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FATTO DANNOSO PER LA SOCIETÀ”

Repressione dei soli comportamenti che mettono Repressione di comportamenti puniti in

in pericolo o ledono beni individuali o collettivi quanto contrastanti con la legge divina

Questa svolta→opera dei giusnaturalisti In Italia, il modello liberale del diritto penale, si

l’illuminismo

È però con che si consolida nell’ottocento,

a erma stabilmente trovando

→separazione tra reato e peccato Francesco

compiuta teorizzazione nell’opera di

→primato dell’oggettivo sul soggettivo Carrara (“Programma del corso di diritto

criminale”, prima edizione 1859)

Cesare Beccaria

In questo senso rileva che, per

a ermare e graduare la responsabilità dell’agente,

bisogna distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave

dalla leggera e questa dalla perfetta innocenza; ma la

vera misura dei delitti è un danno alla nazione Tra la ne dell’ottocento e l’inizio del novecento,

Scuola positiva)

un lone dottrinale (la c.d. mutua

e traduce in schemi giuridici un nuovo indirizzo

criminologico: la lotta alla criminalità dovrebbe

rivolgersi non tanto contro il reato, quanto contro il

reo= il fenomeno criminale a onda le proprie radici

nell’”uomo delinquente”=nelle caratteristiche

biologico-somatiche di singoli individui.

Sul piano giuridico si a erma quindi l’idea che→ la

difendere la società da

pena→utilizzata per

persone pericolose sua durata debba

e che la

venire meno solo con il cessare della

pericolosità.

→in primo piano quindi→posti i tipi di persone

socialmente pericolose. si a dano al giudice poteri

I risvolti illiberali di questa concezione→evidenti:

incontrollabili Franz von Liszt

Il grande penalista sente il bisogno di→frenare le spinte

illiberali del modello positivistico, rienunciando i principi-cardine del diritto

NON CHI È SOCIALMENTE PERICOLOSO,

penale di matrice illuministica:

BENSÌ SOLO CHI HA COMMESSO AZIONI SOCIALMENTE

PERICOLOSE BEN DETERMINATE E NETTAMENTE INDIVIDUATE

NELLA LEGGE SOGGIACE ALLA POTESTÀ PUNITIVA DELLO

STATO→questo è il principio del NULLUM CRIMEN SINE LEGE

Nel c.p. italiano del 1930, infatti, le misure di sicurezza presuppongono la

commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (art.202c.p)

ff

ff fi fi ff ff ffi

- LA LEGITTIMAZIONE DEL RICORSO ALLA PENA DA PARTE DEL LEGISLATORE

prevenzione generale

Il ricorso alla pena da parte del legislatore italiano→legittimato da→ funzione di

L’e etto di prevenzione generale perseguito dal legislatore

funzione

attraverso→minaccia della pena, incontra→ LIMITE nella

di rieducazione=

Il tipo e la misura della pena devono essere tali da rendere possibile

che si realizzi un’opera di rieducazione del condannato

pena dell’ergastolo

Assai problematica, appare nel nostro ordinamento la

che, come pena detentiva a vita, preclude il ritorno del condannato nella

società.

Il contrasto con il principio costituzionale della rieducazione→attenuato

istituti

dalla previsione di→ (es. liberazione condizionale) che aprono al

condannato prospettive di reinserimento nella società

> CRITERI GUIDA PER LA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI:

PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ=

1. non vi può essere reato senza o esa ad un bene giuridico=

= (= danno o messa in pericolo) a

una situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modi cabile e quindi o endibile per e etto di un

(Es: vita, integrità sica, patrimonio, libertà personale ecc.)

comportamento dell’uomo

Il principio, secondo la Corte Costituzionale, opera su due piani distinti:

→come →come

precetto rivolto al legislatore, criterio interpretativo-applicativo per

il il giudice comune, il quale dovrà evitare che

quale→ tenuto a limitare la repressione penale ricadano in un paradigma punitivo astratto

ai soli fatti che, nella loro con gurazione comportamenti privi di qualsiasi attitudine

astratta, presentino un contenuto o ensivo di

beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione o ensività in concreto

lesiva=

o ensività in astratto

=

PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA=

2. personalmente

= no→ reato se l’o esa al bene giuridico non è

rimproverabile al suo autore

PRINCIPIO DI PROPORZIONE=

3. se i vantaggi per la società,

= no→ reato derivanti dalla minaccia e

sono inferiori ai costi immanenti alla pena

dall’applicazione di una pena,

stessa= solo o ese su cientemente gravi meritano il ricorso alla pena

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ=

4. pena→ utilizzata solo quando nessun altro strumento dello Stato

= La è in grado di assicurare al bene

— sia esso sanzionatorio o non —

giuridico una tutela altrettanto e cace nei confronti di una determinata

forma di aggressione

ff ff ff ff ff ffi fi ffi ff ff fi fi ff ff

- LA LEGITTIMAZIONE DELL’INFLIZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE

giudice, pronuncia la condanna

1. Il una volta accerto che il fatto concreto integra quel modello astratto→ e

in igge la pena, scegliendola all’interno dei tipi di pena e dei limiti mini e massimi previsti dal legislatore.

