IL CONTRATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO (1321)
Il contratto è definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Contratti, che costituiscono lo strumento legale per:
- procurarsi il diritto a ottenere la prestazione di un’altra persona, come
fonte di obbligazioni (1173)
- realizzare la circolazione giuridica dei beni, come modo di acquisto a
titolo derivativo della proprietà (922) e degli altri diritti reali.
Il contratto:
- bilaterale
- patrimoniale
distinzione tra fatti, atti e negozi giuridici:
- i fatti giuridici, che sono rilevanti per il diritto e sono idonei a produrre
determinati effetti giuridici, dai fatti giuridicamente irrilevanti, che invece
non vengono presi in considerazione dal diritto e di regola sono privi di
qualsiasi effetto giuridico. I fatti giuridici avvenimenti naturali o dei
comportamenti volontari dell’uomo che, in relazione al fatto di essere
conformi o meno a una norma giuridica, possono essere leciti o illeciti.
- I atti giuridici in senso ampio, si distinguono in atti non negoziali, quando
consistono in un comportamento volontario che produce gli effetti
previsti da una norma giuridica, e in atti giuridici.
- Nell’ambito degli atti non negoziali rientrano:
- gli atti materiali, che sono semplici comportamenti o modificazioni del
mondo esterno.
- gli atti voluti, che sono l’adempimento di un obbligo o di un dovere
giuridico.
- gli atti dichiarativi, o dichiarazioni, che sono la dichiarazione di
conoscenza di determinato fatto.
Gli atti negoziali, che tradizionalmente vengono chiamati anche negozi
giuridici, consistono in una dichiarazione di volontà diretta a produrre degli
effetti riconosciuti e garantiti dal diritto.
Nei negozi giuridici non vi è soltanto la volontà di compiere un atto ma anche
quella di produrre determinati effetti giuridici.
L’espressione più importante dell’autonomia privata, che consiste nel potere
riconosciuto ai singoli di darsi da se le proprie regole e di autodisciplinare i
rapporti che li riguardano.
Nell’ambito degli atti negoziali vengono operate diverse classificazioni:
- unilaterali e bilaterali o plurilaterali, a seconda che siano costituiti dalla
dichiarazione di volontà di una sola parte oppure due o più parti.
- Formali (matrimonio o testamento) e non formali ( vendita di un bene
mobile).
- A causa di morte e tra i vivi, a seconda che i loro effetti dipendano o
meno dalla morte delle persona da cui proviene la dichiarazione.
- Patrimoniale e non patrimoniali, a seconda che riguardino o meno degli
interessi o dei rapporti di natura prevalentemente economica e valutabile
immediatamente in denaro;
I negozi patrimoniali, a loro volta, si distinguono in negozi:
- A titolo oneroso o a titolo gratuito, a seconda che al vantaggio
patrimoniale di una parte corrisponda anche un sacrificio della stessa
parte o soltanto della controparte.
LE PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI
I contratti possono essere classificati in: tipici atipici, a titolo oneroso e gratuito,
consensuali e reali, con effetti e obbligatori, con prestazioni corrispettive e con
obbligazioni a carico di una sola parte.
I CONTRATTI TIPICI E ATIPICI
A differenza del principio del numero chiuso che caratterizza i diritti reali, e
come vedremo anche le promesse unilaterali, in materia di contratti vige infatti
un principio di atipicità. Tale principio incontra però alcune deroghe in
particolari settori, per esempio in materia di contratti agrari, nei quali non sono
ammessi contratti diversi da quelli espressamente previsti a disciplinati dalla
legge.
Contratti tipici, o nominati, sono contratti che vengono previsti e disciplinati
espressamente dalla legge.
Contratti atipici, o innominati, sono contratti che non vengono previsti e
disciplinati dalla legge.
I contratti atipici sono riconosciuti dalla legge solamente quando sono diretti a
soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (1322),
o altri interessi non illeciti .
I CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E GRATUITO
Nei contratti a titolo oneroso ciascuno parte deve sopportare un sacrificio
patrimoniale per ottenere un determinato vantaggio
Nei contratti a titolo gratuito una parte ottiene un vantaggio patrimoniale senza
dovere subire un corrispondente sacrificio. La donazione (769), il mandato
gratuito (1709), il deposito gratuito (1769), il comodato (1803) e il mutuo senza
interessi (1815).
I CONTRATTI CONSENSUALI E REALI
I contratti consensuali si concludono nel momento in cui le parti raggiungono
un accordo.
I contratti reali si concludono soltanto nel momento in cui viene eseguita la
consegna della cosa che ne costituisce giuridicamente l’oggetto. Deposito
(1766), il comodato (1803) e il mutuo (1813).
I CONTRATTI CON EFFETTI REALI E CON EFFETTI OBBLIGATORI
I contratti con effetti reali trasferiscono la proprietà oppure trasferiscono o
costituiscono un altro diritto reale (1376).
I contratti con effetti obbligatori producono solamente il sorgere di obbligazioni
a carico delle parti.
