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VARIE ACCEZIONI IN CUI È USATO IL TERMINE «DIRITTO»

diritto, legge, norma, ordinamento

Nel linguaggio comune, i termini sono spesso

utilizzati come sinonimi.

• Diritto in senso oggettivo: “Il diritto italiano …” (sinonimo di ordinamento

giuridico, dunque, “complesso di regole vigenti in un determinato luogo e momento

storico”. Relatività e storicità del diritto)

• Diritto come sistema di garanzie: Stato di diritto (qualificazione di un sistema di

potere, contrapposto allo Stato assoluto)

• Diritto in senso soggettivo: come espressione in capo al singolo della titolarità di

poteri, obblighi e facoltà

SIGNIFICATI NEL LINGUAGGIO TECNICO GIURIDICO

Nel linguaggio giuridico, invece, ciascun termine assume un significato diverso:

• Diritto: insieme dei principi e delle regole che si traggono attraverso

l’interpretazione e l’applicazione delle norme

• Norma: regola caratterizzata dalla giuridicità

• Legge: testo legislativo

• Ordinamento giuridico: pluralità di norme che formano un insieme unitario e

ordinato. Modo in cui una società si ordina e si organizza attraverso il sistema di norme

che lo compongono e che sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti del

diritto.

COSA È UNA NORMA GIURIDICA?

La norma giuridica è una regola di diritto.

prescrittiva, generale, astratta.

Caratteri: regola Contempla una condotta esteriore e

descrive le conseguenze giuridiche che da essa dipendono. Opera, quindi, una

qualificazione di un determinato fatto e comportamento (non vero o falso, ma dovuto

o vietato, fondato o non fondato).

coercibile, sanzione suscettibile di

È nel duplice senso che è assistita da ed è

attuazione forzata.

Differenza con la regola descrittiva e la regola morale o religiosa: descrive

• Regole descrittive: formule o proposizioni linguistiche con cui si una

regolarità di fatti o comportamenti (es.: la legge di gravità, la legge della domanda e

dell’offerta)

• Regole morali o religiosi: la loro osservanza è frutto di adesione spontanea e la loro

violazione comporta sanzioni solo sul piano della coscienza o delle relazioni sociali.

DIRITTO PRIVATO: regola i rapporti tra i privati

Fonte primaria del diritto privato è il Codice civile Il Codice Civile è una raccolta

sistematica di norme che costituisce il fondamento del nostro diritto privato.

È stato emanato con legge ordinaria

(R.D.16 marzo 1942, n. 262)

1) IL DIRITTO PRIVATO:

Contenuto e limiti del diritto privato: nozioni introduttive. L’ordinamento giuridico.

Introduzione storica. Struttura del Codice Civile del 1865.

Il Codice di Commercio del 1882. L’unificazione del diritto privato e il Codice del 1942.

La Costituzione Repubblicana. La “costituzionalità” delle leggi.

Il Codice Civile e leggi speciali. Le principali riforme al codice del 1942 e la c.d.

“decodificazione”. La “centralità” del codice e la sistematica del Codice Civile.

Le fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi e la consuetudine. La giurisprudenza

come fonte del diritto; l’equità; la dottrina. La norma giuridica e le sue caratteristiche.

L’interpretazione della legge. Diritto soggettivo e interesse legittimo. Potestà,

aspettativa, status, onere.

2) SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO

I soggetti. Il traffico giuridico.

Le persone: la persona fisica e la persona giuridica. La persona fisica. Capacità. Status.

Le associazioni e le fondazioni. I diritti della personalità. Il negozio giuridico. Il fatto e

l’atto giuridico.

Il negozio giuridico e la manifestazione di volontà. Cenni introduttivi: il negozio

giuridico e il contratto. Inesistenza; nullità; annullabilità. Validità e inefficacia. Cenni

sulla tutela dei diritti.

3) Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia. Cenni introduttivi.

Gli istituti del diritto di famiglia; Matrimonio. Separazione e divorzio. Filiazione.

Adozione

4) Successioni e donazioni

Le successioni. Successione legittima. Successione testamentaria.

Successione necessaria o dei legittimari. Le donazioni.

5) Diritti reali

I beni. I diritti reali: la proprietà. I diritti reali di godimento. Superficie. Enfiteusi.

Usufrutto. Uso e abitazione. Servitù. Cenni ai diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca.

Comunione. Possesso. Usucapione.

6) Le obbligazioni

Le obbligazioni. Nozione. Caratteristiche. Fonti.

