I DIRITTI NELL SFERA PUBBLICA
art. 2 Cost. Tutela le formazioni sociali (che rientrano nei Diri Inviolabili riconosciu )
Art. 17 - libertà di riunione
“I ci adini hanno diri o di riunirsi paci camente e senz'armi [654, 655].
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprova mo vi di sicurezza o di incolumità pubblica.“
Uno scopo comune, “paci camente e senza armi”
Luoghi:
-aper al pubblico (es. cinema, cioè luoghi per cui sono necessari dei requisi per entrare come il
biglie o)
-pubblici (strade, piazze)
-priva
Obbligo di preavviso al questore 3 giorni prima della data stabilita, non è una richiesta di
autorizzazione. Questore infa può vietare tali riunioni solo laddove rappresen no un
comprobato rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica, divieto che deve essere mo vato ed è
impugnabile.
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Art. 18 - libertà di associazione
“I ci adini hanno diri o di associarsi liberamente [2, 39, 49], senza autorizzazione, per ni che non sono
vieta ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies,
271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp. n.].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indire amente, scopi poli ci mediante
organizzazioni di cara ere militare [XII disp. n.; 270 c.p.; 210 T.U.L.P.S.].“
Associazione: formazioni sociali su base volontaria con un nucleo organizza vo e di tendenziale
stabilità.
Garanzie:
-l’adesione libera (tranne per le associazioni obbligatorie es. ordini professionali, federazioni
spor ve, consorzio obbligatorio la cui iscrizione all’associazione consente l’accesso a determinate
professioni o alla pra ca spor va agonis ca) e la disciplina interna che è quindi di competenza
dell’associazione stessa
-per l’is tuzione non è richiesta un’autorizzazione
-riserva di legge RINFORZATA “ass. per ni non vieta al singolo dalla legge penale”
Sono in ne vietate le associazioni segrete e paramilitari (che perseguono, anche indire amente
scopi poli ci mediante organismi di cara ere militare)
Legge 17/1982-Legge P2 “ Si considerano associazioni segrete, come tali vietate
dall'ar colo 18 della Cos tuzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando
la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente nalita' e a vita' sociali ovvero
rendendo sconosciu , in tu o od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono a vita'
dire a ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi cos tuzionali, di amministrazioni
pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di en pubblici anche economici, nonche' di servizi
pubblici essenziali di interesse nazionale.”
Art. 21 - Libertà di manifestazione (di espressione) del pensiero
“Tu hanno diri o di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scri o e ogni altro mezzo
di di usione.
La stampa non può essere sogge a ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per a o mo vato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di
deli , per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempes vo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da u ciali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ven qua ro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ven qua ro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni e e o.
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La legge può stabilire, con norme di cara ere generale, che siano resi no i mezzi di nanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spe acoli e tu e le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimen adegua a prevenire e a reprimere le violazioni.”
Libertà di esprimere le proprie idee e divulgarle ad un numero indeterminato di des natari. È la
pietra angolare del sistema democra co. LIMITE: Pudore sessuale.
Art 33: arte e scienza sono libere e ne è libero l’insegnamento.
-Legge sulla stampa: estesa a pubblicità che provochino il “turbamento della morale e l’ordine
familiare”.
-Rea di opinione: dis nzione tra espressione del pensiero e principio d’azione (is gazione,
apologia, no zie false-tendenziose). Corte: punibile l’espressione se dire amente determina
un’azione pericolosa per la sicurezza pubblica (ingiuria, di amazione, vilipendio).
PENSIERO E OFFESE: Libertà di manifestare la propria impressione??? non no a o endere l’onore
altrui.
-Concorrenza: libertà di inizia va economica; ma si vuole proteggere il mercato e il pluralismo
dell’informazione legislazione an trust (’81)
-Stampa: Non vi sono controlli preven vi, autorizzazioni, censure, è ammesso il sequestro
(successivo). Garanzie del sequestro: -riserva di legge assoluta – sequestro possibile nel caso di
deli con l’autorizzazione della legge sulla stampa. (es. apologia del fascismo).
-Radiotelevisione: codice postale (1936) MONOPOLIO PUBBLICO: Corte nel ’60 legi ma il
monopolio. Evoluzione oggi: sistema misto: decreto Berlusconi, legge Mammì servizio
pubblico RAI + concessionari priva .
-Internet: produzione d’informazioni decentrata, cos bassi, comunicazione aperta e globale.
I DIRITTI SOCIALI:
Art. 30.2 - Mantenimento ed educazione dei gli:
E` dovere e diri o dei genitori mantenere, istruire ed educare i gli, anche se na fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assol i loro compi .
La legge assicura ai gli na fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compa bile con i diri dei
membri della famiglia legi ma.
La legge de a le norme e i limi per la ricerca della paternità.
se i genitori sono ritenu incapaci, la legge interviene.
Art. 31 - Misure economiche e provvidenze per la formazione
delle famiglie.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compi rela vi, con par colare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli is tu necessari a tale scopo [cfr. art. 37].
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Art. 32 - Salute:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diri o dell'individuo e interesse della colle vità, e
garan sce cure gratuite agli indigen .
Nessuno può essere obbligato a un determinato tra amento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limi impos dal rispe o della persona umana.
diri o fondamentale dell’individuo e interesse della colle vità. Cure garan te agli indigen .
Art. 34.3
La scuola è aperta a tu .
L'istruzione inferiore, impar ta per almeno o o anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diri o di raggiungere i gradi più al degli studi.
La Repubblica rende e e vo questo diri o con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere a ribuite per concorso.
Capaci meritevoli possono raggiungere i gradi più al di scuole.
Art. 36 - Lavoratore:
Il lavoratore ha diri o ad una retribuzione proporzionata alla quan tà e qualità del suo lavoro e in ogni caso
su ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavora va è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diri o al riposo se manale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
retribuzione su ciente per una vita libera e dignitosa.
Art. 38 - Assistenza e previdenza sociale:
Ogni ci adino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diri o al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diri o che siano prevedu ed assicura mezzi adegua alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, mala a, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minora hanno diri o all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compi previs in questo ar colo provvedono organi ed is tu predispos o integra dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
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I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA: Lavoro (ar . 35-38,
46), Organizzazione sindacale e sciopero (ar . 39-40), Impresa e
proprietà (ar . 41-44).
Art. 39 - Libertà sindacale
“L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].
Ai sindaca non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso u ci locali o centrali,
secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statu dei sindaca sanciscano un ordinamento interno a base
democra ca.
I sindaca registra hanno personalità giuridica. Possono, rappresenta unitariamente in proporzione dei
loro iscri , s pulare contra colle vi di lavoro con e cacia obbligatoria per tu gli appartenen alle
categorie alle quali il contra o si riferisce.”
Organizzazione sindacale: composta da lavoratori della stessa categoria.
Art. 40 - Diri o di sciopero
“Il diri o di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.”
Sospensione colle va temporanea delle prestazioni di lavoro per la tutela di un interesse dei
lavoratori. Diverso è invece lo sciopero poli co dei datori di lavoro (“Serrata”).
Art. 41 - Libertà di inizia va economica
“L'inizia va economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'u lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'a vità economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a ni sociali [cfr. art. 43].”
Non in contrasto con l’u lità sociale e in modo
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Diritto costituzionale - Appunti terza parte
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Diritto penale - Terza parte
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Appunti di Diritto privato - terza parte
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Terza parte, Diritto del lavoro