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IL CONTRATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO (1321)

Il contratto è definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per

costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Contratti, che costituiscono lo strumento legale per:

- procurarsi il diritto a ottenere la prestazione di un’altra persona, come

fonte di obbligazioni (1173)

- realizzare la circolazione giuridica dei beni, come modo di acquisto a

titolo derivativo della proprietà (922) e degli altri diritti reali.

Il contratto:

- bilaterale

- patrimoniale

distinzione tra fatti, atti e negozi giuridici:

- i fatti giuridici, che sono rilevanti per il diritto e sono idonei a produrre

determinati effetti giuridici, dai fatti giuridicamente irrilevanti, che invece

non vengono presi in considerazione dal diritto e di regola sono privi di

qualsiasi effetto giuridico. I fatti giuridici avvenimenti naturali o dei

comportamenti volontari dell’uomo che, in relazione al fatto di essere

conformi o meno a una norma giuridica, possono essere leciti o illeciti.

- I atti giuridici in senso ampio, si distinguono in atti non negoziali, quando

consistono in un comportamento volontario che produce gli effetti

previsti da una norma giuridica, e in atti giuridici.

- Nell’ambito degli atti non negoziali rientrano:

- gli atti materiali, che sono semplici comportamenti o modificazioni del

mondo esterno.

- gli atti voluti, che sono l’adempimento di un obbligo o di un dovere

giuridico.

- gli atti dichiarativi, o dichiarazioni, che sono la dichiarazione di

conoscenza di determinato fatto.

Gli atti negoziali, che tradizionalmente vengono chiamati anche negozi

giuridici, consistono in una dichiarazione di volontà diretta a produrre degli

effetti riconosciuti e garantiti dal diritto.

Nei negozi giuridici non vi è soltanto la volontà di compiere un atto ma anche

quella di produrre determinati effetti giuridici.

L’espressione più importante dell’autonomia privata, che consiste nel potere

riconosciuto ai singoli di darsi da se le proprie regole e di autodisciplinare i

rapporti che li riguardano.

Nell’ambito degli atti negoziali vengono operate diverse classificazioni:

- unilaterali e bilaterali o plurilaterali, a seconda che siano costituiti dalla

dichiarazione di volontà di una sola parte oppure due o più parti.

- Formali (matrimonio o testamento) e non formali ( vendita di un bene

mobile).

- A causa di morte e tra i vivi, a seconda che i loro effetti dipendano o

meno dalla morte delle persona da cui proviene la dichiarazione.

- Patrimoniale e non patrimoniali, a seconda che riguardino o meno degli

interessi o dei rapporti di natura prevalentemente economica e valutabile

immediatamente in denaro;

I negozi patrimoniali, a loro volta, si distinguono in negozi:

- A titolo oneroso o a titolo gratuito, a seconda che al vantaggio

patrimoniale di una parte corrisponda anche un sacrificio della stessa

parte o soltanto della controparte.

LE PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI

I contratti possono essere classificati in: tipici atipici, a titolo oneroso e gratuito,

consensuali e reali, con effetti e obbligatori, con prestazioni corrispettive e con

obbligazioni a carico di una sola parte.

I CONTRATTI TIPICI E ATIPICI

A differenza del principio del numero chiuso che caratterizza i diritti reali, e

come vedremo anche le promesse unilaterali, in materia di contratti vige infatti

un principio di atipicità. Tale principio incontra però alcune deroghe in

particolari settori, per esempio in materia di contratti agrari, nei quali non sono

ammessi contratti diversi da quelli espressamente previsti a disciplinati dalla

legge.

Contratti tipici, o nominati, sono contratti che vengono previsti e disciplinati

espressamente dalla legge.

Contratti atipici, o innominati, sono contratti che non vengono previsti e

disciplinati dalla legge.

I contratti atipici sono riconosciuti dalla legge solamente quando sono diretti a

soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (1322),

o altri interessi non illeciti .

I CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E GRATUITO

Nei contratti a titolo oneroso ciascuno parte deve sopportare un sacrificio

patrimoniale per ottenere un determinato vantaggio

Nei contratti a titolo gratuito una parte ottiene un vantaggio patrimoniale senza

dovere subire un corrispondente sacrificio. La donazione (769), il mandato

gratuito (1709), il deposito gratuito (1769), il comodato (1803) e il mutuo senza

interessi (1815).

I CONTRATTI CONSENSUALI E REALI

I contratti consensuali si concludono nel momento in cui le parti raggiungono

un accordo.

I contratti reali si concludono soltanto nel momento in cui viene eseguita la

consegna della cosa che ne costituisce giuridicamente l’oggetto. Deposito

(1766), il comodato (1803) e il mutuo (1813).

I CONTRATTI CON EFFETTI REALI E CON EFFETTI OBBLIGATORI

I contratti con effetti reali trasferiscono la proprietà oppure trasferiscono o

costituiscono un altro diritto reale (1376).

I contratti con effetti obbligatori producono solamente il sorgere di obbligazioni

a carico delle parti.

