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Estratto del documento

Il contratto di società stipulato da Tizio e Caio dovrà presentare necessariamente una forma scritta “ad

substantiam”, a pena di nullità, dal momento che si tratta della vendita di un bene immobile, ne consegue

che, data l’essenzialità del conferimento, la società tar tizio e caio non potrà essere una società di fatto.

Dal momento che Tizio sarebbe investito dei poteri amministrativi e che Caio possa limitare la propria

responsabilità per le obbligazioni sociali, ne consegue che i due possono costituire una società di persone: la

società in accomandita semolice (s.a.s) in cui l’elemento essenziale è la distinzione in due categorie di soci,

gli accomandatari e gli accomandanti. I soci accomandatari sono coloro che rivestono il ruolo di

amministratori e che rispondono illimitatamente e personalmente delle obbligazioni sociali. Per essere

amministratori è necessario essere soci accomandatari, dovranno far comparire il prorprio nome nella

ragione sociale. Caio invece sarà il socio accomandante, non avrà gli stessi poteri dell’accomandatario, ma

avrà un potere di controllo circoscritto all’approvazione del bilancio alla fine dell’esercizio, e se previsto da

atto costitutivo avrà il potere di ispezionare e dare pareri agli amministratori. Inoktre se investito da una

procura speciale potrà concludere affari esterni. Non possono far comparire il proprio nome nella ragione

sociale, e non possono prendere decisioni in emrito alla gestione se violassero questi klimiti perderebbero il

beneficio di avere responsabilità limitata e quindi non rispondere alle obbligazioni sociali.

Potrebbero inoltre costituire una società semplice, dal momento che la base dell’attività risulta essere

agricola.

ù

Il contratto di società tra Tizio e Caio dovrà essere necessariamente redatto in forma scritta, perché i

conferimenti in proprietà di beni immobili richiedono, per l’appunto, detta forma ad substantiam (artt. 2251,

1350 c.c.): ne consegue che, data l’essenzialità del conferimento, la società tra Tizio e Caio non potrà essere

una società di fatto.

Tizio e Caio possono perseguire l’assetto indicato nella traccia utilizzando due diversi tipi di società

personali.

Anzitutto, essi potrebbero costituire una società semplice (data la natura oggettivamente agricola

dell’oggetto sociale), nella quale, in deroga alla disciplina legale, Tizio assuma il ruolo di amministratore

unico e Caio, tramite apposita pattuizione ai sensi dell’art. 2267 c.c., limiti la propria responsabilità per le

obbligazioni sociali (o ne escluda il regime di solidarietà). Per essere opponibile, il patto di limitazione

della responsabilità dovrà essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Caio, inoltre, non potrà

stipulare contratti con terzi agendo quale rappresentante della società.

Alternativamente, i due soci potrebbero costituire una società in accomandita semplice, con Tizio

accomandatario e Caio accomandante. Mentre il primo sarebbe amministratore unico e risponderebbe

illimitatamente delle obbligazioni sociali, il secondo risponderebbe limitatamente al conferimento indicato

nell’atto costitutivo e non potrebbe ingerirsi nella gestione, pena la perdita della limitazione di

responsabilità. L’accomandante, tuttavia, se munito di apposita procura, potrebbe concludere specifici affari

in nome della società.

Ulteriori differenze in merito alla posizione di Caio investirebbero il regime del trasferimento della

partecipazione sociale tra vivi (salvo diversa clausola del contratto sociale, il trasferimento della

partecipazione nella società semplice richiede il consenso unanime dei soci, mentre nella società in

accomandita è sufficiente il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale) o a causa di

morte (alla morte del socio di una società semplice gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota,

mentre la quota in una società in accomandita semplice è trasmissibile, salvo diversa previsione statutaria),

nonché i diritti di informazione e controllo, più intensi nell’art. 2261, per il quale il socio non

amministratore ha diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di ottenere il rendiconto,

rispetto all’art. 2320 c.c., che prevede che gli accomandanti abbiano diritto di avere comunicazione del

bilancio e di controllarne l’esattezza mediante consultazione dei documenti sociali.

La società in accomandita semplice, infine, pur esercitando un’impresa agricola, è comunque una società

“di forma commerciale” e, in quanto tale, essa è assoggettata agli obblighi di pubblicità (deve, cioè, essere

iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese) e di tenuta delle scritture contabili al pari di un

imprenditore commerciale. *

3) Si ipotizzi, ora, che Tizio e Caio abbiano costituito una s.r.l. conferendo i propri vigneti e che la s.r.l.

abbia poi acquistato l’azienda di Alfa. Dopo quattro anni, Tizio, insofferente, vorrebbe recedere dalla s.r.l.

per ritornare alla propria attività originaria.

In quali casi Tizio potrebbe recedere dalla società? Se Tizio potesse recedere, in sede di liquidazione della

quota avrebbe diritto di vedersi riassegnato il vigneto conferito in proprietà?

Recesso, atto unilaterale recettizio, che consente di sciogliersi unilateralmente da contratto, una volta

effettuata la comunicazione di recesso alla società questo sarà efficace.

