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IMPRENDITORI INDIVIDUALI (ART.16, C.1BIS, D.LGS. 147/2015)

REQUISITI RICHIESTI:

  • trasferire la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
  • impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni;
  • svolgere attività prevalentemente nel territorio italiano;
  • l'avvio dell'attività di impresa deve avvenire nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019.

ESCLUSIONE:

  • non si applica ai redditi di società di persone per trasparenza;
  • non si applica a società di capitali a ristretta base azionaria.

DISCIPLINA IMPATRIATI POST 29.04.2019

SPORTIVI PROFESSIONISTI (ART.16, C.5QUATER-C.5QUINQUIES, D.LGS. 147/2015)

Estensione a questa categoria senza bisogno di interpello;

  • è richiesto un contributo dello 0,5% della base imponibile;
  • prevede esclusivamente l'abbattimento del reddito al 50% per cinque periodi di imposta;
  • non sono applicabili le altre disposizioni previste (figli minorenni, ecc.).

Possesso immobili, residenza• nelle regioni sopracitate, proroga).

DISCIPLINA IMPATRIATI POST 29.04.2019

AGEVOLAZIONE PREVISTA

L'accesso al regime agevolato non è subordinato alla presentazione da parte del contribuente, di una preventiva• istanza di interpello;

esenzione del 70% del reddito di lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia;

per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e• Sicilia, l'esenzione è del 90%;

è applicabile per il periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4• successivi;

il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta da presentare al datore di lavoro (bozza 1). Il datore• applicherà il beneficio dalla prima busta paga successiva alla richiesta e poi effettuerà il conguaglio a fine anno. Se il datore non

può riconoscere l'agevolazione, il contribuente può usufruirne in dichiarazione dei redditi indicando l'importo ridotto;

il lavoratore autonomo e l'imprenditore può usufruirne in dichiarazione dei redditi oppure in sede di applicazione della ritenuta d'acconto al committente presentando una dichiarazione scritta (bozza 2).

BOZZA 1 - LAVORATORE DIPENDENTE

BOZZA 2 - LAVORATORE AUTONOMO

DISCIPLINA IMPATRIATI POST 29.04.2019

DECADENZA

Si decade dal beneficio se si sposta nuovamente la residenza prima dei due anni dal rientro.

PROROGA

Requisiti (alternativi):

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) al momento del rientro;
  • acquistare un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà), successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.

altrasferimento;iscritti all'AIRE (ovvero dimostrare residenza all'estero) oppure essere cittadini di Stati membri dell'UE.

  • Agevolazione prevista: esenzione del 50% del reddito di lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia;
  • per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo), negli ulteriori 5 periodi di imposta, l'esenzione aumenta al 90% del loro ammontare.

Esercizio proroga: presentare richiesta scritta di proroga al datore di lavoro (lavoratore dipendente) o al committente (lavoratore autonomo), oppure esplicitarlo in dichiarazione dei redditi (bozza 3)

BOZZA 3 - PROROGA LAVORATORE DIPENDENTE / AUTONOMO

PRASSIC.M. 33/E DEL 28.12.2020 - CHIARIMENTI INTERPRETATIVI

  1. Contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero.
  2. Contribuenti che svolgono lavoro subordinato a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale.
Conseguimento del titolo dopo il periodo di ventiquattro mesi. D) Funzionari ed agenti dell'unione europea. E) Datore di lavoro non residente. F) Diritti d'autore. G) Bonus maturato nell'ultimo anno di fruizione del regime agevolato degli impatriati ma percepito in annualità successive. H) Incompatibilità tra il regime forfetario e quello degli impatriati. I) Cittadini stranieri. J) Contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita. C.M. 33/E DEL 28.12.2020- DISTACCO ALL'ESTERO - C.M. 17/E del 23.05.2017: i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio, in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. R.M. 76/E del 05.10.2018: possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi. Esempio: - distacco

più volte prorogato nel tempo => affievolimento dei legami con il territorio italiano / effettivo radicamento nel territorio estero;

rientro in Italia NO continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (es. ruolo aziendale differente rispetto a quello originario grazie alle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero).

NO AGEVOLAZIONE SE MEDESIMO CONTRATTO E MEDESIMO DATORE DI LAVORO

SI AGEVOLAZIONE SE DIVERSO CONTRATTO (NUOVO RUOLO) E MEDESIMO DATORE DI LAVORO

MA ANCHE SE NUOVO RUOLO NON DEVE ESSERCI CONTINUITà SOSTANZIALE CON L’ATTIVITà LAVORATIVA SVOLTA PRIMA DELL’ESPATRIO.

Elenco esemplificativo ma non esaustivo di indici di una situazione di continuità sostanziale:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • clausole volte a non liquidare i ratei.

di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;

clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

PRASSIINTERPELLO n. 919-14/2018 della DRE CALABRIA: "il requisito del collegamento è uno degli elementi che devono trovare riscontro per l'applicazione dell'agevolazione sui lavoratori impatriati, ex art. 16 del d.lgs. n. 147/15. il collegamento deve sussistere tra il momento di impatrio e quello di inizio dell'attività lavorativa".

Il requisito del collegamento non è riscontrabile direttamente nella norma (art. 16) ma, piuttosto, rappresenta un requisito aggiuntivo posto dall'Agenzia delle

Entrate ad ulteriore vincolo per i lavoratori che decidono di impatriare in Italia. L'obiettivo di questo ulteriore requisito è quello di evitare potenziali fattispecie (elusive) di richiesta dell'agevolazione anche da parte di soggetti impatriati in Italia per motivi non lavorativi (es. studenti che rientrano in Italia per ivi terminare un ciclo di studi) che, al momento dell'inizio di un'attività lavorativa potrebbero chiedere questo tipo di agevolazione. Anche nel caso di lavoro autonomo e di impresa, il lavoratore che rientra in Italia per svolgere tali attività non può attendere ad aprire la propria partita Iva. L'apertura della partita Iva nell'immediato momento di rientro in Italia è l'elemento che serve per verificare il requisito del collegamento. GIURISPRUDENZA SENTENZA N. 1474 DEL 21 APRILE 2023 (CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA) «l'applicazione del regime agevolativo per»

I lavoratori che, a norma dell'art.2 TUIR, trasferiscono la propria residenza nel territorio dello stato ("impatriati") è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente interessato, come risulta espressamente dall'art. 16 comma 4 del D. Lgs. n. 147 del 2015, modificato dall'art. 8 bis del D.L. n. 148 del 2017, secondo cui i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 legge n.78 del 2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, che intendono avvalersi, alternativamente, dello specifico regime agevolativo previsto dal citato art.16, devono esercitare una apposita opzione seguendo "le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l'applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell'imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.

16, ha manifestato la volontà di non esercitare l'opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art. 38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell'opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto".

COMPILAZIONE C.U.

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE DIPENDENTE

Codici campo 6 (da istruzioni CU):

2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

4 - nel caso di somme

corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;

nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni.

dalla legge 19 dice

Dettagli
A.A. 2023-2024
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher areniello.monja di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bianco Rosario.