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TENTATIVO

Il tentativo è un'altra forma di manifestazione del reato. Anche il tentativo è un problema di politica criminale, come il concorso di persone in cui si deve decidere se avere un istituto che coinvolge largamente altri che attuano altre condotte tipiche, oppure no. Nel caso del tentativo bisogna comprendere se intervenire con una sanzione pur non avendo individuato la volontà criminale, è il caso di essendo stato completamente realizzato il reato. Nelle normative che stiamo analizzando ci sono dei principi generali. Il legislatore, in genere, polarizza l'attenzione su reati completi, in tutti i loro elementi. C'è la descrizione da parte del legislatore è quella di un fatto completo: si è cagionato un evento si è pienamente realizzata la condotta incriminata. È intuibile che l'ordinamento ha anche interesse, punire comportamenti che sfocerebbero in un reato oltre che l'interesse stesso delle vittime, di consumato.

Ma quanto prima si può intervenire con la sanzione penale? È un problema che ogni ordinamento risolve a modo proprio. Sia in tema di concorso di persone che di tentativo, lo sforzo di armonizzazione anche a livello di stati europei, non è stato realizzato. Per cui permangono modelli diversi. Ancora in Francia sono affezionati, in tema di tentativo, all'inizio di esecuzione del reato. Sulla carta loro adottano un certo tipo di principio, che in Italia è stato largamente adottato, perché le codificazioni preunitarie erano molto legate al modello del codice napoleonico francese. Lo stesso codice Zanardelli, il primo codice dell'Italia unificata, è anch'esso, sul tentativo, legato al modello francese. È il codice del 1930 che cambia indicazione: nella norma fondamentale in materia di tentativo, non si trova riferimento all'inizio dell'esecuzione. C'è una norma chiave, fondamentale, è l'art.

La necessità di una norma di questo genere, si spiega per le stesse ragioni per cui si parlava dell'art 110 nella sua estensione dell'incriminazione. Perché se in qualche caso si poteva dire che i concorrenti hanno realizzato il reato completamente, si puniscono. Qui, rimanendo fedeli ai principi di legalità: riserva di legge, tassatività. Non si può dire che la situazione diversa era punibile lo stesso. Forse, una volta, con ordinamenti meno garantisti, si poteva dire che se uno vuole proteggere la vita lo si poteva fare mettendo anche in pericolo la vita altrui. Con l'ordinamento penale moderno, ci vuole una presa di posizione da parte del legislatore. Allora come il 110 è una norma che si combina con le norme di parte speciali, in molti casi ampliando le cause di punibilità, l'art 56 si combina con le norme di parte speciale, allargando l'ambito della punibilità. Chi tenta un omicidio verrà punito.

di omicidio. Chi tenta un furto verrà punito di furto. La previsione di una norma di carattere generale evita di dover fare delle scelte ripetitive all'interno delle singole norme. Naturalmente nel delineare questa fisionomia del tentativo, il legislatore italiano effettua delle opzioni. L'art 56 è intitolato "delitto tentato". All'interno della norma si legge che è punito il delitto tentato. Sarebbe stato lo stesso scrivere "reato tentato"? No, perché le contravvenzioni non sono comprese. Infatti la forma di delitto tentato, esclude che sia punibile il tentativo di contravvenzione. Non perché sia concettualmente impossibile immaginare che in alcune contravvenzioni ci siano delle attività chiaramente orientate a commettere quella contravvenzione che poi non arrivano a realizzarla, perché qualcuno lo impedisce. L'art 56 fa una scelta, per i reati sono punibili per il tentativo, solo se sono nella

fascia dei delitti;qualcuno discutibile:le contravvenzioni sono escluse. 40All’interno dell’art 56 vengono fornite le indicazioni dei criteri di selezione di comportamenti chemeritano l’etichetta del tentativo punibile. Gli estremi in cui può muoversi un ordinamento sono: oaspettare che un reato sia quasi integralmente realizzato per intervenire, oppure arretrare molto lasoglia di punibilità colpendo già l’intenzione di commettere un reato. In genere gli ordinamenti nonsi collocano in nessuna delle due estremità, piuttosto cercano una soluzione intermedia. Il codicefrancese, almeno formalmente, richiede un inizio di esecuzione.Il codice penale italiano ha cambiato orientamento e ha previsto un altro tipo di requisiti. Nellasi ha tentativo quando un soggetto compie atti idonei, diretti informula dell’art 56 si dice chemodo non equivoco alla commissione del delitto. Ulteriore precisazione è quasi superflua:ovviamente si

Si parlerà di tentativo quando il reato non è consumato, quindi quando l'azione non si completa o l'evento non si verifica. Discutendo sulla configurabilità del tentativo: nel caso dell'omicidio, escludendo che la morte della vittima si sia verificata, ma la morte della vittima potrebbe non essersi verificata all'esito di una condotta in cui uno ha completato gli atti, in base ai quali voleva cagionare la morte, ma potrebbe anche fermarsi ad uno stadio precedente. Il soggetto si accingeva a compiere l'azione, ma poi si è fermato. A grandi linee si può definire tentato omicidio quando uno sta per sparare, ma gli viene impedito di farlo, oppure ha sparato ma ha sbagliato nel colpire il bersaglio, un po' per sua incapacità, un po' per abilità della vittima. Oppure ha colpito la vittima che è stata salvata. Quindi potrebbe essere che l'azione completata l'azione non si è completata.

verificato l'evento.