Tizio potrebbe recedere dalla società ad nutum solo nell’ipotesi in cui la società sia contratta a tempo

indeterminato. In tal caso, il recesso va esercitato con preavviso di centottanta giorni, salvo il maggior

termine previsto dallo statuto (comunque non superiore ad un anno).

Diversamente, il recesso è possibile nelle ipotesi previste dall’atto costitutivo o, comunque, nelle ipotesi di

legge, che sono di natura eterogenea. Ad esempio, può recedere dalla società il socio che non abbia

consentito al cambiamento dell’oggetto sociale o alla trasformazione, alla fusione o alla scissione, al

trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione o al compimento di operazioni

che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

o, ancora, i soci possono recedere qualora lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o

clausole di mero gradimento.

Esercitato il recesso, il socio ha diritto di percepire un importo pari al valore di mercato della propria quota

di partecipazione (al momento dell’esercizio del diritto), non il bene originariamente conferito.

La quota dovrà essere liquidata entro centottanta giorni. La legge prevede che prima di incidere sul

patrimonio sociale, occorra sollecitare l’acquisto pro quota da parte degli altri soci o, se lo statuto lo

consente, anche da parte di eventuali terzi.

In difetto, la liquidazione avverrà a carico delle riserve disponibili o, in estrema ipotesi, riducendo il

capitale sociale (salva l’opposizione dei creditori).

Diritto commerciale – Appello dello 11 settembre 2024, ore 14.30

Proff. Regoli, Cetra, Vanoni e Valzer

Tempo a disposizione: 1h e 15 min

Traccia di Soluzione

Tizio svolge un’attività di produzione di componentistica per automobili. Tizio, anche per effetto

della crisi che ha interessato il suo principale cliente, ha accumulato negli ultimi anni

un’esposizione debitoria che ormai supera svariati milioni di euro. Tizio, non riuscendo più ad

onorare regolarmente le corrispondenti obbligazioni, viene assoggettato a liquidazione giudiziale,

nell’ambito della quale il curatore scopre che molti di questi debiti, per lo più con banche, sono

garantiti da Caio. Il curatore chiede a Tizio di spiegare il perché di queste garanzie e Tizio chiarisce

che, in realtà, gestiva un’impresa per conto di Caio, il quale: i) impartiva costantemente istruzioni

sulle modalità di svolgimento dell’attività (scelta dei fornitori; scelta dei clienti, tra cui quello

principale andato in crisi); ii) finanziava di continuo la stessa, sia, appunto, attraverso il rilascio di

garanzie, sia attraverso la periodica messa a disposizione di denaro contante.

Caio, a sua volta, ha costituito, con Mevio e Filano, una società avente lo stesso oggetto

dell’impresa svolta da Tizio. Il contratto sociale stabilisce che tutti e tre i soci sono amministratori, i

quali, tuttavia, hanno deciso di preporre Sempronio all’esercizio dell’intera iniziativa.

1. Caio può essere coinvolto nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti di Tizio? in caso di

risposta affermativa, a quale titolo?

La risposta al quesito richiede di affrontare il problema dell’imputazione dell’impresa. Bisogna

verificare, nello specifico, se l’impresa si imputi al solo prestanome (Tizio), diventando, pertanto,

destinatario di tutta la disciplina dell’impresa, compreso l’assoggettamento alle procedure

concorsuali, oppure al soggetto sul quale è ravvisabile l’interesse economico dell’impresa, ossia il

dominus (Caio), sul quale, allora, ricadrebbe l’applicazione della disciplina dell’impresa, compreso

l’assoggettamento alle procedure concorsuali. Tale problema è diversamente risolto a seconda che si

aderisca alla teoria formale o della spendita del nome o alla teoria sostanziale o dell’imprenditore

occulto.

Aderendo alla prima teoria (formale o della spendita del nome), la risposta al quesito sarebbe

negativa (= Caio non potrebbe essere coinvolto nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti di

Tizio), perché la qualifica di imprenditore, acquisendosi, secondo questa teoria, con la spendita del

nome nello svolgimento dell’impresa (nel compimento degli atti di impresa), ricadrebbe soltanto su

Tizio (e, quindi, soltanto Tizio sarebbe soggetto passibile di procedure concorsuali). L’eventuale

coinvolgimento di Caio nella liquidazione giudiziale sarebbe possibile solo qualora si dimostrasse

che quest’ultimo abbia posto in essere un’impresa fiancheggiatrice, un’impresa, cioè, che affianca

quella svolta da Tizio: si provi, in particolare, generalmente per via indiziaria, che il suo

comportamento, in sé considerato, possa essere qualificato come un’attività di impresa, che,

appunto, affianca l’impresa svolta da Tizio. Non si esclude, peraltro, che il comportamento idoneo

ad integrare la figura dell’impresa fiancheggiatrice sia proprio quello descritto nel testo: consistente

nell’impartire istruzioni e nel finanziare di continuo l’attività del prestanome (Tizio). Se si ritenga (e

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A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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