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I DIRITTI NELL SFERA PUBBLICA

art. 2 Cost. Tutela le formazioni sociali (che rientrano nei Diri Inviolabili riconosciu )

Art. 17 - libertà di riunione

“I ci adini hanno diri o di riunirsi paci camente e senz'armi [654, 655].

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per

comprova mo vi di sicurezza o di incolumità pubblica.“

Uno scopo comune, “paci camente e senza armi”

Luoghi:

-aper al pubblico (es. cinema, cioè luoghi per cui sono necessari dei requisi per entrare come il

biglie o)

-pubblici (strade, piazze)

-priva

Obbligo di preavviso al questore 3 giorni prima della data stabilita, non è una richiesta di

autorizzazione. Questore infa può vietare tali riunioni solo laddove rappresen no un

comprobato rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica, divieto che deve essere mo vato ed è

impugnabile.

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Art. 18 - libertà di associazione

“I ci adini hanno diri o di associarsi liberamente [2, 39, 49], senza autorizzazione, per ni che non sono

vieta ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies,

271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp. n.].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indire amente, scopi poli ci mediante

organizzazioni di cara ere militare [XII disp. n.; 270 c.p.; 210 T.U.L.P.S.].“

Associazione: formazioni sociali su base volontaria con un nucleo organizza vo e di tendenziale

stabilità.

Garanzie:

-l’adesione libera (tranne per le associazioni obbligatorie es. ordini professionali, federazioni

spor ve, consorzio obbligatorio la cui iscrizione all’associazione consente l’accesso a determinate

professioni o alla pra ca spor va agonis ca) e la disciplina interna che è quindi di competenza

dell’associazione stessa

-per l’is tuzione non è richiesta un’autorizzazione

-riserva di legge RINFORZATA “ass. per ni non vieta al singolo dalla legge penale”

Sono in ne vietate le associazioni segrete e paramilitari (che perseguono, anche indire amente

scopi poli ci mediante organismi di cara ere militare)

Legge 17/1982-Legge P2 “ Si considerano associazioni segrete, come tali vietate

dall'ar colo 18 della Cos tuzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando

la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente nalita' e a vita' sociali ovvero

rendendo sconosciu , in tu o od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono a vita'

dire a ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi cos tuzionali, di amministrazioni

pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di en pubblici anche economici, nonche' di servizi

pubblici essenziali di interesse nazionale.”

Art. 21 - Libertà di manifestazione (di espressione) del pensiero

“Tu hanno diri o di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scri o e ogni altro mezzo

di di usione.

La stampa non può essere sogge a ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per a o mo vato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di

deli , per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che

la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempes vo intervento dell'autorità

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da u ciali di polizia giudiziaria, che

devono immediatamente, e non mai oltre ven qua ro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa

non lo convalida nelle ven qua ro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni e e o.

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La legge può stabilire, con norme di cara ere generale, che siano resi no i mezzi di nanziamento della

stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spe acoli e tu e le altre manifestazioni contrarie al buon

costume. La legge stabilisce provvedimen adegua a prevenire e a reprimere le violazioni.”

Libertà di esprimere le proprie idee e divulgarle ad un numero indeterminato di des natari. È la

pietra angolare del sistema democra co. LIMITE: Pudore sessuale.

Art 33: arte e scienza sono libere e ne è libero l’insegnamento.

-Legge sulla stampa: estesa a pubblicità che provochino il “turbamento della morale e l’ordine

familiare”.

-Rea di opinione: dis nzione tra espressione del pensiero e principio d’azione (is gazione,

apologia, no zie false-tendenziose). Corte: punibile l’espressione se dire amente determina

un’azione pericolosa per la sicurezza pubblica (ingiuria, di amazione, vilipendio).

PENSIERO E OFFESE: Libertà di manifestare la propria impressione??? non no a o endere l’onore

altrui.