L’oggetto del rapporto obbligatorio: la prestazione. L’esatto adempimento.

L’inadempimento delle obbligazioni. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi

dall’adempimento. Inadempimento delle obbligazioni e mora del debitore. La cessione

del credito. Specie di obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. Debiti di valore e debiti

di valuta. Obbligazioni in solido. Obbligazioni alternative. Obbligazioni divisibili e

indivisibili.

7) Contratti in generale: nozione e formazione:

Il contratto. La formazione del contratto. I rapporti giuridici preparatori. Contratto

preliminare; opzione; patto di prelazione. Gli elementi essenziali del contratto. Gli

elementi accidentali del contratto e il contratto condizionato.

8) Contratti in generale: effetti e disciplina

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Il recesso. L’interpretazione del contratto. La

rappresentanza. Il contratto di mandato. Il contratto e i terzi. Il contratto per persona

da

nominare. La cessione del contratto. Il contratto a favore di terzi. Contratto per conto

di chi spetta.

9) Contratti in generale: invalidità e rimedi

L’invalidità: nullità e annullabilità. La simulazione. La rescissione. La risoluzione.

10) Cenni sulla disciplina dei principali contratti tipici

Contratti tipici e contratti atipici.

I principali contratti tipici: compravendita, locazione, appalto, agenzia.

11) Cenni sulla disciplina di altri contratti tipici

Nozioni di base sui singoli contratti. Il riporto; la permuta; la somministrazione; il

trasporto; la mediazione; il deposito; il comodato; il mutuo; la fideiussione e altri.

Cenni sui nuovi contratti atipici.

12) Disciplina della responsabilità civile

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Illecito civile: nozioni generali.

L’atto lecito dannoso e l’atto illecito. Il sistema della responsabilità civile. Il

risarcimento del danno. Il danno ambientale

13) Diritto dei consumatori

Il diritto dei consumatori. Il codice del consumo. I contratti del consumatore. I

consumatori e il commercio elettronico.

14) Obbligazioni ex lege e titoli di credito.

Le obbligazioni ex lege. Le promesse unilaterali. La promessa di pagamento. La

ricognizione di debito. Promessa al pubblico. La gestione d’affari. Il pagamento

dell’indebito. L’arricchimento senza causa. Cenni ai titoli di credito.

15) Cenni sulla responsabilità del debitore e le garanzie dell’obbligazione

La responsabilità del debitore e le garanzie dell’obbligazione. La responsabilità del

debitore e le cause di prelazione. Cenni sulla conservazione della garanzia

patrimoniale Codice Civile

Codice Penale

1. IL DIRITTO PRIVATO Codice di procedura civile

Codice di procedura penale

L’Italia è un paese a diritto codificato, il diritto è suddiviso in 5 Codice della navigazione

codici:

la fonte del diritto privato è il codice civile.

Il diritto è l’insieme delle regole giuridiche di comportamento che regolano il vivere sociale .

Il diritto privato regola i rapporti tra privati.

Il Codice Civile e formato da: PRELEGGI (“disposizioni sulla legge in generale”) e da SEI LIBRI

(1.persone e famiglia - 2.successioni - 3.Proprietà - 4.Obbligazioni - 5.Lavoro - 6.Tutela dei diritti).

È seguito dalle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE dalle NORME TRANSITORIE.

Le caratteristiche essenziali del diritto privato

•IL DIRITTO È RAPPORTO INTERSOGGETTIVO, RICHIEDE CIOÈ LA SOCIETAS

•NON OGNI RAPPORTO TRA PRIVATI È REGOLATO DAL DIRITTO

•IL DIRITTO È SOLUZIONE CONCRETA DI UN CONFLITTO DI INTERESSI CHE SI IMPONE

COME RILEVANTE ALLA SOCIETAS SISTEMI GIURIDICI

Ogni stato ha un suo diritto, però tutti si collocano in un contesto internazionale con criteri simili.

I rapporti tra stati sono regolati dal diritto internazionale pubblico, che riguarda il diritto pubblico di

ogni stato, mentre per regolare il diritto tra privati riguardante relazioni internazionali (ex: uno

italiano e uno francese) si applica il diritto internazionale privato.

Due leggi (1995/1996: riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) sono volte a

regolare come una sentenza straniera possa produrre effetti sul nostro ordinamento. Il giudice

dovrà controllare prima di tutto i requisiti di legittimità alla costituzione.

