Corso di diritto internazionale - Parte III: La tutela internazionale dei diritti umani
Capitolo I: Questioni generali sulla tutela dei diritti umani nel diritto internazionale
1. La nozione di diritti umani
Contesto storico dei diritti umani. Un tempo il sovrano poteva fare tutto quello che voleva, era al di sopra della legge. Il bene del sovrano era anche il bene dello Stato, perché il sovrano era lo Stato. In seguito a partire dal XIX secolo, in diversi sistemi di diritto nazionale si sono formate norme che miravano a tutelare le persone, intese come singoli individui, da abusi commessi a loro danno da parte di coloro che esercitavano il potere pubblico -> norme relative ai diritti umani. Tali norme riguardano i rapporti tra privati individui e gli individui che impersonano lo Stato.
I diritti umani si fondano sul presupposto che la persona umana non può essere ridotta a un mezzo per la realizzazione di superiori finalità. In uno Stato il rispetto dei diritti umani da parte delle autorità pubbliche costituisce un obiettivo fondamentale dello Stato stesso. I diritti umani sono un attributo innato della dignità umana e prevalgono su qualsiasi altra finalità dello Stato, perché nessuna attività dello Stato può fondarsi sul disprezzo della dignità umana.
Il collegamento tra diritti umani e eguale dignità di ogni persona va certo inteso nel senso che gli individui che impersonano lo Stato non possono considerarsi più degni degli individui che impersonano soltanto loro stessi. Ma va anche inteso che lo Stato non può discriminare e considerare alcune categorie più degne delle altre. Le norme sui diritti umani tutelano l’individuo in quanto essere umano e in posizione di uguaglianza con tutti gli altri individui.
2. L’affermazione dei diritti umani nei sistemi di diritto nazionale
L’affermazione dei diritti umani avvenne prima nell’ambito di alcuni sistemi di diritto nazionale e successivamente nell’ambito del diritto internazionale. Uno strumento precursore in materia di diritti umani è la Magna Charta, concessa nel 1215 dal re d’Inghilterra. All’interno vi erano dei diritti che il re s’impegnava a garantire ai sudditi. Nel XVII secolo trovarono affermazione le concezioni del giusnaturalismo. Nel 1689 il parlamento d’Inghilterra adottò il Bill of Rights, una proclamazione di diritti che devono essere riconosciuti dal sovrano ai sudditi. Nel 1776 13 stati degli USA dichiararono l’indipendenza dalla Gran Bretagna e nella dichiarazione sono contenuti importanti enunciati che fanno riferimento ai diritti umani. Pochi anni dopo l’Assemblea nazionale francese adottava la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, dove erano esposti diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo. Nel XIX e XX secolo norme sui diritti umani furono sempre più di frequente inserite nelle carte costituzionali, nei codici e nelle leggi di molti Stati.
3. L’affermazione dei diritti umani nel diritto internazionale
3.1 Il trattamento degli stranieri
Soltanto a seguito della Carta delle Nazioni Unite del 1945 la materia dei diritti umani ha trovato una specifica collocazione nell’ambito del diritto internazionale. Questo ritardo si può spiegare con due tipi di difficoltà:
- Le norme di diritto internazionale sono poste in essere dai governi, e cioè proprio dagli apparati destinatari degli obblighi da esse previsti e non già da organi che dovrebbero essere più rappresentativi degli individui, come i parlamenti. Vi sono diversi governi, specie nei regimi oppressivi, che non hanno intenzione di favorire l’affermazione e lo sviluppo dei diritti umani.
- Concezione secondo la quale il modo in cui uno Stato tratta gli individui che sono suoi cittadini sarebbe materia rientrante in una sfera di competenza interna, nella quale altri stati non potrebbero ingerirsi. Veniva escluso che norme di diritto internazionale potessero avere per oggetto la tutela di individui aventi la nazionalità dello Stato che si assumeva responsabile di illeciti nei loro confronti. Si riteneva in passato che uno Stato potesse presentare un reclamo presso un altro Stato soltanto se il secondo aveva maltrattato delle persone che avevano la cittadinanza del primo, nell’esercizio della protezione diplomatica. Una volta che decideva di ammettere nel suo territorio degli stranieri, uno Stato era tenuto ad accordare loro un trattamento che non poteva scendere al di sotto di un minimo livello risultante da norme consuetudinarie di diritto internazionale. Ma non si riteneva che norme di diritto internazionale potessero vincolare uno Stato riguardo al trattamento che riservava per i propri cittadini. Le norme di diritto internazionale relative al trattamento degli stranieri esistono ancora oggi ma non possono considerarsi attinenti alla materia dei diritti umani propriamente intesa.
