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MATRIMONIO PUTATIVO
È un matrimonio nullo contratto in buona fede, ignorando l’esistenza di una causa di invalidità.
È il matrimonio che, dichiarato nullo o annullato, era stato contratto dai coniugi o da almeno 1 di
essi in buona fede (ignoranza dell’esistenza di vizi dell’atto) oppure il matrimonio in cui il consenso
è stato estorto con violenza e determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne agli sposi.
Produce gli effetti di un matrimonio valido dalla celebrazione alla sentenza che ne accerta la
nullità. FAMIGLIA DI FATTO
Per famiglia di fatto si intende la convivenza more uxorio di persone non congiunte: anche se due
soggetti non si sposano, ma decidono di vivere insieme e di formare una famiglia, a questa
famiglia saranno riconosciuti dal diritto alcuni diritti e obblighi.
In passato era ostacolata questo tipo di famiglia (si parlava di concubinato). Poi con l’evoluzione
del diritto si è superata questa limitazione, anche se momentaneamente la chiesa ignora questo
tipo di famiglia.
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
legge 2016/76
- Unioni civili tra persone dello stesso sesso: due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un’unione civile mediante la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e
alla presenza di due testimoni
- Convivenze regolate: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
coppia, hanno stabile convivenza accertata con la dichiarazione anagrafica
Il convivente ha diritti simili a quelli che sono riconosciuti al coniuge.
MATRIMONIO COME RAPPORTO
Dal matrimonio derivano rapporti personali e rapporti patrimoniali
Rapporti personali: situazioni giuridiche attive o passive che si costituiscono reciprocamente in
diritti
capo ai due coniugi in seguito al matrimonio, prive di contenuto patrimoniale e doveri dei
coniugi (art.143)
Rapporti patrimoniali: situazioni giuridiche aventi contenuto patrimoniale. Al momento della
celebrazione i due coniugi sono chiamati a scegliere il loro regime patrimoniale (effetti del
matrimonio sui beni dei coniugi):
1. COMUNIONE DEI BENI è composta dai beni in comunione e dai beni che restano
personali È il regime patrimoniale della famiglia adottato in mancanza di diversa
convenzione.
Costituire un regime di comunione legale significa determinare quali beni sono di proprietà
di entrambi i coniugi e quali rimangono dei singoli coniugi.
Art.177: beni oggetto di comunione Art.179: beni personali
- Acquisti effettuati durante il matrimonio - Beni di proprietà prima del matrimonio
- Frutti dei beni propri percepiti e non - Beni acquisiti successivamente al
consumati allo scioglimento della comunione matrimonio per effetto di una successione o di
- Aziende gestite da entrambi i coniugi e una donazione
formate dopo il matrimonio. -Beni di uso strettamente personale di ciascun
- Proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniuge
due coniugi, non ancora consumati -Beni utilizzati per l’esercizio della professione
-Risarcimento dei danni
Scioglimento della comunione legale per:
- annullamento del matrimonio
- separazione personale dei coniugi
- Assenza o morte presunta di uno dei due coniugi
- Per il fallimento di uno dei due coniugi
Allo scioglimento della comunione si ha la divisione dei beni, ripartendo in parti eguali l’attivo e il
passivo
2. COMUNIONE CONVENZIONALE: contratto con cui le parti concordano quali beni vanno in
comunione e quali rimangono beni personali
3. SEPARAZIONE DEI BENI: Ciascuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni
acquisiti durante il matrimonio.
In caso di problemi prova della proprietà: il coniuge può provare con ogni mezzo la
proprietà esclusiva di un bene nei confronti dell’altro.
Se nessuno dei due può dimostrare la proprietà esclusiva allora questa viene divisa per
pari quota ad entrambi i coniugi
CRISI DEL MATRIMONIO
La crisi coniugale è regolata da 3 istituti:
- Invalidità: sanziona la violazione di un comando o l’esistenza di un vizio e pone nel nulla il
rapporto quasi come il matrimonio non fosse mai esistito
- Separazione: rimedio transitorio che tende ad un auspicata riconciliazione o allo
scioglimento del matrimonio.
le parti comunque continuano ad essere legate dal matrimonio.
Causa: quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
Nel 1942 la separazione era basata sulla colpa
Nel 1975 si è introdotta la separazione per “fatti incolpevoli”
Oggi la separazione è costruita come “rimedio”
Richiedenti: entrambi o da uno solo dei coniugi quando ci sono situazioni che possono recare un
grave pregiudizio per i figli.
1. Consensuale: è frutto dell’accordo dei coniugi omologato dal Tribunale.
I coniugi negoziano la modalità di separazione di comune accordo e le sottopongono al
giudice che le omologa (necessario affinché produca effetti)
Presuppone il consenso dei due coniugi alle condizioni di separazione
2. Giudiziale: è pronunciata dal Tribunale e consegue ad un procedimento contenzioso
c’è una lite fra i coniugi e si inizia un procedimento giudiziale in cui il giudice dovrà decidere
se ricorrono gli elementi per una separazione.
