Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto costituzionale - Appunti terza parte Pag. 1 Diritto costituzionale - Appunti terza parte Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti terza parte Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

- NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE O PATRIMONIALE PUO’ ESSERE IMPOSTA

SE NON IN BASE AD UNA LEGGE. Nel rispetto di tale garanzia si attua l’art 53,

che prevede l’obbligo per tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche

secondo la propria capacità retributiva

- L’ESRTADIZIONE del cittadino può essere consentita soltanto ove sia

espressamente PREVISTA dalle CONVENZIONI INTERNAZIONALI ed in nessun

caso per reati politici (art 26).

I NUOVI DIRITTI

La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla Corte di prendere in

considerazione anche interessi che non hanno uno specifico riconoscimento in

Costituzione. Spesso vengono chiamati NUOVI DIRITTI, per indicare, più che

altro, l’assenza di una specifica disciplina costituzionale. La Corte, per esempio,

ha talvolta affermato l’esistenza di un DIRITTO FONDAMENTALE

ALL’ABITAZIONE, in altri casi ha riconosciuto il diritto all’IDENTITA’ SESSUALE,

oppure al proprio decoro e alla reputazione, la riservatezza, la libertà sessuale

ecc. lo stesso DIRITTO ALLA VITA e la LIBERTA’ DI COSCIENZA non hanno un

loro specifico ancoraggio in Costituzione.

IL DIRITTO DI PROCREARE

Anche il diritto alla procreazione è entrato nei nuovi diritti. Il progresso della

medicina consente infatti di impiegare molte tecniche per superare i problemi

di infertilità della coppia e facilitare la soddisfazione delle aspettative

procreative. Come spesso avviene, è proprio il progresso scientifico e

tecnologico ad aprire la porta ai nuovi diritti: ma, come accade altrettanto

spesso, quel progresso apre la porta anche al timore di molti che possa

sfuggire al controllo e generare abusi.

I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

Per trattamento sanitario obbligatorio si intende ogni tipo di attività diagnostica

o terapeutica imposta all’individuo. La differenza con gli accertamenti coercitivi

che ricadono nella tutela della libertà personale è tenue, e sembra collegata

essenzialmente alle finalità. Se il trattamento è volto alla ricerca della prova del

reato o alla difesa sociale dalla commissione di reati futuri, si ricade nella tutela

tipica dell’art 13. Se invece il trattamento è ispirato a finalità sanitarie, si ricade

nella tutela specifica prevista appunto dall’art 32 comma 2, dedicato alla tutela

della salute. Il regime di garanzia è assai diverso perché la tutela accordata

dall’art 32 comma 2 si limita alla riserva di legge, che per di più è considerata

solo relativa ( la riserva di legge relativa non esclude che alla disciplina della

materia concorra anche il regolamento amministrativo, ma richiede che la

legge disciplini preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve

attenersi). Non c’è invece riserva di giurisdizione: i principali trattamenti

sanitari obbligatori previsti dalla legislazione attuale ( accertamenti e

trattamenti per malattia mentale, vaccinazioni obbligatorie ecc) sono infatti

disposti dall’autorità sanitaria, cui spetta esercitare la discrezionalità tecnica

nell’applicare le previsioni della legge.

Art 32: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non

per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti

imposti dal rispetto della persona umana”.

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Il diritto alla salute è l’unico diritto che la Costituzione (art32) espressamente

definisce fondamentale. Ma il diritto alla salute ha implicazioni assai ricche e

complesse: per esempio l’art 32 è generalmente riconosciuto, in lettura

congiunta con l’art 2, come fondamento anche del DIRITTO ALLA VITA, che oggi

entra in gioco in tutti i problemi “ eticamente sensibili” come la fecondazione

medicalmente assistita, l’aborto, l’eutanasia ecc.

