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LEZIONE 10 LIBERTA’ DI RIUNIONE
art. 17 Cost
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
Una liberta’ complessa
Una libertà collettiva: la persona può esercitare soltanto con
• altri
Una libertà funzionale per esercitare altre libertà
•
- libertà di associazione (inclusi partiti politici e organizzazioni
sindacali)
Libertà religiosa
- Libertà di domicilio
- Libertà di manifestazione del pensiero
-
*Una libertà che deve essere bilanciata
con la libertà di riunione di altri e con altre libertà di altri
- con i doveri costituzionali di difendere la patria di osservare le
- leggi, come le leggi penali che limitano altre libertà del
singolo Riunione
Presenza contestuale e preorganizzata di persone per il medesimo
fine. Può essere
A)Statica in un ben determinato luogo
B)in movimento Luoghi delle riunioni
A) LUOGO PRIVATO B) LUOGO APERTO AL PUBBLICO C) LUOGO
PUBBLICO Limiti di tutte le riunioni in qualsiasi luogo
1) PACIFICITA’ 2) ASSENZA DI ARMI
*divieto di partecipazione alla riunione di persone dotate di armi
proprie o improprie
*Obbligo di allontanare dalla riunione le persone armate
* Leggi prevedono obbligo di arresto per chiunque detenga armi
proprie Riunioni in luogo pubblico: limiti aggiuntivi
1) obbligo di preavviso all’autorità preavviso scritto al questore non
oltre 3 gg. prima con indicazione di luoghi, motivi, promotori
2) facoltà dell’autorità di vietare la riunione per comprovati motivi
di sicurezza o incolumità pubblica
A) divieto preventivo
• B) scioglimento della riunione preavvisata o non preavvisata
• (t.u.l.p.s.: invito allo scioglimento > ordine di scioglimento con
3 squilli di tromba > scioglimento forzato da parte delle forze
di polizia)
LEZIONE 11 IL PRINCIPIO PLURALISTA: 2)
FAMIGLIA, CULTURA, SCUOLA, UNIVERSITA
La famiglia nella costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come
«società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.)
La famiglia viene prima dello Stato. Lo Stato non può intromettersi
nella vita interna della famiglia, se non per tutelare i più deboli o
per risolvere conflitti. La famiglia ha struttura variabile nel tempo e
nelle culture, ma ha almeno 3 caratteristiche non alterabili dallo
Stato:
1) esogamia (vincolo non tra consanguinei);
2) monogamia;
3) eterosessualità
Diritti della famiglia non sono la somma dei diritti dei suoi
componenti, ma diritti che i componenti della famiglia possono
esercitare soltanto insieme
Il matrimonio è concetto giuridico, variabile nel tempo secondo le
scelte della legge
A) matrimonio civile
B) matrimonio religioso a cui sono riconosciuti effetti civili dal
Concordato con la Chiesa cattolica o dalla Intesa con una
determinata confessione religiosa
-La Costituzione incorpora il paradigma eterosessuale del
matrimonio, ma la legge può disciplinare in modo non identico al
matrimonio unioni civili omosessuali, quali formazioni sociali in cui
si svolge la personalità delle persone ai sensi dell’art. 2 Cost.
Per le unioni civili omosessuali parità di trattamento col matrimonio
esclusi il dovere di fedeltà e la possibilità di adozioni
A) Rapporti tra coniugi (art. 29 Cost.)
Famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, coi limiti a tutela
dell’unità della famiglia (divieto di matrimonio poligamico)
B) rapporti dei genitori con i figli (art. 30 Cost.)
Diritto-dovere dei genitori di istruire, educare e mantenere i figli è
diritto di ogni figlio di avere genitori capaci di aiutarlo, educarlo,
mantenerlo. Dovere della Repubblica di sostituirsi ai genitori quando
sono incapaci di svolgere i loro compiti. Uguaglianza dei figli nati
dentro o fuori del matrimonio
Art. 31 Cost.
• Arte, cultura e scienza nella costituzione
Libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento. Divieto di
arte, cultura o scienza ufficiali. Insegnamento ed espressione
dell’arte e della scienza non hanno neppure limite del buon
costume per la manifestazione del pensiero. Limiti alla scienza o
all’arte possono essere previsti dalla leggere solo per tutelare i
diritti inviolabili. Divieto di sperimentazione su embrioni umani a fini
terapeutici salvo che la ricerca sia finalizzata a tutela della salute e
dello sviluppo degli individui
Ricerca, cultura e scienza nella costituzione
Promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica
(art. 9 Cost.)
Agevolazioni, tutela e finanziamenti statali e regionali
-per favorire cultura, ricerca e arte e il patrimonio culturale della
nazione
-per tutelare ambiente, ecosistema e beni culturali e ambientali
-per valorizzare i beni culturali e ambientali e per la ricerca
scientifica e tecnologica
Scuola e universita’ nella costituzione
Art. 33 Cost.
