VARIE ACCEZIONI IN CUI È USATO IL TERMINE «DIRITTO»
diritto, legge, norma, ordinamento
Nel linguaggio comune, i termini sono spesso
utilizzati come sinonimi.
• Diritto in senso oggettivo: “Il diritto italiano …” (sinonimo di ordinamento
giuridico, dunque, “complesso di regole vigenti in un determinato luogo e momento
storico”. Relatività e storicità del diritto)
• Diritto come sistema di garanzie: Stato di diritto (qualificazione di un sistema di
potere, contrapposto allo Stato assoluto)
• Diritto in senso soggettivo: come espressione in capo al singolo della titolarità di
poteri, obblighi e facoltà
SIGNIFICATI NEL LINGUAGGIO TECNICO GIURIDICO
Nel linguaggio giuridico, invece, ciascun termine assume un significato diverso:
• Diritto: insieme dei principi e delle regole che si traggono attraverso
l’interpretazione e l’applicazione delle norme
• Norma: regola caratterizzata dalla giuridicità
• Legge: testo legislativo
• Ordinamento giuridico: pluralità di norme che formano un insieme unitario e
ordinato. Modo in cui una società si ordina e si organizza attraverso il sistema di norme
che lo compongono e che sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti del
diritto.
COSA È UNA NORMA GIURIDICA?
La norma giuridica è una regola di diritto.
prescrittiva, generale, astratta.
Caratteri: regola Contempla una condotta esteriore e
descrive le conseguenze giuridiche che da essa dipendono. Opera, quindi, una
qualificazione di un determinato fatto e comportamento (non vero o falso, ma dovuto
o vietato, fondato o non fondato).
coercibile, sanzione suscettibile di
È nel duplice senso che è assistita da ed è
attuazione forzata.
Differenza con la regola descrittiva e la regola morale o religiosa: descrive
• Regole descrittive: formule o proposizioni linguistiche con cui si una
regolarità di fatti o comportamenti (es.: la legge di gravità, la legge della domanda e
dell’offerta)
• Regole morali o religiosi: la loro osservanza è frutto di adesione spontanea e la loro
violazione comporta sanzioni solo sul piano della coscienza o delle relazioni sociali.
DIRITTO PRIVATO: regola i rapporti tra i privati
Fonte primaria del diritto privato è il Codice civile Il Codice Civile è una raccolta
sistematica di norme che costituisce il fondamento del nostro diritto privato.
È stato emanato con legge ordinaria
(R.D.16 marzo 1942, n. 262)
1) IL DIRITTO PRIVATO:
Contenuto e limiti del diritto privato: nozioni introduttive. L’ordinamento giuridico.
Introduzione storica. Struttura del Codice Civile del 1865.
Il Codice di Commercio del 1882. L’unificazione del diritto privato e il Codice del 1942.
La Costituzione Repubblicana. La “costituzionalità” delle leggi.
Il Codice Civile e leggi speciali. Le principali riforme al codice del 1942 e la c.d.
“decodificazione”. La “centralità” del codice e la sistematica del Codice Civile.
Le fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi e la consuetudine. La giurisprudenza
come fonte del diritto; l’equità; la dottrina. La norma giuridica e le sue caratteristiche.
L’interpretazione della legge. Diritto soggettivo e interesse legittimo. Potestà,
aspettativa, status, onere.
2) SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO
I soggetti. Il traffico giuridico.
Le persone: la persona fisica e la persona giuridica. La persona fisica. Capacità. Status.
Le associazioni e le fondazioni. I diritti della personalità. Il negozio giuridico. Il fatto e
l’atto giuridico.
Il negozio giuridico e la manifestazione di volontà. Cenni introduttivi: il negozio
giuridico e il contratto. Inesistenza; nullità; annullabilità. Validità e inefficacia. Cenni
sulla tutela dei diritti.
3) Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia. Cenni introduttivi.
Gli istituti del diritto di famiglia; Matrimonio. Separazione e divorzio. Filiazione.
Adozione
4) Successioni e donazioni
Le successioni. Successione legittima. Successione testamentaria.
Successione necessaria o dei legittimari. Le donazioni.
5) Diritti reali
I beni. I diritti reali: la proprietà. I diritti reali di godimento. Superficie. Enfiteusi.
Usufrutto. Uso e abitazione. Servitù. Cenni ai diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca.
Comunione. Possesso. Usucapione.
6) Le obbligazioni
Le obbligazioni. Nozione. Caratteristiche. Fonti.
