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LA CAMBIALE
Titolo di credito che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto di riscuotere una determinata
somma di denaro, nei tempi e modi previsti. È un titolo astratto, in quanto non indica la ragione
della sua emissione, cioè il rapporto alla base, e un titolo formale in quanto richiede dei requisiti
di forma.
- Tratta : titolo di credito all’ordine in cui vi è l’autore del titolo (traente), un suo debitore
(trattario) ed un terzo. Il traente ordina al trattario di pagare una somma al beneficiario
entro un termine. È un titolo all’ordine in quanto necessita di girata per essere trasferito.
Affinché produca effetto occorre l’accettazione del trattario.
- Pagherò
: l’autore del titolo si obbliga a pagare una somma di denaro entro tempi e
modalità previste ad un soggetto creditore. Non occorre l’accettazione del trattario in
quanto egli emette il titolo di debito. Trasferimento tramite consegna, non con girata.
Affinché produca effetto occorre rispettare alcuni requisiti:
- La cambiale può essere pagata a vista (alla presentazione), a certo tempo vista (dopo
un tot dalla presentazione), a data certa o a certo tempo data (dopo tot da una data
precisa);
- Gli emancipati e inabilitati possono apporre la propria firma con consenso del curatore; i
minori e interdetti non possono perché genitori rispondono in tutto e per tutto;
- L’emittente può stabilire di non usare la girata iscrivendo “non trasferibile”, “non
all’ordine”.
- Può costituire garanzia di un’altra. L’avvallante fornisce garanzia, l’avvallato è chi la
riceve.
- I soggetti obbligati al pagamento possono essere i principali (emettitore o trattario) o in
via di recesso (trasferiscono la cambiale ad altri). Il pagamento avviene in solido
secondo le modalità.
- L’azione cambiaria può essere diretta, quando compiuta contro gli obbligati principali,
con una durata stabilita di 5 anni, oppure di regresso, quando compiuta contro gli
obbligati di recesso, con prescrizione più breve.
ASSEGNO
Titolo di credito con funzione di pagamento. Sempre pagabile a vista, non soggetto a
pagamento dilazionato. Quello bancario è il più comune, utilizzato da chi dispone di un conto
presso una banca. Il traente (chi emette) ordina al trattario (banca) di pagare al portatore la
somma di denaro prevista dal titolo. È simile alla cambiale tratta ma in questo caso la banca
non assume mai l’obbligo nei confronti del beneficiario del titolo, è solo un intermediario.
Deve rispettare alcuni requisitivi di forma per produrre effetti: indicare nome trattario, luogo di
pagamento, data di emissione, denominazione… possono essere:
- Nominativi : contengono nome del beneficiario del pagamento;
- Al portatore : esigibili a vista da chiunque.
Il titolo è trasferibile tramite girata salvo che presenti la clausola che non lo permetta: prevista
per importi superiori ai mille euro e per quelli circolari.
L’emissione dell’assegno presuppone l’esistenza dell’accordo con cui la banca rilascia il
blocchetto degli assegni al cliente, lo autorizza ad emetterli e si obbliga ad onorarli in presenza
di fondi disponibili sul conto corrente.
Il beneficiario può presentare l’assegno in qualunque istituto di credito, in caso di mancato
pagamento dopo aver contestato l’accaduto può esercitare azione di regresso e agire per via
giudiziaria.
NB. Chi emette assegni a vuoto o senza autorizzazione commette un illecito punibile con
sanzioni pecuniarie e accessorie.
La legge impone che l’assegno sia presentato per il pagamento entro 8 giorni se l’assegno è
emesso nello stesso luogo in cui opera la banca del traente; entro 15 giorni se l’assegno è
emesso in un luogo diverso dalla banca del traente.
ASSEGNO CIRCOLARE
Titolo di credito strutturato come promessa di pagamento, emesso dalla banca su richiesta del
cliente. A differenza da quello bancario, in quello circolare la banca assume l’obbligo verso il
soggetto indicato nel titolo, quindi diviene debitrice. È uno strumento affidabile:
- Può essere emesso solo dalle banche autorizzate da Banca Italia, solo per somme
presenti sui conti corrente dei clienti al momento della richiesta;
- Vale come denaro contante in quando la banca, al momento dell’emissione, preleva dal
contro del cliente la somma prevista.
Requisiti formali: denominazione di assegno circolare, promessa incondizionata, indicazione del
prenditore, luogo e data di emissione, sottoscrizione della banca emittente…
Il titolo va presentato entro 30 giorni dalla emissione e l’azione dell’emittente viene prescritta
dopo 3 anni.
Strumenti alternativi, quelli che consentono di trasferire ricchezza senza l’uso materiale di
moneta:
- Bonifici : il debitore, titolare di un conto, ordina alla propria banca il trasferimento di una
certa quantità di fondi sul contro del creditore.
- Addebito diretto: il creditore, previo accordo, addebita una certa quantità di fondi sul
conto del proprio debitore.