Il diritto privato comparato serve perché ciascun ordinamento non vive in modo separato dagli

altri, anzi nel corso dei secoli si è sentita la necessità di comparare parte dei propri ordinamenti

con quelli stranieri (COMPARAZIONE GIURIDICA: per colmare alcune lacune e per capire le

origini del diritto). ORDINAMENTI GIURIDICI

 Famiglia ROMANO-GERMANICA (Civil Law): diritto codificato scritto e il giudice che dovrà

applicare il diritto dovrà solo limitarsi ad applicare la norma scritta. Questo garantisce u…

Il giudice è soggetto soltanto alla legge

 Famiglia dei paesi di COMMON LAW: diritto in cui un ruolo determinante è assunto dalle

decisioni del giudice. Per decidere su un a controversia un giudice dovrà riferirsi anche ad

una decisione che è stata presa in precedenza per risolvere casi analoghi. Il giudice non

potrà decidere diversamente da un suo precedente di pari grado

 Ordinamenti a FONDAMENTO RELIGIOSO

 Ordinamenti SOCIALISTI

Il diritto comunitario influenza il nostro diritto privato? 

L’Italia è stata uno dei primi stati ad entrare nell’unione europea all’inizio si chiamava CEE,

costituita con il Trattato di Roma 1957 (CEE: mercato comune europeo).

L‘unione europea produce delle norme di diritto che trovano applicazione nei singoli stati membri e

che i singoli stati membri sono obbligati a rispettare introdurre all’interno dei loro ordinamenti

giuridici.

L’unione europea ha i suoi organi che hanno il potere di produrre norme di diritto che incidono sui

vari settori del diritto.

Il parlamento europeo e la commissione possono emanare 2 tipologie di atti normativi ai quali i

singoli stati dovranno uniformarsi (regolamenti e direttive (atti produttivi di norme giuridiche)

uniche fonti del diritto di origine comunitaria che producono effetti all’interno del nostro

ordinamento giuridico)

Atti normativi che l’unione europea può emanare a cui i singoli stati devono uniformarsi:

 REGOLAMENTI: producono un effetto diretto e immediato in tutti gli stati membri. Un

giudice che deve risolvere una controversia potrà applicare i principi di quel regolamento

come fosse già una norma interna

 DIRETTIVE: non hanno un’immediata applicabilità, gli stati hanno un periodo di tempo

(circa un anno) per recepire una direttiva.

È necessaria coordinazione tra i 28 stati membri, il diritto comunitario è volto a creare

armonizzazione tra le norme di questi stati.

ha

TRATTATO DI LISBONA (2007) introdotto nuovi principi volti a rendere più efficiente il

mercato europeo

ORGANI

 PARLAMENTO EUROPEO

 CONSIGLIO

 COMMISSIONE EUROPEA

 CORTE DI GIUSTIZIA: organo giudiziario che decide la contrarietà a principi comunitari di

norme contenute in alcuni stati membri

si basa su 4 libertà fondamentali:

1. Libera circolazione di merci

2. Libera circolazione di persone

3. Libera circolazione di servizi

4. Libera circolazione di capitali

L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Il nostro sistema giuridico è frutto di una evoluzione millenaria.

Alcuni istituti affondano le loro radici direttamente nel diritto romano, infatti numerose norme,

concetti e parte della terminologia giuridica odierna, ci derivano dagli scrittori latini classici.(tuttora

molti termini sono espressi in lingua latina)

Alcuni istituti nascono nell'evo moderno (età di mezzo), come frutto della “lex mercatoria” (il diritto

dei mercanti), e come risposta a nuove esigenze economiche.

Altri istituti ci derivano da ordinamenti stranieri, grazie alla comparazione e alla circolazione dei

modelli giuridici.

Il diritto è il prodotto di una circolazione di ordinamenti giuridici che hanno prodotto degli

ordinamenti giuridici piuttosto uniformi, per questo il dritto è visto come una scienza, perché è il

prodotto di un percorso che guarda le necessità della società e il rapporto con altri stati. (riguarda

società e altri stati)

 l'impianto generale, l'idea stessa di ordinamento giuridico, i concetti di diritto e di

amministrazione della giustizia, insomma, il diritto come scienza (o come "arte", come preferivano

dire i latini) ci deriva dal diritto romano.

Evoluzione storica del diritto privato

-IL DIRITTO ROMANO 

Il primo a codificarlo è stato l’imperatore Giustiniano nel VI secolo (529) “corpus iuris civilis”

composto da: “Codex” (leggi ordinarie) e “Novellae” (leggi speciali),

“Digesta” (i casi giurisprudenziali già risolti da giuristi)

e ultima parte le “Isitutiones”(manuale per gli studenti).

