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Procedura di ricorso

Il ricorso si propone mediante notifica all'ufficio che ha emesso l'atto (art. 20). Il termine decadenziale di proposizione, a pena di inammissibilità, è di 60 giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre (art. 21): decorso il termine, l'atto è destinato a consolidarsi e nessun giudice potrà conoscerne o disapplicarlo. L'atto potrà dunque essere portato ad esecuzione, stante l'esecutività dello stesso. N.B. Il ricorso avverso il rifiuto tacito può invece essere proposto solo decorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda di restituzione. Dopodiché, la proposizione del ricorso è soggetta alla prescrizione del diritto. Occorre poi che il ricorrente si costituisca in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, mediante deposito della nota di iscrizione al ruolo (art. 22). Invece il soggetto resistente dovrà costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.

Depositando il fascicolo contenente le controdeduzioni, suffragate dalle prove debitamente indicate, i documenti offerti in comunicazione e le eccezioni in senso stretto (art.23): tuttavia, se non si costituisce nel termine, può costituirsi anche in seguito fino a che la causa non è stata trattata. Fino a tal momento, rimarrà contumace. Questo aspetto, pacifico nel diritto vivente, appare però in contraddizione con le esigenze di rapidità connesse al processo.

Dall'art. 24, il quale disciplina la possibilità di allegare documenti aggiuntivi e di proporre conseguentemente motivi aggiunti, si deduce la non possibilità di integrare i motivi già dedotti col ricorso in casi diversi da quello appena citato.

Il presidente della sezione cui è assegnato il ricorso, scaduti i termini per la costituzione in giudizio dell'amministrazione, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nel caso

in cui si manifesta (art. 27). La norma è stata pensata per sfoltire il processo tributario, al fine di evitare la trattazione collegiale di ricorsi palesemente inammissibili (senza motivi, non sottoscritti, senza domanda…). In ogni caso il provvedimento presidenziale è reclamabile avanti al Collegio (art. 28): se il Collegio intende accogliere il reclamo lo fa con ordinanza non impugnabile, la quale determinerà la prosecuzione del processo; diversamente pronuncia sentenza, se ritiene il ricorso inammissibile o il processo estinto (art. 28). Tale sentenza potrà essere a sua volta impugnata: l’esperienza insegna che vi sono cause aventi ad oggetto l’illegittimità degli atti che si sono concluse in Cassazione dopo 15 anni!

N.B. Si noti che nel momento in cui viene pronunciata ordinanza, nella successiva sede di giudizio il Collegio potrà ugualmente rilevare l’inammissibilità dell’atto e non riscontrerà

in questo senso:
anchequesto aspetto sembra in contraddizione con le esigenze di celerità che fondano alla norma.
Non sempre però si arriva ad instaurare il giudizio. Per effetto dell’art. 17-bis, nelle cause di valore inferiorea 50000€, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazionecon rideterminazione dell’ammontare della pretesa. In questi casi il ricorso non è procedibile fino allascadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa laprocedura. L’ente contro il quale è stato proposto reclamo provvede all’esame dello stesso e della propostadi mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli attireclamabili. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione,formula d'ufficio una propriaproposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa: l'amministrazione deve dunque valutare la correttezza del proprio accertamento ma anche cosa accadrà, in senso prospettico, nel successivo ed eventuale giudizio ed i costi ad esso correlati. Da questa norma emerge dunque un potere pubblico di disporre in chiave transattiva dell'obbligazione d'imposta correttamente disciplinato dalla legge quanto a limiti e funzioni. Riassumendo: se accoglie il reclamo, l'amministrazione annulla la pretesa. L'amministrazione potrà inoltre accettare la proposta di mediazione ovvero formularne una da sé, qualora non ritenga di accettare la proposta della controparte. 17/03/2021 La decisione sul ricorso avviene attraverso una valutazione del materiale fatto confluire in giudizio, la quale può essere o meno

accompagnata con una discussione orale. Tradizionalmente, si noti, l'oralità è requisito caratterizzante il processo tributario.

La norma poi prevede la possibilità di produrre in giudizio documenti entro 20 giorni dalla trattazione della causa e di memorie entro 10 giorni. Si ricordi che non è possibile per le parti addurre motivi nuovi o, per quanto riguarda l'amministrazione, innovare il contenuto dell'atto impugnato adducendo fatti o prove che non siano già ricomprese nell'atto originario (difatti è sulla base della motivazione dell'atto nella sua formulazione originaria che il contribuente esercita le sue difese e opera le sue valutazioni sul se agire o meno in giudizio, tale preclusione opera quindi in senso protettivo).