È il coniuge che persegue la volontà di separarsi che inizia il processo.
3. (Di fatto: è l’interruzione della convivenza che si realizza senza che vi sia stata pronuncia
di separazione giudiziale. NON PRODUCE EFFETTI GIURIDICI)
Effetti: attenua i doveri che nascono dal matrimonio cessa l’obbligo di coabitazione
Provvedimenti sui figli: se dal matrimonio sono nati figli, il giudice affida i figli minori a uno dei due
coniugi con esclusivo riferimento all’interesse orale e materiale di essi.
L’affidamento dei figli può essere:
- Congiunto: la potestà permane in capo ad entrambi i genitori
- Alternato: il minore convive per alcuni periodi dell’anno con l’uno oppure l’altro genitore
- Esclusivo: il minore convive con uno solo soltanto dei genitori
Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione.
Ciascuno die genitori provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito
Mantenimento Il coniuge con un reddito più elevato pagherà l’assegno di mantenimento all’altro
in modo da consentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica
di cui godeva durante il matrimonio
Alimenti prestazioni di assistenza materiale e consistono nel necessario alla vita
Riconciliazione i coniugi separati possono riconciliarsi. Questa riconciliazione fa cessare gli
effetti della separazione stessa
Cause di scioglimento del matrimonio
1. Morte de coniuge
2. Morte presunta: produce gli stessi effetti della morte naturale e consente al coniuge di
contrarre nuovo matrimonio
3. Cambio di sesso
4. Scioglimento per divorzio
- Divorzio (legge 898 Dicembre 1970)
Il divorzio è il fallimento e scioglimento del matrimonio che fa cessare gli effetti civili.
Necessita di un giudice che accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
possa essere mantenuta o ricostruita.
Art.3 Può essere domandato da uno dei due coniugi quando è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi.
Le separazione deve essere durata almeno 12 mesi (in caso di procedura di separazione
personale) oppure 6 mesi (in caso di separazione consensuale)
In passato per il divorzio doveva decorrere un tempo minimo di 3 anni dalla separazione
giudiziale.
Dopo la legge del 2015 è stato introdotto il divorzio breve che consente alle parti di ottenere
il divorzio dopo 12 mesi dallo scioglimento giudiziale o addirittura 6 mesi in caso di
separazione consensuale.
La legge impone al giudice di esperire il tentativo di conciliazione nelle forme e nei modi
previsti dalla legge
Effetti: il divorzio scioglie il matrimonio con effetto ex nunc (effetto estensivo ma non retroattivo)
1. Riacquisto dello stato libero degli ex coniugi
2. assegno divorzile: sentenza 11504 del 2017
ha una funzione di assistenza solo se l’atro coniuge non è in grado di provvedere
autonomamente al proprio sostentamento (non sono in grado di lavorare, non hanno un
immobile e necessitano di un assegno per provvedere all’affitto).
Questi nuovi principi portano ad una riduzione dei diritti dell’ex coniuge e quindi a
contenere l’assistenza post matrimonio solo in caso di incapacità di disporre di reddito
3. il divorzio non tocca il rapporto di filiazione: i genitori divorziati restano genitori. Il tribunale
dichiara a quale genitore i figli sono affidati e stabilisce la misura e il modo in cui l’altro
genitore deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore affidatario dei figli
4.SUCCESSIONI E DONAZIONI – LIBRO II C.C.
L’ordinamento si occupa delle successioni per l’importanza di regolare fatti attivi e passivi dove c’è
la proprietà privata. Nell’ordinamento dell’unione sovietica prima che abbandonasse il comunismo
non vigevano le successioni perché essendo comunisti, tutti i beni erano dello stato e quando un
soggetto moriva questi beni tornavano nello stato.
Con le successioni sono regolati tutti gli atti attivi e passivi facenti capo del soggetto del diritto nel
momento in cui viene a mancare.
Inter vivos: quando la successione ha luogo tra due soggetti indipendentemente dalla
morte del soggetto da cui il rapporto è derivato.
Se ho un credito nei confronti di tizio posso cederlo a favore di caio. Classico esempio a
titolo particolare. Trasmetto un diritto.
Mortis causa: quando morendo un soggetto, un altro gli subentra nel fascio di rapporti del
quale egli era titolare, ed ha dunque come presupposto essenziale la morte del soggetto a
cui succede
A titolo universale perché sui soggetti individuati da legge o testamento son deputati a ricevere
tutto sia vantaggi che svantaggi.
Nel caso di morte naturale o presunta si ha la successione
TESTAMENTARIA
Successione che ha titolo nel testamento.
La testamentaria prevale sulla legittima
LEGITTIMA
Successione che ha titolo nella legge. Quando manca in tutto o in parte un testamento.
Si tratta di un complesso di norme di tipo suppletivo che si applicano ogni qualvolta non ci
sia un testamento.
La legge individua automaticamente i soggetti che sono chiamati a succedere.
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