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RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
Introduzione
La responsabilità contrattuale non prevede una valutazione economica, ma in caso di
inadempimento o obbligazione si identifica come la divergenza tra ciò che un processo prevede e
ciò che un soggetto riceve in un rapporto (inadempimento di obbligazione). L’art. 1218 cc sulla
responsabilità contrattuale del debitore afferma: “il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il danno
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivata da cause a lui non imputabili”. A
maggior ragione è inadempimento la totale mancanza della prestazione da ricevere. Si instaura con
un contratto, un rapporto stipulato, presente tra due soggetti, uno che dà e uno che riceve.
La responsabilità extracontrattuale prevede che ci sia un danno ingiusto, giuridicamente rilevante,
cagionato a terzi.
Inesattezza
L’inesattezza della prestazione si distingue in qualitativa (si riferisce alle caratteristiche della
prestazione che vengono a mancare – qualità materiale come ad es. prodotto scadente – qualità
giuridica come ad es. sussistenza diritti altrui sul bene), o quantitativa (si riferisce alle caratteristiche
legate all’entità della prestazione – inadempimento parziale). L’inesattezza può riguardare anche il
mancato rispetto di un termine; se il tempo non è determinato vi sono delle norme suppletive che
lo regolano. Infatti, ai sensi dell’art. 1183, viene stabilito che, se il termine non è stato determinato,
il creditore lo può esigere immediatamente. Qualora, tuttavia, per gli usi, per la natura della
prestazione, per il modo o il luogo sia necessario un termine, in mancanza di accordo tra le parti, è
stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta
ugualmente al giudice stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il
termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi. Nel caso in cui manchi il
termine, l’inadempimento si può considerare definitivo o provvisorio (in tal caso si configura come
un ritardo nell’inadempimento).
Se l’inesattezza è minima, il contratto non si può sciogliere per la scarsa rilevanza
dell’inadempimento.
Inadempimento
L’adempimento è il modo tipico di estinzione dell’obbligazione. L’inadempimento può essere
imputabile (la causa dipende dal debitore e può avvenire per negligenza->inosservanza cu ciò che
era doveroso fare, imperizia->mancata osservanza delle regole teoriche e pratiche, imprudenza-
>fare ciò che non era doveroso fare) o non imputabile (dovuto a fattori estranei alla sfera che deve
essere controllata dal debitore): il debitore deve dimostrare che l’inadempimento si è verificato per
una causa a lui non imputabile, si esonera dalla responsabilità e non risarcisce il danno. Il concetto
di imputabilità corrisponde ad una colpa in caso di imperizia, negligenza, imprudenza che non deve
essere dimostrata dal debitore ma dal creditore, salvo nei casi in cui il debitore non dimostri che
ciò è dovuto ad impossibilità di effettuare la prestazione a cause a lui non imputabili.
Dall’art. 1453 e seguenti cc: vi è possibilità di sciogliere il contratto in caso di inadempimento, salvo
sempre la possibilità di chiedere il risarcimento per il danno oppure la possibilità di chiedere
l’adempimento della prestazione per i quali viene richiesta la presenza di un giudice.
Quando la prestazione viene dovuta solo parzialmente al creditore, e quindi in parte viene
soddisfatto, si parla di inadempimento parziale; in questo caso è il creditore che può decidere se
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accettare l’inadempimento parziale ed il debitore ha diritto ad una riduzione del prezzo o può
recedere dal contratto.
Obbligazione
L’obbligazione è il dovere giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad effettuare
una prestazione suscettibile di valutazione economica a favore di un soggetto (creditore) che ha un
interesse, anche non patrimoniale.
Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
(impegno nel soddisfacimento dell’interesse).
Art. 1174 cc: “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore.”
Per inadempimento deve sussistere un’obbligazione il cui termine di esecuzione deve essere
scaduto. Non si ha inadempimento con riguardo ai meri obblighi giuridici o agli obblighi naturali
che sono obblighi morali che muovono verso determinate prestazioni, come ad es. dare la mancia
al cameriere. Art. 2034 cc se spontaneamente viene dato qualcosa in esecuzione di un dovere
sociale o morale non è ammessa la ripetizione, ossia non può essere richiesta indietro. Infatti,
nell’inadempimento, si fa riferimento solo a quegli obblighi definiti civili che riguardano l’ambito
del settore non patrimoniale, es. nel rapporto tra coniugi vi è l’obbligo di fedeltà che coincide con
un obbligo giuridico, ma non con un’obbligazione in quanto non sussiste il carattere della
patrimonialità.