È poi prevista una tutela cautelare in presenza dei tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. L'accertamento mantiene infatti una certa esecutività in

Pendenza del contenzioso tributario, di quil'importanza della tutela cautelare. Il periculum in mora, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, inerisce alla circostanza che l'adempimento delle imposte provvisoriamente richieste possa pregiudicare irreparabilmente un bene della vita (es. qualora l'adempimento impedisse al contribuente di soddisfare esigenze primarie, ovvero quando potrebbe determinare una crisi nella continuazione dell'attività d'impresa). Il fumus boni iuris non rappresenta un'anticipazione del giudizio di merito, trattandosi di un accertamento più leggero circa la ammissibilità del ricorso (circostanza che viene peraltro esaminata già in sede di esame preliminare del ricorso) e circa la legittimità delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso stesso, quindi, in ultimo, sulla fondatezza di questo (es. infondato sarà il ricorso basato su un'interpretazione della norma contrastante).

con indicazioni della giurisprudenza maggioritaria o costituzionale). Il giudice al termine del giudizio può pronunciarsi circa la non debenza dell'imposta ovvero circa la parziale debenza della stessa, qualora intendesse accogliere parzialmente il ricorso in presenza di un atto dell'amministrazione solo parzialmente fondato. La sentenza può rideterminare le sanzioni, qualora l'applicazione di queste sia avvenute non in armonia col paradigma legislativo oppure condannare la P.A. al rimborso (qualora sia stata proposta un'azione di rimborso). Il giudizio si svolge in primo grado davanti alle Commissioni Provinciali e in secondo davanti alle Commissioni Regionali, potendo sfociare infine in Cassazione che è giudice in ultimo grado. È a tal proposito importante ricordare l'istituto della mediazione e del reclamo i quali, per quanto riguarda le controversie di valore inferiore a 50 mila euro, è pensato per evitare tali giudizi vadano.
  • ulteriormente a rallentare il lavoro della Suprema Corte (v. supra).
  • Incertezza della lite ed economicità dell’azione amministrativa divengono dunque, in questo quadro, criteri di gestione della lite sulla base dei quali la P.A. finanziaria può validamente disporre dell’obbligazione d’imposta in chiave transattiva.
  • Le controversie di valore superiore a 50 mila euro sono invece da sempre suscettibili di conciliazione giudiziale, sempre in ottica deflattiva (art. 48, 48-bis e 48-ter D. lgs. 546/1992, come modificato nel 2016): auspicabile è dunque la circostanza che tali criteri muovano la valutazione dell’amministrazione finanziaria anche in questi casi, pur dovendo questa rimanere nell’alveo della fondamentale tutela degli interessi pubblici.
  • N.B. Tassello ineliminabile nell’ambito della riforma tributaria è la revisione del processo tributario. Il giudice continuerà ad essere speciale, tuttavia è auspicabile la
valorizzazione dell'istituto della mediazione e il passaggio, per alcune cause, ad una composizione monocratica. Inoltre elemento chiave della riforma dovrebbe essere la rilettura del ruolo dell'amministrazione la quale, prima di reprimere, dovrebbe essere in grado di accompagnare il contribuente ad un buon adempimento dell'obbligo tributario: un'amministrazione, in buona sostanza, al servizio del contribuente e non pensata in chiave di struttura meramente punitiva. 23/03/2021 Sistema sanzionatorio nel diritto tributario Se l'accertamento e il contrasto all'evasione si limitassero alla riscossione dell'imposta dovuta, verrebbero in qualche modo incentivati i comportamenti contrari alla legge. In funzione disincentivante, sono previste dunque sanzioni amministrative e sanzioni penali per i casi più gravi. Le sanzioni amministrative hanno funzione afflittiva e rispondono del principio di responsabilità. Sono intrasmissibili agli eredi e non

Sono dovute in situazioni di obiettiva incertezza ovvero laddove l'adempimento non sia imputabile al contribuente per causa di forza maggiore. Perché le sanzioni abbiano natura afflittiva e non rappresentino, agli occhi del contribuente, una sorta di punizione ingiustificata, la disciplina dovrebbe essere modificata in taluni suoi punti. Si noti infatti che il contribuente si trova ad adempiere l'obbligo di dichiarazione attraverso una serie di attività eterogenee, che hanno ad oggetto la rappresentazione dei fatti rilevanti, la loro sussunzione nel paradigma normativo, l'applicazione delle norme. Il contribuente può dichiarare male dunque in molti modi: o perché non rappresenta correttamente i fatti (es. non dichiarando tutti i ricavi o esponendo costi fittizi), o perché applica in modo scorretto la legge (es. qualificando male il fatto, applicando un'agevolazione non dovuta). La sanzione è però unitariamente

parametrata a ciò che non si è dichiarato: nell'esempio, si avrà un'unica sanzione per la dichiarazione infedele, non avendo il legislatore previsto sanzioni connesse all'occultamento dei fatti e sanzioni specificatamente poste a repr
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicacilio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Miccinesi Marco.