L’oggetto del rapporto obbligatorio: la prestazione. L’esatto adempimento.
L’inadempimento delle obbligazioni. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall’adempimento. Inadempimento delle obbligazioni e mora del debitore. La cessione
del credito. Specie di obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. Debiti di valore e debiti
di valuta. Obbligazioni in solido. Obbligazioni alternative. Obbligazioni divisibili e
indivisibili.
7) Contratti in generale: nozione e formazione:
Il contratto. La formazione del contratto. I rapporti giuridici preparatori. Contratto
preliminare; opzione; patto di prelazione. Gli elementi essenziali del contratto. Gli
elementi accidentali del contratto e il contratto condizionato.
8) Contratti in generale: effetti e disciplina
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Il recesso. L’interpretazione del contratto. La
rappresentanza. Il contratto di mandato. Il contratto e i terzi. Il contratto per persona
da
nominare. La cessione del contratto. Il contratto a favore di terzi. Contratto per conto
di chi spetta.
9) Contratti in generale: invalidità e rimedi
L’invalidità: nullità e annullabilità. La simulazione. La rescissione. La risoluzione.
10) Cenni sulla disciplina dei principali contratti tipici
Contratti tipici e contratti atipici.
I principali contratti tipici: compravendita, locazione, appalto, agenzia.
11) Cenni sulla disciplina di altri contratti tipici
Nozioni di base sui singoli contratti. Il riporto; la permuta; la somministrazione; il
trasporto; la mediazione; il deposito; il comodato; il mutuo; la fideiussione e altri.
Cenni sui nuovi contratti atipici.
12) Disciplina della responsabilità civile
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Illecito civile: nozioni generali.
L’atto lecito dannoso e l’atto illecito. Il sistema della responsabilità civile. Il
risarcimento del danno. Il danno ambientale
13) Diritto dei consumatori
Il diritto dei consumatori. Il codice del consumo. I contratti del consumatore. I
consumatori e il commercio elettronico.
14) Obbligazioni ex lege e titoli di credito.
Le obbligazioni ex lege. Le promesse unilaterali. La promessa di pagamento. La
ricognizione di debito. Promessa al pubblico. La gestione d’affari. Il pagamento
dell’indebito. L’arricchimento senza causa. Cenni ai titoli di credito.
15) Cenni sulla responsabilità del debitore e le garanzie dell’obbligazione
La responsabilità del debitore e le garanzie dell’obbligazione. La responsabilità del
debitore e le cause di prelazione. Cenni sulla conservazione della garanzia
patrimoniale Codice Civile
Codice Penale
1. IL DIRITTO PRIVATO Codice di procedura civile
Codice di procedura penale
L’Italia è un paese a diritto codificato, il diritto è suddiviso in 5 Codice della navigazione
codici:
la fonte del diritto privato è il codice civile.
Il diritto è l’insieme delle regole giuridiche di comportamento che regolano il vivere sociale .
Il diritto privato regola i rapporti tra privati.
Il Codice Civile e formato da: PRELEGGI (“disposizioni sulla legge in generale”) e da SEI LIBRI
(1.persone e famiglia - 2.successioni - 3.Proprietà - 4.Obbligazioni - 5.Lavoro - 6.Tutela dei diritti).
È seguito dalle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE dalle NORME TRANSITORIE.
Le caratteristiche essenziali del diritto privato
•IL DIRITTO È RAPPORTO INTERSOGGETTIVO, RICHIEDE CIOÈ LA SOCIETAS
•NON OGNI RAPPORTO TRA PRIVATI È REGOLATO DAL DIRITTO
•IL DIRITTO È SOLUZIONE CONCRETA DI UN CONFLITTO DI INTERESSI CHE SI IMPONE
COME RILEVANTE ALLA SOCIETAS SISTEMI GIURIDICI
Ogni stato ha un suo diritto, però tutti si collocano in un contesto internazionale con criteri simili.
I rapporti tra stati sono regolati dal diritto internazionale pubblico, che riguarda il diritto pubblico di
ogni stato, mentre per regolare il diritto tra privati riguardante relazioni internazionali (ex: uno
italiano e uno francese) si applica il diritto internazionale privato.
Due leggi (1995/1996: riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) sono volte a
regolare come una sentenza straniera possa produrre effetti sul nostro ordinamento. Il giudice
dovrà controllare prima di tutto i requisiti di legittimità alla costituzione.