L’esigibilità del credito non basta per configurare l’inadempimento: a volte il termine è a favore del
creditore, a volte del debitore. Quando è a favore del debitore, è il debitore che sceglie quando
adempiere. 21
14 - ILLECITO CIVILE O RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE
Il fatto illecito
Il fatto illecito è una fonte di obbligazione ed è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto. L’art. 1173 cc afferma che: “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto
illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”
Si parla di responsabilità contrattuale quando l’inadempimento nasce da una obbligazione, si parla
di responsabilità extracontrattuale quando si ha un fatto illecito extracontrattuale (tra due o più
soggetti non precedentemente legati da vincoli contrattuali).
Art. 2043 cc afferma che: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto
obbliga a colui che ha commesso il fatto di risarcire il danno.” L’illecito che è alla base della
responsabilità extracontrattuale è un illecito da danno. L’art. 2043 cc, contempla una clausola
generale che, se enuncia il principio della risarcibilità di ogni danno che sia qualificabile come
ingiusto, non esplicita né quali siano i danni ingiusti né quali siano i criteri per stabilire se un
determinato danno è ingiusto o meno. Quello che è certo è che per aversi un danno ingiusto non
basta una qualsiasi lesione di interessi altrui: è necessario, quindi, all’interno delle lesioni di interessi
altrui identificare quelle che costituiscono danno ingiusto: gli atti che li cagionano saranno atti
illeciti, la condotta che li determina sarà antigiuridica.
Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo di attesa per far valer il suo diritto in via
ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al giudice il
ricorso al provvedimento d’urgenza che appare più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione sul merito (viene applicato sulla base della sussistenza di 2 situazioni: fumus
mori iuris, parvenza di ragione in capo al soggetto che lo richiede e periculum in mora, non si può
attendere per pericolo imminente).
L’ingiustizia del danno
Il danno è qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe
potuta verificare senza il fatto illecito. E’ un’entità di carattere economico che potrebbe anche non
esserci nonostante vi sia una modificazione della realtà (es. tiro un sasso contro una statua e si sfalda
una parte del gesso con cui è fatta, non è un danno perché la statua non ha perso valore). I danni
patrimoniali sono danni che hanno la caratteristica di danno emergente (es. un commerciante deve
ricomprare la merce andata distrutta e la sua perdita rappresenta danno emergente) e lucro
cessante (il commerciante non può giovarsi dei profitti e quindi lucro cessante). Il danno non
patrimoniale, ad esempio è un danno biologico. Il danno per essere risarcibile deve essere ingiusto,
ossia quando è contrario alle regole sociali e lede interessi da tutelare secondo il nostro
ordinamento. Esempio di danno giusto che non può essere risarcito: esproprio di una casa che è
assoggettata a un’ipoteca non saldata. Il danno non deve essere ammesso. Esistono danni ammessi
dalla legge (es. art 2740 cc – responsabilità patrimoniale – il debitore risponde dell’adempimento
delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri).
L’evoluzione della rilevanza dell’ingiustizia contempla il risarcimento per:
- Diritti assoluti: in quanto azionabili nei confronti di tutti;
- Diritti relativi: rivolti da un creditore verso un soggetto debitore su cui si rivendica un diritto di
credito);
- Possesso e detenzione: vi sono delle azioni di tutela. L’ampia visione del diritto giuridico fa capire
che è ingiusto il danno al possessore, anche se sul risarcimento del danno il principale
danneggiato è il proprietario;
- Interessi legittimi: interessano il privilegio delle p.a. e della giurisdizione amministrativa; 22
- Aspettative: vi sono azioni conservative;
- Perdita di chance: fa sorgere la responsabilità o serve a calcolare il danno risarcibile mediante
parametri equitativi?
Il dolo
L’art. 2043 cc contempla un fatto (il fatto è un atto umano, intenzionale o non intenzionale, che può
essere indicato anche come atto e si presenta come giuridico, appartenente al mondo del
diritto, distinguendosi dal fatto naturalistico perché questo è un accadimento che avviene nella
realtà materiale) doloso o colposo (doloso è più grave – per dolo si intende l’intenzionalità del
comportamento, colposo meno grave – per colpa si intende il difetto della diligenza, prudenza,
inosservanza leggi, ecc.). La forma più grave di dolo è il dolo diretto, cioè l’intenzione netta e precisa
di compiere un danno (es. se si prende una pietra e la si scaglia contro il vetro di una macchina altrui
con il preciso intento di romperlo); vi è poi il dolo e