I CONTRATTI CON PRESTAZIONR CORRISPETTIVE E CON OBBLIGAZIONI A
CARICO DI UNA SOLA PARTE
Nei contratti con prestazioni corrispettive le parti si obbligano reciprocamente
una determinata prestazione.
Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, detti anche con
obbligazioni unilaterali, soltanto una parte si obbliga a eseguire un determinata
prestazione. La donazione, deposito a titolo gratuito, il comodato, il mutuo, la
fideiussione.
GLI ELEEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Accanto agli elementi essenziali e accidentali del contratto, anche alcuni
elementi naturali. Possono essere considerati come gli effetti di un contratto
che sono previsti da norme dispositive e, in quanto tali, possono essere
derogati esclusi da una diversa volontà delle parti interessate.
Gli elementi essenziali sono previsti da norme imperative, non derogabili da
una diversa volontà delle parti interessate, e costituiscono i requisiti necessari
di un contratto.
Se mancano uno o più di questi elementi, infatti, il contratto è nullo e non
produce alcun effetto giuridico (1418).
Gli elementi essenziali del contratto sono (1325):
- L’accordo
- La causa
- L’oggetto
- La forma, quando è richiesta dalla legge a pena di nullità.
L’ACCORDO DELLE PARTI
Consiste nella volontà di concludere un determinato contratto.
L’accorda si forma da la proposta e l’accettazione, per poter produrre effetti
giuridici, la volontà deve essere esternata o manifestata.
La manifestazione della volontà può essere:
- Espressa, quando la volontà di una persona viene dichiarata in modo
esplicito con qualsiasi mezzo di comunicazione;
- Tacita, o indiretta, quando la volontà si desume in modo da un
comportamento concludente e cioè da un comportamento che, in base
alla legge o alle circostanza concrete, è inequivocabilmente incompatibile
con la volontà contraria.
Nel linguaggio comune si sente dire spesso che chi tace acconsente, in quanto
la mancata dichiarazione di una volontà contraria viene considerata di solito
come una manifestazione tacita di consenso.
Per il diritto, di regola il silenzio non ha nessuno significato giuridico, perché
non soltanto non acconsente, ma neppure dissente.
LA CAUSA
Individua la funzione economico-sociale di un contratto.
Scopo oggettivo che un contratto è diretto a realizzare ed è tipica, in quanto è
comune a tutti i contratti che appartengono a un determinato tipo.
La causa deve essere lecita, cioè non deve essere contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, altrimenti il contratto è nullo
(1418):
- Le norme imperative sono quelle disposizioni che sono poste a tutela di
interessi di carattere generale e che non sono derogabili da una diversa
volontà delle parti interessate;
- L’ordine pubblico è costituito dal complesso delle norme e dei principi
fondamentali che disciplinano lo svolgimento della vita sociale ed
economica del nostro paese.
- Il buon costume, è rappresentato dall’insieme dei principi della morale,
non solo sessuale ma anche sociale.
Dalla causa si distinguono motivi soggettivi, che sono costituiti dalle ragioni
che spingono in concreto le parti a stipulare un determinato contratto: mentre
la causa di un contratto è sempre la stessa, di solito i motivi variano da
contratto a contratto e da persona a persona.
I motivi sono irrilevanti per il diritto.
Il motivo, può divenire giuridicamente rilevante quando è illecito. Un contratto
infatti è nullo quando è stato concluso per un motivo illecito e comune a
entrambe le parti (1345).
L’OGGETTO
Di un contratto è la cosa o il diritto che viene trasferito oppure la prestazione
che una parte si obbliga a eseguire.
L’oggetto deve essere (1346):
- Possibile, in senso fisico e giuridico cosi per esempio non è possibile la
vendita di un bene che è stato distrutto o che è già di proprietà del
compratore.
- Lecito, cioè non contrastante con norme imperative, con l’ordine
pubblico o con il buon costume.
- Determinato, in quanto è gia identificato con precisione nel contratto, o
determinabile, perché si può identificare in base a criteri oggettivi
contenuti nello stesso contratto o desumibili da altri elementi.
LA FORMA
È il mezzo con il quale viene comunicata all’esterno la volontà delle parti di
concludere il contratto.
Libertà della forma, di solito per la conclusione di un contratto non è richiesta
una forma particolare e le parti possono esternare la loro volontà nel modo che
ritengono più opportuno. la volontà può essere manifestata in qualsiasi modo,
scritto, verbale, gestuale o anche tacita.
La forma richiesta dalla legge si distingue in:
- Essenziale, quando costituisce un elemento essenziale del contratto, che
è nullo se viene concluso in una forma diversa (1418).
- Probatoria, quando è richiesta soltanto per provare il contenuto del
contratto, che è ugualmente valido se viene concluso in una forma
diversa.
Elementi essenziali ( in mancanza il contratto è nullo):
- Accordo delle parti manifestazione di volontà delle pari
- Causa funzione economica-sociale
- Oggetto cosa o prestazione
- Forma modo di esternazione della volontà
Divergenza tra le parti, è necessario stabilire se si deve considerare prevalente
la volontà interna o la dichiarazione esterna.
La simulazione ric
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