Estratto del documento

Capitolo 1

L'imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata. L'impresa è data da più atti tra loro collegati e finalizzati al perseguimento di un obiettivo. L'attività produttiva deve avere 3 criteri essenziali:

  • Professionalità: attività svolta abitualmente, stabilmente (non occasionalmente e sporadicamente), vi possono essere comunque interruzioni legate al ciclo produttivo (impianti sciistici, balneari…).
  • Organizzazione: attività produttiva deve basarsi sul lavoro di un soggetto e sull'organizzazione di più fattori produttivi.
  • Economicità: metodo economico, garantendo una copertura dei costi con i ricavi.

Impresa illegale: svolge attività senza autorizzazioni previste. Impresa immorale: attività finalizzata a realizzare un bene contrario ai valori basilari dell'ordinamento (vendita droghe). Impresa mafiosa: attività produttiva lecita e regolare finalizzata a sostenere però la criminalità organizzata (creazione e gestione discoteca per riciclare denaro).

Capitolo 2

La legge distingue le categorie di impresa in base a:

  • Attività svolta → impresa agricola o commerciale
  • Dimensioni attività esercitata → imprenditore piccolo o non piccolo
  • Natura soggetto dell'attività → attività individuale, collettiva, pubblica o privata.

Imprenditore agricolo (2135 c.c.)

Lo è chi esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Prima del 1942 non era considerata nel codice commerciale, perché intesa come mero sfruttamento della terra, legata al diritto che il soggetto ha su di essa. Ora l'imprenditore agricolo si distingue da quello commerciale per alcuni obblighi: tenute scritture contabili, soggetto al fallimento, procedure concorsuali… meno l'obbligo di iscrizione al registro di imprese.

Gli imprenditori agricoli possono svolgere 2 attività:

  • Attività agricole essenziali (silvicoltura, coltivazione del fondo, allevamento…), che hanno subito un grande processo di cambiamento dato dalla tecnologia. Questo ha esposto l'imprenditore agricolo non solo al rischio economico, ma a quello ambientale.
  • Attività agricole connesse, collegate direttamente alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento, possibili dall'impiego di attrezzature e risorse dell'azienda che sarebbero impiegate per l'attività agricola dominante (agriturismo). Queste attività non sono attività commerciali perché sono svolte dallo stesso soggetto e l'output proviene dall'attività principale.

Imprenditore commerciale (2195 c.c.)

Attività di produzione si qualifica come industriale, ovvero presenza di attività automatizzate nella trasformazione fisico-tecnica della materia. Ne fanno parte:

  • Attività industriali diretta alla produzione di beni e servizi
  • Attività intermediarie nella circolazione di beni
  • Attività di trasporto
  • Attività bancarie ed assicurative

Obblighi: tenuto all'iscrizione nel registro di imprese nella sezione ordinaria soggetta a pubblicità legale; redazione scritture contabili obbligatorie. Il nostro ordinamento stabilisce che: chi non è imprenditore agricolo, è commerciale; e viceversa.

Imprenditore piccolo (2083)

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. È importante che il lavoro personale dell'imprenditore e dei suoi famigliari assuma un valore esecutivo superiore rispetto a quello dei dipendenti e del capitale investito. In caso di insolvenza non è soggetto al fallimento, al concordato preventivo; non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili e non ha l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Il piccolo imprenditore superando le soglie, a seguito esposte, può essere esposto al fallimento.

  • Soglia di indebitamento > 500'000
  • Attivi degli ultimi 3 bilanci > 300'000 per ciascun esercizio
  • Ricavi lordi risultanti dagli ultimi 3 bilanci > 200'000 per ciascun esercizio.

Impresa pubblica (2201 e 2221)

Attività commerciale esercitata da un soggetto di diritto pubblico che persegue un fine istituzionale. Gli enti pubblici hanno obbligo di registrazione nel registro delle imprese (sezione ordinaria) e sono esclusi dalle procedure di fallimento.

