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L
’ art. 325 TFUE obbliga, infatti, gli Stati membri a adottare misure effettive,
• proporzionate e dissuasive per combattere frodi lesive degli interessi
finanziari UE, nonché analoghe a quelle apprestate sul piano interno.
Si tratta di un preciso obbligo di risultato che, in virtù del primato del diritto
ipso iure
UE, rende inapplicabile qualsiasi disposizione nazionale
contrastante disapplicazione immediata dell ’ istituto della
prescrizione.
In conclusione, la Corte di Giustizia afferma che:
«La normativa nazionale in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli
obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta
normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero
considerevole di casi di gravi frodi Iva che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Il
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giudice nazionale, cui spetta il compito di verificare la sussistenza di tali circostanze, è tenuto a
dare piena efficacia all'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le
disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di
rispettare gli obblighi impostigli dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.»
Caso Taricco bis:
Non manifesta infondatezza: la pronuncia pregiudiziale della CGUE ha
Ø a quo,
un valore generale e vincolante non solo il giudice ma anche tutti i
giudici nazionali e la P.A. nel suo complesso.
In forza delle limitazioni di sovranit à consentite dall’art. 11 Cost. la Corte
Ø costituzionale ha riconosciuto la prevalenza del diritto comunitario anche
rispetto a norme costituzionali.
unico limite: contrasto con i principi fondamentali dell’assetto
costituzionale dello Stato o con i diritti inalienabili della persona.
tale contrasto è sindacabile solo dalla Corte Costituzionale.
Nel caso in esame ricorrono i presupposti della disapplicazione definiti dalla
sentenza Taricco I.
La disciplina applicabile come risultato delle disapplicazioni sarebbe quella
Ø prevista per l ’ interruzione della prescrizione dei reati di cui all’art. 51,
bis
commi 3 ss., c.p.p., di competenza della DDA, con la conseguenza che
nessuno dei reati oggetto del procedimento sarebbe prescritto.
La Corte d’appello, tuttavia, dubita della compatibilità degli effetti sfavorevoli
Ø di tale disapplicazione con il principio di legalit à in materia penale di cui
all’art. 25 comma 2 Cost.
Il dialogo tra Corti:
Corte cost., Ordinanza n. 24/2017:
Il primato del diritto UE è un dato acquisito, purché rispetti i principi supremi
Ø dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona.
In caso contrario, sarebbe necessario dichiarare l
’ incostituzionalit à della
Ø legge nazionale di ratifica ed esecuzione dei Trattati per la sola parte in
cui consente che quell’ipotesi normativa si realizzi.
Se dall’applicazione dell’art. 325 TFUE discendesse una regola contraria al
Ø principio di legalità «questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo»
La Consulta opta per la strada di dialogo mediante nuovo rinvio
Ø pregiudiziale alle CGUE verifica se art. 325 TFUE vada interpretato nel
senso indicato dai remittenti, oppure se vi siano interpretazioni, anche in parte
differenti, che escludano ogni conflitto con il principio di legalità.
La Consulta ha chiesto alla CGUE di stabilire se l’art. 325 TFUE debba essere
Ø interpretato nel senso di imporre al giudice penale di disapplicare una
normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero
considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli
interessi finanziari UE, ovvero che prevede termini di prescrizione pi ù
brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari UE di quelli previsti per le frodi
lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando:
tale disapplicazione sia priva di una base legale sufficientemente
Ø determinata;
nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto
Ø penale sostanziale e soggetta al principio di legalit à;
contrasto
tale disapplicazione sia in con i principi supremi dell’ordine
Ø costituzionale o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione dello Stato membro.
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CGUE (Grande Sezione) sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17:
«L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso che obbliga il
giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento penale per violazioni relative all'imposta
sul valore aggiunto, a disapplicare le disposizioni nazionali sulla prescrizione, che fanno
parte del diritto sostanziale nazionale, che impediscono l'applicazione di sanzioni penali
effettive e dissuasive in un numero significativo di casi di frode grave che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione europea, o che prevedono termini di prescrizione più brevi
per i casi di frode grave che ledono tali interessi rispetto a quelli che ledono gli interessi
finanziari dello Stato membro interessato, a meno che la disapplicazione non comporti
una violazione del principio secondo cui i reati e le sanzioni devono essere definiti
dalla legge a causa della mancanza di precisione della legge applicabile o a causa
dell'applicazione retroattiva di una legislazione che impone condizioni di responsabilità
penale più rigorose di quelle in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione».
