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REPUBBLICA ITALIANA

Anche l’UE ha la propria gazzetta ufficiale che viene pubblicata in tutte le lingue dell’Unione.

o Regioni italiane hanno il bollettino ufficiale della regione

o Comuni pubblicano nell’albo pretorio

o RACCOLTE DEGLI USI= tenute dalle camere di commercio. Qui sono riportate in forma scritta tutte le

o norme consuetudinarie vigenti nell’ambito commerciale di un dato territorio

Le fonti di cognizione sono fondamentali per portare a conoscenza di tutti le fonti atto, ma non sostituiscono la

RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA dove viene

conservata una copia di tutti gli atti normativi.

La costituzione è la fonte fondamentale che stabilisce da chi e in che modo vengono prodotte le norme

giuridiche che hanno validità e vigenza sul territorio dello stato legalità costituzionale, ovvero rispetto

dell’ordine di attribuzione e distribuzione dei poteri normativi a enti e organi

la costituzione disciplina solo le fonti che appartengono ai livelli gerarchici più alti, mentre quelle inferiori sono

disciplinate dalla legge

Le fonti di produzione sono TIPICHE cioè esistono nelle forme e producono gli effetti previsti dalla fonte

sulla produzione che le istituisce. Esse hanno:

1. FORMA PROPRIA: insieme di caratteristiche esteriori che le fanno appartenere ad un modello

2. FORZA NORMATIVA Forza attiva, ossia capacità di abrogare e derogare atti normativi appartenenti

allo stesso modello e Forza passiva, ovvero capacità di resistere alla abrogazione e alla deroga da

parte di atti normativi non appartenenti allo stesso modello

La carta fondamentale stabilisce il principio secondo cui le norme prodotte da una fonte successiva, nel

tempo sostituiscono quelle create da una fonte precedente. Il sistema delle fonti può essere ordinato

secondo diversi criteri:

CRITERIO GERARCHICOOrdina le fonti secondo diversi livelli:

) Livello SUPERPRIMARIO= il livello della legge è centrale nel sistema delle fonti.

I. Costituzione, i cui principi supremi possiedono una forza superiore alle altre norme

II. Legge costituzionale, con la quale sono adottati statuti regionali speciali

III. Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10)

IV. Fonti dell’Unione Europea (trattati istitutivi e carta dei diritti fondamentali + diritto derivato da

essi)

) Livello PRIMARIO= si trova innanzitutto la legge

I. Trattati internazionali: forza superiore rispetto alle altre fonti primarie

II. Statuti delle regioni ordinarie

III. Decreti legislativi e decreti legge (art. 76-77)

IV. Referendum abrogativo poiché innova in negativo l’ordinamento

V. Decreti del governo adottati in caso di guerra (art.78)

VI. Ordinanze emanate dalle autorità di protezione civile e sindaci in casi di urgenza

VII. Regolamenti parlamentari

) Livello SECONDARIO subordinato alla legge e quindi incapace di derogare ad essa:

I. Regolamenti del governo

II. Regolamenti regionali

III. Regolamenti degli enti locali

IV. Statuti comunali, provinciali, delle città metropolitane e degli enti pubblici autonomi

V. Regolamenti ministeriali e delle pubbliche amministrazioni sono di livello sub-secondario

poiché non possono derogare nemmeno alle norme secondarie

VI. Contratti collettivi di lavoro

) Livello TERZIARIO

I. Consuetudini civili e commerciali

CRITERIO DI COMPETENZA = La costituzione distribuisce la funzione normativa tra le diverse fonti

secondo il criterio delle materie (competenza materiale) e secondo il criterio del territorio (criterio

territoriale). Al di fuori di questi (materia e territorio) la fonte è illegittima.

 Per materia: separazione di competenza tra stato e regioni, ma anche il rapporto tra le fonti dell’UE e

le fonti nazionali

 Per territorio: la norma di ogni regione ha vigore nel territorio della regione stessa, mentre la norma

statale ha vigore all’interno dell’ambito nazionale

MECCANISMO DELLA RISERVA: la costituzione ha la possibilità di riservare a determinate fonti ad essa

subordinate, la disciplina di talune materie.

Se è la legge ad essere indicate come la fonte che deve disciplinare un certo argomento si parla di RISERVA DI

LEGGE che può essere:

1. Assoluta: soltanto la legge o un’altra fonte primaria può disciplinare l’argomento

2. Relativa: quando la legge deve dettare i principi generali o le regole essenziali dell’argomento, mentre la

restante disciplina può essere stabilita dai regolamenti dell’esecutivo

se assoluta o relativa viene stabilito in seguito ad un’attività interpretativa

3. Rinforzata: dove la costituzione stabilisca alcuni principi o regole che devono essere fatti propri e

sviluppati dalla legge

4. Semplice: quando quanto descritto sopra non accade

5. In senso sostanziale: la disciplina può essere dettata da una legge o da un atto con forza di legge

6. In senso formale: solamente per determinate materie. Deve essere approvata dal parlamento e

consente di controllare l’operato del governo in ambiti di grande rilevanza

CRITERIO CRONOLOGICO = Stabilisce che la fonte successiva nel tempo prevale sulla precedente con la

quale contrasta effetto giuridico di abrogazione poiché la fonte precedente cessa di avere efficacia nei casi

e per i rapporti futuri, mentre in quelli pendenti (ovvero quelli sorti prima) continua ad applicarsi la fonte

precedente.