Impresa privata

Attività commerciale esercitata da un ente privato non societario; con fine istituzionale (associazioni, fondazioni).

Impresa sociale

Rientrano quei fenomeni cui beni svolgono utilità sociale (educazione, istruzione e assistenza sociale) e cui nel processo produttivo, rientrano lavoratori svantaggiati (ex detenuti).

Capitolo 3

I professionisti intellettuali svolgono un'attività produttiva che consiste nella produzione ed erogazione di servizi di tipo professionale (avvocati e notai). Esistono professioni protette (superamento esame per entrata in Albo) e non protette. Non vengono considerati impresa, a meno che, svolgano un'attività ampia e complessa (titolare di associazione notai). La qualità di imprenditore si acquista esercitando un'attività di impresa che rispetti le caratteristiche previste dall'articolo 2082 c.c. Secondo l'articolo, diviene imprenditore il soggetto giuridico del nome del quale è esercitata l'attività di impresa. Nel caso di un'impresa, la qualifica di imprenditore non appartiene né ai soci né agli amministratori, ma alla società stessa come soggetto giuridico autonomo nel cui nome sono compiuti tutti gli atti di impresa. Anche nel caso di una società ad unico socio.

Imprenditore occulto

Nel caso dell'esercizio dell'attività di impresa tramite interposta persona, si può applicare il principio cui la qualità di imprenditore è attribuita al soggetto nel cui interesse è svolta l'attività di impresa, anche tramite un prestanome: l'imprenditore occulto si avvale di un prestanome a cui trasferisce i mezzi per esercitare indirettamente una propria attività di impresa e fare propri tutti i guadagni. Oltre al prestanome anche il soggetto occulto acquista la qualità di imprenditore ed è soggetto al fallimento. L'imprenditore palese è colui che spende il proprio nome pur non gestendo l'impresa. L'imprenditore occulto è colui che gestisce realmente l'impresa senza apparire come imprenditore verso terzi.

Capitolo 4

Con inizio di impresa si intende quando si verifica un fenomeno produttivo che, non coincide con la registrazione nel registro di impresa né con la costituzione (rappresenta dichiarazione di intenti). La fine dell'impresa indica il momento in cui cessa di verificarsi la disciplina di impresa, ossia qualsiasi fenomeno produttivo. Alla fine dell'impresa può sopraggiungere la fase di liquidazione che serve a monetizzare tutti i beni: non è una fase essenziale per dichiarare la fine dell'impresa perché porta all'eliminazione di ciò con cui si esercitava l'impresa. La fine dell'impresa non comporta il venire meno delle possibilità di aprire una procedura concorsuale, che resta per tutto l'anno seguente alla cessazione. Deve passare almeno un anno dalla cessazione dell'attività prima che avvenga la cancellazione dal registro delle imprese.

Capitolo 6

La disciplina dell'impresa contempla un obbligo di pubblicità finalizzato ad assicurare un minimo di trasparenza informativa. Questo obbligo mira a soddisfare 2 esigenze: quella dell'imprenditore (ha certezza che le informazioni siano conosciute da terzi) e quella di terzi e del mercato (fruire di alcune informazioni inerenti all'impresa). Adempiere a questo obbligo significa registrarsi al registro di imprese: registro pubblico, che raccoglie i dati di tutte le imprese soggette all'obbligo di registrazione. La gestione del registro è affidata alle camere di commercio di ogni provincia. Questo registro ha due sezioni:

  • Sezione ordinaria: per gli imprenditori commerciali non piccoli, tutte le società tranne quelle semplici (anche se svolgono attività commerciale), consorzi, enti pubblici economici, società straniere con sede in Italia. Ha effetto la pubblicità legale.
  • Sezione straordinaria: imprenditori commerciali piccoli, società agricole, imprenditori artigiani, professionisti intellettuali, imprese sociali e start up. Ha effetto la pubblicità notizia, che fornisce solo info a terzi.