Il diritto privato comparato serve perché ciascun ordinamento non vive in modo separato dagli
altri, anzi nel corso dei secoli si è sentita la necessità di comparare parte dei propri ordinamenti
con quelli stranieri (COMPARAZIONE GIURIDICA: per colmare alcune lacune e per capire le
origini del diritto). ORDINAMENTI GIURIDICI
Famiglia ROMANO-GERMANICA (Civil Law): diritto codificato scritto e il giudice che dovrà
applicare il diritto dovrà solo limitarsi ad applicare la norma scritta. Questo garantisce u…
Il giudice è soggetto soltanto alla legge
Famiglia dei paesi di COMMON LAW: diritto in cui un ruolo determinante è assunto dalle
decisioni del giudice. Per decidere su un a controversia un giudice dovrà riferirsi anche ad
una decisione che è stata presa in precedenza per risolvere casi analoghi. Il giudice non
potrà decidere diversamente da un suo precedente di pari grado
Ordinamenti a FONDAMENTO RELIGIOSO
Ordinamenti SOCIALISTI
Il diritto comunitario influenza il nostro diritto privato?
L’Italia è stata uno dei primi stati ad entrare nell’unione europea all’inizio si chiamava CEE,
costituita con il Trattato di Roma 1957 (CEE: mercato comune europeo).
L‘unione europea produce delle norme di diritto che trovano applicazione nei singoli stati membri e
che i singoli stati membri sono obbligati a rispettare introdurre all’interno dei loro ordinamenti
giuridici.
L’unione europea ha i suoi organi che hanno il potere di produrre norme di diritto che incidono sui
vari settori del diritto.
Il parlamento europeo e la commissione possono emanare 2 tipologie di atti normativi ai quali i
singoli stati dovranno uniformarsi (regolamenti e direttive (atti produttivi di norme giuridiche)
uniche fonti del diritto di origine comunitaria che producono effetti all’interno del nostro
ordinamento giuridico)
Atti normativi che l’unione europea può emanare a cui i singoli stati devono uniformarsi:
REGOLAMENTI: producono un effetto diretto e immediato in tutti gli stati membri. Un
giudice che deve risolvere una controversia potrà applicare i principi di quel regolamento
come fosse già una norma interna
DIRETTIVE: non hanno un’immediata applicabilità, gli stati hanno un periodo di tempo
(circa un anno) per recepire una direttiva.
È necessaria coordinazione tra i 28 stati membri, il diritto comunitario è volto a creare
armonizzazione tra le norme di questi stati.
ha
TRATTATO DI LISBONA (2007) introdotto nuovi principi volti a rendere più efficiente il
mercato europeo
ORGANI
PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA: organo giudiziario che decide la contrarietà a principi comunitari di
norme contenute in alcuni stati membri
si basa su 4 libertà fondamentali:
1. Libera circolazione di merci
2. Libera circolazione di persone
3. Libera circolazione di servizi
4. Libera circolazione di capitali
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Il nostro sistema giuridico è frutto di una evoluzione millenaria.
Alcuni istituti affondano le loro radici direttamente nel diritto romano, infatti numerose norme,
concetti e parte della terminologia giuridica odierna, ci derivano dagli scrittori latini classici.(tuttora
molti termini sono espressi in lingua latina)
Alcuni istituti nascono nell'evo moderno (età di mezzo), come frutto della “lex mercatoria” (il diritto
dei mercanti), e come risposta a nuove esigenze economiche.
Altri istituti ci derivano da ordinamenti stranieri, grazie alla comparazione e alla circolazione dei
modelli giuridici.
Il diritto è il prodotto di una circolazione di ordinamenti giuridici che hanno prodotto degli
ordinamenti giuridici piuttosto uniformi, per questo il dritto è visto come una scienza, perché è il
prodotto di un percorso che guarda le necessità della società e il rapporto con altri stati. (riguarda
società e altri stati)
l'impianto generale, l'idea stessa di ordinamento giuridico, i concetti di diritto e di
amministrazione della giustizia, insomma, il diritto come scienza (o come "arte", come preferivano
dire i latini) ci deriva dal diritto romano.
Evoluzione storica del diritto privato
-IL DIRITTO ROMANO
Il primo a codificarlo è stato l’imperatore Giustiniano nel VI secolo (529) “corpus iuris civilis”
composto da: “Codex” (leggi ordinarie) e “Novellae” (leggi speciali),
“Digesta” (i casi giurisprudenziali già risolti da giuristi)
e ultima parte le “Isitutiones”(manuale per gli studenti).
