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LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
8 La è un diritto legato intimamente al pieno svolgimento della
personalità umana e la sua maggiore o minore estensione incide, peraltro, sull’assetto democratico di un determinato
ordinamento costituzionale.
Oggetto di tale diritto sono le COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DEL PROPRIO PENSIERO: non sono allora
garantite le manifestazioni di pensieri altrui, di pensieri oggettivamente falsi oppure di quegli stati d’animo che non
possono essere considerati pensieri.
Questi altri tipi di manifestazioni non sono vietati di per sé, ma il legislatore, fermo il limite della ragionevolezza, può
vietarli.
L’art. 21 Cost. dichiara che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo scritto, la parola
e con ogni mezzo di diffusione; la statuizione costituzionale non vuol significare che tutti debbano disporre di
qualsiasi mezzo di diffusione, ma che se il tipo di mezzo non lo consente, le conseguenti limitazioni nell’uso debbono
essere contenute al massimo e conformate in modo tale da non creare posizioni di privilegio anche per i titolari di
organi pubblici.
Emblematico da questo punto di vista è il tema della radiotelevisione, materia oggetto nel corso degli anni di diversi
che hanno visto il loro approdo nella cosiddetta “legge Gasparri” la legge n. 112
interventi normativi, del 2004, sulla
cui base è stato emanato il Decreto legislativo n. 177 del 2005.
La libera manifestazione del pensiero incontra in ogni modo dei LIMITI:.
BUON COSTUME, espressamente indicato nell’art. 21 Cost. l’evoluzione
-il è una categoria elastica che varia con
sociale e che concerne la decenza ed il comune senso del pudore così come avvertiti in un certo momento storico.
in primis va tenuto presente l’ONORE, ricavabile dall’art. 3 Cost., che afferma la pari
-i LIMITI IMPLICITI:
dignità morale di tutti i cittadini e giustifica quindi la legittimità delle disposizioni penali che puniscono l’ingiuria,
la diffamazione, la calunnia nonché i relativi limiti al diritto di cronaca. A tale riguardo vanno anche ricordate le
norme che sanzionano il vilipendio degli organi costituzionali.
Altro limite è la RISERVATEZZA, che si fonda sul complesso di norme costituzionali che tutelano la libertà anche
morale degli individui, l’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, la libertà di religione ed i diritti di
famiglia. La riservatezza poi è tutelata con la specifica disciplina recata dal Decreto legislativo n. 196 del 2003 il
particolare garanzia i cosiddetti “dati sensibili”,
Codice in materia di protezione dei dati personali ove trovano
quelli cioè che concernono la salute delle persone, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, la
sfera sessuale o le origini razziali. È stata a tal proposito istituita un’autorità indipendente il Garante per la
protezione dei dati personali. Atteso, poi, che è libera la manifestazione dei pensieri “propri” e non di quelli altrui,
risulta legittima la previsione legale di diversi tipi di segreto: da quello d’ufficio a quelli che possono riguardare
determinate documentazioni ovvero invenzioni o scoperte.
In vista, inoltre, della salvaguardia di interessi pubblici costituzionalmente protetti sono ammessi altri tipi di
segreto: si pensi ai divieti di pubblicazione di determinati atti prescritti dal codice di procedura penale o dal codice
penale ed anche al segreto di Stato.
L’ORDINE PUBBLICO peraltro oggi è contemplato espressamente dalla Costituzione quale materia oggetto di
potestà legislativa statale all’art. 117, secondo comma, lettera h.
L’ordine pubblico che qui rileva è quello inteso quale ordine pubblico materiale, pertanto saranno vietate quelle
manifestazioni idonee a mettere in serio e concreto pericolo l’ordine pubblico e non quelle solo potenzialmente
idonee a turbarlo.
21 Cost. è poi affermata la libertà di stampa, che, appunto, “non può essere soggetta ad autorizzazioni o
Nell’art.
censure”. Non sono ammessi cioè provvedimenti preventivi che condizionino la pubblicazione di uno stampato oppure
siano volti a sindacarne anticipatamente il contenuto.
Il terzo comma dell’art. 21 Cost., però, prevede che con atto motivato dell’autorità giudiziaria si possa procedere al
sequestro degli stampati per il caso di delitti indicati espressamente nella legge sulla stampa ovvero per il caso di
violazione delle norme sull’indicazione dei responsabili.
Al quarto comma dell’art. 21 Cost. viene disciplinata l’ipotesi relativa alla stampa periodica quando “vi sia assoluta
urgenza”: in questi casi saranno ufficiali di polizia giudiziaria ad eseguire il sequestro ed essi “immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore” dovranno fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se l’autorità giudiziaria nelle successive
ventiquattro ore non convalida il sequestro, questo s’intende revocato e resta privo di ogni effetto.
