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NORME CONSUETUDINARIE IMPERATIVE:

norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo

 complesso (ius cogens)

norma alla quale non è consentita alcuna deroga

 modificabile soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente

 lo stesso carattere.

Norme generali di tale importanza per la comunità internazionale da

- possedere natura imperativa e quindi inderogabile

Rango superiore ad altre norme internazionali di natura consuetudinaria

- Ius cogens individua norme generali di diritto internazionale che non

- possono essere derogate per via di accordi o di fonti subordinate all’accordo.

Elementi costitutivi e criteri d’identificazione di una norma imperativa.

Diuturnitas: comportamento ripetuto costantemente nel tempo e consolidato

 Opinio iuris: considerazione generale della prassi come norma di diritto

 Ius cogens:

 Inderogabilità della norma

 Principi fondamentali e valori universali: diritti umani principali,

 autodeterminazione dei popoli, divieto di minaccia, divieto di uso della forza.

Rispetto e tutela dei diritti umani inalienabili nell’interesse della comunità

 internazionale nel suo insieme: diritto alla vita, divieto di genocidio, divieto

di schiavitù, divieto di tortura, divieto di trattamenti inumani e degradanti.

*tutti questi concetti vengono considerati rilevanti dagli Stati in base all’importanza della

materia disciplinata.

*l’enucleazione dell’identità delle norme imperative del diritto internazionale avviene

attraverso la prassi e la giurisprudenza, la quale ci aiuta a determinarne

progressivamente il contenuto.

Convenzione di Vienna del 1969: definisce il primato delle norme consuetudinarie sui

trattati.

art.53: nullità assoluta dei trattati in conflitto con le norme imperative del diritto

 internazionale generale.

art.64: in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa qualsiasi trattato

 in conflitto con tale norma è nullo e si estingue.

ricorso unilaterale al CIG

*gli Stati possono fare per risolvere una controversia con

oggetto gli art.53 e 64 della Convenzione di Vienna.

Erga omnes: obblighi che uno Stato assume nei confronti della comunità internazionale

nel suo insieme

Generalmente contemplati dalle norme imperative del diritto internazionale

 Violazione di una norma imperativa comporta un grave illecito nei confronti

 dell’intera comunità internazionale e non solo nei confronti dello Stato coinvolto.

Gravi violazioni obblighi internazionali = consistente e sistematico inadempimento

 dell’obbligo da parte dello Stato.

Art.41, CDI del 2001 = conseguenze alla violazione degli obblighi internazionali:

 obbligo di cooperare per porre fine ad esse con mezzi leciti

o obbligo di non riconoscere come legittima una situazione derivante da una

o violazione grave,

non adoperarsi per il mantenimento di tale situazione

o illeciti crimini:

*Art.19, CDI del 2001 = distinzione tra e la violazione di obblighi derivanti

da una norma imperativa comporta la commissione di un crimine e non di un semplice

illecito. (aggressione, regime coloniale, schiavitù, genocidio,

inquinamento massiccio).

Le norme imperative mantengono la loro natura anche se contenute all’interno di un

trattato internazionale.

In caso di violazione di una norma cogente contenuta in un trattato, gli Stati non hanno

possibilità di far valere la violazione al fine di sospendere o estinguere il trattato stesso.

Contengono norme imperative del diritto internazionale: Convenzione del 1948,

Dichiarazione dei diritti umani del 1948, Convenzioni di Ginevra, Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici del 1966.

CONSUETUDINE INTERNAZIONALE: pratica generale accettata come diritto; trae

origine dall’iniziativa dei consociati che fanno parte della comunità.

Elementi costitutivi della consuetudine internazionale:

Diuturnitas  Elemento oggettivo/obiettivo/materiale: pratica di u comportamento

 da parte di un numero rilevante di Stati sia frequente e praticamente uniforme nel

tempo (ripetizione costante e consolidata)

Opinio Iuris Elemento soggettivo/psicologico: convinzione di doverosità giuridica,

 riconoscimento generale del fatto che una regola di diritto o un obbligo giuridico è

in gioco. (considerazione o percezione di quel

comportamento come obbligatorio).

teoria dualistica della consuetudine internazionale

Questa è la : è necessario che

sussistano entrambi gli elementi affinché una prassi possa essere riconosciuta come

norma giuridica internazionale .

Questa teoria trova riscontro non soltanto nella giurisprudenza e nella prassi della Corte

internazionale di giustizia, ma anche nell’articolo 38 dello statuto della Corte.

Elemento oggettivo: le norme del diritto non scritto sono determinabili mediante

 l’esame diretto della pratica delle relazioni internazionali, l’esame di quei

comportamenti e di quelle prese di posizione coscienti con cui gli Stati orientano la

formazione della consuetudine. riconoscimenti espressi

Elemento psicologico: desumibile dai ma anche da altri

 accordi

atteggiamenti degli Stati come acquiescenza, silenzio, proteste o da

internazionali, i quali possono essere espressione del convincimento giuridico del

carattere obbligatorio di una determinata regola.