3.2 Il trattamento delle minoranze
Con i trattati a seguito della II guerra mondiale erano poste in essere norme di diritto internazionale relative al modo in cui uno Stato trattava individui che erano suoi cittadini nel caso in cui fossero una minoranza rispetto al totale della popolazione del paese. Le norme sulla tutela delle minoranze possono considerarsi rientrare tra le norme sulla protezione dei diritti umani, sono contenute anche in trattati più recenti. Ma riguardano solo una ben precisa categoria di individui e non la generalità delle persone umane.
3.3 La Carta delle Nazioni Unite e gli strumenti successivi
Dopo la II GM si ebbe una completa affermazione dell’idea che la persona umana richiede di essere tutelata anche sul piano del diritto internazionale. Con la Carta si ha la conferma che il modo in cui lo Stato tratta l’individuo non è più una questione che rientra soltanto nella competenza interna di quello stato ma è una materia che riguarda anche il diritto internazionale. All’origine dell’azione delle Nazioni Unite in questa materia sta la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 Dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa dichiarazione si caratterizza per un livello di protezione, ma non prevede meccanismi internazionali per la verifica del modo in cui gli Stati adempiano agli obblighi in essa enunciati. Dalla Dichiarazione universale discendono il Patto internazionali sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Per quanto riguarda i trattati vanno segnalati: la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati; la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione contro la tortura…
Tra gli strumenti giuridici rilevanti sul piano mondiale vi sono anche numerosi trattati che riguardano più o meno direttamente la materia dei diritti umani e sono adottati da agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Si è manifestata la tendenza a garantire la protezione dei diritti umani anche a livello regionale. Mancano trattati regionali di tutela dei diritti umani in buona parte dell’Asia e in Oceania. Vari trattati aventi una sfera di applicazione regionale riguardano specifici diritti umani o particolari categorie di persone.
L’obiettivo della protezione dei diritti umani è stato inoltre perseguito a livello internazionale anche mediante l’approvazione di numerosi strumenti di cosiddetto diritto soffice, che forniscono linee guida o parametri indicativi. Una tutela indiretta dei diritti umani si realizza tramite i trattati che impongono agli Stati parte di prevenire e reprimere con strumenti di diritto penale condotte lesive di diritti umani fondamentali. Una tutela indiretta dei diritti umani è anche assicurata dagli strumenti che creano organi internazionali per giudicare individui imputati di crimini internazionali. Di recente sono stati istituiti dei tribunali ibridi: essi operano a livello nazionale, ma sono composti anche di giudici stranieri e sono regolati da uno statuto proprio, diverso da quelli dei tribunali nazionali.
La finalità dei trattati sui diritti umani è di tutelare effettivamente l’individuo nei confronti degli Stati parte, questo porta a vedere nell’individuo il vero titolare di diritti veri e propri.
4. L’atteggiamento degli Stati verso i diritti umani
I diritti umani oggi appaiono tutelati in misura molto varia, a seconda dei singoli Stati e in relazione ai diversi livelli di tolleranza, solidarietà e cultura esistenti nelle società nazionali. Oggi massicce violazioni dei diritti umani di solito non si verificano negli Stati dove si è affermato un regime democratico e dove le autorità hanno da tempo compreso che gli assassinii, le torture e il terrore non sono strumenti utilizzabili per mantenere il potere. Ma anche in questi casi si possono trovare resistenze all’applicazione di alcune norme sui diritti umani. In materia di diritti umani si possono riscontrare fasi di progresso e di regresso, in alcuni stati democratici al momento si sta verificando una fase di regresso.
