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Diritto penale - Principi penali italiani Pag. 1
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cerchi che si intersecano fornendo una parte in comune); il terzo stadio è riassumibile con la formula "non tutto ciò

che è illecito è antigiuridico". Dire quindi che il diritto penale è frammentario, è come usare una sorta di irrinunciabile

tautologia: significa dire che questo ramo dell'ordinamento non interviene sempre ma solo in "certi casi", disciplinati

ovviamente dalla legge.

4) principio di legalità condensato nell'articolo 25 comma II della Costituzione, e ripreso dall'articolo 1 del codice

penale. Il principio esprime una esigenza dell'ordinamento di reprimere fatti che siano "coperti" dalla punibilità

quando questa sia espressa da una legge entrata in vigore antecedentemente rispetto al fatto stesso. Cioè, il fatto

potrà essere punito solo se la legge in vigore al tempo in cui è stato commesso, lo prevede e lo punisce in quanto fatto

illecito.

Il principio di legalità presenta quattro corollari, esplicati dall'art2 c.p.

a)DIVIETO DI RETROATTIVITA' ART.2

L'articolo 2 comma 1 esprime sostanzialmente il principio di irretroattività della norma penale. Dalla lettura

dell'art.2 nasce il problema del tempus commissi delicti: come si detremina se, quando il fatto è stato commesso, la

legge era in vigore? Il reato si considera commesso quando sono perfezionati tutti i suoi elementi. Esistono però

diversi reati: -di mera condotta, che si perfezionano solo con la mera condotta del reo(omissione di soccorso) e

-di evento(omicidio). Per entrambi i casi si giudica in base al momento in cui è stata posta in essere la condotta.

Un ulteriore roblema si verifica in presenza di REATI PERMANENTI cioè reati caratterizzati da due fasi: la prima in

cui pongo in essere la condotta, e la seconda in cui vi è il protrarsi della condotta. In questo caso è possibile applicare

la norma più sfavorevole quando è stato concesso al reo il tempo necessario per venire a conoscenza di essa e possa

quindi cessare la condotta.

Il comma 2 dello stesso articolo si occupa di definire la c.d. abolitio criminis, e instaura il c.d. principio di

retroattività della norma penale favorevole al reo Il diritto penale fa cioè propria anche una esigenza di giustizia

sostanziale e dispone che non venga punito un soggetto che ha commesso un fatto previsto sì come reato dalla legge

del tempo in cui fu commesso, ma che successivamente venga depenalizzato. L'abolitio criminis si ha quando viene

meno il valore del fatto, che non è più penalmente rilevante.

L'art.2cII potrebbe sembrare in contrasto con l'art.25costituzione/art.2c.p. In realtà non è così, perchè è espressione

del principio di uguaglianza.

Il comma 3 dispone la conversione a norma dell'articolo 135 della pena detentiva sostituita con legge posteriore

dalla pena pecuniaria. Ad esempio, se la norma dicesse "Chi ruba è condannato alla reclusione da uno a tre anni" e

venissa sostituita con una norma modificativa che dica "Chi ruba è condannato a pagare da 1000 a 3000 euro", e il

soggetto in concreto era stato condannato ad un anno e 7 mesi, si moltiplicheranno i giorni della pena detentiva per

250 euro per sapere qual è la pena pecuniaria che deve saldare. Ovviamente sarà detratta quella porzione di pena

pecuniaria che il soggetto avrà già scontato come pena detentiva.

Il comma 4 ci dice invece che se non vi è stata l'abolitio criminis di cui all'articolo 2 comma 2, e nemmeno vi è stata la

mera modifica da pena detentiva a pecuniaria di cui al comma 3, ma vi è stata semplicemente una modifica legislativa

della norma applicabile al caso concreto, prima che vi sia stata sentenza irrevocabile, si applicherà, ai fini della

sentenza, appunto, la norma più favorevole al reo. Si parla in questo caso di continuità normativa: il fatto conserva

rilevanza penale, ma è disciplinato in modo diverso cioè con la norma più favorevole.

Il comma 5 esprime un principio che fa eccezione al tenore della norma. Dispone che tutto ciò che troviamo scritto

nell'articolo 2, più precisamente dai commi 2 a 4, non si applica alle leggi eccezionali, temporanee o finanziarie.

Vigerà il principio per cui al reo verrà applicata la pena del tempo in cui fu commesso il reato.

Si può parlare anche di abolitio criminis parziale quando si è in presenza di una norma successiva speciale: quaesta

contiene tutti gli elementi della norma generale + elementi specializzanti. A primo impatto si può pensare si tratti di

abolitio criminis; in realtà si tratta di abolitio criminis parziale: abolitio+continuità.

Art.587 omicidio per causa d'onore: abrogato nel 1981, non si tratta di abolitio criminis ma viene considerato come

un normale omicidio, ma punito con riferimento all'art.2cIV con la norma più favorevole.

b)RISERVA DI LEGGE

Secondo questo principio è la legge, intesa come fonte primaria ordinaria a dover/poter occuparsi della creazione di

norme penali. Dunque la riserva di legge va tendenzialmente interpretata in modo assoluto. Il carattere assoluto

è indebolito dal fatto che anche gli atti aventi forza di legge si occupano in concreto dell'emanazione di tale tipo di

norme, in riferimento a materie prettamente tecniche per specificare meglio elementi della fattispecie penale.