 Principio di irretroattività delle norme= una nuova regola ha effetto soltanto per il futuro. Regola

prevista dall’articolo 11 delle preleggi al codice civile

Per l’applicazione del criterio cronologico però, sono necessari principalmente 2 requisiti:

1. Contrasto tra 2 norme

2. Parità delle fonti sia per gerarchia, sia per competenza

In caso di contrasto tra norme di pari livello gerarchici e competenziale, ma di diversa estensione (generale

o specifica), è quella specifica a prevalere. Ciò vale anche per il criterio cronologico, in quanto la legge

posteriore generale non abroga la legge speciale precedente.

il criterio della specialità è interpretativo in base al quale le 2 norme sono entrambe in vigore= in questo caso si

parla di deroga

ILLEGITTIMITÀ

= Definibile come un vizio, un problema che incontra la norma nella sua esistenza e che può

essere originario o sopravvenuto, cioè può essere presente alla fonte fin dal principio o può venire ad esistenza

soltanto da un certo momento in poi. Una norma illegittima non perde efficacia in modo automatico, ma può

essere annullata o resa inoperante da diversi soggetti a seconda del grado della fonte. Se ciò avviene, la

norma in questione non viene applicata nemmeno ai fatti accaduti precedentemente all’accertamento

dell’illegittimità poiché l’annullamento ha effetto retroattivo

ABROGAZIONE = È frutto di una scelta difforme del legislatore. È l’effetto giuridico di una scelta di politica

legislativa. Si verifica quando viene adottata una norma diversa, ma anche quando la norma esistente viene

privata di efficacia.

1. Abrogazione espressa o esplicita= prevede che le leggi possono essere abrogate solo da leggi

posteriori che lo prevedevano esplicitamente

2. Abrogazione implicita= prevede che le leggi possano essere abrogate per incompatibilità di

contenuto tra le nuove disposizioni e le precedenti

3. Abrogazione tacita= prevede che le leggi possano essere abrogate perché una nuova legge regola

l’intera materia già regolata dalla legge anteriore

L’abrogazione si produce in modo automatico e ha effetto per il futuro la norma abrogata continua ad avere

efficacia per i fatti e i rapporti accaduti precedentemente alla sua abrogazione

COSTITUZIONE E FONTI SUPERPRIMARIE

Le norme primarie contrarie alla costituzione sono considerate illegittime invalide e pertanto vengono

dichiarate incostituzionali. Le norme costituzionali hanno contenuto giuridico vincolante.

Distinzione tra norme immediatamente applicabili e norme programmatiche che però è stata abbandonata poiché

tutte le norme sono obbligatorie e si possono applicare immediatamente.

La costituzione è rigida e dunque per modificarla per adattarla alle esigenze attuali, è necessario prevedere un

meccanismo che viene definito REVISIONE COSTITUZIONALE.

solo il potere costituente è svincolato da ogni limite e può formare ex novo i fondamenti di un ordinamento.

un potere che intervenga successivamente a quello costituente si dice potere costitutivo

Quali sono i LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE?

Riferimento ad articolo 139 che va letto in relazione all’articolo 1.

Inviolabile= non sottoponibile a revisione

Limite anche nell’articolo 2 (Il cittadino è titolare di diritti inviolabili ma anche di doveri inderogabili).

 Limiti espliciti= uno dei principali limiti espliciti vieta la revisione della forma repubblicana in quanto

rappresenta l’ideale sintesi dei caratteri della nostra forma di stato. È la democrazia pluralista che non

può essere oggetto di revisione.

Bisogna rimettersi alla giurisprudenza della corte costituzionale che sostiene che inviolabili sono anche

altri diritti oltre a quelli espressamente qualificati come tali dalla costituzione. Ad esempio, ha affermato

che costituisce diritto inviolabile, il diritto alla salute, il diritto di elettorato passivo, diritto di contrarre

matrimonio

 Limiti impliciti= limite dei principi supremi. Sentenza della corte costituzionale n.1146 del 1988 che

definisce i principi supremi come quelli che appartengono all’essenza dei valori supremi su cui si

fonda la costituzione. I principi supremi non coincidono del tutto con i principi fondamentali elencati nei

primi 12 articoli, ma ve ne sono anche altri.

Anche qui si fa riferimento alla giurisprudenza che ha considerato principio supremo il principio di

eguaglianza sancito dall’articolo 3, ma anche il principio di laicità dello stato o l’indipendenza dei giudici.

Un altro limite implicito è quello relativo alla rigidità costituzionale (per modificarla serve un procedimento

aggravato)

 Limiti logici= sarebbe impossibile abrogare per esempio l’articolo 139 che vieta la revisione della forma

repubblicana e poi modificare l’articolo 83 relativo al PDR per reintrodurre la figura del re. L’articolo 138 è

immodificabile altrimenti vanificherebbe la rigidità costituzionale.

GARANZIE DELLA RIGIDITÀ (rigidità garantita)

1) La rigidità procedimentale (art. 138)

2) Presenza di un organo di giustizia costituzionale indipendente dal potere politico dotato del potere di

annullare le leggi in contrasto con la costituzione ce un organo di garanzia corte costituzionale

Ci sono dunque norme di valore e forza differenti:

1) I principi supremi di rango super-costi

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinamorbin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ferri Giampietro.