Questo codice ha distinto la civiltà romana da quella barbarica, venne diffuso durante l’impero in

tutto il mondo allora conosciuto.

Dopo il crollo dell’impero romano il diritto romano sopravvisse grazie al suo valore universale (fu

assorbito dai regni barbarici)

-DIRITTO COMUNE

Con l’anno 1000 ci fu una riscoperta del diritto romano, che divenne il diritto “comune” della civiltà

occidentale.

In particolare la chiesa di Roma permeò il suo diritto canonico con il diritto romano per temi

riguardanti la famiglia e le persone

-LEX MERCATORIA

Durante il medioevo non c’era un diritto scritto ma veniva applicato sulla base di consuetudini.

Con lo sviluppo dei commerci si sentì l’esigenza di nuovi strumenti giuridici. Fonte prima di questi

la “Lex Mercatoria”, legge fondata sugli usi commerciali. I mercanti riuniti in corporazioni si diedero

delle regole d’arte che acquisirono una portata universale

-DIRITTO MODERNO

Con la rivoluzione americana nasce e si afferma il principio che tutti gli uomini sono uguali

-RIVOLUZIONE FRANCESE 

La rivoluzione francese distrugge il sistema giuridico precedente il primato del diritto romano

viene a cadere. Tutto il sistema giuridico previsto del diritto comune viene a cadere. Serve un

nuovo diritto che faccia spazio ai nuovi principi affermati con la rivoluzione francese

(UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE).

Con Napoleone l’intero diritto viene codificato e ripartito in 5 codici, che raccolgono la totalità delle

norme giuridiche

Il CODICE NAPOLEONICO era diviso in tre libri:

1. persone

2. beni e modificazione della proprietà

3. modi acquisto della proprietà

Questo codice è stato utilizzato come modello per tutte le codificazioni di paesi che poi sono entrati

a far parte dei paesi di civil law.

Il Code Napoleon entrò in vigore in Italia in una versione italiana denominata “Codice di Napoleone

il Grande pel Regno d’Italia” il 1° aprile 1806.

Quasi tuti gli stati preunitari si diedero codici civili sul modello francese, tranne: Toscana, paesi

appartenenti all’impero austriaco.

-UNIFICAZIONE ITALIANA

Subito dopo l’unificazione del regno d’Italia si attese all’unificazione legislativa. Bisognava unificare

6 ordinamenti giuridici diversi, 4 dei quali provvisti di codici autonomi.

Si elaborò una nuovo codificazione unitaria nel 1865 “CODICE CIVILE UNITARIO” che fu creato

dalle implementazioni fatte da ogni singolo stato membro del modello napoleonico.

Riguardava solo le materie che erano disciplinate nel codice napoleonico (diviso in tre libri).

Con l’unità d’Italia il codice albertino fu, co modifiche, esteso a tutto il regno ed entrò in vigore

come CODICE DEL COMMERCIO UNITARIO (1866)

Con la riforma del 1942 fu deciso di unificare il diritto privato in un unico codice, che comprendesse

sia quello del commercio che quello napoleonico è stato creato il LIBRO QUINTO DEL

LAVORO che ha abrogato il codice del commercio.

Il Codice civile del 1942 viene suddiviso in 6 libri (gli stessi del codice civile attuale)

Codice civile del 1865 Codice di commercio del 1882

LIBRO I – Delle persone LIBRO I – Del commercio in generale

LIBRO II – Dei beni, della proprietà e delle sue LIBRO II – Del commercio marittimo e della

modificazioni navigazione

LIBRO III – Dei modi di acquistare e di LIBRO III – Del fallimento

trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle

cose LIBRO IV – Dell’esercizio delle azioni

commerciali

Ci sono leggi speciali che si affiancano al codice civile, sono speciali perché regolano

specialmente una determinata materia. 

È capitato però che alcune enorme andassero contro quelle del codice conclusione: le leggi

successive abrogano quelle precedenti purché si parli di norme emanate da fonti di pari grado.

Le leggi speciali coeve al codice civile lo completano e, in un certo senso, ne fanno parte. Esse

regolano settori del diritto privato che avrebbero potuto essere disciplinati all’interno del codice.

Principali leggi coeve (speciali):

 Fallimentare

 Sulla cambiale

 Sull’assegno

 Sui brevetti e marchi d’impresa

 Sui brevetti per intenzione industriale

 Sul diritt

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarascarabelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pongelli Giacomo.
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