vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FATTO DANNOSO PER LA SOCIETÀ”
Repressione dei soli comportamenti che mettono Repressione di comportamenti puniti in
in pericolo o ledono beni individuali o collettivi quanto contrastanti con la legge divina
Questa svolta→opera dei giusnaturalisti In Italia, il modello liberale del diritto penale, si
l’illuminismo
È però con che si consolida nell’ottocento,
a erma stabilmente trovando
→separazione tra reato e peccato Francesco
compiuta teorizzazione nell’opera di
→primato dell’oggettivo sul soggettivo Carrara (“Programma del corso di diritto
criminale”, prima edizione 1859)
Cesare Beccaria
In questo senso rileva che, per
a ermare e graduare la responsabilità dell’agente,
bisogna distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave
dalla leggera e questa dalla perfetta innocenza; ma la
vera misura dei delitti è un danno alla nazione Tra la ne dell’ottocento e l’inizio del novecento,
Scuola positiva)
un lone dottrinale (la c.d. mutua
e traduce in schemi giuridici un nuovo indirizzo
criminologico: la lotta alla criminalità dovrebbe
rivolgersi non tanto contro il reato, quanto contro il
reo= il fenomeno criminale a onda le proprie radici
nell’”uomo delinquente”=nelle caratteristiche
biologico-somatiche di singoli individui.
Sul piano giuridico si a erma quindi l’idea che→ la
difendere la società da
pena→utilizzata per
persone pericolose sua durata debba
e che la
venire meno solo con il cessare della
pericolosità.
→in primo piano quindi→posti i tipi di persone
socialmente pericolose. si a dano al giudice poteri
I risvolti illiberali di questa concezione→evidenti:
incontrollabili Franz von Liszt
Il grande penalista sente il bisogno di→frenare le spinte
illiberali del modello positivistico, rienunciando i principi-cardine del diritto
NON CHI È SOCIALMENTE PERICOLOSO,
penale di matrice illuministica:
BENSÌ SOLO CHI HA COMMESSO AZIONI SOCIALMENTE
PERICOLOSE BEN DETERMINATE E NETTAMENTE INDIVIDUATE
NELLA LEGGE SOGGIACE ALLA POTESTÀ PUNITIVA DELLO
STATO→questo è il principio del NULLUM CRIMEN SINE LEGE
Nel c.p. italiano del 1930, infatti, le misure di sicurezza presuppongono la
commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (art.202c.p)
ff
ff fi fi ff ff ffi
- LA LEGITTIMAZIONE DEL RICORSO ALLA PENA DA PARTE DEL LEGISLATORE
prevenzione generale
Il ricorso alla pena da parte del legislatore italiano→legittimato da→ funzione di
L’e etto di prevenzione generale perseguito dal legislatore
funzione
attraverso→minaccia della pena, incontra→ LIMITE nella
di rieducazione=
Il tipo e la misura della pena devono essere tali da rendere possibile
che si realizzi un’opera di rieducazione del condannato
pena dell’ergastolo
Assai problematica, appare nel nostro ordinamento la
che, come pena detentiva a vita, preclude il ritorno del condannato nella
società.
Il contrasto con il principio costituzionale della rieducazione→attenuato
istituti
dalla previsione di→ (es. liberazione condizionale) che aprono al
condannato prospettive di reinserimento nella società
> CRITERI GUIDA PER LA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI:
PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ=
1. non vi può essere reato senza o esa ad un bene giuridico=
= (= danno o messa in pericolo) a
una situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modi cabile e quindi o endibile per e etto di un
(Es: vita, integrità sica, patrimonio, libertà personale ecc.)
comportamento dell’uomo
Il principio, secondo la Corte Costituzionale, opera su due piani distinti:
→come →come
precetto rivolto al legislatore, criterio interpretativo-applicativo per
il il giudice comune, il quale dovrà evitare che
quale→ tenuto a limitare la repressione penale ricadano in un paradigma punitivo astratto
ai soli fatti che, nella loro con gurazione comportamenti privi di qualsiasi attitudine
astratta, presentino un contenuto o ensivo di
beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione o ensività in concreto
lesiva=
o ensività in astratto
=
PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA=
2. personalmente
= no→ reato se l’o esa al bene giuridico non è
rimproverabile al suo autore
PRINCIPIO DI PROPORZIONE=
3. se i vantaggi per la società,
= no→ reato derivanti dalla minaccia e
sono inferiori ai costi immanenti alla pena
dall’applicazione di una pena,
stessa= solo o ese su cientemente gravi meritano il ricorso alla pena
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ=
4. pena→ utilizzata solo quando nessun altro strumento dello Stato
= La è in grado di assicurare al bene
— sia esso sanzionatorio o non —
giuridico una tutela altrettanto e cace nei confronti di una determinata
forma di aggressione
ff ff ff ff ff ffi fi ffi ff ff fi fi ff ff
- LA LEGITTIMAZIONE DELL’INFLIZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE
giudice, pronuncia la condanna
1. Il una volta accerto che il fatto concreto integra quel modello astratto→ e
in igge la pena, scegliendola all’interno dei tipi di pena e dei limiti mini e massimi previsti dal legislatore.
