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Principio di colpevolezza

Apriamo il settore dell'elemento soggettivo che si sviluppa alla luce del principio di colpevolezza. Tale principio ha un fondamento costituzionale. L'art 27 c1 fa da sfondo al problema della colpevolezza. La norma ha un tenore apparentemente non coincidente con quello che intendiamo con colpevolezza, in quanto si limita a stabilire che la responsabilità è personale, divieto di responsabilità per fatto altrui, responsabilità per un fatto totalmente altrui, perché in alcuni casi potrebbe sembrare che si risponda a un reato commesso da un altro; in realtà c'è un collegamento con chi viene chiamato a rispondere penalmente. Si risponde per un fatto proprio, si concorre con l'autore del reato. Limitarsi a dire che la responsabilità penale richiede un collegamento sul piano oggettivo con l'autore del fatto che risponde penalmente, è sicuramente riduttivo. Forme di responsabilità per fatto totalmente altrui erano sconosciuti.

Nella seconda guerra mondiale era emersa la responsabilità su soggetti che avevano dato un contributo per i fatti compiuti. Era un momento storico particolare, in cui le norme scritte hanno un valore relativo. Già qualcuno sosteneva che il 27 c 1 dovesse avere un significato più ampio, che ci volesse un collegamento più forte rispetto al mero collegamento materiale tra il reato e il soggetto che era chiamato a rispondere. Di qui il collegamento con il principio di colpevolezza. Si cominciava ad affacciare la tesi per cui una responsabilità realmente personale richiede che vi sia una responsabilità per fatto proprio, ma anche colpevole.

Tutto questo non è però transitato immediatamente nella giurisprudenza della corte costituzionale. La codificazione del 1930 presentava molti casi in cui si rispondeva per determinati eventi senza coefficiente soggettivo psicologico. Casi di responsabilità oggettiva, basati su un collegamento materiale tra l'autore e il fatto. Più raramente una condotta, più spesso eventi che venivano imputati sulla base di un rapporto di causalità. Anche il codice del '30 faceva però dei salti eccessivi nell'imputazione di un reato, in genere faceva scattare forme di responsabilità oggettiva quando il soggetto che agiva era già in una situazione di illiceità, a quel punto il soggetto rispondeva per ulteriori conseguenze per cui non si richiedeva un coefficiente di colpevolezza. Lo si richiedeva per il fatto base di partenza, non per le conseguenze ulteriori.

Il ruolo della corte costituzionale

La corte entra in funzione nel 1956, e nella giurisprudenza dei primi decenni dà una lettura riduttiva del principio dell'art 27 c 1, limitandolo ad un divieto di responsabilità per fatto altrui. La svolta si ha nel 1988 (Sent. 364/1988). Davanti alla corte viene portato un problema, non proprio evidente di responsabilità oggettiva. Si trattava dell'art 5, che stabiliva drasticamente il principio per cui l'ignoranza e l'errore della legge penale non scusa mai, nella prospettiva del codice del '30. In qualche modo questo significava che mancava un collegamento psicologico, soggettivo, l'elemento di colpevolezza, anche nei casi in cui l'ignoranza della legge penale non dipendeva dall'azione del soggetto. Non era rimproverabile questa ignoranza. La corte, nell'88, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art 5. Ma lo fa all'esito di un percorso argomentativo non indifferente. Non è una questione di nicchia: è un momento significativo, è lo sviluppo della responsabilità penale in base ai nuovi principi costituzionali.

Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva

La corte, nel 1988, ammette che la responsabilità oggettiva è incostituzionale perché in contrasto con l'art 27 c 1, almeno per quel che riguarda gli elementi significativi di una fattispecie penale. Si poteva interpretare che siccome all'epoca le circostanza aggravanti erano imputate oggettivamente, forse la corte voleva dire che una eventuale imputazione oggettiva delle circostanze non è un problema, ma imputazione oggettiva di elementi fondamentali sì. Afferma che occorre un criterio di colpevolezza. Se non è il dolo, almeno la colpa.

Come sempre avviene, si interviene su una norma che viene portata alla sua attenzione. Si pronuncia sull'art 5, ma sviluppa un argomento di vasta portata. Si può dire che aggiungendosi alle posizioni dottrinali in materia, anche la giurisprudenza costituzionale ritiene che forme più importanti di responsabilità oggettiva siano costituzionalmente inaccettabili. Bisogna vedere fino a che punto c'è stata una penetrazione di questo principio all'interno della materia penale. Però si deve prendere atto che c'è un principio costituzionale per cui deve essere rispettato il principio di colpevolezza.