L'esempio più grande è quello relativo alle sostanze stupefacenti, che fa riferimento a tabelle approvate dal Ministero

della Sanità.

La legge regionale non può creare norme penali, e nemmeno la normativa comunitaria. Quest'ultima può, con l'ausilio

di validi strumenti, quali sono le direttive comunitarie, suggerire agli stati la necessità di improntare la legislazione

penale a certi canoni tutelando determinati beni giuridici. E' poi nel potere dello Stato seguire queste

"raccomandazioni".

c)DIVIETO DI ANALOGIA

Che la norma penale disciplina solo ed esclusivamente (e quindi è applicabile solo al)le ipotesi che possano

riconnettersi effettivamente agli elementi della fattispecie astratta. Cioè si applica solo alle situazioni che esprimano

sul piano pratico ciò che è contemplato a livello normativo, le situazioni che "rientrano" nel tenore letterale della

norma astratta e generale. Da ciò, ci si muove per delinearne un effetto, che è appunto quello della impossibilità di

ragionare in termini di interpretazione analogica nel diritto penale.

Innanzitutto è bene specificare che l'interpretazione analogica è possibile in generale per la norma giuridica, perchè

permessa dall'art. 12 delle Preleggi, che si occupa di orientare l'attività dell'interprete. La norma giuridica generale va

interpretata prima secondo il senso letterale, cioè quello fatto proprio dalle parole e dalla interconnessione di esse.

Qualora non sia possibile risalire al significato della norma in questo modo, si utilizzerà come parametro la volontà

del legislatore.

d)TASSATIVITA'

Esso riguarda in primo luogo la tecnica normativa. Il Legislatore dovrebbe scrivere la fattispecie astratta fornendole

tutti gli elementi in modo tale che al lettore, cioè al destinatario della norma giuridica, sia effettivamente chiaro il

limite tra lecito e illecito. Il principio di tassatività è quindi rispettato quando il tenore letterale della norma è chiaro a

chi legge. Ogni elemento essenziale della fattispecie penale deve essere univoco, sia dal punto di vista astratto (senza

ambiguità delle parole), sia dal punto di vista concreto (nella sua applicazione).

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA E DI EFFETTIVITA'

Il principio di colepevolezza trova il suo fondamento nell'art.27 della Costituzione "nessuna pena senza colpa".

E' un principio che deriva dal principio di legalità, deve essere giusto e non arbitario per poter essere preventivo.

La colpevolezza deve essere provata dallo Stato oltre ogni ragionevole dubbio: la protezion dell'innocente infatti

viene prima della protezione della vittima.

E' obblgatorio per l'ordinamento prevedere delle sanzioni penali? NO, sono previste solo per cose minime

(art.13cost).

La colpevolezza ingloba dunque l’insieme degli elementi soggettivi sui quali si fonda la responsabilità penale. L'art. 27

della Costituzione sancisce il principio di personalità nella responsabilità penale affermando che

· La responsabilità penale è personale

· L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva

· Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

· Non è ammessa la pena di morte

E’ colpevole un individuo che abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie prevista dalla legge come reato, in

assenza di circostanze tali da rendere necessitata l'azione illecita. Il concetto di colpevolezza è dunque prodotto da:

· Imputabilità

· dolo o colpa

· Conoscibilità del precetto penale

· Assenza di cause di esclusione della colpevolezza

Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dalle

norme. In diritto penale prevede che i beni giuridici fondamentali debbano essere protetti in modo effettivo e

non necessariamente con sanzioni di tipo penale.

Un esempio è l'interruzione volontaria della gravidanza, la quale prima della guerra era punita, poi intorn gli anni '70

ci si è mossi verso un cambiamento di tale legge.

Gli USA trovarono una soluzione di stampo fortemente liberale:la Corte Suprema stabilì che il diritto di procreare è un

diritto fortemente personale della donna e dunque nessuno vi può intervenire e prendere decisioni al suo posto.

In Italia si adotò una normativa social-democratica divisa in due parti: una sui consultori familiari e una

sull'interruzione della gravidanza stessa. Si rese lecita l'interruzione nei primi 3 mesi, ma solo a

determinate condizioni: che fosse strettamente necessaria per gravi problemi fisici o psichici della donna. Era

necessario passare prima dal consultorio familiare o dl medico, il quale faceva un colloquio preventivo con la donna

per cercare di evitare l'interruzione. Questo nuovo sistema è stato efficace:inizialmente c'è stato un

aumento del numero delle interruzioni, ma in breve ha iniziato a diminuire fino a dimezzarsi grazie allo strumento

dei consultori.

IL BENE GIURIDICO

Il termine bene giuridico designa quello che è l'oggetto di tutela del diritto penale. Ma che cosa si intende

esattamente?

Le prime teorie nascono durante l'illuminismo dove il reato era concepito come violazione di d

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Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Sardella Fabrizio.