Rilevazione delle norme consuetudinarie:

Pratica diplomatica bilaterale e multilaterale degli Stati

 Prassi di diritto internazionale dei singoli Stati

 Giurisprudenza o legislazione interna

 Giurisprudenza dei tribunali internazionali

Convenzioni di codificazione:

La codificazione costituisce trascrizione e la norma consuetudinaria continua ad

 applicarsi a tutti.

Codificazione ha forte valore innovatore, dunque può costituire un punto di

 partenza per la formazione di nuove norme consuetudinarie.

Le norme consuetudinarie possono avere differenti limiti di efficacia e perciò si

distinguono in:

Generali: si indirizzano a tutti i soggetti del diritto internazionale esistenti al

- momento della formazione e ne divengono automaticamente destinatari anche gli

Stati nuovi che vengono a formarsi in seguito senza che occorra una loro espressa

accettazione. (prive di limiti soggettivi

d’efficacia)

Particolari / Locali o Regionali: applicabili agli Stati di una determinata regione

- geografica.

Sono norme destinate ad avere applicazione soltanto tra i Paesi che si trovano in

un’organizzazione internazionale circoscritta.

(caso inviolabilità sedi diplomatiche straniere per diritto d’asilo diplomatico valido

per i paesi latino-americani)

Stato obiettore: lo stato non è vincolato alla consuetudine internazionale se si è

- opposto con costanza alla sua applicazione.

(dimostrare di aver rifiutato la norma sottraendosi all’applicazione dall’inizio della

sua formazione)

*Immunità agenti diplomatici: esenzione degli agenti diplomatici stranieri dalla

giurisdizione civile e penale dello Stato accreditatario, sia per atti funzionali che per

quelli di vita privata.

Tempo: necessaria la ripetizione del comportamento, seppur per un breve lasso di

tempo, affinché da questo possa originarsi una norma consuetudinaria.

*Il diritto internazionale è formato per la maggior parte da norme consuetudinarie.

ACCORDO = incontro di manifestazioni di volontà tra Stati o altri soggetti di diritto

internazionale.

Atto giuridico, in quanto consta di due o più dichiarazioni di volontà di soggetti

internazionali, alle quali il diritto ricollega effetti giuridici corrispondenti alle volontà

manifestate “pacta

Fonte secondaria del diritto internazionale in quanto è basato sulla norma

 sunt servanda”, di natura consuetudinaria, dalla quale desume l’idoneità ad

originare norme giuridiche vincolanti tra le parti.

Bilaterale o multilaterale a seconda del numero delle parti coinvolte nell’accordo.

 Norme derivanti dall’accordo sono dette pattizie, convenzionali, particolari.

Composizione dell’accordo: manifestazioni di volontà le quali presentano

Reciprocità: caratteristica che stabilisce che le manifestazioni di volontà sono

- destinate ad incontrarsi in quanto ognuna di esse è rivolta all’altro soggetto.

Identico contenuto: “consensus in idem”

-

*in breve: stesso testo / disciplina obbligatoria / consenso condiviso

TRATTATO INTERNAZIONALE = accordo internazionale concluso in forma scritta

fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale.

Accordo: atto giuridico he nasce dall’incontro di manifestazioni di volontà tra

Stati contraenti

Principi cardine richiamati dalla Convenzione di Vienna del 1969 riguardo i trattati

internazionali.

Pacta sunt servanda = “i patti devono essere rispettati”: obbligo di adempiere gli

 impegni derivanti da un obbligo stabilito in un trattato; i trattati devono essere

rispettati.

Art.26 Principio di buona fede correttezza

 = (applicazione a tutti i trattati

 internazionali)

Art.28 Principio di irretroattività dei trattati:

 nessuno Stato può essere chiamato

 a rispondere di comportamenti precedenti all’entrata in vigore del trattato.

Art. 34 Principio volontaristico:

 il trattato non può produrre diritti o obblighi nei

 confronti di terzi, gli obblighi del trattato riguardano esclusivamente gli Stati

contraenti e coinvolti volontariamente nel trattato.

Treaty on treaties:

Convenzione di Vienna nel 1969: riguardo la formazione / validità / estinzione

 dei trattati Trattato di codificazione del diritto internazionale, principale fonte

di riferimento per il diritto dei trattati.

Convenzione di Vienna del 1986: riguardo trattati tra Stati e Organizz. Intern. /

 Organizz. Int. “inter se” Riguarda atti istitutivi delle organizzazioni internazionali e

accordi delle organizzazioni internazionali.

Suddivisa in parti: preambolo / 85 articoli / 8 parti

parte II: conclusione ed entrata in vigore

 parte III: rispetto, applicazione, interpretazione

 nullità, estinzione, sospensione

*Il trattato è fonte di norme giuridiche particolari / Il trattato non è fonte di meri rapporti

obbligatori tra parti

*La Convenzione si applica solo ai trattati in forma scritta

CATEGORIE di trattati:

Law-making treaties: tendenza all’universalità (trattati globali), conclusi a scopo di

 porre norme generali di condotta tra numero considerevole di Stati (in qualità di

embrionale legislazione internazionale, sono spesso presenti obblighi assoluti).

Treaty contracts: applicati alle relazioni tra numero limitato di St

Dettagli
A.A. 2022-2023
115 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracesco_pallocca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Manca Luigino.