Oppure abbiamo un problema di possibile tentativo, bisogna capire quando il tentativo è fruibile. Qualche segnale di tipo negativo si ritrova nell'art 115, il quale dice che se c'è un'istigazione a commettere un delitto, uno insiste perché un familiare o un amico commetta un certo reato, ma l'istigazione non viene accolta, ci si rifiuta, oppure l'istigazione viene accolta, ma non viene commesso il reato. Sembro convinto di commettere il reato, ma poi ci ripenso. Lo stesso avviene per l'accordo. Se c'è un accordo ma poi il reato non viene commesso, il mero accordo non dà luogo ad un'incriminazione, a meno che il legislatore non disponga altrimenti. Perché in certi casi dà rilevanza all'istigazione non accolta e dà importanza all'accordo non seguito. Normalmente queste rimarrebbero ancora in quella fase iniziale in cui c'è già

Un'intenzione criminosa, ma ciò non basta al legislatore italiano per incriminare quel tentativo. In passato avevamo ordinamenti per cui se ci si metteva d'accordo per commettere un reato e il reato era di un tipo particolare, per cui all'autorità del re interessava reprimerlo, si reprimeva anche nella fase puramente dichiarativa iniziale. Negli ordinamenti moderni si procede con più prudenza. Allora superato questo primo step di comportamenti non costituenti tentativo, si deve passare agli altri elementi costituenti tentativo.

Abbiamo due requisiti di natura oggettiva, e un profilo soggettivo del tentativo. Sul soggettivo degli atti degli atti, il tentativo è determinato dall'idoneità e sull'univocità. Sono due profili differenti che quindi non vanno sovrapposti, saranno intrecciati nella realtà, ma vanno tenuti separati.

L'idoneità descrive un fattore di oggettiva pericolosità del comportamento.

Potremmo anche l'idoneità segnala la probabilità che quel comportamento arrivi a usare l'espressione per cuirealizzare il fatto, fatto di pura condotta o di evento non cambia, salvo poi discutere di come apprezzare questa probabilità, che non è una probabilità statistica. Per cui viene poi tradotta in termini di rilevante possibilità di arrivare al risultato voluto, tra l'altro, normalmente, nel tentativo, in generale, si cerca di stabilire qual è l'obiettivo che presumibilmente l'autore del fatto voleva raggiungere. Perché il concetto di idoneità è un concetto di relazione: ciò che può essere idoneo a cagionare una lesione leggera, potrebbe non essere idoneo a cagionare la morte. Ciò che può essere idoneo per realizzare un furto di banale realizzazione, potrebbe non essere idoneo per un furto di maggior rilievo. Per capire di cosa si parla, in termini di idoneità,occorre un punto di riferimento. Ciò che uno può fare all'esterno della villa è compiere un furto, una rapina, sequestro di persona, omicidio. Non ha senso parlare di idoneità generalizzata. Ci saranno profili che indicheranno l'idoneità per causare certi eventi piuttosto che altri. Sull'idoneità bisogna prestare attenzione, perché una volta descritta in termini un po' generici la pericolosità della apprezzabile possibilità di un'interazione del reato che abbiamo messo nel mirino e che il comportamento tenuto sembra indirizzato ad arrivare. Si deve capire qual è il punto di vista da assumere, dal punto di vista logico e cronologico. Soprattutto in materie di idoneità, se si ragionasse a cose fatte, il comportamento è idoneo, perché se parlo di un fatto che non è sfociato in un reato consumato, parlo di un fatto che ha impedito la realizzazione compiuta dal reato. Se si vuole

commettere un omicidio, si è tenuta una condotta ma la vittima non è morta, con il senno di poi si dice che non è accaduto nulla perché quel comportamento era non idoneo a cagionare la morte di una persona. Ecco che allora l'idoneità va apprezzata e deve essere collocata ex ante ex post si dice che e non la condotta da qualificare. Il giudice interviene a cose fatte, ma non può basarsi su quello che è il senno di poi. Tizio voleva entrare in quella abitazione ma è scattato l'allarme e il furto non è avvenuto. Allora il suo comportamento era inidoneo? Bisogna collocarsi in un momento anticipato e valutare le reali possibilità, pure in termini di apprezzabile possibilità, di arrivare al risultato voluto in quel contesto specifico. Bisogna prescindere dal momento in cui si tiene la condotta. Esempio: i rapinatori decidono di fare un colpo ma non sanno di essere intercettati, quando arrivano sul luogo della rapina,

vengono bloccati. Sarebbe comodo per i difensori dire che non è successo nulla, perché sono intervenute le forze dell'ordine. Gli atti allora
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pisa Paolo.