Esistono vari modi in cui gli Stati possono indirettamente ostacolare l’applicazione dei diritti umani: non ratificare i trattati relativi, rettificarli ma con l’apposizione di riserve. Oggi nessuno Stato osa dichiarare apertamente un suo programma di non osservanza dei diritti umani in generale o di alcuni diritti umani fondamentali, a causa dell’immediata perdita della faccia sul piano politico internazionale.
5. I diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali
Nel corso del tempo il catalogo dei diritti umani si è in generale ampliato. Ai tradizionali diritti di natura civile e politica, come il diritto alla vita, il divieto di tortura, si sono aggiunti i diritti di natura economica, sociale e culturale, come i diritti all’alimentazione, alla salute, al lavoro, all’istruzione.
Nel 1966 furono adottati, nell’ambito delle Nazioni Unite, due trattati dedicati a diverse categorie di diritti: il patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali. In ambiti regionali, i trattati relativi alle due categorie di diritti sono stati adottati in anni diversi: Convenzione Europea dei Diritti Umani. Solo la Carta Africana dei Diritti Umani elenca tra i diritti riconosciuti sia i diritti civili e politici sia diritti economici, sociali e culturali. L’attuazione di quest’ultimi spesso comporta lo stanziamento di ingenti mezzi finanziari da parte dello Stato. Per questo in vari casi gli Stati accettano di assicurare il godimento di questi diritti soltanto “in misura compatibile con la loro organizzazione e le loro risorse”, cioè in modo progressivo nel tempo. Questo avverbio progressivo non significa mai, ma obbligo di procedere con andamento regolare verso il raggiungimento di un obiettivo.
La difficoltà degli Stati di riconoscere pienamente i diritti economici, sociali e culturali riguarda non solo gli aspetti sostanziali della materia ma anche quelli procedurali, soprattutto quando si tratta di istituire meccanismi giudiziari o quasi giudiziari internazionali. La distinzione tra le due categorie di diritti appare dovuta a fattori occasionali, senza che possa pregiudicare il carattere unitario della nozione di diritti umani. Anzi, la stretta relazione tra diritti civili e politici, da un lato, e diritti economici, sociali e culturali, dall’altro, va intesa come una manifestazione del concetto di indivisibilità dei diritti umani. In molti casi non si può avere una reale tutela dei diritti civili e politici se essa non è accompagnata dalla garanzia di diritti economici, sociali e culturali.
In conclusione conta sottolineare che i diritti umani, comunque essi vengano qualificati, non costituiscono una lista chiusa. Con l’evolversi dei tempi e della società si amplia il catalogo dei diritti umani.
6. Diritti umani relativi e diritti umani assoluti
Diritto umano relativo = nel senso che a un diritto riconosciuto all’individuo si accompagnano delle eccezioni, che consentono allo Stato di escludere o limitare la tutela del diritto in questione, qualora si tratti di far valere alcune esigenze espressamente previste dalle norme stesse. Ad esempio diritto alla libertà di espressione presente dell’art 10 della Convenzione Europea. La libertà di espressione è essenziale in una società democratica; ma esistono delle situazioni nelle quali, eccezionalmente, ha la priorità l’esigenza di tutelare determinati interessi pubblici o privati. Lo stesso diritto alla vita, ammette delle eccezioni.
Il rapporto tra la regola e l’eccezione è un rapporto di specialità. Le eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo, con la conseguenza che una determinata situazione se non cade nell’eccezione è sottoposta alla regola. Alcuni diritti umani sono enunciati in modo assoluto e che pertanto non ammettono alcuna eccezione. Tra di essi vanno compresi i divieti di genocidio, di tortura, di sparizioni forzate e di schiavitù. Questi diritti non possono subire deroghe, di conseguenza gli Stati non possono adottare norme di diritto interno che autorizzano le azioni che non possono essere effettuate.
7. Diritti umani derogabili e diritti umani inderogabili
In situazione di emergenza che minaccino la vita della nazione alcuni trattati prevedono che uno Stato parte possa temporaneamente derogare a vari diritti riconosciuti all’individuo. Ma ci sono dei diritti che, invece, anche in situazioni di emergenza rimangono inderogabili. I diritti umani avente carattere assoluto non possono mai venire derogati, ma può anche verificarsi il caso in cui diritti di natura relativa, ad esempio il diritto alla vita, siano dichiarati inderogabili: se così è, l’inderogabilità concerne il diritto come enunciato nella norma che lo riguarda, comprese le eccezioni.
