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▪LIBRO GIORNALE:

- è un registro di carattere cronologico-analitico dei movimenti contabili

-vi devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio

dell’impresa (nel senso che basta che siano registrate, non deve essere fatto lo stesso

giorno del compimento degli atti)

▪LIBRO DEGLI INVENTARI:

-è un registro periodico-sistematico, redatto annualmente, sulla situazione

patrimoniale con attività e passività

-è redatto all’inizio dell’attività d’impresa

-si conclude con il bilancio, con stato patrimoniale e conto economico

-deve esprimere con evidenza, chiarezza, correttezza e verità la situazione

complessiva del patrimonio, gli utili e le perdite

Obblighi:

-Devono essere numerati progressivamente

-Devono essere tenute in modo ordinato, senza spazi in bianco, senza interlinee,

senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate restino leggibili (carattere che ha

perso importanza con la tenuta mediante sistemi informatici)

-Devono essere conservate per 10 anni, incluse fatture lettere telegrammi ecc…

-Sono previste alcune regole su come redigere le scritture, altrimenti si hanno conseguenze

giuridiche: Efficacia probatoria delle scritture, art 2215 e seguenti:

-In caso di fallimento l’imprenditore rischia di incorrere in banca rotta

-Quelle regolari o irregolari possono essere sempre usate da terzi come mezzo di

prova contro l’imprenditore MA senza avvalersi solo di una parte (non possono

omettere le parti che andrebbero a proprio sfavore)

-Le scritture possono essere usate dall’imprenditore a proprio favore se:

1. sono tenute regolarmente

2. la controparte deve essere un imprenditore tenuto a redigere le scritture

contabili (non può essere un privato)

3. la controversia deve riguardare rapporti d’impresa

Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese

⚫Rappresentanza commerciale:

-Normalmente un lavoratore si avvale di lavoratori interni ed esterni che collaborano con lui.

-la rappresentanza commerciale si distingue da quella civilistica dato che le tre figure sono

automaticamente investite del potere di rappresentanza dell’imprenditore ex lege, non è quindi

necessario il conferimento di una procura che la rappresentanza civilistica richiede (a meno che non

si vogliano limitare i poteri loro conferiti)

- la forma richiesta per ottenere la procura opponibile ai terzi riguarda la registrazione al registro

delle imprese per institori e procuratori→ i terzi devono solo verificare se l’imprenditore ha

modificato i poteri rappresentativi rispetto a quelli predeterminati per legge ma non devono verificare

se la rappresentanza sia stata conferita (es. se si entra in un negozio non si verifica che i commessi

abbiano potere di rappresentanza ma magari si verifica che non ci siano cartelli che limitino il potere

di rappresentanza dei commessi)

-Vi sono figure che agiscono in rappresentanza dell’imprenditore (stipulando contratti ecc…) tramite

3 figure tipiche:

1. INSTITORE, art 2203:

-colui che è predisposto all’esercizio dell’impresa o di un suo ramo, come un dirigente o

un direttore generale che sopra di sé ha solo l’imprenditore o altri institori nel caso di una

filiale

-ha potere di gestione generale relativo agli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, con

l’unico limite per cui non può vendere o ipotecare i beni immobili dell’imprenditore senza

autorizzazione

-Ha rappresentanza:

-Sostanziale: compie in nome e per contro dell’imprenditore tutti gli atti che

riguardano l’esercizio dell’intera impresa o del ramo a cui è preposto. Ma non può

compiere atti che non riguardano l’esercizio della sua attività (es. vendita o affitto

dell’azienda).

-Processuale: può stare in giudizio per le obbligazioni contratte durante l’esercizio

dell’impresa, come attore che agisce e come convenuto che è chiamato in giudizio

-Obblighi:

-Tenere le scritture contabili

-Iscrizione nel registro delle imprese

-incorrere alle sanzioni penali in caso di liquidazione giudiziale (fallimento)

-Responsabilità: è personalmente obbligato se non dice che tratta in nome

dell’imprenditore→ deve chiarire al terzo la sua veste affinché gli effetti giuridici dell’atto

compiuto ricadano direttamente sul rappresentato MA se compie un atto pertinente

all’esercizio dell’impresa risponde anche l’imprenditore malgrado non ne sia stato speso il

nome

2. PROCURATORE, art 2209:

-Coloro che, in base ad un rapporto continuativo, compiono in nome dell’imprenditore tutti

gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo preposti all’esercizio dell’intera

impresa→ sono ausiliari di grado inferiore rispetto agli institori perché non sono a capo e

hanno un potere decisionale circoscritto ad un settore operativo (es R&S, settore

pubblicità…)

-Hanno potere di rappresentanza sostanziale ma solo limitatamente alle spese di operazioni

del loro settore operativo (es. dirigente del settore acquisti non può prendere decisioni nel

settore pubblicità); l’imprenditore può limitare il loro potere tramite scrittura nel registro

delle imprese

-Loro:

• Non sono sottoposti a liquidazione giudiziale

• Non hanno rappresentanza processuale

• Non hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese

3. COMMESSO:

-Sono ausiliari subordinati che svolgono mansioni esecutive o materiali entrando in contatto

con i terzi (no dirigenza)

-Quando si entra in un esercizio commerciale un commesso stipula un contratto in

compravendita e ci consegna una merce dopo il pagamento (negozio)

-Hanno potere di rappresentanza limitato, possono compiere atti che ordinariamente

comportano operazioni di cui sono incaricati

-Non possono

• Esigere il prezzo fuori dai locali dell’impresa o di cui non facciano la consegna

• Concedere sconti salvo autorizzazione

• Derogare alle condizioni generali di contratto

Consorzi fra imprenditori, nozione e tipi

- Art. 2602 cc: “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per

la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”

- In realtà sono compresi 2 fenomeni, ovvero quelli con funzione:

o Anticoncorrenziale: più imprenditori esercitano la stessa attività o simili, decidono di limitare

la concorrenza fra loro. Essi sono soggetti a controlli volti ad impedire che si instaurino

situazioni di monopolio contrastanti con l’interesse generale.

o di Coordinamento: più imprenditori anche non concorrenti si uniscono per acquistare in

comune, determinate materie prime necessarie alle rispettive imprese o per creare un centro

di vendita comune. A questa tipologia ricorrono in modo particolare le PMI per ridurre le

spese generali di esercizio. Rispondono all’esigenza di accresce la competitività delle imprese

e a proteggere la struttura concorrenziale e quindi visti favorevolmente dal legislatore

attraverso agevolazioni di credito e tributarie.

Tipi:

• Consorzi con attività interna: compito principale dell’organizzazione è regolare i reciproci rapporti tra

consorziati, non entrando in contatto e non operando con i terzi.

• Consorzi con attività esterna: si istituisce un ufficio comune con lo scopo di svolgere attività con i

terzi

- In entrambi si crea una organizzazione comune.

- A causa di questa divisione il c.c. prevede una disciplina comune che regola la costituzione e i rapporti

tra consorziati e detta anche disposizioni ai soli consorzi con attività esterna (rapporti con i terzi).

Il Contratto di Consorzio e l’Organizzazione Consortile.

- Il contratto può essere stipulato solo fra imprenditori, per iscritto (pena la nullità)

- Deve contenere indicazioni specifiche: oggetto, obblighi e contributi in denaro.

- Per natura è un contratto di durata fissata liberamente ma se non fissata è valido per 10 anni.

- È un contratto tendenzialmente aperto, cioè nuovi imprenditori possono partecipare senza il

consenso degli altri, ma il contratto deve contenere le condizioni per l’ammissione dei nuovi.

- Se un consorziato intende cedere la sua azienda, la cessione comporta l’automatico sub-ingresso

dell’acquirente nel contratto, ma se sussiste una giusta causa gli altri potranno deciderne l’esclusione

(es. inadempimento agli obblighi contrattuali).

- Ogni consorziato ha diritto di recesso unilaterale in qualsiasi momento, per cui il contratto deve

prevedere le possibili cause per effettuare il recesso del singolo e un elenco di cause di esclusione. La

legge stabilisce le cause di scioglimento dell’intero consorzio e lo consente nei casi in cui sussista una

giusta causa, con delibera maggioritaria. In mancanza di giusta causa lo scioglimento dovrà essere

unanime (tutti d’accordo).

- L’organizzazione interna deve prevedere:

o Assemblea: per prendere le decisioni più importanti (es. modificazioni al contratto, non

possibile senza il consenso di tutti).

o -Organo Direttivo: per accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni di ognuno.

o -SOCIETÀ-

→Sono

Le società sono imprese collettive, art 2247 organizzazioni di persone e mezzi costituite

dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, secondo uno degli 8 tipi societari

previsti dall’ordinamento

Società di persone:

• Società semplice, ss

• Società in nome collettivo, snc

• Società in accomandita semplice, sas

Società di capitali:

• Società per azioni, spa

• società a responsabilità limitata, srl

• società in accomandita per azioni, sapa

Società mutualistiche:

• cooperative

• mutue assicuratrici

Nozione di società, contratto o atto unilaterale

art, 2247, contratto di società:

“con il contratto di società “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di

un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Oggi, dapprima per le SRL e poi anche per le SPA è consentito costituite la società da una sola persona e

quindi con contratto unilaterale

“possono essere conferiti beni o servizi: denaro, beni mobili e immobili trasferiti in proprietà o concessi in

godimento, prestazioni di attività lavorativa manuale e/o intellettuale, ecc.”.

→Le società sono enti associativi a base contrattuale, ciò avviene per uno scopo mezzo, ovvero di

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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