-Concorrenza: libertà di inizia va economica; ma si vuole proteggere il mercato e il pluralismo

dell’informazione legislazione an trust (’81)

-Stampa: Non vi sono controlli preven vi, autorizzazioni, censure, è ammesso il sequestro

(successivo). Garanzie del sequestro: -riserva di legge assoluta – sequestro possibile nel caso di

deli con l’autorizzazione della legge sulla stampa. (es. apologia del fascismo).

-Radiotelevisione: codice postale (1936) MONOPOLIO PUBBLICO: Corte nel ’60 legi ma il

 

monopolio. Evoluzione oggi: sistema misto: decreto Berlusconi, legge Mammì servizio

pubblico RAI + concessionari priva .

-Internet: produzione d’informazioni decentrata, cos bassi, comunicazione aperta e globale.

I DIRITTI SOCIALI:

Art. 30.2 - Mantenimento ed educazione dei gli:

E` dovere e diri o dei genitori mantenere, istruire ed educare i gli, anche se na fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assol i loro compi .

La legge assicura ai gli na fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compa bile con i diri dei

membri della famiglia legi ma.

La legge de a le norme e i limi per la ricerca della paternità.

se i genitori sono ritenu incapaci, la legge interviene.

Art. 31 - Misure economiche e provvidenze per la formazione

delle famiglie.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e

l'adempimento dei compi rela vi, con par colare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli is tu necessari a tale scopo [cfr. art. 37].

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Art. 32 - Salute:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diri o dell'individuo e interesse della colle vità, e

garan sce cure gratuite agli indigen .

Nessuno può essere obbligato a un determinato tra amento sanitario se non per disposizione di legge. La

legge non può in nessun caso violare i limi impos dal rispe o della persona umana.

diri o fondamentale dell’individuo e interesse della colle vità. Cure garan te agli indigen .

Art. 34.3

La scuola è aperta a tu .

L'istruzione inferiore, impar ta per almeno o o anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diri o di raggiungere i gradi più al degli studi.

La Repubblica rende e e vo questo diri o con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,

che devono essere a ribuite per concorso.

Capaci meritevoli possono raggiungere i gradi più al di scuole.

Art. 36 - Lavoratore:

Il lavoratore ha diri o ad una retribuzione proporzionata alla quan tà e qualità del suo lavoro e in ogni caso

su ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavora va è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diri o al riposo se manale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

retribuzione su ciente per una vita libera e dignitosa.

Art. 38 - Assistenza e previdenza sociale:

Ogni ci adino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diri o al mantenimento e

all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diri o che siano prevedu ed assicura mezzi adegua alle loro esigenze di vita in caso di

infortunio, mala a, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minora hanno diri o all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compi previs in questo ar colo provvedono organi ed is tu predispos o integra dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

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I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA: Lavoro (ar . 35-38,

46), Organizzazione sindacale e sciopero (ar . 39-40), Impresa e

proprietà (ar . 41-44).

Art. 39 - Libertà sindacale

“L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].

Ai sindaca non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso u ci locali o centrali,

secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statu dei sindaca sanciscano un ordinamento interno a base

democra ca.

I sindaca registra hanno personalità giuridica. Possono, rappresenta unitariamente in proporzione dei

loro iscri , s pulare contra colle vi di lavoro con e cacia obbligatoria per tu gli appartenen alle

categorie alle quali il contra o si riferisce.”

Organizzazione sindacale: composta da lavoratori della stessa categoria.

Art. 40 - Diri o di sciopero

“Il diri o di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.”

Sospensione colle va temporanea delle prestazioni di lavoro per la tutela di un interesse dei

lavoratori. Diverso è invece lo sciopero poli co dei datori di lavoro (“Serrata”).

Art. 41 - Libertà di inizia va economica

“L'inizia va economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'u lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla

dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'a vità economica pubblica e privata possa

essere indirizzata e coordinata a ni sociali [cfr. art. 43].”

Non in contrasto con l’u lità sociale e in modo

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher livialeg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Cassetti Luisa.
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