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Prima della celebrazione è necessario procedere alle pubblicazioni (art. 93 e ss c.c.) che hanno

lo scopo di ricercare gli impedimenti attraverso le opposizioni da parte di genitori o ascendenti

e parenti collaterali entro il terzo grado, del tutore o curatore e del P.M., quando siano a

conoscenza di una causa che impedisca la celebrazione. L’atto di pubblicazione resta affisso

alla porta del Comune di residenza degli sposi per almeno 8 giorni e dal 4° giorno successivo

alla compiuta pubblicazione, è possibile celebrare il matrimonio. Il termine di pubblicazione può

essere ridotto o omesso per gravi motivi (art. 100 e 101 c.c.).

Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello stato

civile, alla presenza di due testimoni, innanzi al quale i nubendi manifestano il loro consenso

all’unione. A seguito delle dichiarazioni e della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c., che

elencano i diritti e i doveri dei coniugi reciprocamente e nei confronti della prole, viene redatto

l’Atto di matrimonio di cui viene data lettura dopo la celebrazione.

5. Effetti del matrimonio

Con il matrimonio nasce l’obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale,

alla collaborazione e alla coabitazione. La violazione di uno di questi doveri può portare

all’addebito della separazione che ha come conseguenza diretta la perdita dell’assegno di

mantenimento per il coniuge economicamente più debole.

I coniugi hanno inoltre il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli nati nel matrimonio,

tenendo conto delle loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni (art. 147 c.c.).

I coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia sia col lavoro professionale sia con il lavoro

casalingo e in relazione alle sostanze di ognuno. La coabitazione può venire meno per cause

temporanee e limitate nel tempo, giustificate da serie circostanze, mentre l’allontanamento

dalla casa familiare senza giusta causa determina la sospensione del dovere di assistenza

morale e materiale. Giusta causa di allontanamento è considerata la presentazione di domanda

per separazione giudiziale, di annullamento o di scioglimento del matrimonio.

Infine, i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare, che comprende la scelta della

residenza e delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi compiti domestici e di cura della

prole.

6. L’invalidità del matrimonio

La mancanza dei requisiti richiesti dalla legge – come sopra indicati – al momento della

celebrazione del matrimonio, può condurre all’annullamento. La minore età, lo stato di

interdizione, lo stato non libero, la parentela e il delitto, legittima i coniugi, gli ascendenti più

prossimi, il P.M. e in generale chi ha un interesse legittimo (di natura familiare, morale o

economico) e attuale, ad impugnare il matrimonio.

Altre cause di invalidità che legittimano la richiesta di annullamento sono i “vizi del consenso”.

Si tratta di situazioni che hanno indotto uno dei due sposi a contrarre il matrimonio “non

liberamente” ma perchè indotto da persone o circostanze. I fatti che rilevano sono:

la violenza morale o il timore di particolare gravita

 l’errore sull’identità della persona o sulle qualità essenziali dell’altro coniuge: l’errore

 deve essere “essenziale” e deve riguardare:

la malattia fisica o psichica oppure un’anomalia o deviazione sessuale che

 coeundi

impediscano il regolare svolgimento della vita coniugale (impotenza e

generandi)

secondo alcuni anche

la condanna per un reato non colposo superiore ai cinque anni di reclusione

 la condanna per reati a riguardanti la prostituzione con pena superiore ai due

 anni

la delinquenza abituale

 la paternità (lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito)

 2

Il matrimonio dichiarato nullo produce alcuni effetti del matrimonio valido fino alla

dichiarazione di nullità sul presupposto della buona fede di uno o di entrambi i coniugi

(matrimonio putativo).

Riguardo ai figli, il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido (art. 128 co.

2 c.c.). Se la nullità dipende da incesto, il figlio può essere riconosciuto previa autorizzazione

del giudice riguardo all’interesse del figlio (art. 251 c.c.).

Se le condizioni del matrimonio putativo si verificano per entrambi i coniugi, sorge il diritto al

mantenimento, per un periodo non superiore a tre anni, per il coniuge che non abbia adeguati

redditi propri. Mentre il coniuge che ha causato la nullità del matrimonio, e quindi il coniuge in

mala fede, è tenuto a corrispondere all’altro un a congrua indennità, a prescindere dalla prova

del danno sofferto. Si tratta dunque di una di una sanzione o di un risarcimento più che di

dovere assistenziale nei confronti del coniuge in buna fede, poiché non dipende dalle condizioni

economiche dell’altro coniuge.

7. Il matrimonio ''concordatario''

Il matrimonio celebrato di fronte ad un ministro del culto cattolico è regolato dalle leggi del

diritto canonico. Il matrimonio religioso può acquistare gli effetti civili se ne viene chiesta la

trascrizione nell’atto di celebrazione.