I CONTRATTI CON PRESTAZIONR CORRISPETTIVE E CON OBBLIGAZIONI A

CARICO DI UNA SOLA PARTE

Nei contratti con prestazioni corrispettive le parti si obbligano reciprocamente

una determinata prestazione.

Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, detti anche con

obbligazioni unilaterali, soltanto una parte si obbliga a eseguire un determinata

prestazione. La donazione, deposito a titolo gratuito, il comodato, il mutuo, la

fideiussione.

GLI ELEEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Accanto agli elementi essenziali e accidentali del contratto, anche alcuni

elementi naturali. Possono essere considerati come gli effetti di un contratto

che sono previsti da norme dispositive e, in quanto tali, possono essere

derogati esclusi da una diversa volontà delle parti interessate.

Gli elementi essenziali sono previsti da norme imperative, non derogabili da

una diversa volontà delle parti interessate, e costituiscono i requisiti necessari

di un contratto.

Se mancano uno o più di questi elementi, infatti, il contratto è nullo e non

produce alcun effetto giuridico (1418).

Gli elementi essenziali del contratto sono (1325):

- L’accordo

- La causa

- L’oggetto

- La forma, quando è richiesta dalla legge a pena di nullità.

L’ACCORDO DELLE PARTI

Consiste nella volontà di concludere un determinato contratto.

L’accorda si forma da la proposta e l’accettazione, per poter produrre effetti

giuridici, la volontà deve essere esternata o manifestata.

La manifestazione della volontà può essere:

- Espressa, quando la volontà di una persona viene dichiarata in modo

esplicito con qualsiasi mezzo di comunicazione;

- Tacita, o indiretta, quando la volontà si desume in modo da un

comportamento concludente e cioè da un comportamento che, in base

alla legge o alle circostanza concrete, è inequivocabilmente incompatibile

con la volontà contraria.

Nel linguaggio comune si sente dire spesso che chi tace acconsente, in quanto

la mancata dichiarazione di una volontà contraria viene considerata di solito

come una manifestazione tacita di consenso.

Per il diritto, di regola il silenzio non ha nessuno significato giuridico, perché

non soltanto non acconsente, ma neppure dissente.

LA CAUSA

Individua la funzione economico-sociale di un contratto.

Scopo oggettivo che un contratto è diretto a realizzare ed è tipica, in quanto è

comune a tutti i contratti che appartengono a un determinato tipo.

La causa deve essere lecita, cioè non deve essere contraria a norme

imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, altrimenti il contratto è nullo

(1418):

- Le norme imperative sono quelle disposizioni che sono poste a tutela di

interessi di carattere generale e che non sono derogabili da una diversa

volontà delle parti interessate;

- L’ordine pubblico è costituito dal complesso delle norme e dei principi

fondamentali che disciplinano lo svolgimento della vita sociale ed

economica del nostro paese.

- Il buon costume, è rappresentato dall’insieme dei principi della morale,

non solo sessuale ma anche sociale.

Dalla causa si distinguono motivi soggettivi, che sono costituiti dalle ragioni

che spingono in concreto le parti a stipulare un determinato contratto: mentre

la causa di un contratto è sempre la stessa, di solito i motivi variano da

contratto a contratto e da persona a persona.

I motivi sono irrilevanti per il diritto.

Il motivo, può divenire giuridicamente rilevante quando è illecito. Un contratto

infatti è nullo quando è stato concluso per un motivo illecito e comune a

entrambe le parti (1345).

L’OGGETTO

Di un contratto è la cosa o il diritto che viene trasferito oppure la prestazione

che una parte si obbliga a eseguire.

L’oggetto deve essere (1346):

- Possibile, in senso fisico e giuridico cosi per esempio non è possibile la

vendita di un bene che è stato distrutto o che è già di proprietà del

compratore.

- Lecito, cioè non contrastante con norme imperative, con l’ordine

pubblico o con il buon costume.

- Determinato, in quanto è gia identificato con precisione nel contratto, o

determinabile, perché si può identificare in base a criteri oggettivi

contenuti nello stesso contratto o desumibili da altri elementi.

LA FORMA

È il mezzo con il quale viene comunicata all’esterno la volontà delle parti di

concludere il contratto.

Libertà della forma, di solito per la conclusione di un contratto non è richiesta

una forma particolare e le parti possono esternare la loro volontà nel modo che

ritengono più opportuno. la volontà può essere manifestata in qualsiasi modo,

scritto, verbale, gestuale o anche tacita.

La forma richiesta dalla legge si distingue in:

- Essenziale, quando costituisce un elemento essenziale del contratto, che

è nullo se viene concluso in una forma diversa (1418).

- Probatoria, quando è richiesta soltanto per provare il contenuto del

contratto, che è ugualmente valido se viene concluso in una forma

diversa.

Elementi essenziali ( in mancanza il contratto è nullo):

- Accordo delle parti manifestazione di volontà delle pari

- Causa funzione economica-sociale

- Oggetto cosa o prestazione

- Forma modo di esternazione della volontà

Divergenza tra le parti, è necessario stabilire se si deve considerare prevalente

la volontà interna o la dichiarazione esterna.

La simulazione ric

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HitlerNegro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Luci Claudio.
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