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Il quinto comma dell’art. 21 Cost. prescrive che la legge con norme di carattere generale stabilisca che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica; di tale disposizione costituzionale è stata data attuazione a partire dalla
legge n. 416 del 1981 poi più volte modificata. La vigilanza sull’attuazione di questa normativa è ora affidata
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La libertà di manifestazione del pensiero comprende la libertà di informare, da cui va distinto il diritto di
informazione.
LIBERTA’ DI INFORMAZIONE
La comprende anche quella di non informare ossia di non diffondere informazioni.
Ha suscitato allora alcune perplessità la disciplina della cosiddetta par condicio, che impone tanto ai soggetti pubblici
quanto a quelli privati di garantire in occasione delle elezioni o di referendum parità di trattamento alle diverse forze
politiche nei programmi di informazione e comunicazione politica. Dato che questi soggetti sono obbligati allora a
anche contenuti dai quali magari si trovano a dissentire, pare che l’imposizione legale possa dirsi legittima
diffondere
solo se si concreti in un dovere di ufficio per chi esercita una funzione pubblica o sia incaricato di un pubblico servizio
e non quando interessi soggetti privati.
L’art. 15 Cost. garantisce la LIBERTA’ e la SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI
9 come inviolabili.
Per comunicazione s’intende la trasmissione di un messaggio a determinati destinatari.
Si discute se la riservatezza sia garantita anche quando si utilizzi un mezzo di comunicazione, che in effetti consenta
che la comunicazione sia accessibile ad un non determinabile numero di persone: a tal proposito sembra di doversi
propendere per la tesi positiva in quanto chi venga a conoscenza di una comunicazione non a lui diretta è tenuto a non
divulgarne il contenuto.
Ci si è anche interrogati se, una volta che il messaggio incorporato in un documento sia giunto a destinazione, il suo
contenuto sia ancora protetto dalla tutela ex art. 15 Cost. ovvero, essendo ora “degradato” da “comunicazione” a mero
“documento”, dalle norme del diritto d’autore o dal principio di riservatezza. Decisiva appare l’intenzione del mittente
e del destinatario, pertanto sino a che essi non manifestino una diversa volontà in ordine alla loro comunicazione,
questa resta tale e dunque protetta dalle garanzie di cui all’art. 15 Cost.
fissate nell’art. 15 Cost. sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione: l’eventuale limitazione delle
Le garanzie
comunicazioni, infatti, può avvenire “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge”. L’art. 15 Cost. afferma quindi che la legge debba fissare precise “garanzie”, che ora si rinvengono nel codice
di procedura penale ed anche nel decreto legislativo n. 259 del 2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche.
ipotesi eccezionali in cui l’autorità di pubblica sicurezza possa intervenire
La Costituzione dunque non contempla
preventivamente, così come all’art. 13 Cost., tuttavia l’art. 353 c.p.p. prevede che sulla base di determinate condizioni
servizio postale la sospensione dell’inoltro della corrispondenza
gli ufficiali di polizia giudiziaria possano ordinare al
diretta all’imputato o che in qualche modo sia collegata al reato.
La libertà e segretezza delle comunicazioni è garantita a tutti; è prevista però la possibilità di limitazioni nei confronti
di determinate categorie di soggetti: gli infermi di mente, i detenuti, i falliti.
10 La tutela della LIBERTA’ DI RIUNIONE è recata dall’art. 17 Cost.
Per riunione si intende la presenza contemporanea di più persone in un medesimo luogo perché si sono accordate o per
via di un invito. Sono dunque riunioni i cortei, le cerimonie religiose, i ricevimenti, gli spettacoli. Le riunioni in luogo
pubblico non organizzate previamente sono detti assembramenti.
“pacificamente e senz’armi”.
Tutte le riunioni debbono svolgersi
Il preavviso non è richiesto per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico, mentre è necessario fornirlo
all’autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate “soltanto per comprovati motivi di sicurezza e
pubblica”.
incolumità
Per luogo privato si intende quello cui può accedersi solo se invitati o comunque con il consenso di chi ne dispone; per
luogo aperto al pubblico quello cui può accedere chiunque eventualmente a determinate condizioni; per luogo
pubblico quello destinato ad uso pubblico.
L’art. 17 Cost. garantisce la libertà di riunione, tenendo conto che il suo esercizio potrebbe mettere in pericolo l’ordine
pubblico, difatti le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate in modo che eventualmente sia possibile
vietarle, ma solo “per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica”.
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L’unico rimedio a situazioni di pericolo che possano darsi nelle riunioni in luogo privato o aperto al pubblico è
l’eventuale successivo scioglimento delle stesse.
La legge potrebbe ben vietare e prevedere lo scioglimento di riunioni organizzate per perseguire fini contrari alla
Costituzione, come le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che mettano in pericolo la salute ovvero la
libertà di circolazione e soggiorno.
Certo, resta fermo, che il mancato preavviso configura un’ipotesi di reato di cui rispondono i promotori della riunione,
in base all’art. 18 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.
La legge prevede