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MATRIMONIO PUTATIVO

È un matrimonio nullo contratto in buona fede, ignorando l’esistenza di una causa di invalidità.

È il matrimonio che, dichiarato nullo o annullato, era stato contratto dai coniugi o da almeno 1 di

essi in buona fede (ignoranza dell’esistenza di vizi dell’atto) oppure il matrimonio in cui il consenso

è stato estorto con violenza e determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause

esterne agli sposi.

Produce gli effetti di un matrimonio valido dalla celebrazione alla sentenza che ne accerta la

nullità. FAMIGLIA DI FATTO

Per famiglia di fatto si intende la convivenza more uxorio di persone non congiunte: anche se due

soggetti non si sposano, ma decidono di vivere insieme e di formare una famiglia, a questa

famiglia saranno riconosciuti dal diritto alcuni diritti e obblighi.

In passato era ostacolata questo tipo di famiglia (si parlava di concubinato). Poi con l’evoluzione

del diritto si è superata questa limitazione, anche se momentaneamente la chiesa ignora questo

tipo di famiglia.

“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

legge 2016/76

- Unioni civili tra persone dello stesso sesso: due persone maggiorenni dello stesso sesso

costituiscono un’unione civile mediante la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e

alla presenza di due testimoni

- Convivenze regolate: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di

coppia, hanno stabile convivenza accertata con la dichiarazione anagrafica

Il convivente ha diritti simili a quelli che sono riconosciuti al coniuge.

MATRIMONIO COME RAPPORTO

Dal matrimonio derivano rapporti personali e rapporti patrimoniali

Rapporti personali: situazioni giuridiche attive o passive che si costituiscono reciprocamente in

diritti

capo ai due coniugi in seguito al matrimonio, prive di contenuto patrimoniale e doveri dei

coniugi (art.143)

Rapporti patrimoniali: situazioni giuridiche aventi contenuto patrimoniale. Al momento della

celebrazione i due coniugi sono chiamati a scegliere il loro regime patrimoniale (effetti del

matrimonio sui beni dei coniugi):

1. COMUNIONE DEI BENI è composta dai beni in comunione e dai beni che restano

personali È il regime patrimoniale della famiglia adottato in mancanza di diversa

convenzione.

Costituire un regime di comunione legale significa determinare quali beni sono di proprietà

di entrambi i coniugi e quali rimangono dei singoli coniugi.

Art.177: beni oggetto di comunione Art.179: beni personali

- Acquisti effettuati durante il matrimonio - Beni di proprietà prima del matrimonio

- Frutti dei beni propri percepiti e non - Beni acquisiti successivamente al

consumati allo scioglimento della comunione matrimonio per effetto di una successione o di

- Aziende gestite da entrambi i coniugi e una donazione

formate dopo il matrimonio. -Beni di uso strettamente personale di ciascun

- Proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniuge

due coniugi, non ancora consumati -Beni utilizzati per l’esercizio della professione

-Risarcimento dei danni

Scioglimento della comunione legale per:

- annullamento del matrimonio

- separazione personale dei coniugi

- Assenza o morte presunta di uno dei due coniugi

- Per il fallimento di uno dei due coniugi

Allo scioglimento della comunione si ha la divisione dei beni, ripartendo in parti eguali l’attivo e il

passivo

2. COMUNIONE CONVENZIONALE: contratto con cui le parti concordano quali beni vanno in

comunione e quali rimangono beni personali

3. SEPARAZIONE DEI BENI: Ciascuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni

acquisiti durante il matrimonio.

In caso di problemi prova della proprietà: il coniuge può provare con ogni mezzo la

proprietà esclusiva di un bene nei confronti dell’altro.

Se nessuno dei due può dimostrare la proprietà esclusiva allora questa viene divisa per

pari quota ad entrambi i coniugi

CRISI DEL MATRIMONIO

La crisi coniugale è regolata da 3 istituti:

- Invalidità: sanziona la violazione di un comando o l’esistenza di un vizio e pone nel nulla il

rapporto quasi come il matrimonio non fosse mai esistito

- Separazione: rimedio transitorio che tende ad un auspicata riconciliazione o allo

scioglimento del matrimonio.

le parti comunque continuano ad essere legate dal matrimonio.

Causa: quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza

Nel 1942 la separazione era basata sulla colpa

Nel 1975 si è introdotta la separazione per “fatti incolpevoli”

Oggi la separazione è costruita come “rimedio”

Richiedenti: entrambi o da uno solo dei coniugi quando ci sono situazioni che possono recare un

grave pregiudizio per i figli.

1. Consensuale: è frutto dell’accordo dei coniugi omologato dal Tribunale.

I coniugi negoziano la modalità di separazione di comune accordo e le sottopongono al

giudice che le omologa (necessario affinché produca effetti)

Presuppone il consenso dei due coniugi alle condizioni di separazione

2. Giudiziale: è pronunciata dal Tribunale e consegue ad un procedimento contenzioso

c’è una lite fra i coniugi e si inizia un procedimento giudiziale in cui il giudice dovrà decidere

se ricorrono gli elementi per una separazione.