Impatto del principio di colpevolezza

A questo punto si deve valutare l'impatto di questo principio stabilito nella costituzione con i principi in materia di elemento soggettivo redatti dal codice, che rimangono formalmente quelli del 1930, che sono norme che non sono state toccate dalla corte costituzionale, a parte il discorso dell'art 5, né dal legislatore, salvo alcuni accorgimenti in tema di aggravanti.

Imputazione soggettiva

Lo schema che presenta il codice in termini di imputazione soggettiva del reato distingue tra delitti e contravvenzioni, che si distinguono per la tipologia della pena. Nei delitti vale la regola generale per cui, in assenza di giustificazione, la responsabilità penale normale è per dolo. Solo nei casi espressamente previsti si risponde per preterintenzione oppure per colpa. Se in una norma si incrimina un delitto, e non c'è scritto nulla dell'elemento soggettivo, significa che si risponde solo per dolo. Tanto è vero che per avere una responsabilità preterintenzionale bisogna avere l'art 584, che indichi esplicitamente che punisce l'omicidio preterintenzionale, è uno dei pochi casi esplicitamente definiti come preterintenzionali. È banale e noto che si risponde per colpa quando c'è un'esplicita previsione. Non a caso il codice colloca l'omicidio doloso nell'art 575, mentre l'omicidio colposo all'art 589, seguito dall'omicidio colposo stradale nel 589 bis. Sono norme che puniscono dei fatti per colpa.

È intuibile che c'è un cambiamento di pena a seconda dell'elemento oggettivo. Nelle contravvenzioni, ultimo comma art 42 chiarisce che trattandosi di fatti meno importanti, il legislatore non fa differenze, e chiama a rispondere di un reato contravvenzionale indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Identificata una contravvenzione non si legge nulla circa delle indicazioni in tema di elemento soggettivo. A differenza dei delitti non significa che si venga puniti a titolo di dolo, perché si viene punito anche per colpa. Semplifica l'accertamento dell'elemento soggettivo, perché non richiede una ricostruzione circa il dolo di chi ha commesso il fatto.

L'articolo 43 e l'elemento soggettivo

L'art 43 poi sviluppa i concetti in tema di elemento soggettivo, cercando di definire, con un po' di approssimazioni, le nozioni anticipate già all'art 42. In apertura stabilisce un'indicazione, che fa riferimento alla coscienza e volontà della condotta, non si sta parlando dell'intero reato: c'è una prima indicazione che ha a che fare con l'elemento soggettivo, ma in modo approssimativo, che è la condotta del reato. Si dice che uno non è chiamato a rispondere di una sua azione o omissione se non ha agito con coscienza e volontà. Questa indicazione non va presa alla lettera, sembra contraddittorio dire che ci voglia volontà anche per dei fatti meramente per colpa, dove la volontà non c'è. Si deve sottolineare che quando si parla di volontà si parla di volontà allo stato potenziale, nel senso che il soggetto può controllare la sua condotta.

Il legislatore italiano sottolinea che se proprio manca un segmento di collegamento tra potenziale imputato e condotta che gli viene attribuita, se manca un comportamento in termini di consapevolezza quello che fa, di non poter controllare la sua condotta, non ha rilevanza penale. Ci sono alcuni articoli del codice in cui in effetti manca la coscienza e volontà della condotta.

  • Forza maggiore, art 45 cp, significa una forza esterna, non derivante dal comportamento di altri soggetti, di uomini, esseri umani, che in qualche modo fa perdere il controllo della propria azione. Siamo in moto e arriva vento forte che spinge il motociclista contro un passante o un'auto o un altro motociclista. Si dice nel momento in cui si realizza una condotta che cagiona l'evento, il soggetto non aveva la possibilità di controllare la propria volontà, cioè ha agito senza coscienza e volontà. Ma bisogna prestare attenzione: la folata di vento era improvvisa, ma se c'è stata un'allerta che riguarda vento forte e si prende il telonato e si perde il controllo, è ovvio che la situazione di difficoltà si verificherà. Il concetto di coscienza e volontà non può essere tradotto brutalmente nel senso che uno non risponde se in quel momento non è pienamente padrone del suo comportamento. Bisogna valutarlo in un contesto più ampio.
  • Costringimento fisico, art 46 cp, per cui qualcuno, un essere umano, che forza la condotta di quello che ci appare il soggetto che poi definiremo non punibile per mancanza di coscienza e volontà. Ad un soggetto viene messa in mano un'arma e lo si costringe con la forza a premere il grilletto. Ci deve essere uno squilibrio tra chi costringe e chi è costretto. Sono situazioni talmente marginali che non sono certamente i profili più importanti.