prevenzione generale,
La mentre concorre a
legittimare l’in izione della pena da parte del giudice,
non svolge nessun ruolo nella commisurazione della
pena perché→il giudice non può quanti care la pena
allo scopo di statuire un esempio nei confronti dei terzi.
rieducazione del condannato→
Lo scopo= →Si in contrasto con:
porrebbe
quindi→ tra più tipi di pena comminati in via principio di personalità della responsabilità penale
1.
alternativa per una certa gura di reato, il (perché una parte della pena→applicata sulla base
giudice→sceglierà la più idonea a prevenire il di ciò che potranno fare in futuro e non sulla base di
rischio che egli delinqua nuovamente. ciò che lui ha fatto)
Se→applicata una pena sproporzionata per principio della dignità dell’uomo
2. (in base al
rispetto alla colpevolezza
eccesso quale→l’uomo non può essere degradato a mezzo
individuale→ violazione del principio per il conseguimento di scopi estranei alla sua
costituzionale di colpevolezza persona)
→può
2. Una volta che il giudice→commisurato la pena, aprirsi un’ulteriore fase in cui
lo stesso giudice può disporre:
sospensione condizionale della pena=
→ la pena non viene eseguita
sostituzione della pena detentiva breve=
→ sostituirla con pene diverse e meno
gravose di quella in itta.
Questo può succedere solamente in una limitata fascia di reati di gravità medio-bassa
- LA LEGITTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL POTERE
ESECUTIVO essere eseguita
Al di fuori dei casi in cui la pena→sospesa, la pena in itta dal giudice→deve organi del
Questo compito→a dato a diversi
potere esecutivo (Es. polizia penitenziaria)
pena
Per quanto riguarda in particolare la
L’esecuzione→imposta dall’esigenza di
prevenzione generale detentiva→la sua esecuzione→orientata verso nalità
prevenzione speciale=
di ha lo scopo di rendere
rieducazione
possibile la del condannato
Limiti alla funzione rieducativa:
neutralizzazione del
La rieducazione deve cedere il passo alla
condannato qualora esso no→suscettibile né di essere
reinserito nella società attraverso→esecuzione della pena, né NON PUÒ essere
1. L’opera di rieducazione
(Es. l’esecuzione
appaia sensibile ai suoi e etti di intimidazione condotta coattivamente= deve assumere la
della pena nei confronti di esponenti di spicco della criminalità forma di o erta di aiuto, NON quella di
organizzata→legittimata in funzione della difesa della società dal trasformazione imposta della personalità
rischio che il detenuto, mantenendo dal carcere contatto esterni,
continui a delinquere durante la stessa esecuzione della pena)
→ ART.4 e ART.41 BIS= regime speciale di esecuzione della
pena detentiva per gli autori di taluni gravissimi reati
fl ff fl fl
ffi fi
ff fi fi fl
- I RAPPORTI TRA IL DIRITTO PENALE E GLI ALTRI RAMI DELL’ORDINAMENTO
È possibile che→data classe di fatti sanzionati penalmente attiri anche altre sanzioni e che sia
perciò illecita a diversi titoli (penale, civil, amministrativo, disciplinare)
I rapporti tra il diritto penale e gli altri rami dell’ordinamento→ si individuano in 2 ipotesi:
→accessorietà: →autonomia:
vi sono norme incriminatrici in altre norme incriminatrici sono
rapporto di accessorietà con gli altri rami invece caratterizzate da→ autonomia rispetto
dell’ordinamento i quali→disciplinano materie in parte (Es. autonomia
agli altri rami dell’ordinamento
già preformavate dal diritto civile o amministrativo, alle del signi cato da attribuire a un dato termine,
cui regole il giudice penale dovrà necessariamente fare pur presente in quegli altri rami)
riferimento
L’unità dell’ordinamento giuridico è un’unità che si esprime nella coerenza che caratterizza
l’ordinamento
- DIRITTO PENALE E PROBLEMI PROBATORI
sentenza di assoluzione
Va pronunciata la non solo quando vi è la prova che il fatto non
sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, ma anche in situazioni di
dubbio all’art. 533 co.1 c.p.p →
In base una sentenza di condanna può essere pronunciata solo
quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio
delle regole probatorie da parte del legislatore:
>Violazioni reati di sospetto=
Il legislatore viola le regole probatorie quando conia le norme incriminatrici dei
=Reati che riguardano comportamenti, in essere né lesivi
né pericolosi di alcun interesse, ma che lasciano
presumere l'avvenuta commissione non accertata o la
(Es: l’essere colto in possesso
futura commissione di reati
illegittimi
→I reati di sospetto→dichiarati dalla non giusti cato di valori, di chiavi false o di documenti
in materia di criminalità
corte costituzionale→ concernenti la sicurezza dello stato).
ma osa relativa ai titolari di beni di valore →questi reati trasferiscono sull’imputato l’onere di provare
sproporzionato al proprio reddito o alla propria l’assenza di elementi che costituiscono il reato
attività economica ch