È il coniuge che persegue la volontà di separarsi che inizia il processo.

3. (Di fatto: è l’interruzione della convivenza che si realizza senza che vi sia stata pronuncia

di separazione giudiziale. NON PRODUCE EFFETTI GIURIDICI)

Effetti: attenua i doveri che nascono dal matrimonio cessa l’obbligo di coabitazione

Provvedimenti sui figli: se dal matrimonio sono nati figli, il giudice affida i figli minori a uno dei due

coniugi con esclusivo riferimento all’interesse orale e materiale di essi.

L’affidamento dei figli può essere:

- Congiunto: la potestà permane in capo ad entrambi i genitori

- Alternato: il minore convive per alcuni periodi dell’anno con l’uno oppure l’altro genitore

- Esclusivo: il minore convive con uno solo soltanto dei genitori

Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei

genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione.

Ciascuno die genitori provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito

Mantenimento Il coniuge con un reddito più elevato pagherà l’assegno di mantenimento all’altro

in modo da consentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica

di cui godeva durante il matrimonio

Alimenti prestazioni di assistenza materiale e consistono nel necessario alla vita

Riconciliazione i coniugi separati possono riconciliarsi. Questa riconciliazione fa cessare gli

effetti della separazione stessa

Cause di scioglimento del matrimonio

1. Morte de coniuge

2. Morte presunta: produce gli stessi effetti della morte naturale e consente al coniuge di

contrarre nuovo matrimonio

3. Cambio di sesso

4. Scioglimento per divorzio

- Divorzio (legge 898 Dicembre 1970)

Il divorzio è il fallimento e scioglimento del matrimonio che fa cessare gli effetti civili.

Necessita di un giudice che accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non

possa essere mantenuta o ricostruita.

Art.3 Può essere domandato da uno dei due coniugi quando è stata pronunciata con sentenza

passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi.

Le separazione deve essere durata almeno 12 mesi (in caso di procedura di separazione

personale) oppure 6 mesi (in caso di separazione consensuale)

In passato per il divorzio doveva decorrere un tempo minimo di 3 anni dalla separazione

giudiziale.

Dopo la legge del 2015 è stato introdotto il divorzio breve che consente alle parti di ottenere

il divorzio dopo 12 mesi dallo scioglimento giudiziale o addirittura 6 mesi in caso di

separazione consensuale.

La legge impone al giudice di esperire il tentativo di conciliazione nelle forme e nei modi

previsti dalla legge

Effetti: il divorzio scioglie il matrimonio con effetto ex nunc (effetto estensivo ma non retroattivo)

1. Riacquisto dello stato libero degli ex coniugi

2. assegno divorzile: sentenza 11504 del 2017

ha una funzione di assistenza solo se l’atro coniuge non è in grado di provvedere

autonomamente al proprio sostentamento (non sono in grado di lavorare, non hanno un

immobile e necessitano di un assegno per provvedere all’affitto).

Questi nuovi principi portano ad una riduzione dei diritti dell’ex coniuge e quindi a

contenere l’assistenza post matrimonio solo in caso di incapacità di disporre di reddito

3. il divorzio non tocca il rapporto di filiazione: i genitori divorziati restano genitori. Il tribunale

dichiara a quale genitore i figli sono affidati e stabilisce la misura e il modo in cui l’altro

genitore deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.

L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore affidatario dei figli

4.SUCCESSIONI E DONAZIONI – LIBRO II C.C.

L’ordinamento si occupa delle successioni per l’importanza di regolare fatti attivi e passivi dove c’è

la proprietà privata. Nell’ordinamento dell’unione sovietica prima che abbandonasse il comunismo

non vigevano le successioni perché essendo comunisti, tutti i beni erano dello stato e quando un

soggetto moriva questi beni tornavano nello stato.

Con le successioni sono regolati tutti gli atti attivi e passivi facenti capo del soggetto del diritto nel

momento in cui viene a mancare.

Inter vivos: quando la successione ha luogo tra due soggetti indipendentemente dalla

 morte del soggetto da cui il rapporto è derivato.

Se ho un credito nei confronti di tizio posso cederlo a favore di caio. Classico esempio a

titolo particolare. Trasmetto un diritto.

Mortis causa: quando morendo un soggetto, un altro gli subentra nel fascio di rapporti del

 quale egli era titolare, ed ha dunque come presupposto essenziale la morte del soggetto a

cui succede

 A titolo universale perché sui soggetti individuati da legge o testamento son deputati a ricevere

tutto sia vantaggi che svantaggi.

Nel caso di morte naturale o presunta si ha la successione

TESTAMENTARIA

 Successione che ha titolo nel testamento.

La testamentaria prevale sulla legittima

LEGITTIMA

 Successione che ha titolo nella legge. Quando manca in tutto o in parte un testamento.

Si tratta di un complesso di norme di tipo suppletivo che si applicano ogni qualvolta non ci

sia un testamento.

La legge individua automaticamente i soggetti che sono chiamati a succedere.

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarascarabelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pongelli Giacomo.