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In questo caso andiamo sotto: quindi anche un centesimo sotto alla soglia.
L’UE si occupa degli appalti principalmente per favorire gli scambi tra le imprese
nel mercato interno. Per applicarsi questa disciplina non basta essere nel
sottosoglia ma occorre anche che l’amministrazione non abbia individuato un
interesse certo transfrontaliero.
Certo: non deve essere ipotetico (non deve essere un ‘forse’ per questo
appalto verranno imprese dal Belgio e quindi non applico il sottosoglia),
deve avere una ragionevole certezza. Che sia certo lo verifica la stazione
appaltante
Transfrontaliero: l’appalto deve essere appetibile anche per imprese che
non hanno la sede in Italia e che non operano in Italia.
L’interesse transfrontaliero non è definito da nessuna parte e quindi occorre
far riferimento alla definizione che da la Corte di Giustizia, l’organo
giurisdizionale che controlla che le normative degli stati membri non si pongano
in contrasto con gli atti cogenti dell’unione, in primis le direttive. La Corte di
Giustizia ha indicato degli elementi che vanno fusi tra loro per individuare la
sussistenza dell’interesse transfrontaliero.
la Corte di Giustizia afferma che il primo indizio di un interesse transfrontaliero è
la vicinanza tra i Paesi : se facciamo un appalto ad Aosta al quale può
partecipare l’impresa francese che dista 15km dal confine potrebbe esserci un
interesse transfrontaliero; se faccio un appalto in Trentino posso avere l’interesse
dell’Austria; in Veneto l’interesse della Slovenia..
l’altro elemento è il valore: è necessario tenere di conto il valore che può essere
elevato. Questi elementi vanno uniti l’un con l’altro, se faccio un appalto di un
valore elevato (per i lavori stiamo parlando di 5.300.000 euro) potrebbe esserci
un interesse transfrontaliero perché il gioco vale la candela. Quindi
l’amministrazione deve valutare e deve rinvenire un interesse certo e non
ipotetico, perché l’altro elemento è la storia: per esempio se ad Aosta il 20-30%
degli appalti sono interessati ad imprese francesi è evidente che c’è un certo
interesse transfrontaliero perché normalmente partecipano.
Se non rinviene questo interesse certo si continua ad applicare la normativa del
sottosoglia, se si rinviene l’interesse certo allora si deve applicare la procedura
ordinaria.
Al quarto comma troviamo il discrimine normativo: per tutto quello che non
viene derogato dalla parte del sottosoglia si applica la normativa del sopra
soglia. Questa normativa è una normativa speciale.
Andando a vedere caso per caso però si possono avere delle difficoltà a capire se
effettivamente si applichi anche la parte del sopra soglia negli appalti
sottosoglia. Se c’è una deroga chiara e completa è evidente che quella disciplina
l’intera materia e quindi si applica la norma speciale. Più spesso, però, capita che
la norma speciale non disciplini tutta la materia, lasciando alcuni aspetti scoperti:
in quei casi si applica la normativa sopra soglia.
L’articolo 49 ha duplice valenza: è il principio di rotazione degli
affidamenti. Viene stabilito che, per ampliare il numero di coloro che possono
partecipare agli appalti, e per evitare che chi ha già partecipato a un affidamento
— avendo quindi conoscenze più approfondite rispetto agli altri — continui ad
aggiudicarsi gli appalti, si applichi il principio di rotazione, escludendolo per un
turno.
C’è un appalto sottosoglia che è stato affidato direttamente o con procedura
negoziata o senza la pubblicazione del bando. Per fare un esempio: viene
eseguito l’appalto delle pulizie di un ministero per tot anni fino ad arrivare al
valore che non superi una certa soglia. Faccio un nuovo affidamento
direttamente, affidando direttamente senza nessuna gara di appalto, non lo
posso affidare all’uscente, questo perché altrimenti si bloccherebbe il sistema,
l’operatore avrebbe una rendita di un vitalizio, questo non è corretto da un punto
di vista dell’apertura del mercato (art.3 dei principi).
Se invece di affidamento diretto parliamo di procedura negoziata senza
obbligazione del bando, se invitassi l’uscente questo avrebbe una
consapevolezza, quella che la giurisprudenza chiama asimmetria informativa, ha
delle conoscenze di quell’appalto che derivano da 5 anni di svolgimento e quindi
conosce effettivamente i costi del personale, quante ora-persona servono per
eseguire l’appalto, conosce le spese… ha delle notizie che non hanno gli altri che
partecipano alla procedura negoziata e quindi si afferma che alla prossima non
partecipa: fermo almeno per un giro.
La giurisprudenza controlla e verifica se effettivamente quello che ha eseguito
l’appalto non si presenti sotto mentite spoglie alla nuova procedura per esempio
mutando il nome alla società ma di fatto lasciando gli stessi amministratori
oppure la prima società con i soci A e B uno in 60% e l’altro in 40% fare un’altra
società dove sono invertiti: B prende il 60% e A il 40%. Sono arrivati anche a
considerare i rapporti di parentela: nella società che esegue l’appalto ci sono due
fratelli soci dove uno è amministratore e l’altro semplice socio di capitali, in
un’altra gara partecipano in modo invertito: il socio di capitali diventa
amministrazione. Quindi il principio della rotazione è un principio fondamentale
perché serve per garantire la concorrenza: non ci fermiamo al dato formale ma
osserviamo effettivamente chi sta dentro e se possiamo dire che di fatto
l’affidamento diretto o la procedura negoziata intersechi l’operatore uscente.
