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NORME CONSUETUDINARIE IMPERATIVE:
norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo
complesso (ius cogens)
norma alla quale non è consentita alcuna deroga
modificabile soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente
lo stesso carattere.
Norme generali di tale importanza per la comunità internazionale da
- possedere natura imperativa e quindi inderogabile
Rango superiore ad altre norme internazionali di natura consuetudinaria
- Ius cogens individua norme generali di diritto internazionale che non
- possono essere derogate per via di accordi o di fonti subordinate all’accordo.
Elementi costitutivi e criteri d’identificazione di una norma imperativa.
Diuturnitas: comportamento ripetuto costantemente nel tempo e consolidato
Opinio iuris: considerazione generale della prassi come norma di diritto
Ius cogens:
Inderogabilità della norma
Principi fondamentali e valori universali: diritti umani principali,
autodeterminazione dei popoli, divieto di minaccia, divieto di uso della forza.
Rispetto e tutela dei diritti umani inalienabili nell’interesse della comunità
internazionale nel suo insieme: diritto alla vita, divieto di genocidio, divieto
di schiavitù, divieto di tortura, divieto di trattamenti inumani e degradanti.
*tutti questi concetti vengono considerati rilevanti dagli Stati in base all’importanza della
materia disciplinata.
*l’enucleazione dell’identità delle norme imperative del diritto internazionale avviene
attraverso la prassi e la giurisprudenza, la quale ci aiuta a determinarne
progressivamente il contenuto.
Convenzione di Vienna del 1969: definisce il primato delle norme consuetudinarie sui
trattati.
art.53: nullità assoluta dei trattati in conflitto con le norme imperative del diritto
internazionale generale.
art.64: in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa qualsiasi trattato
in conflitto con tale norma è nullo e si estingue.
ricorso unilaterale al CIG
*gli Stati possono fare per risolvere una controversia con
oggetto gli art.53 e 64 della Convenzione di Vienna.
Erga omnes: obblighi che uno Stato assume nei confronti della comunità internazionale
nel suo insieme
Generalmente contemplati dalle norme imperative del diritto internazionale
Violazione di una norma imperativa comporta un grave illecito nei confronti
dell’intera comunità internazionale e non solo nei confronti dello Stato coinvolto.
Gravi violazioni obblighi internazionali = consistente e sistematico inadempimento
dell’obbligo da parte dello Stato.
Art.41, CDI del 2001 = conseguenze alla violazione degli obblighi internazionali:
obbligo di cooperare per porre fine ad esse con mezzi leciti
o obbligo di non riconoscere come legittima una situazione derivante da una
o violazione grave,
non adoperarsi per il mantenimento di tale situazione
o illeciti crimini:
*Art.19, CDI del 2001 = distinzione tra e la violazione di obblighi derivanti
da una norma imperativa comporta la commissione di un crimine e non di un semplice
illecito. (aggressione, regime coloniale, schiavitù, genocidio,
inquinamento massiccio).
Le norme imperative mantengono la loro natura anche se contenute all’interno di un
trattato internazionale.
In caso di violazione di una norma cogente contenuta in un trattato, gli Stati non hanno
possibilità di far valere la violazione al fine di sospendere o estinguere il trattato stesso.
Contengono norme imperative del diritto internazionale: Convenzione del 1948,
Dichiarazione dei diritti umani del 1948, Convenzioni di Ginevra, Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici del 1966.
CONSUETUDINE INTERNAZIONALE: pratica generale accettata come diritto; trae
origine dall’iniziativa dei consociati che fanno parte della comunità.
Elementi costitutivi della consuetudine internazionale:
Diuturnitas Elemento oggettivo/obiettivo/materiale: pratica di u comportamento
da parte di un numero rilevante di Stati sia frequente e praticamente uniforme nel
tempo (ripetizione costante e consolidata)
Opinio Iuris Elemento soggettivo/psicologico: convinzione di doverosità giuridica,
riconoscimento generale del fatto che una regola di diritto o un obbligo giuridico è
in gioco. (considerazione o percezione di quel
comportamento come obbligatorio).
teoria dualistica della consuetudine internazionale
Questa è la : è necessario che
sussistano entrambi gli elementi affinché una prassi possa essere riconosciuta come
norma giuridica internazionale .
Questa teoria trova riscontro non soltanto nella giurisprudenza e nella prassi della Corte
internazionale di giustizia, ma anche nell’articolo 38 dello statuto della Corte.
Elemento oggettivo: le norme del diritto non scritto sono determinabili mediante
l’esame diretto della pratica delle relazioni internazionali, l’esame di quei
comportamenti e di quelle prese di posizione coscienti con cui gli Stati orientano la
formazione della consuetudine. riconoscimenti espressi
Elemento psicologico: desumibile dai ma anche da altri
accordi
atteggiamenti degli Stati come acquiescenza, silenzio, proteste o da
internazionali, i quali possono essere espressione del convincimento giuridico del
carattere obbligatorio di una determinata regola.