Normalmente uno agisce con coscienza e volontà. È in grado di controllarsi. Se uno si accendeva la sigaretta e buttava il fiammifero per terra, a seconda del luogo in cui si era, poteva scoppiare un incendio. Ovvio che non si voleva scatenare un incendio, si ha solo fatto un gesto automatico. È normale buttare via il fiammifero senza pensare che sia acceso. Non è un pericolo inevitabile, bisogna fare uno sforzo per evitarlo. Il fiammifero doveva essere spento prima di buttarlo. Che è una situazione diversa qualora qualcuno costringesse a buttarlo per terra.

Incoscienza involontaria e costringimento

I casi di incoscienza involontaria, di costringimento fisico, che sfociano in un reato, sono tutto sommato abbastanza marginali. Normalmente uno controlla la sua condotta.

Discussione sull'elemento soggettivo

Entriamo nel discorso dell'elemento soggettivo.

Dolo

Per rispondere per dolo bisogna compiere un certo atto. Il piromane sa perfettamente quello che fa: getta il fiammifero per appiccare l'incendio. Si rende anche conto dell'evento incendio. Si incrimina chi cagiona un incendio. Il dolo nella sua forma più tipica, è un dolo intenzionale o diretto. Un soggetto è pienamente consapevole di quello che fa e ha l'intenzione di scatenare l'incendio. Nell'omicidio doloso, spesso, chi agisce sa benissimo quello che fa. Uno ha aspettato il rivale in amore e l'ha ucciso: il soggetto è consapevole di sparare ed è consapevole di cagionare la morte della vittima.

Il dolo, però, ha anche una forma meno percepibile, che è il cosiddetto dolo eventuale, su cui si è sviluppata recentemente una discussione. In prima approssimazione, si può dire che il soggetto è consapevole della sua condotta, non vuole produrre quel risultato. Tuttavia, si è rappresentato mentalmente si è sviluppata l'idea di quel risultato: non era il suo obiettivo, ma agisce al costo di provocare quella conseguenza. Sto fuggendo inseguito dalla polizia, per intimidire gli inseguitori sparo dal finestrino alcuni colpi e prendo una persona. Non voleva uccidere nessuno, voleva solo scappare. Ma nel momento in cui spara ad altezza uomo: accetta il rischio. Se le accetta, si entra nell'accezione del dolo eventuale. Il soggetto sa della sua condotta scorretta ma accetta il rischio.

Il caso Tissen Group

Sulla nozione di dolo eventuale è calata una sentenza delle sezioni unite, nel caso Tissen Group, multinazionale di origine tedesca nel campo della produzione di acciaio, che ha stabilimenti alterni, tra cui a Torino, che aveva una scarsa manutenzione sulle linee di produzione. C'erano stati degli incidenti, che indicavano delle carenze sul piano della sicurezza, ma nulla di tragico. Un giorno la perdita di liquido infiammabile era stata maggiore dal solito e scoppia un incendio. Vengono coinvolti un gruppo di operai, che si trova nei pressi, di cui ne sopravviverà solo uno, gli altri muoiono per le ustioni riportate. Si apre un procedimento penale nei confronti dei dirigenti, dai vertici ai livelli intermedi. La procura di Torino parte per questo caso, per i vertici aziendali della multinazionale, cioè i due mega dirigenti, condannati ma ancora a piede libero, viene imputato loro l'incriminazione di omicidio doloso, quelli sottordinati, invece, per omicidio colposo plurimo. I vertici non volevano investire in sicurezza perché sapevano che avrebbero chiuso a Torino. Ovvio, non volevano uccidere nessuno però non hanno investito in sicurezza, quindi hanno accettato il rischio e hanno cagionato quel che effettivamente è avvenuto.