Ci sono delle deroghe: quando per particolari situazioni di mercato e quando
l’operatore uscente abbia dato un ottimo servizio allora è possibile riaffidargli il
servizio o farlo partecipare.
Proprio perché ci sono situazioni di mercato in cui nessun altro operatore è
adatto, allora, in quei casi, se l’uscente ha adempiuto correttamente alle
prestazioni, può essere confermato.
Un’altra ipotesi in cui la rotazione non si applica è quando facendo una ricerca di
mercato per la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a questa
procedura negoziata rispondano in 30, oppure vi è un elenco di fornitori con 30
iscritti allora a quel punto la negoziazione non si applica perché avendo chiamato
tutti può essere chiamato anche l’uscente.
È una tesi un po’ discutibile perché se l’intento era quello di evitare posizioni di
garanzia nei confronti di un’impresa allora dovrebbe esserci una rotazione anche
se ci sono tutti, ma questa è stata la scelta del legislatore. Se partecipano
tutti può partecipare anche l’uscente.
Le procedure di affidamento sono previste all’art 50:
Affidamento diretto: si può chiedere un preventivo, oppure anche più
preventivi, ma senza che ci sia una vera e propria procedura comparativa,
cioè senza criteri predefiniti per l’aggiudicazione. In questi casi, il RUP può
affidare direttamente l’appalto, oppure può fare delle proposte e, chi ha il
potere di rappresentare l’amministrazione verso l’esterno, procede con
l’aggiudicazione diretta. Questo tipo di affidamento si applica ai lavori
sotto i 150.000 euro e ai servizi e forniture sotto i 140.000 euro.
Facendo un esempio: al RUP del comune di Cecina serve la fornitura di
carta per fotocopie e allora prende l’elenco di chi vende carta per
fotocopie a Cecina o comuni limitrofi, ne chiama una e comunica che
pagherà x a risma e quella accetta. A questo punto affida senza fare gara.
Il RUP può richiedere anche più preventivi ad esempio affermando di
essere disposto a spendere al massimo 100, chiama più imprese ognuna
delle quali fa un preventivo e il RUP sceglie a chi affidare l’appalto. Non è
obbligatorio tenere di conto solo del prezzo più basso, è possibile valutare
altro, ma un minimo di giustificazione deve essere data, l’esperienza può
anche insegnare che quel tipo di carta crea problemi anche se ad un
prezzo più basso. Siamo fuori a qualsiasi ipotesi di procedura
selettiva, se si dovesse chiedere il preventivo a 50 imprese siamo fuori
da una procedura comparativa. C’è una scelta e un affido diretto. Abbiamo
due ipotesi: sotto i 140.000 euro e sotto i 150.000 euro per i lavori (per i
lavori superiori a 150.000 euro è necessario avere la certificazione
rilasciata da una società organismo di attestazione, una sorta di patente
per partecipare a certi appalti).
La terza ipotesi è la procedura negoziata senza bando: il RUP non
pubblicizza la procedura negoziata ma invita degli operatori economici che
sceglie lui stesso sulla base di indagini di mercato, ad esempio perché
sono previsti negli elenchi degli operatori, e con questi negozia l’oggetto
del contratto. Si ha un oggetto di massima che l’operatore conosce e dopo
di che su quello che concretamente si andrà ad acquistare si apre una
procedura negoziata. Si negozia sulla base della qualità del prezzo. Si
verifica la qualità e si negozia, si apre una procedura. La procedura
negoziata senza pubblicazione del bando deve avere una previa
consultazione di almeno 5 operatori economici, se esistono, e per i lavori
deve essere un importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000
euro.
Esiste poi un’altra procedura negoziata, sempre per i lavori, si devono
interpellare almeno 10 operatori economici se esistono sul mercato e
l’importo è tra 1.000.000 euro alla soglia quindi 5.300.000. In
questo caso però in alternativa alla procedura negoziata si può decidere di
applicare le regole ordinarie di ricerca del contraente. Si può applicare la
procedura aperta o una ristretta. Si può affermare che visto il valore alto si
preferisca non fare la procedura negoziata, non si cercano i 10 operatori
ma si fa un normalissimo bando:
Procedura aperta: chiunque vuole può partecipare
Procedura ristretta: chiunque può chiedere di essere invitato
L’ultimo caso è la procedura negoziata con 5 operatori se esistenti
per gli appalti di servizi e forniture superiori a 140.000 euro fino
alla soglia. Quindi sotto 140.000 euro si fa affidamento diretto, da
140.000 euro alla soglia si fa la procedura negoziata.
Affidamento diretto :
Servizi e forniture: sotto i 140.000 euro
o Lavori: sotto i 150.000 euro
o
Procedura negoziata :
Lavori: Da 150.000 euro a 1 milione di euro
o Servizi e forniture: Da 140.000 eur