L’art. 8 del Concordato dispone alcuni adempimenti ai fini dell’acquisizione degli effetti giuridici

nell’ordinamento italiano.

Le pubblicazioni civili presso il loro Comune di residenza degli sposi su richiesta di questi

ultimi e del parroco designato a celebrare il matrimonio canonico. Trascorsi tre giorni dal

compimento delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver verificato l’assenza di

impedimenti e divieti inderogabili richiesti dalla legge, rilascia certificato di nulla osta alla

celebrazione.

La lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. da eseguirsi dal celebrante agli sposi al termine

del rito nuziale, che informa i coniugi sui diritti e i doveri, derivanti dal matrimonio sulla base

della legge.

La redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale che sarà trasmesso, entro

cinque giorni dalla celebrazione, da parte del parroco del luogo in cui il matrimonio è stato

celebrato, all’ufficiale dello stato civile del Comune di quello stesso luogo, per essere trascritto

nei registri degli atti di matrimonio. Nell’atto i coniugi possono inserire la dichiarazione di scelta

del regime di separazione dei beni in alternativa a quello della comunione legale dei beni e il

riconoscimento di eventuali figli nati fuori del matrimonio.

L’ufficiale dello stato civile, in presenza delle condizioni per la trascrizione, provvede nelle

successive ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto dandone comunicazione al parroco.

La richiesta di trascrizione può essere respinta se manca il requisito dell’età minima in

presenza di un impedimento inderogabile secondo le norme applicabili al matrimonio civile.

La trascrizione può essere effettuata anche “tardivamente” su richiesta dei due sposi, o anche

di uno di essi, purchè l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga, sempre che entrambi

abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello

della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi.

Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del

decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (Rota Romana), possono

essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con una domanda alla Corte d'appello

competente, che accerterà con sentenza, mediante un giudizio denominato di “delibazione”,

che ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia. 3

In particolare l’autorità giudiziaria dovrà accertare la non contrarietà della pronuncia canonica

di invalidità del vincolo all’ordine pubblico italiano, inteso come insieme di principi che stanno

alla base delle norme costituzionali e delle leggi che sono irrinunciabili (C. Cost. n. 18/1982).

Uno di questi principi del nostro ordinamento è la “buona fede”. Il consolidato orientamento in

materia, ritiene che per la dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica che

pronuncia la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, di uno

dei principi su cui si fonda il matrimonio cattolico, richiede che tale divergenza sia stata

manifestata all'altro coniuge o che sia stata effettivamente conosciuta o non conosciuta per

propria negligenza.

In caso contrario, la delibazione non può avvenire, per contrarietà con l'ordine pubblico italiano,

che prevede il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento

incolpevole.

8. Matrimonio degli altri culti ammessi

E’ possibile celebrare un matrimonio di fronte al Ministro di un culto non cattolico ammesso

nello Stato, al quale la legge n. 1159/1929 riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile in

presenza di alcune condizioni.

Il matrimonio è in realtà un matrimonio civile poiché ad esso si applicano interamente le

disposizioni previste per i matrimoni civili, essendo irrilevanti le norme giuridiche della

confessione religiosa che rappresenta, diversamente dal matrimonio concordatario, che segue

le regole del diritto canonico.

Il Ministro del culto celebra come delegato dell’ufficiale di stato civile secondo i riti propri della

confessione religiosa. La celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni civili ed è

necessario il rilascio del nulla osta. L’atto di matrimonio dovrà essere inviato all’ufficiale di

stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, per la trascrizione negli appositi registri.

Lo Stato ha stipulato Intese per la celebrazione di matrimoni con varie confessioni: la Tavola

Valdese, la Chiesa Metodista, la Chiesa Avventista del settimo giorno, le Assemblee di Dio in

Italia, l’Unione delle comunità ebraiche, l’Unione cristiana evangelica battista e la Chiesa

evangelica luterana.

Per gli altri culti con i quali lo Stato non ha stipulato accordi, si applica la legge n. 1159/1929

che prevede l’autorizzazione governativa della nomina dei Ministri di culto, mentre le Intese

ammettono che la nomina dei Ministri di culto avvenga in maniera autonoma, a seguito della

quale sarà rilasciata idonea certificazione al fine di verificare che il Ministro di culto nominato

abbia la relativa qualifica. 8 x mille 4

Che cos'è l'8 per mille?

L’8×1000 è la percentuale dell’imposta fissa sui redditi delle persone fisiche (IRPE

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Publisher
A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Leliana di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Croce Marco.