Rilevazione delle norme consuetudinarie:
Pratica diplomatica bilaterale e multilaterale degli Stati
Prassi di diritto internazionale dei singoli Stati
Giurisprudenza o legislazione interna
Giurisprudenza dei tribunali internazionali
Convenzioni di codificazione:
La codificazione costituisce trascrizione e la norma consuetudinaria continua ad
applicarsi a tutti.
Codificazione ha forte valore innovatore, dunque può costituire un punto di
partenza per la formazione di nuove norme consuetudinarie.
Le norme consuetudinarie possono avere differenti limiti di efficacia e perciò si
distinguono in:
Generali: si indirizzano a tutti i soggetti del diritto internazionale esistenti al
- momento della formazione e ne divengono automaticamente destinatari anche gli
Stati nuovi che vengono a formarsi in seguito senza che occorra una loro espressa
accettazione. (prive di limiti soggettivi
d’efficacia)
Particolari / Locali o Regionali: applicabili agli Stati di una determinata regione
- geografica.
Sono norme destinate ad avere applicazione soltanto tra i Paesi che si trovano in
un’organizzazione internazionale circoscritta.
(caso inviolabilità sedi diplomatiche straniere per diritto d’asilo diplomatico valido
per i paesi latino-americani)
Stato obiettore: lo stato non è vincolato alla consuetudine internazionale se si è
- opposto con costanza alla sua applicazione.
(dimostrare di aver rifiutato la norma sottraendosi all’applicazione dall’inizio della
sua formazione)
*Immunità agenti diplomatici: esenzione degli agenti diplomatici stranieri dalla
giurisdizione civile e penale dello Stato accreditatario, sia per atti funzionali che per
quelli di vita privata.
Tempo: necessaria la ripetizione del comportamento, seppur per un breve lasso di
tempo, affinché da questo possa originarsi una norma consuetudinaria.
*Il diritto internazionale è formato per la maggior parte da norme consuetudinarie.
ACCORDO = incontro di manifestazioni di volontà tra Stati o altri soggetti di diritto
internazionale.
Atto giuridico, in quanto consta di due o più dichiarazioni di volontà di soggetti
internazionali, alle quali il diritto ricollega effetti giuridici corrispondenti alle volontà
manifestate “pacta
Fonte secondaria del diritto internazionale in quanto è basato sulla norma
sunt servanda”, di natura consuetudinaria, dalla quale desume l’idoneità ad
originare norme giuridiche vincolanti tra le parti.
Bilaterale o multilaterale a seconda del numero delle parti coinvolte nell’accordo.
Norme derivanti dall’accordo sono dette pattizie, convenzionali, particolari.
Composizione dell’accordo: manifestazioni di volontà le quali presentano
Reciprocità: caratteristica che stabilisce che le manifestazioni di volontà sono
- destinate ad incontrarsi in quanto ognuna di esse è rivolta all’altro soggetto.
Identico contenuto: “consensus in idem”
-
*in breve: stesso testo / disciplina obbligatoria / consenso condiviso
TRATTATO INTERNAZIONALE = accordo internazionale concluso in forma scritta
fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale.
Accordo: atto giuridico he nasce dall’incontro di manifestazioni di volontà tra
Stati contraenti
Principi cardine richiamati dalla Convenzione di Vienna del 1969 riguardo i trattati
internazionali.
Pacta sunt servanda = “i patti devono essere rispettati”: obbligo di adempiere gli
impegni derivanti da un obbligo stabilito in un trattato; i trattati devono essere
rispettati.
Art.26 Principio di buona fede correttezza
= (applicazione a tutti i trattati
internazionali)
Art.28 Principio di irretroattività dei trattati:
nessuno Stato può essere chiamato
a rispondere di comportamenti precedenti all’entrata in vigore del trattato.
Art. 34 Principio volontaristico:
il trattato non può produrre diritti o obblighi nei
confronti di terzi, gli obblighi del trattato riguardano esclusivamente gli Stati
contraenti e coinvolti volontariamente nel trattato.
Treaty on treaties:
Convenzione di Vienna nel 1969: riguardo la formazione / validità / estinzione
dei trattati Trattato di codificazione del diritto internazionale, principale fonte
di riferimento per il diritto dei trattati.
Convenzione di Vienna del 1986: riguardo trattati tra Stati e Organizz. Intern. /
Organizz. Int. “inter se” Riguarda atti istitutivi delle organizzazioni internazionali e
accordi delle organizzazioni internazionali.
Suddivisa in parti: preambolo / 85 articoli / 8 parti
parte II: conclusione ed entrata in vigore
parte III: rispetto, applicazione, interpretazione
nullità, estinzione, sospensione
*Il trattato è fonte di norme giuridiche particolari / Il trattato non è fonte di meri rapporti
obbligatori tra parti
*La Convenzione si applica solo ai trattati in forma scritta
CATEGORIE di trattati:
Law-making treaties: tendenza all’universalità (trattati globali), conclusi a scopo di
porre norme generali di condotta tra numero considerevole di Stati (in qualità di
embrionale legislazione internazionale, sono spesso presenti obblighi assoluti).
Treaty contracts: applicati alle relazioni tra numero limitato di St