Corte Cost n. 115/2018
Le principali statuizioni: Taricco-bis
La CGUE con la sentenza demanda al giudice nazionale
Ø l’accertamento della compatibilit à della «regola Taricco» con il principio di
determinatezza, cardine dell’ordine costituzionale italiano e del diritto UE, alla
luce della carta di Nizza.
Tuttavia, secondo la Consulta, l’autorità competente a effettuare detto è proprio
Ø la Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il
diritto UE sia in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale
e con i diritti inalienabili della persona.
Il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio
Ø sulla legittimit à costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso
alla norma europea generatrice del preteso contrasto.
Il giudice comune non pu ò applicare la «regola Taricco», perché essa è in
Ø ex
contrasto con il principio di determinatezza in materia penale art. 25,
comma 2, Cost.
La prescrizione incide sulla punibilit à della persona, riconnettendo al decorso
Ø del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena; pertanto, essa rientra
nell'alveo costituzionale del principio di legalit à penale sostanziale.
Il legislatore può modulare tale istituto «attraverso un ragionevole
Ø bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a
quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene
anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel
rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile».
Sia l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la «regola
Ø deficit
Taricco»), sia la «regola Taricco» in sé sono affetti da un « di
determinatezza».
Il principio di determinatezza ha una duplice direzione:
Ø giudice: garantisce la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale
Ø mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate;
chiunque: assicura «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei
Ø possibili profili di illiceità penale della propria condotta
La Corte costituzionale, in conclusione, dichiara non fondate tutte le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, in quanto, a prescindere dagli ulteriori profili di
illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in
materia penale «…sbarra la strada senza eccezioni all ’ ingresso della «regola
Taricco» nel nostro ordinamento», sia alla luca della Costituzione repubblicana, sia
alla luce del diritto UE, in cui tale principio trova piena cittadinanza.
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Il principio di precisione
Il principio di precisione impone al legislatore di descrivere la fattispecie penale
• in termini precisi e inequivoci, in modo da consentire ai consociati di
conoscere anticipatamente «cosa gli è lecito e cosa gli è vietato».
Ratio: garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione.
• Conoscibilit à del precetto penale presupposto della colpevolezza
Ø
Oscurità/incomprensibilità del testo normativo: ipotesi di ignoranza inevitabile
Ø ex
della legge penale art. 5 c.p.
Il legislatore può adottare svariate tecniche di formulazione normativa, per cui le
norme penali possono risultare più o meno precise a seconda delle tecniche che il
legislatore utilizza per formularle:
Tecnica casistica: è la descrizione analitica di specifici comportamenti,
Ø oggetti o situazioni: si descrive il fatto criminoso con riferimento alla realtà
empirica.
Un ricorso frequente alla tecnica casistica ha come costo lo sviluppo eccessivo
della legislazione penale; inoltre, tale tecnica presenta delle lacune, che
ovviamente il giudice non può colmare attraverso l’analogia (solo il legislatore è
legittimato a riempire i vuoti normativi).
Ricorso a clausole generali: tale tecnica genera un rischio di imprecisione
Ø molto alto, poiché si fa riferimento a formule sintetiche comprensive di un gran
numero di casi, che il legislatore rinuncia ad enumerare e specificare. L’uso di
tale tecnica è legittimo solo se i termini sintetici consentono di individuare in
modo sufficientemente certo le ipotesi riconducibili alla norma incriminatrice.
Ricorso a definizioni legislative : è una tecnica utilizzata sia nella parte
Ø generale (ad es nella definizione di dolo e colpa), sia nella parte speciale dove si
definiscono spesso termini che ricorrono in diverse norme incriminatrici.
Utilizzo di termini o concetti descrittivi per individuare gli elementi del
Ø reato: termini che si riferiscono o descrivono oggetti della realtà fisica o psichica
che possono essere accertati con i sensi o attraverso l’esperienza (fanno
riferimento alla realtà empirica), ma non sempre