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Il contratto di società stipulato da Tizio e Caio dovrà presentare necessariamente una forma scritta “ad
substantiam”, a pena di nullità, dal momento che si tratta della vendita di un bene immobile, ne consegue
che, data l’essenzialità del conferimento, la società tar tizio e caio non potrà essere una società di fatto.
Dal momento che Tizio sarebbe investito dei poteri amministrativi e che Caio possa limitare la propria
responsabilità per le obbligazioni sociali, ne consegue che i due possono costituire una società di persone: la
società in accomandita semolice (s.a.s) in cui l’elemento essenziale è la distinzione in due categorie di soci,
gli accomandatari e gli accomandanti. I soci accomandatari sono coloro che rivestono il ruolo di
amministratori e che rispondono illimitatamente e personalmente delle obbligazioni sociali. Per essere
amministratori è necessario essere soci accomandatari, dovranno far comparire il prorprio nome nella
ragione sociale. Caio invece sarà il socio accomandante, non avrà gli stessi poteri dell’accomandatario, ma
avrà un potere di controllo circoscritto all’approvazione del bilancio alla fine dell’esercizio, e se previsto da
atto costitutivo avrà il potere di ispezionare e dare pareri agli amministratori. Inoktre se investito da una
procura speciale potrà concludere affari esterni. Non possono far comparire il proprio nome nella ragione
sociale, e non possono prendere decisioni in emrito alla gestione se violassero questi klimiti perderebbero il
beneficio di avere responsabilità limitata e quindi non rispondere alle obbligazioni sociali.
Potrebbero inoltre costituire una società semplice, dal momento che la base dell’attività risulta essere
agricola.
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Il contratto di società tra Tizio e Caio dovrà essere necessariamente redatto in forma scritta, perché i
conferimenti in proprietà di beni immobili richiedono, per l’appunto, detta forma ad substantiam (artt. 2251,
1350 c.c.): ne consegue che, data l’essenzialità del conferimento, la società tra Tizio e Caio non potrà essere
una società di fatto.
Tizio e Caio possono perseguire l’assetto indicato nella traccia utilizzando due diversi tipi di società
personali.
Anzitutto, essi potrebbero costituire una società semplice (data la natura oggettivamente agricola
dell’oggetto sociale), nella quale, in deroga alla disciplina legale, Tizio assuma il ruolo di amministratore
unico e Caio, tramite apposita pattuizione ai sensi dell’art. 2267 c.c., limiti la propria responsabilità per le
obbligazioni sociali (o ne escluda il regime di solidarietà). Per essere opponibile, il patto di limitazione
della responsabilità dovrà essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Caio, inoltre, non potrà
stipulare contratti con terzi agendo quale rappresentante della società.
Alternativamente, i due soci potrebbero costituire una società in accomandita semplice, con Tizio
accomandatario e Caio accomandante. Mentre il primo sarebbe amministratore unico e risponderebbe
illimitatamente delle obbligazioni sociali, il secondo risponderebbe limitatamente al conferimento indicato
nell’atto costitutivo e non potrebbe ingerirsi nella gestione, pena la perdita della limitazione di
responsabilità. L’accomandante, tuttavia, se munito di apposita procura, potrebbe concludere specifici affari
in nome della società.
Ulteriori differenze in merito alla posizione di Caio investirebbero il regime del trasferimento della
partecipazione sociale tra vivi (salvo diversa clausola del contratto sociale, il trasferimento della
partecipazione nella società semplice richiede il consenso unanime dei soci, mentre nella società in
accomandita è sufficiente il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale) o a causa di
morte (alla morte del socio di una società semplice gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota,
mentre la quota in una società in accomandita semplice è trasmissibile, salvo diversa previsione statutaria),
nonché i diritti di informazione e controllo, più intensi nell’art. 2261, per il quale il socio non
amministratore ha diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di ottenere il rendiconto,
rispetto all’art. 2320 c.c., che prevede che gli accomandanti abbiano diritto di avere comunicazione del
bilancio e di controllarne l’esattezza mediante consultazione dei documenti sociali.
La società in accomandita semplice, infine, pur esercitando un’impresa agricola, è comunque una società
“di forma commerciale” e, in quanto tale, essa è assoggettata agli obblighi di pubblicità (deve, cioè, essere
iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese) e di tenuta delle scritture contabili al pari di un
imprenditore commerciale. *
3) Si ipotizzi, ora, che Tizio e Caio abbiano costituito una s.r.l. conferendo i propri vigneti e che la s.r.l.
abbia poi acquistato l’azienda di Alfa. Dopo quattro anni, Tizio, insofferente, vorrebbe recedere dalla s.r.l.
per ritornare alla propria attività originaria.
In quali casi Tizio potrebbe recedere dalla società? Se Tizio potesse recedere, in sede di liquidazione della
quota avrebbe diritto di vedersi riassegnato il vigneto conferito in proprietà?
Recesso, atto unilaterale recettizio, che consente di sciogliersi unilateralmente da contratto, una volta
effettuata la comunicazione di recesso alla società questo sarà efficace.