- Carte di debito: strumenti contestuali in quanto consentono di terminare una transazione
attraverso trasferimento immediato di una certa quantità di fondi, da un contro all’altro.
la più diffusa carta è il Bancomat che consente al titolare di un c/c di prelevare dagli
sportelli e, con il servizio Pago-bancomat, di effettuare pagamenti senza ricorrere al
denaro contante, attraverso terminali installati nei punti vendita.
- Carte di credito: strumenti non contestuali in quanto consentono di terminare una
transazione attraverso l’addebito, entro 30 giorni, di una certa quantità di fondi sul c/c del
titolare della carta.
CAPITOLO 21
L’attività di impresa può essere esercitata da una persona giuridica (società) o fisica
(imprenditore).
Può accadere che l’impresa debba cessare di esercitare la propria attività perché incapace di
coprire i costi sostenuti. Questo, nel lungo periodo, porta allo stato di insolvenza: impresa non è
in grado di far fronte alle obbligazioni assunte; deve scegliere se cessare l’attività oppure
trovare una alternativa: accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o fallimento…
Quando si incorre nello stato di insolvenza si applicano norme e principi del diritto fallimentare,
che gestisce un fenomeno complesso che può coinvolgere l’interesse dei lavoratori e dei
creditori.
La gestione del dissesto di imprenditori agricoli e imprenditori commerciali piccoli è affidata al
diritto comune, mentre quello di imprenditori commerciali non piccoli da procedure concorsuali.
Le procedure concorsuali realizzano gli interessi dei creditori tramite: fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Sono comunque
procedure collettive perché riguardano tutti i creditori e generali perché coinvolgono il
patrimonio intero dell’imprenditore.
Per assicurare la par condicio credito rum occorre ripartire equamente fra tutti i creditori quanto
ricavato dalla vendita del patrimonio pignorato. Esistono creditori chirografi, che hanno una
precedenza nell’essere soddisfatti per primi.
- Fallimento: effetto sui soci, anche quelli occulti, responsabilità degli organi;
- Amministrazione straordinaria: conserva il patrimonio mediante prosecuzione,
riattivazione e riconversione attività produttiva;
- Liquidazione coatta amministrativa: in casi di gravi irregolarità e ingenti perdite
Per evitare l’applicazione di tutto ciò, i creditori possono trovare un accordo con l’impresa per
non chiederne il fallimento. In cambio la controparte promette di pagare una parte del debito.
L’imprenditore può restare alla guida dell’attività o cederla a terzi; il risanamento spesso
consente di ottenere un risultato più soddisfacente rispetto al fallimento e liquidazione
successiva del patrimonio.
CAPITOLO 1
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per
l’esercizio in comune di attività produttiva. Il legislatore prevede l’esistenza di 8 tipi di società:
SS, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL, cooperativa, assicuratrice, europea e cooperativa europea.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in
comune di attività economiche allo scopo di dividerne gli utili. Le società sono enti associativi a
base contrattuale che nascono dall’accordo tra più parti.
Non sono propriamente contratti associativi in quanto, questi prevedono che le prestazioni di
ciascuna parte siano anche di diversa natura e ammontare e che il contratto sia aperto e
pluriennale. Il contratto di società invece non esaurisce la sua funzione con l’esecuzione delle
prestazioni, ma pone le basi di un’organizzazione di gruppo finalizzata alla creazione di nuovi
rapporti giuridici.
Le società sono caratterizzate da 3 elementi: i conferimenti, l’esercizio in comune di un’attività
economica e lo scopo di divisione degli utili.
I conferimenti sono le prestazioni che i soci si obbligano a effettuare per formare il patrimonio
iniziale della società, necessario allo svolgimento dell’attività di impresa; questo comprende il
rischio di non riceverne nessuna remunerazione se la società dovesse non conseguire utili o
addirittura perderne la totalità se la società andasse in perdita.
L’oggetto può essere un bene o servizio suscettibile di valutazione economica che le parti
ritengono utile o necessario per l’attività di impresa.
Il patrimonio sociale rappresenta i rapporti giuridici attivi e passivi della società. Inizialmente ne
fanno parte solo i conferimenti ma poi subisce varie modifiche in base alle vicende economiche
della società. Le variazioni del patrimonio netto sono accertate periodicamente attraverso il
bilancio di esercizio, da cui si evince il patrimonio netto (attività meno passività).
Il patrimonio sociale costituisce la garanzia generica (se per le obbligazioni rispondono i soci
anche con loro patrimonio) o esclusiva (se per le obbligazioni risponde la società con proprio
patrimonio) dei creditori della società.
Il capitale sociale è una parte del patrimonio sociale che esprime il valore in denaro dei
conferimenti apportati. È un valore teorico perché rimane immutato sino ad aumenti/ riduzioni di
capitale. Per le società di capitale, esso agisce da base di misurazione per il diritto di voto,
diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
L’esercizio in comune è uno degli elementi caratteri