-Libertà di arte e scienza (garantisce libertà di ricerca)
nella
-Libertà di insegnamento : libertà scuola (tutela docenti e
studenti, garantisce libertà di critica, evita ingerenze pubbliche su
tempi e modi dei contenuti da insegnare)
La scuola è aperta a tutti : Diritto all’istruzione
Repubblica istituisce scuole di ogni ordine e grado, con istruzione
obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni (oggi 12 anni). Tuttavia è
prevista autonomia di ogni istituzione scolastica garantita (libertà
della scuola)
Esame di Stato uguale in tutta Italia
•
A) per la fine dei cicli di istruzione e
B) per l’abilitazione alle professioni
A)Universalismo per l’istruzione obbligatoria: Istruzione inferiore
obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni (oggi 12 anni)
B) Selezione per merito nel periodo dell’istruzione superiore:
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. * Investimento pubblico +
partecipazione dei singoli iscritti
Diritto allo studio è favorito con agevolazioni, borse di studio e
assegni erogati agli studenti o alle famiglie secondo il principio del
concorso. Libertà di istituire scuole private e divieto di oneri per lo
Stato per la costituzione di istituti di istruzione e scuole private.
1) Libertà di scegliere scuole statali o private paritarie
2) Distinzione tra
a) oneri statali per costituire scuole private
b) assegni, borse e contributi per il diritto allo studio dati per
concorso a tutti gli studenti e le loro famiglie
LEZIONE 12 PRINCIPIO LAVORISTA
fondata sul lavoro
I) La Repubblica è (art. 1 Cost.)
II) Art. 4 Cost.
Il lavoro non è considerata una qualunque attività della persona, ma
è strumento necessario per l’affermazione della personalità e di
adempimento del dovere di solidarietà. Il valore sociale del cittadino
è desunto dal lavoro e non da posizioni acquisite senza merito della
persona che ne beneficia. La Costituzione non ha una visione
economicista: resta primario il valore della persona in sé, abile o
non abile al lavoro. Il sistema economico, fondato sul lavoro, deve
essere ordinato alla tutela e promozione integrale della persona
Poiché il lavoro e i rapporti economici sono importanti per la
realizzazione di una società di persone libere ed eguali la tutela del
lavoro e la garanzia del diritto al lavoro sono configurati dalla Cost.
come obiettivo di raggiungere attraverso un intervento attivo dello
Stato nell’economia che ha l’obbligo di promuovere le condizioni
che rendono effettivo il diritto al lavoro
I fattori della produzione nella costituzione: lavoro, proprieta’ e
capitale
I)La Costituzione fa la scelta di priorità a favore del lavoro come
fattore di produzione rispetto al capitale e alla terra
1) Il lavoro è protetto in tutte le sue forme e applicazioni: privato o
pubblico, subordinato o autonomo
2) La proprietà privata anche dei mezzi di produzione è garantita,
ma con vari contemperamenti
3) L’art. 43 Cost. prevede norma flessibile che consente intervento
pubblico dell’economia
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o
a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale
Il risparmio e il capitale non sono emarginati, ma sono tutelati e
incoraggiati perché sono il frutto di una vita di lavoro e possono
promuovere le persone e i loro diritti fondamentali o il lavoro
autonomo o l’economia nazionale
Art. 47. Il lavoro come dovere giuridico
Il lavoro come «dovere» (art. 4 Cost.) è privo di sanzione giuridica ,
salvo che per la previdenza sociale della disoccupazione soltanto se
involontaria (art. 38 Cost.): nessuna assistenza o previdenza è
dovuto per chi non lavori senza essere diminuiti nella loro capacità
lavorativa Gli strumenti di tutela del lavoro
La garanzia del lavoro è assicurata dalla Costituzione non già dando
tutto il potere alla classe lavoratrice o ad un partito unico che la
rappresenti, ma attraverso
1)la tutela dei diritti dei lavoratori (soprattutto subordinati), in
quanto la parte più debole del rapporto di lavoro
- diritto alla retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie (art. 36
Cost.)
2) si tutelano le donne e i minori che lavorano Art. 37 Cost.
3) si prevede la promozione al lavoro di chi ha più difficoltà di
accedere al mercato del lavoro e sistemi pubblici e privati di
previdenza sociale dei lavoratori per tutti gli eventi lavoratori
prima, durante e dopo la vita lavorativa (infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia – non anzianità - disoccupazione involontaria ),
ben distinta dall’assistenza destinata a tutti i cittadini che siano
inabile al lavoro e/o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere Art. 38
Cost Tutela del lavoro ed economia mista
La economia e la società prefigurate dalla Costituzione sono quelle
in cui la giustizia sociale non è affidata alla sola concorrenza e alla
sola dinamica dei rapporti di forza de