Il diritto alla salute presenta anzitutto un aspetto tipicamente negativo, cioè la

pretesa dell’individuo a che i terzi si astengano da comportamenti

pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica: ad esso perciò si riconnette

anche il DIRITTO A UN AMBIENTE SALUBRE, quale condizione da cui dipende

un’effettiva realizzazione del diritto alla salute stesso. Ma sempre al profili

negativo è connesso anche il DIRITTO DI RIFIUTARE I TRATTAMENTI SANITARI,

sancito dall’art 32 comma 2, che vieta al medico, salvo i casi di necessità, di

intervenire senza il consenso del paziente.

Il diritto all’assistenza sanitaria rappresenta invece il profili POSITIVO del diritto

alla salute, è un classico diritto di prestazione. Si tratta però di un diritto

fondamentale, almeno nel “nucleo essenziale”delle prestazioni: esso è

riconosciuto a tutti, non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, “ qualunque

sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno

nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio

dello stesso” (CORTE cost 2001). L’art 32 comma 1, impegna la Repubblica a

garantire cure gratuite agli indigenti: è un concetto particolare di indigenza,

che non significa affatto povertà, perché le cure mediche possono essere

talmente costose da non essere affrontabili neppure da persone normalmente

considerate abbienti. L’apparato organizzativo pubblico deva assicurare

un’assistenza sanitaria effettiva agli individui, sia direttamente attraverso

strutture assistenziali pubbliche, sia indirettamente, consentendo l’accesso alle

prestazioni erogate da strutture private. A tal fine, nel 1978 è stato istituito il

SSN- servizio sanitario nazionale- a cui ogni cittadino è obbligatoriamente

iscritto.

I DIRITTI DELLA SFERA INDIVIDUALE

LIBERTA’ PERSONALE: coincide con la libertà dagli arresti, dunque con la libertà

fisica. Si è compreso nella tutela della libertà personale, anche il divieto di

violenza morale, intesa come qualsiasi coercizione che offenda la dignità della

persona e ne comporti la degradazione giuridica: è lo stesso art 13 a mettere

sullo stesso piano violenza fisica e morale.

Gli strumenti di tutela della libertà personale predisposti dall’ art 13 comma 2

sono i più forti che la Costituzione prevede, proprio per limitare ogni forma di

discrezionalità ( riserva di legge e riserva di giurisdizione).

L’art 13 comma 3 prevede un’eccezione “ in casi straordinari di necessità e

d’urgenza”. In questi casi, l’autorità di sicurezza può adottare provvedimenti

provvisori che devono essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 ore.

Rientrano tra i casi eccezionali i casi previsti dal codice penale in cui la Polizia

Giudiziaria può o deve procedere all’arresto in flagranza di chi è colto nell’atto

di commettere un delitto o è colto con cose o tracce dalle quali appaia che ha

appena commesso un reato. Anche in questi casi, la garanzia di riserva di

giurisdizione non è superabile: il provvedimento restrittivo va comunicato al

giudice entro le 48 ore successive, altrimenti è privo di effetto.

Il codice di procedura penale rafforza queste garanzie disponendo che

l’arrestato venga consegnato entro 24 ore al P.M.. Il P.M. può procedere

all’interrogatorio solo in presenza del difensore ed è il P.M. che chiederà la

convalida dell’arresto al G.I.P entro 48 ore dal suo compimento. Il G.I.P. procede

alla convalida nel corso di un’udienza cui deve partecipare il difensore; il G.I.P.

decide un’ordinanza impugnabile in cassazione.

La RISERVA DI LEGGE dell’art 13 comma 2 opera anche per l’individuazione del

tipo di restrizione cui può essere sottoposta la libertà personale; tuttavia sono

diversi i principi costituzionali a tale proposito:

- divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione

- le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato

- esclusione della pena di morte

- più recentemente si è allargato il giudizio di ragionevolezza anche alla misura

delle pene: cioè alla proporzione che deve sussistere tra gravità della pena e

gravità del reato

Dettagli
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manfredichiara1976 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Paris Matteo.