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Prima della celebrazione è necessario procedere alle pubblicazioni (art. 93 e ss c.c.) che hanno
lo scopo di ricercare gli impedimenti attraverso le opposizioni da parte di genitori o ascendenti
e parenti collaterali entro il terzo grado, del tutore o curatore e del P.M., quando siano a
conoscenza di una causa che impedisca la celebrazione. L’atto di pubblicazione resta affisso
alla porta del Comune di residenza degli sposi per almeno 8 giorni e dal 4° giorno successivo
alla compiuta pubblicazione, è possibile celebrare il matrimonio. Il termine di pubblicazione può
essere ridotto o omesso per gravi motivi (art. 100 e 101 c.c.).
Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello stato
civile, alla presenza di due testimoni, innanzi al quale i nubendi manifestano il loro consenso
all’unione. A seguito delle dichiarazioni e della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c., che
elencano i diritti e i doveri dei coniugi reciprocamente e nei confronti della prole, viene redatto
l’Atto di matrimonio di cui viene data lettura dopo la celebrazione.
5. Effetti del matrimonio
Con il matrimonio nasce l’obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale,
alla collaborazione e alla coabitazione. La violazione di uno di questi doveri può portare
all’addebito della separazione che ha come conseguenza diretta la perdita dell’assegno di
mantenimento per il coniuge economicamente più debole.
I coniugi hanno inoltre il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli nati nel matrimonio,
tenendo conto delle loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni (art. 147 c.c.).
I coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia sia col lavoro professionale sia con il lavoro
casalingo e in relazione alle sostanze di ognuno. La coabitazione può venire meno per cause
temporanee e limitate nel tempo, giustificate da serie circostanze, mentre l’allontanamento
dalla casa familiare senza giusta causa determina la sospensione del dovere di assistenza
morale e materiale. Giusta causa di allontanamento è considerata la presentazione di domanda
per separazione giudiziale, di annullamento o di scioglimento del matrimonio.
Infine, i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare, che comprende la scelta della
residenza e delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi compiti domestici e di cura della
prole.
6. L’invalidità del matrimonio
La mancanza dei requisiti richiesti dalla legge – come sopra indicati – al momento della
celebrazione del matrimonio, può condurre all’annullamento. La minore età, lo stato di
interdizione, lo stato non libero, la parentela e il delitto, legittima i coniugi, gli ascendenti più
prossimi, il P.M. e in generale chi ha un interesse legittimo (di natura familiare, morale o
economico) e attuale, ad impugnare il matrimonio.
Altre cause di invalidità che legittimano la richiesta di annullamento sono i “vizi del consenso”.
Si tratta di situazioni che hanno indotto uno dei due sposi a contrarre il matrimonio “non
liberamente” ma perchè indotto da persone o circostanze. I fatti che rilevano sono:
la violenza morale o il timore di particolare gravita
l’errore sull’identità della persona o sulle qualità essenziali dell’altro coniuge: l’errore
deve essere “essenziale” e deve riguardare:
la malattia fisica o psichica oppure un’anomalia o deviazione sessuale che
coeundi
impediscano il regolare svolgimento della vita coniugale (impotenza e
generandi)
secondo alcuni anche
la condanna per un reato non colposo superiore ai cinque anni di reclusione
la condanna per reati a riguardanti la prostituzione con pena superiore ai due
anni
la delinquenza abituale
la paternità (lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito)
2
Il matrimonio dichiarato nullo produce alcuni effetti del matrimonio valido fino alla
dichiarazione di nullità sul presupposto della buona fede di uno o di entrambi i coniugi
(matrimonio putativo).
Riguardo ai figli, il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido (art. 128 co.
2 c.c.). Se la nullità dipende da incesto, il figlio può essere riconosciuto previa autorizzazione
del giudice riguardo all’interesse del figlio (art. 251 c.c.).
Se le condizioni del matrimonio putativo si verificano per entrambi i coniugi, sorge il diritto al
mantenimento, per un periodo non superiore a tre anni, per il coniuge che non abbia adeguati
redditi propri. Mentre il coniuge che ha causato la nullità del matrimonio, e quindi il coniuge in
mala fede, è tenuto a corrispondere all’altro un a congrua indennità, a prescindere dalla prova
del danno sofferto. Si tratta dunque di una di una sanzione o di un risarcimento più che di
dovere assistenziale nei confronti del coniuge in buna fede, poiché non dipende dalle condizioni
economiche dell’altro coniuge.
