Ordinamento penale italiano
Il codice penale italiano vigente è un prodotto legislativo del regime fascista, entrato in vigore nel 1931, e che andò a sostituire il codice Zanardelli del 1889. Il codice Zanardelli era il codice liberale, con al centro l'idea di un uomo come soggetto responsabile e fondato sul principio di legalità. Nel 1931 fu sostituito dal codice Rocco, che mantiene alcuni aspetti dello Zanardelli, in particolare il principio di legalità che viene riproposto in chiave di lettura autoritaria: è simbolo di certezza del comando e del potere dello Stato. Nel 1948 viene introdotta la Costituzione che presenta nuovi principi costituzionali, di democrazia liberale, che devono confrontarsi con un sistema penale frutto di un regime autoritario.
Principi impliciti
Principio di materialità
Il nostro ordinamento penale si fonda sul principio di materialità, per cui può essere reato solo un comportamento che si estrinseca materialmente nel mondo esterno. Tale principio trova fondamento nell'art. 25 della Costituzione e art. 2 c.p. La ratio del principio di materialità è di delimitare l'illecito penale, con il divieto di considerare reato:
- Un atteggiamento volontario criminoso meramente interno
- Un'intenzione meramente dichiarata
- Un modo di essere della persona
Una persona non può essere quindi penalmente perseguita per il proprio pensiero, ma può essere punito solo il fatto concreto: è necessario che ci sia una lesività del comportamento. L'art. 416 associazione a delinquere ne è un esempio: oggi associarsi è un diritto, dunque viene considerato reato solo quando l'associazione ha una struttura tale da renderla idonea a commettere reati. Non posso nemmeno punire un soggetto per la propria condotta di vita, altrimenti potrei punire un soggetto a prescindere dal fatto realmente commesso. Per punire ho bisogno delle prove: l'onere della prova è allo Stato che deve provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Art. 533 c.p.p.
Principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà ammette che il diritto penale è sussidiario. Cosa significa "sussidiario"? Originariamente alcuni esponenti della dottrina erano orientati per riconnettervi un significato di "secondarietà" e "accessorietà", meritevole di intervenire solo quando gli era lasciato spazio per farlo dagli altri rami dell'ordinamento. La dottrina più moderna ha cambiato visuale, e questo è stato possibile valutando il diritto penale come ramo dell'ordinamento che opera come extrema ratio. Il diritto penale incide sul patrimonio ma anche e soprattutto sulla libertà personale, e questo giustifica il fatto che esso, come ramo dell'ordinamento, debba essere usato "con i guanti".
Il diritto penale sarà quindi sussidiario in quanto utilizzato come extrema ratio, cioè interverrà solo quando gli strumenti apprestati dagli altri rami dell'ordinamento non offriranno sanzione utile ed efficace a contrastare determinati fatti illeciti. Questa tesi ha spazzato via l'idea dell'accessorietà del diritto penale, conferendo a quest'ultimo la caratteristica dell'autonomia.
Principio di frammentarietà
Il diritto penale protegge solo alcuni beni giuridici, e non li protegge da ogni tipo di aggressione ma solo da alcune modalità di aggressione. Il principio di frammentarietà si atteggia però come criterio valutabile a tre stadi. Il primo stadio è quello appena enunciato (il diritto penale protegge solo alcuni beni giuridici e solo da specifiche modalità di aggressione); il secondo stadio si ha se consideriamo che "non tutto ciò che è immorale è illecito" (il che deriva dal fatto che diritto e moralità non sono totalmente sovrapponibili, ma rappresentano due cerchi che si intersecano fornendo una parte in comune); il terzo stadio è riassumibile con la formula "non tutto ciò che è illecito è antigiuridico". Dire quindi che il diritto penale è frammentario, è come usare una sorta di irrinunciabile tautologia: significa...
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