Le norme qualificate come inderogabili nel Patto sui diritti civili e politici riguardano il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti inumani, il divieto di schiavitù e di servitù. Nel caso degli altri diritti, per poter invocare la deroga devono concorrere due condizioni: l’esistenza di un emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione e la comunicazione al Segretario delle Nazioni Unite da parte dello Stato interessato dei diritti cui esso intende derogare e delle ragioni di tale deroga. Una volta venuta meno la deroga, lo Stato deve darne comunicazione formale. Uno stato deve porsi l’obiettivo principale di revocare la deroga nel più breve tempo possibile. Le deroghe devono corrispondere alla gravità della situazione e la loro portata deve essere il più possibile limitata.
La possibilità di deroga viene prevista anche nell’art 15 della Convenzione Europea. Diversamente dagli altri trattati menzionati, nessuna disposizione della Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli prevede che i diritti in essa riconosciuti possano venire derogati dagli Stati parte.
8. I diritti umani in tempo di guerra
A partire dalla seconda metà del secolo XIX si è formato un sistema di norme che tutelano i diritti di individui coinvolti in un conflitto. Questo sistema si basa su due norme generali: lo Stato belligerante non può dirigere la violenza bellica contro i civili; lo Stato belligerante non può usare nei confronti dei combattenti nemici armi che creano sofferenze eccessive rispetto all’obiettivo di mettere fuori combattimento l’avversario = insieme di norme che si chiama diritto internazionale dei diritti umani che trova applicazione sia in tempo di guerra sia in tempo di pace.
Il criterio fondamentale che deve essere sempre tenuto fermo, è che, in tempo di guerra il diritto internazionale umanitario si aggiunge al diritto internazionale dei diritti umani. Ma i diritti umani si applicano allo stesso modo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Per questo vi sono dei diritti propri del diritto internazionale che sono derogabili solo in tempo di guerra.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha chiarito che i diritti umani fondamentali si applicano anche in tempo di guerra -> la protezione offerta dai trattati di diritti umani non cessa in tempo di guerra. = le norme del diritto internazionale umanitario, valide in tempo di guerra, sono aggiuntive al diritto internazionale dei diritti umani, sempre valide.
9. Diritti umani e diritto dei trattati
I trattati relativi alla protezione dei diritti umani sono conclusi non tanto per creare diritti e obblighi reciproci tra Stati ma per attribuire diritti ai singoli individui nei confronti degli Stati parte. L’oggetto e lo scopo principale dei trattati sui diritti umani determinano alcune importanti conseguenze circa le norme del diritto internazionale dei trattati a essi applicabili, soprattutto per quanto riguarda i temi dell’interpretazione, dell’efficacia e delle riserve.
- Interpretazione: Secondo la regola generale d’interpretazione dei trattati, “un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Oltre che dei dati testuali, l’interpretazione deve tener conto dell’oggetto e dello scopo del trattato nel suo insieme, scartando, in caso di dubbio, i significati che appaiono in contrasto con gli obiettivi che il trattato intende realizzare. Anche i trattati in materia di diritti umani vanno interpretati conformemente al loro scopo, ovvero tutelare i soggetti più deboli: vale a dire gli individui e non gli Stati parte. Pertanto, se due diverse interpretazioni della stessa disposizione sono ammissibili in base alla sua lettura testuale, va prescelto il significato che è più favorevole all’individuo.
- Efficacia soggettiva: I trattati relativi alla tutela di diritti umani producono obblighi soltanto a carico delle parti e non possono vincolare Stati terzi. In alcuni casi, quando vi sono più di uno di questi dati...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale
-
Appunti esame Geografia e sociologia dello Sviluppo, prof. Sistu, La cooperazione allo sviluppo
-
Diritto del lavoro - la cooperazione
-
Cooperazione penale e cooperazione giudiziaria