Si apre un processo che si snoda con condanne per i due massimi dirigenti della Tissen Group, per omicidio doloso. La vicenda, già in appello c'erano stati dei dubbi, approda in cassazione e viene rimessa alle sezioni unite: è la prima volta che un incidente in fabbrica viene inquadrato nell'ambito dell'omicidio volontario, anche se è meglio dire omicidio doloso, perché copre la volontà della condotta che l'ipotesi di dolo eventuale. In sostanza, la sentenza delle sezioni unite rimanda indietro il procedimento dicendo che non è un problema di dolo eventuale, perché il dolo eventuale va interpretato in termini più rigorosi, non basta la formula "i soggetti hanno accettato il rischio nonostante la previsione dell'evento". Vengono date delle indicazioni un po' puntigliose, qualcuna forse nemmeno molto congruente. Si accenna in chiusura che c'è dolo eventuale saltato se si dimostra che colui che ha agito avrebbe comunque agito anche se avesse previsto in termini di certezza il verificarsi dell'evento. Questo fino al giorno prima si spiegava come dolo diretto, non eventuale.

Dolo eventuale, che aveva una formula abbastanza collaudata, adesso richiede un certo impegno. In Francia il dolo è intenzione. Dilatano per responsabilità dolosa la responsabilità dolosa. Mentre noi e i tedeschi usiamo la categoria del dolo eventuale, che tende a responsabilizzare maggiormente chi agisce, perché non ci si deve solo limitare a dire che non si vuole quella conseguenza, ma si deve agire in modo che non si verifichi ciò che è prevedibile.

Dopo la sentenza Tissen Group e la serie di indicazioni date da questa sentenza, utilizzare il dolo eventuale è più difficile, certamente per gli organi della accusa, ma anche per qualche imputato, che avrà una responsabilità solo a titolo di colpa. Quindi, detto ciò, bisogna prestare attenzione quando si parla di dolo, perché non si intende solo l'assassino che vuole la morte della vittima.

Tra l'altro, il legislatore già dell'epoca della codificazione, non aiutava il dibattito, collocando al confino con il dolo eventuale una forma di colpa, definita colpa cosciente. Che esista la colpa cosciente è dimostrato dalla definizione della colpa, art 43: si risponde per colpa, a certe condizioni, di un evento, anche se lo ha preveduto.

Il problema: ma se c'è la previsione, non ci sarebbe dolo eventuale? Bisogna cercare di spiegare che mentre nel dolo eventuale, che è un dolo di previsione, seppure con tutti i paletti possibili, significa che la previsione è una previsione concreta, c'è probabilità che l'evento si verifichi, nella colpa cosciente, per spiegare questa strana idea che ha avuto il legislatore, si parla di colpa con previsione, quando la previsione è in termini negativi. Se uno di noi avendo molta fretta guida in autostrada ai 170 km/h o va agli 80 in centro abitato, non può non essersi immaginato che la sua condotta qualche coefficiente di pericolosità la ha. Non finisce nel dolo se è ragionevole pensare se è convinto di poter evitare l'evento, lo prevede astrattamente. Si agisce con la previsione negativa dell'evento, si prevede astrattamente, si prevede che questo non si verificherà. Se sulla base di quella che è la realtà dei fatti, si può ricostruire un ragionamento per cui il soggetto ha agito con la sicurezza di non provocare quell'evento, siamo nella colpa cosciente. Se si sale di un gradino, si finisce nell'ambito di dolo eventuale. La colpa cosciente è la forma più intensa di colpa, nella maggior parte dei casi (98/99%) si agisce per colpa incosciente, per cui non c'è questa previsione astratta.

La colpa viene declinata, secondo l'art 43, in due poli di riferimento, si parla di:

  • Colpa generica; colpa per negligenza, imprudenza, imperizia,
  • Colpa specifica; colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline, o colpa per inosservanza di leggi, non interpretando in maniera cavillosa il concetto di legge, in quanto si fa riferimento anche a norme infralegislative.

La differenza tra queste due forma di colpa consiste nel fatto che nella colpa generica manca un riferimento normativo su cui costruire la colpa, che lo si ricostruisce sulla base di massime e di esperienza. Se si deve portare fuori una sedie...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pisa Paolo.
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