7. Il matrimonio ''concordatario''
Il matrimonio celebrato di fronte ad un ministro del culto cattolico è regolato dalle leggi del
diritto canonico. Il matrimonio religioso può acquistare gli effetti civili se ne viene chiesta la
trascrizione nell’atto di celebrazione.
L’art. 8 del Concordato dispone alcuni adempimenti ai fini dell’acquisizione degli effetti giuridici
nell’ordinamento italiano.
Le pubblicazioni civili presso il loro Comune di residenza degli sposi su richiesta di questi
ultimi e del parroco designato a celebrare il matrimonio canonico. Trascorsi tre giorni dal
compimento delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver verificato l’assenza di
impedimenti e divieti inderogabili richiesti dalla legge, rilascia certificato di nulla osta alla
celebrazione.
La lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. da eseguirsi dal celebrante agli sposi al termine
del rito nuziale, che informa i coniugi sui diritti e i doveri, derivanti dal matrimonio sulla base
della legge.
La redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale che sarà trasmesso, entro
cinque giorni dalla celebrazione, da parte del parroco del luogo in cui il matrimonio è stato
celebrato, all’ufficiale dello stato civile del Comune di quello stesso luogo, per essere trascritto
nei registri degli atti di matrimonio. Nell’atto i coniugi possono inserire la dichiarazione di scelta
del regime di separazione dei beni in alternativa a quello della comunione legale dei beni e il
riconoscimento di eventuali figli nati fuori del matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile, in presenza delle condizioni per la trascrizione, provvede nelle
successive ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto dandone comunicazione al parroco.
La richiesta di trascrizione può essere respinta se manca il requisito dell’età minima in
presenza di un impedimento inderogabile secondo le norme applicabili al matrimonio civile.
La trascrizione può essere effettuata anche “tardivamente” su richiesta dei due sposi, o anche
di uno di essi, purchè l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga, sempre che entrambi
abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello
della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del
decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (Rota Romana), possono
essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con una domanda alla Corte d'appello
competente, che accerterà con sentenza, mediante un giudizio denominato di “delibazione”,
che ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia. 3
In particolare l’autorità giudiziaria dovrà accertare la non contrarietà della pronuncia canonica
di invalidità del vincolo all’ordine pubblico italiano, inteso come insieme di principi che stanno
alla base delle norme costituzionali e delle leggi che sono irrinunciabili (C. Cost. n. 18/1982).
Uno di questi principi del nostro ordinamento è la “buona fede”. Il consolidato orientamento in
materia, ritiene che per la dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica che
pronuncia la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, di uno
dei principi su cui si fonda il matrimonio cattolico, richiede che tale divergenza sia stata
manifestata all'altro coniuge o che sia stata effettivamente conosciuta o non conosciuta per
propria negligenza.
In caso contrario, la delibazione non può avvenire, per contrarietà con l'ordine pubblico italiano,
che prevede il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento
incolpevole.
8. Matrimonio degli altri culti ammessi
E’ possibile celebrare un matrimonio di fronte al Ministro di un culto non cattolico ammesso
nello Stato, al quale la legge n. 1159/1929 riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile in
presenza di alcune condizioni.
Il matrimonio è in realtà un matrimonio civile poiché ad esso si applicano interamente le
disposizioni previste per i matrimoni civili, essendo irrilevanti le norme giuridiche della
confessione religiosa che rappresenta, diversamente dal matrimonio concordatario, che segue
le regole del diritto canonico.
Il Ministro del culto celebra come delegato dell’ufficiale di stato civile secondo i riti propri della
confessione religiosa. La celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni civili ed è
necessario il rilascio del nulla osta. L’atto di matrimonio dovrà essere inviato all’ufficiale di
stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, per la trascrizione negli appositi registri.
Lo Stato ha stipulato Intese per la celebrazione di matrimoni con varie confessioni: la Tavola
Valdese, la Chiesa Metodista, la Chiesa Avventista del settimo giorno, le Assemblee di Dio in
Italia, l’Unione delle comunità ebraiche, l’Unione cristiana evangelica battista e la Chiesa
evangelica luterana.
Per gli altri culti con i quali lo Stato non ha stipulato accordi, si applica la legge n. 1159/1929
che prevede l’autorizzazione governativa della nomina dei Ministri di culto, mentre le Intese
ammettono che la nomina dei Ministri di culto avvenga in maniera autonoma, a seguito della
quale sarà rilasciata idonea certificazione al fine di verificare che il Ministro di culto nominato
abbia la relativa qualifica. 8 x mille 4
Che cos'è l'8 per mille?
L’8×1000 è la percentuale dell’imposta fissa sui redditi delle persone fisiche (IRPE