prevenzione generale,

La mentre concorre a

legittimare l’in izione della pena da parte del giudice,

non svolge nessun ruolo nella commisurazione della

pena perché→il giudice non può quanti care la pena

allo scopo di statuire un esempio nei confronti dei terzi.

rieducazione del condannato→

Lo scopo= →Si in contrasto con:

porrebbe

quindi→ tra più tipi di pena comminati in via principio di personalità della responsabilità penale

1.

alternativa per una certa gura di reato, il (perché una parte della pena→applicata sulla base

giudice→sceglierà la più idonea a prevenire il di ciò che potranno fare in futuro e non sulla base di

rischio che egli delinqua nuovamente. ciò che lui ha fatto)

Se→applicata una pena sproporzionata per principio della dignità dell’uomo

2. (in base al

rispetto alla colpevolezza

eccesso quale→l’uomo non può essere degradato a mezzo

individuale→ violazione del principio per il conseguimento di scopi estranei alla sua

costituzionale di colpevolezza persona)

→può

2. Una volta che il giudice→commisurato la pena, aprirsi un’ulteriore fase in cui

lo stesso giudice può disporre:

sospensione condizionale della pena=

→ la pena non viene eseguita

sostituzione della pena detentiva breve=

→ sostituirla con pene diverse e meno

gravose di quella in itta.

Questo può succedere solamente in una limitata fascia di reati di gravità medio-bassa

- LA LEGITTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL POTERE

ESECUTIVO essere eseguita

Al di fuori dei casi in cui la pena→sospesa, la pena in itta dal giudice→deve organi del

Questo compito→a dato a diversi

potere esecutivo (Es. polizia penitenziaria)

pena

Per quanto riguarda in particolare la

L’esecuzione→imposta dall’esigenza di

prevenzione generale detentiva→la sua esecuzione→orientata verso nalità

prevenzione speciale=

di ha lo scopo di rendere

rieducazione

possibile la del condannato

Limiti alla funzione rieducativa:

neutralizzazione del

La rieducazione deve cedere il passo alla

condannato qualora esso no→suscettibile né di essere

reinserito nella società attraverso→esecuzione della pena, né NON PUÒ essere

1. L’opera di rieducazione

(Es. l’esecuzione

appaia sensibile ai suoi e etti di intimidazione condotta coattivamente= deve assumere la

della pena nei confronti di esponenti di spicco della criminalità forma di o erta di aiuto, NON quella di

organizzata→legittimata in funzione della difesa della società dal trasformazione imposta della personalità

rischio che il detenuto, mantenendo dal carcere contatto esterni,

continui a delinquere durante la stessa esecuzione della pena)

→ ART.4 e ART.41 BIS= regime speciale di esecuzione della

pena detentiva per gli autori di taluni gravissimi reati

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- I RAPPORTI TRA IL DIRITTO PENALE E GLI ALTRI RAMI DELL’ORDINAMENTO

È possibile che→data classe di fatti sanzionati penalmente attiri anche altre sanzioni e che sia

perciò illecita a diversi titoli (penale, civil, amministrativo, disciplinare)

I rapporti tra il diritto penale e gli altri rami dell’ordinamento→ si individuano in 2 ipotesi:

→accessorietà: →autonomia:

vi sono norme incriminatrici in altre norme incriminatrici sono

rapporto di accessorietà con gli altri rami invece caratterizzate da→ autonomia rispetto

dell’ordinamento i quali→disciplinano materie in parte (Es. autonomia

agli altri rami dell’ordinamento

già preformavate dal diritto civile o amministrativo, alle del signi cato da attribuire a un dato termine,

cui regole il giudice penale dovrà necessariamente fare pur presente in quegli altri rami)

riferimento

L’unità dell’ordinamento giuridico è un’unità che si esprime nella coerenza che caratterizza

l’ordinamento

- DIRITTO PENALE E PROBLEMI PROBATORI

sentenza di assoluzione

Va pronunciata la non solo quando vi è la prova che il fatto non

sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, ma anche in situazioni di

dubbio all’art. 533 co.1 c.p.p →

In base una sentenza di condanna può essere pronunciata solo

quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio

delle regole probatorie da parte del legislatore:

>Violazioni reati di sospetto=

Il legislatore viola le regole probatorie quando conia le norme incriminatrici dei

=Reati che riguardano comportamenti, in essere né lesivi

né pericolosi di alcun interesse, ma che lasciano

presumere l'avvenuta commissione non accertata o la

(Es: l’essere colto in possesso

futura commissione di reati

illegittimi

→I reati di sospetto→dichiarati dalla non giusti cato di valori, di chiavi false o di documenti

in materia di criminalità

corte costituzionale→ concernenti la sicurezza dello stato).

ma osa relativa ai titolari di beni di valore →questi reati trasferiscono sull’imputato l’onere di provare

sproporzionato al proprio reddito o alla propria l’assenza di elementi che costituiscono il reato

attività economica ch

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A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emmagir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Picotti Lorenzo.