Questo codice ha distinto la civiltà romana da quella barbarica, venne diffuso durante l’impero in
tutto il mondo allora conosciuto.
Dopo il crollo dell’impero romano il diritto romano sopravvisse grazie al suo valore universale (fu
assorbito dai regni barbarici)
-DIRITTO COMUNE
Con l’anno 1000 ci fu una riscoperta del diritto romano, che divenne il diritto “comune” della civiltà
occidentale.
In particolare la chiesa di Roma permeò il suo diritto canonico con il diritto romano per temi
riguardanti la famiglia e le persone
-LEX MERCATORIA
Durante il medioevo non c’era un diritto scritto ma veniva applicato sulla base di consuetudini.
Con lo sviluppo dei commerci si sentì l’esigenza di nuovi strumenti giuridici. Fonte prima di questi
la “Lex Mercatoria”, legge fondata sugli usi commerciali. I mercanti riuniti in corporazioni si diedero
delle regole d’arte che acquisirono una portata universale
-DIRITTO MODERNO
Con la rivoluzione americana nasce e si afferma il principio che tutti gli uomini sono uguali
-RIVOLUZIONE FRANCESE
La rivoluzione francese distrugge il sistema giuridico precedente il primato del diritto romano
viene a cadere. Tutto il sistema giuridico previsto del diritto comune viene a cadere. Serve un
nuovo diritto che faccia spazio ai nuovi principi affermati con la rivoluzione francese
(UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE).
Con Napoleone l’intero diritto viene codificato e ripartito in 5 codici, che raccolgono la totalità delle
norme giuridiche
Il CODICE NAPOLEONICO era diviso in tre libri:
1. persone
2. beni e modificazione della proprietà
3. modi acquisto della proprietà
Questo codice è stato utilizzato come modello per tutte le codificazioni di paesi che poi sono entrati
a far parte dei paesi di civil law.
Il Code Napoleon entrò in vigore in Italia in una versione italiana denominata “Codice di Napoleone
il Grande pel Regno d’Italia” il 1° aprile 1806.
Quasi tuti gli stati preunitari si diedero codici civili sul modello francese, tranne: Toscana, paesi
appartenenti all’impero austriaco.
-UNIFICAZIONE ITALIANA
Subito dopo l’unificazione del regno d’Italia si attese all’unificazione legislativa. Bisognava unificare
6 ordinamenti giuridici diversi, 4 dei quali provvisti di codici autonomi.
Si elaborò una nuovo codificazione unitaria nel 1865 “CODICE CIVILE UNITARIO” che fu creato
dalle implementazioni fatte da ogni singolo stato membro del modello napoleonico.
Riguardava solo le materie che erano disciplinate nel codice napoleonico (diviso in tre libri).
Con l’unità d’Italia il codice albertino fu, co modifiche, esteso a tutto il regno ed entrò in vigore
come CODICE DEL COMMERCIO UNITARIO (1866)
Con la riforma del 1942 fu deciso di unificare il diritto privato in un unico codice, che comprendesse
sia quello del commercio che quello napoleonico è stato creato il LIBRO QUINTO DEL
LAVORO che ha abrogato il codice del commercio.
Il Codice civile del 1942 viene suddiviso in 6 libri (gli stessi del codice civile attuale)
Codice civile del 1865 Codice di commercio del 1882
LIBRO I – Delle persone LIBRO I – Del commercio in generale
LIBRO II – Dei beni, della proprietà e delle sue LIBRO II – Del commercio marittimo e della
modificazioni navigazione
LIBRO III – Dei modi di acquistare e di LIBRO III – Del fallimento
trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle
cose LIBRO IV – Dell’esercizio delle azioni
commerciali
Ci sono leggi speciali che si affiancano al codice civile, sono speciali perché regolano
specialmente una determinata materia.
È capitato però che alcune enorme andassero contro quelle del codice conclusione: le leggi
successive abrogano quelle precedenti purché si parli di norme emanate da fonti di pari grado.
Le leggi speciali coeve al codice civile lo completano e, in un certo senso, ne fanno parte. Esse
regolano settori del diritto privato che avrebbero potuto essere disciplinati all’interno del codice.
Principali leggi coeve (speciali):
Fallimentare
Sulla cambiale
Sull’assegno
Sui brevetti e marchi d’impresa
Sui brevetti per intenzione industriale
Sul diritt
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