L'iscrizione deve avvenire attraverso la presentazione di una domanda che nelle società consiste con l'atto costitutivo, dal quale risulteranno le informazioni oggetto di pubblicità. Le informazioni riguardano l'assetto organizzativo strutturale (generalità imprenditore, oggetto di impresa, sede…) e deve essere richiesta entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa ed è subordinata ad un controllo che accerta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Se l'iscrizione avviene senza le condizioni c'è cancellazione d'ufficio dal registro. L'iscrizione ordinaria ha efficacia dichiarativa (legale), normativa e costitutiva. Negli anni sono state aggiunte alcune sezioni speciali riservate alle:

  • Società tra avvocati
  • Enti di gruppo
  • Enti titolari di imprese sociali
  • Società di capitali
  • Imprese start up innovative

Capitolo 7

La disciplina dell'impresa si occupa anche dell'organizzazione dell'impresa stessa: stabilisce un obbligo di documentazione. Ciò viene soddisfatto dalle scritture contabili che presuppongono il corretto svolgimento dell'attività di impresa. Attraverso esse, l'imprenditore ha un resoconto dei risultati. Le scritture contabili si dividono in:

  • Libro giornale: documento di sintesi nel quale vengono indicate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative all'esercizio dell'attività con ordine cronologico.
  • Libro degli inventari: documento di sintesi in cui vengono indicati e valutati i patrimoni della società. Si conclude con il bilancio e con il conto dei profitti/perdite.

Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall'ultima registrazione, perché possono costituire un mezzo probatorio.

Capitolo 8

L'imprenditore si avvale di 3 collaboratori:

  • Institore: collaboratore interno che occupa il livello più alto dell'organigramma. Può essere assegnato ad una sede secondaria o ad un intero ramo di azienda. Obblighi: rispettare iscrizione nel registro di imprese, tenere scritture contabili, sanzioni penali previste in caso di fallimento. Poteri: rappresentanza sostanziale (in assenza di mandato può compiere tutti gli atti pertinenti all'azienda in nome dell'imprenditore) e processuale (in sede di giudizio rappresenta imprenditore). Limiti legali posti per legge (divieto di vendere in blocco o in parte l'impresa) o dall'imprenditore. NB. Se l'institore rispetta i limiti non ha responsabilità, nel momento in cui li viola, permette ripercussioni sulla sua responsabilità.
  • Procuratore: potere decisionale circoscritto ad un settore operativo. Non ha obblighi. Poteri: rappresentanza generale, cioè compiere atti relativi al suo settore.
  • Commesso: occupa il livello più basso, svolge funzioni esecutive rapportate al pubblico. Non può assumere alcun potere di rappresentanza, non può contrattare il prezzo, non può concedere dilazioni o sconti e derogare alle condizioni del contratto.

Capitolo 9

L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività; questi beni nel corso dell'attività subiscono modificazioni e legami producendo un valore (avviamento) maggiore della somma dei valori dei singoli beni. I rami d'azienda sono parti del complesso aziendale che hanno autonomia produttiva e possono essere isolati e trasferiti (non sempre). L'azienda può essere trasferita, venduta, conferita, donata e su di essa possono vigere diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi; l'imprenditore può trasferire l'intera azienda o singoli.

L'articolo 2557 vieta all'alienante dell'azienda di iniziare, qualsiasi attività imprenditoriale che per oggetto, ubicazione o altro sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta (5 anni), sia per conto proprio che con terzi, che tramite prestanome. L'eventuale concorrenza sarebbe aggressiva e pericolosa. Le parti possono concordare delle clausole circa l'area territoriale o altre specifiche. Stesse specifiche nel caso di usufrutto o affitto, divieto opera durante la durata del rapporto.

Il trasferimento dei crediti diviene efficace nei confronti di terzi anche in assenza di notifica o accettazione del debitore, in quanto, l'iscrizione dell'atto di trasferimento dell'azienda è nel registro delle imprese; i debiti sono trasferiti automaticamente se risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

Usufrutto: usufruttuario gode dell'azienda del nudo proprietario (ne raccoglie i frutti) e può esercitare l'attività sotto la ditta che la contraddistingue; può condurre l'azienda senza modificarne efficienza e destinazione; può godere dei beni aziendali e ha il potere di disporne nei limiti delle esigenze; può acquisire e immettere nell'azienda nuovi beni che diverranno del nudo proprietario.