Tizio potrebbe recedere dalla società ad nutum solo nell’ipotesi in cui la società sia contratta a tempo
indeterminato. In tal caso, il recesso va esercitato con preavviso di centottanta giorni, salvo il maggior
termine previsto dallo statuto (comunque non superiore ad un anno).
Diversamente, il recesso è possibile nelle ipotesi previste dall’atto costitutivo o, comunque, nelle ipotesi di
legge, che sono di natura eterogenea. Ad esempio, può recedere dalla società il socio che non abbia
consentito al cambiamento dell’oggetto sociale o alla trasformazione, alla fusione o alla scissione, al
trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione o al compimento di operazioni
che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
o, ancora, i soci possono recedere qualora lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o
clausole di mero gradimento.
Esercitato il recesso, il socio ha diritto di percepire un importo pari al valore di mercato della propria quota
di partecipazione (al momento dell’esercizio del diritto), non il bene originariamente conferito.
La quota dovrà essere liquidata entro centottanta giorni. La legge prevede che prima di incidere sul
patrimonio sociale, occorra sollecitare l’acquisto pro quota da parte degli altri soci o, se lo statuto lo
consente, anche da parte di eventuali terzi.
In difetto, la liquidazione avverrà a carico delle riserve disponibili o, in estrema ipotesi, riducendo il
capitale sociale (salva l’opposizione dei creditori).
Diritto commerciale – Appello dello 11 settembre 2024, ore 14.30
Proff. Regoli, Cetra, Vanoni e Valzer
Tempo a disposizione: 1h e 15 min
Traccia di Soluzione
Tizio svolge un’attività di produzione di componentistica per automobili. Tizio, anche per effetto
della crisi che ha interessato il suo principale cliente, ha accumulato negli ultimi anni
un’esposizione debitoria che ormai supera svariati milioni di euro. Tizio, non riuscendo più ad
onorare regolarmente le corrispondenti obbligazioni, viene assoggettato a liquidazione giudiziale,
nell’ambito della quale il curatore scopre che molti di questi debiti, per lo più con banche, sono
garantiti da Caio. Il curatore chiede a Tizio di spiegare il perché di queste garanzie e Tizio chiarisce
che, in realtà, gestiva un’impresa per conto di Caio, il quale: i) impartiva costantemente istruzioni
sulle modalità di svolgimento dell’attività (scelta dei fornitori; scelta dei clienti, tra cui quello
principale andato in crisi); ii) finanziava di continuo la stessa, sia, appunto, attraverso il rilascio di
garanzie, sia attraverso la periodica messa a disposizione di denaro contante.
Caio, a sua volta, ha costituito, con Mevio e Filano, una società avente lo stesso oggetto
dell’impresa svolta da Tizio. Il contratto sociale stabilisce che tutti e tre i soci sono amministratori, i
quali, tuttavia, hanno deciso di preporre Sempronio all’esercizio dell’intera iniziativa.
1. Caio può essere coinvolto nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti di Tizio? in caso di
risposta affermativa, a quale titolo?
La risposta al quesito richiede di affrontare il problema dell’imputazione dell’impresa. Bisogna
verificare, nello specifico, se l’impresa si imputi al solo prestanome (Tizio), diventando, pertanto,
destinatario di tutta la disciplina dell’impresa, compreso l’assoggettamento alle procedure
concorsuali, oppure al soggetto sul quale è ravvisabile l’interesse economico dell’impresa, ossia il
dominus (Caio), sul quale, allora, ricadrebbe l’applicazione della disciplina dell’impresa, compreso
l’assoggettamento alle procedure concorsuali. Tale problema è diversamente risolto a seconda che si
aderisca alla teoria formale o della spendita del nome o alla teoria sostanziale o dell’imprenditore
occulto.
Aderendo alla prima teoria (formale o della spendita del nome), la risposta al quesito sarebbe
negativa (= Caio non potrebbe essere coinvolto nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti di
Tizio), perché la qualifica di imprenditore, acquisendosi, secondo questa teoria, con la spendita del
nome nello svolgimento dell’impresa (nel compimento degli atti di impresa), ricadrebbe soltanto su
Tizio (e, quindi, soltanto Tizio sarebbe soggetto passibile di procedure concorsuali). L’eventuale
coinvolgimento di Caio nella liquidazione giudiziale sarebbe possibile solo qualora si dimostrasse
che quest’ultimo abbia posto in essere un’impresa fiancheggiatrice, un’impresa, cioè, che affianca
quella svolta da Tizio: si provi, in particolare, generalmente per via indiziaria, che il suo
comportamento, in sé considerato, possa essere qualificato come un’attività di impresa, che,
appunto, affianca l’impresa svolta da Tizio. Non si esclude, peraltro, che il comportamento idoneo
ad integrare la figura dell’impresa fiancheggiatrice sia proprio quello descritto nel testo: consistente
nell’impartire istruzioni e nel finanziare di continuo l’attività del prestanome (Tizio). Se si ritenga (e