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- NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE O PATRIMONIALE PUO’ ESSERE IMPOSTA
SE NON IN BASE AD UNA LEGGE. Nel rispetto di tale garanzia si attua l’art 53,
che prevede l’obbligo per tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche
secondo la propria capacità retributiva
- L’ESRTADIZIONE del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente PREVISTA dalle CONVENZIONI INTERNAZIONALI ed in nessun
caso per reati politici (art 26).
I NUOVI DIRITTI
La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla Corte di prendere in
considerazione anche interessi che non hanno uno specifico riconoscimento in
Costituzione. Spesso vengono chiamati NUOVI DIRITTI, per indicare, più che
altro, l’assenza di una specifica disciplina costituzionale. La Corte, per esempio,
ha talvolta affermato l’esistenza di un DIRITTO FONDAMENTALE
ALL’ABITAZIONE, in altri casi ha riconosciuto il diritto all’IDENTITA’ SESSUALE,
oppure al proprio decoro e alla reputazione, la riservatezza, la libertà sessuale
ecc. lo stesso DIRITTO ALLA VITA e la LIBERTA’ DI COSCIENZA non hanno un
loro specifico ancoraggio in Costituzione.
IL DIRITTO DI PROCREARE
Anche il diritto alla procreazione è entrato nei nuovi diritti. Il progresso della
medicina consente infatti di impiegare molte tecniche per superare i problemi
di infertilità della coppia e facilitare la soddisfazione delle aspettative
procreative. Come spesso avviene, è proprio il progresso scientifico e
tecnologico ad aprire la porta ai nuovi diritti: ma, come accade altrettanto
spesso, quel progresso apre la porta anche al timore di molti che possa
sfuggire al controllo e generare abusi.
I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
Per trattamento sanitario obbligatorio si intende ogni tipo di attività diagnostica
o terapeutica imposta all’individuo. La differenza con gli accertamenti coercitivi
che ricadono nella tutela della libertà personale è tenue, e sembra collegata
essenzialmente alle finalità. Se il trattamento è volto alla ricerca della prova del
reato o alla difesa sociale dalla commissione di reati futuri, si ricade nella tutela
tipica dell’art 13. Se invece il trattamento è ispirato a finalità sanitarie, si ricade
nella tutela specifica prevista appunto dall’art 32 comma 2, dedicato alla tutela
della salute. Il regime di garanzia è assai diverso perché la tutela accordata
dall’art 32 comma 2 si limita alla riserva di legge, che per di più è considerata
solo relativa ( la riserva di legge relativa non esclude che alla disciplina della
materia concorra anche il regolamento amministrativo, ma richiede che la
legge disciplini preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve
attenersi). Non c’è invece riserva di giurisdizione: i principali trattamenti
sanitari obbligatori previsti dalla legislazione attuale ( accertamenti e
trattamenti per malattia mentale, vaccinazioni obbligatorie ecc) sono infatti
disposti dall’autorità sanitaria, cui spetta esercitare la discrezionalità tecnica
nell’applicare le previsioni della legge.
Art 32: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”.
IL DIRITTO ALLA SALUTE
Il diritto alla salute è l’unico diritto che la Costituzione (art32) espressamente
definisce fondamentale. Ma il diritto alla salute ha implicazioni assai ricche e
complesse: per esempio l’art 32 è generalmente riconosciuto, in lettura
congiunta con l’art 2, come fondamento anche del DIRITTO ALLA VITA, che oggi
entra in gioco in tutti i problemi “ eticamente sensibili” come la fecondazione
medicalmente assistita, l’aborto, l’eutanasia ecc.
Il diritto alla salute presenta anzitutto un aspetto tipicamente negativo, cioè la
pretesa dell’individuo a che i terzi si astengano da comportamenti
pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica: ad esso perciò si riconnette
anche il DIRITTO A UN AMBIENTE SALUBRE, quale condizione da cui dipende
un’effettiva realizzazione del diritto alla salute stesso. Ma sempre al profili
negativo è connesso anche il DIRITTO DI RIFIUTARE I TRATTAMENTI SANITARI,
sancito dall’art 32 comma 2, che vieta al medico, salvo i casi di necessità, di
intervenire senza il consenso del paziente.
Il diritto all’assistenza sanitaria rappresenta invece il profili POSITIVO del diritto
alla salute, è un classico diritto di prestazione. Si tratta però di un diritto
fondamentale, almeno nel “nucleo essenziale”delle prestazioni: esso è
riconosciuto a tutti, non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, “ qualunque
sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno
nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio
dello stesso” (CORTE cost 2001). L’art 32 comma 1, impegna la Repubblica a
garantire cure gratuite agli indigenti: è un concetto particolare di indigenza,
che non significa affatto povertà, perché le cure mediche possono essere
talmente costose da non essere affrontabili neppure da persone normalmente
considerate abbienti. L’apparato organizzativo pubblico deva assicurare
un’assistenza sanitaria effettiva agli individui, sia direttamente attraverso
strutture assistenziali pubbliche, sia indirettamente, consentendo l’accesso alle
prestazioni erogate da strutture private. A tal fine, nel 1978 è stato istituito il
SSN- servizio sanitario nazionale- a cui ogni cittadino è obbligatoriamente
iscritto.
I DIRITTI DELLA SFERA INDIVIDUALE
LIBERTA’ PERSONALE: coincide con la libertà dagli arresti, dunque con la libertà
fisica. Si è compreso nella tutela della libertà personale, anche il divieto di
violenza morale, intesa come qualsiasi coercizione che offenda la dignità della
persona e ne comporti la degradazione giuridica: è lo stesso art 13 a mettere
sullo stesso piano violenza fisica e morale.
Gli strumenti di tutela della libertà personale predisposti dall’ art 13 comma 2
sono i più forti che la Costituzione prevede, proprio per limitare ogni forma di
discrezionalità ( riserva di legge e riserva di giurisdizione).
L’art 13 comma 3 prevede un’eccezione “ in casi straordinari di necessità e
d’urgenza”. In questi casi, l’autorità di sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori che devono essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 ore.
Rientrano tra i casi eccezionali i casi previsti dal codice penale in cui la Polizia
Giudiziaria può o deve procedere all’arresto in flagranza di chi è colto nell’atto
di commettere un delitto o è colto con cose o tracce dalle quali appaia che ha
appena commesso un reato. Anche in questi casi, la garanzia di riserva di
giurisdizione non è superabile: il provvedimento restrittivo va comunicato al
giudice entro le 48 ore successive, altrimenti è privo di effetto.
Il codice di procedura penale rafforza queste garanzie disponendo che
l’arrestato venga consegnato entro 24 ore al P.M.. Il P.M. può procedere
all’interrogatorio solo in presenza del difensore ed è il P.M. che chiederà la
convalida dell’arresto al G.I.P entro 48 ore dal suo compimento. Il G.I.P. procede
alla convalida nel corso di un’udienza cui deve partecipare il difensore; il G.I.P.
decide un’ordinanza impugnabile in cassazione.
La RISERVA DI LEGGE dell’art 13 comma 2 opera anche per l’individuazione del
tipo di restrizione cui può essere sottoposta la libertà personale; tuttavia sono
diversi i principi costituzionali a tale proposito:
- divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione
- le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato
- esclusione della pena di morte
- più recentemente si è allargato il giudizio di ragionevolezza anche alla misura
delle pene: cioè alla proporzione che deve sussistere tra gravità della pena e
gravità del reato