Affitto: contratto per oggetto il locale in cui sono accolti i beni destinati allo svolgimento dell'attività. La locazione è un contratto che ha per oggetto il complesso di beni che fa parte dell'azienda. Usufrutto e affitto sono regolati da norme come il divieto di concorrenza e la successione nei contratti aziendali: il nudo proprietario e il locatore sono tenuti a non iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela per la durata del contratto.

Capitolo 12

Nel rapporto tra imprese e consumatori l'asimmetria informativa espone spesso il consumatore a rischi che lo pongono in una situazione di svantaggio così, il legislatore, ha previsto tecniche di tutela. Il legislatore vieta al consumatore di negoziare con il professionista alcune clausole dette vessatorie, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Spesso limitano la responsabilità del professionista per danni o inadempimenti, consentono potere di recesso senza preavviso, impongono penali o risarcimenti eccessivi…

Il legislatore ha inoltre previsto che le clausole contrattuali di interesse del consumatore debbano rispettare due condizioni:

  • Di forma: contratti redatti in modo comprensibile. Se ciò non avviene la clausola è vessatoria;
  • Di interpretazione: in caso di dubbio su una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Inoltre nel caso di clausole vessatorie, esse saranno nulle ma non il contratto stesso. Il legislatore impone al professionista di mantenere un comportamento corretto prima e dopo le pratiche commerciali. Risultano scorrette quelle contrarie alla diligenza professionale e idonee ad alterare la capacità di prendere una decisione consapevole:

  • Pratiche ingannevoli: inducono in errore il consumatore perché comunicano informazioni non vere (utilizzo di segni distintivi confondibili);
  • Pratiche aggressive: limitano la libertà di scelta del consumatore medio (falsa promessa vincita).

Capitolo 13

Il nostro sistema di mercato è concorrenziale, ovvero, si basa sulla competizione tra imprese per soddisfare la domanda dei consumatori. Questo sistema concilia interessi dei consumatori con quelli delle imprese. La concorrenza sleale è ogni atto contrario agli usi onesti della materia industriale e commerciale: affermazioni false o screditanti, indicazioni e asserzioni ingannevoli… atti che creano vantaggio mediante comportamenti scorretti. La legge sulla concorrenza non può essere azionata dai consumatori perché disciplina i conflitti tra imprenditori. Tali atti non presuppongono dolo e colpa, necessari per risarcimento del danno. Tale disciplina presuppone condizioni fondamentali: soggetto attivo e passivo entrambi imprenditori, non disciplina il risarcimento del danno, occorre rapporto di concorrenza tra i soggetti, condividono clientela o campo di applicazioni, imprenditore è responsabile degli atti attuati dai suoi collaboratori, rispondono ai suoi interessi, attuabile anche a soggetti pubblici. Esistono 3 tipologie di concorrenza sleale:

  • Confusorie: utilizzo nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli concorrenti (registrati e conosciuti), imitazione prodotti o atti idonei a creare confusione con prodotti originali.
  • Denigrazione: diffondere pubblicamente notizie screditanti in merito a prodotto dei concorrenti. Non costituiscono denigrazione i reclami e la pubblicità comparativa purché sia basata su oggettività verificabili.
  • Appropriazione pregi: riconduce fama concorrente a sé stessi (ostentazione di premi che sono invece attribuiti ai concorrenti, falso intrattenimento di rapporti commerciali con imprese note).

Quindi sono vietati comportamenti contrari alla trasparenza del mercato, pratiche commerciali ingannevoli, declamazioni di superiorità del proprio prodotto, spionaggio industriale, sottrazione lavoratori qualificati…

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher wadematteo123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Vanoni Silvia.
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