenzione, a condizione che gli stati
contraenti abbiano accettato l