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LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

8 La è un diritto legato intimamente al pieno svolgimento della

personalità umana e la sua maggiore o minore estensione incide, peraltro, sull’assetto democratico di un determinato

ordinamento costituzionale.

Oggetto di tale diritto sono le COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DEL PROPRIO PENSIERO: non sono allora

garantite le manifestazioni di pensieri altrui, di pensieri oggettivamente falsi oppure di quegli stati d’animo che non

possono essere considerati pensieri.

Questi altri tipi di manifestazioni non sono vietati di per sé, ma il legislatore, fermo il limite della ragionevolezza, può

vietarli.

L’art. 21 Cost. dichiara che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo scritto, la parola

e con ogni mezzo di diffusione; la statuizione costituzionale non vuol significare che tutti debbano disporre di

qualsiasi mezzo di diffusione, ma che se il tipo di mezzo non lo consente, le conseguenti limitazioni nell’uso debbono

essere contenute al massimo e conformate in modo tale da non creare posizioni di privilegio anche per i titolari di

organi pubblici.

Emblematico da questo punto di vista è il tema della radiotelevisione, materia oggetto nel corso degli anni di diversi

che hanno visto il loro approdo nella cosiddetta “legge Gasparri” la legge n. 112

interventi normativi, del 2004, sulla

cui base è stato emanato il Decreto legislativo n. 177 del 2005.

La libera manifestazione del pensiero incontra in ogni modo dei LIMITI:.

BUON COSTUME, espressamente indicato nell’art. 21 Cost. l’evoluzione

-il è una categoria elastica che varia con

sociale e che concerne la decenza ed il comune senso del pudore così come avvertiti in un certo momento storico.

in primis va tenuto presente l’ONORE, ricavabile dall’art. 3 Cost., che afferma la pari

-i LIMITI IMPLICITI:

dignità morale di tutti i cittadini e giustifica quindi la legittimità delle disposizioni penali che puniscono l’ingiuria,

la diffamazione, la calunnia nonché i relativi limiti al diritto di cronaca. A tale riguardo vanno anche ricordate le

norme che sanzionano il vilipendio degli organi costituzionali.

Altro limite è la RISERVATEZZA, che si fonda sul complesso di norme costituzionali che tutelano la libertà anche

morale degli individui, l’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, la libertà di religione ed i diritti di

famiglia. La riservatezza poi è tutelata con la specifica disciplina recata dal Decreto legislativo n. 196 del 2003 il

particolare garanzia i cosiddetti “dati sensibili”,

Codice in materia di protezione dei dati personali ove trovano

quelli cioè che concernono la salute delle persone, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, la

sfera sessuale o le origini razziali. È stata a tal proposito istituita un’autorità indipendente il Garante per la

protezione dei dati personali. Atteso, poi, che è libera la manifestazione dei pensieri “propri” e non di quelli altrui,

risulta legittima la previsione legale di diversi tipi di segreto: da quello d’ufficio a quelli che possono riguardare

determinate documentazioni ovvero invenzioni o scoperte.

In vista, inoltre, della salvaguardia di interessi pubblici costituzionalmente protetti sono ammessi altri tipi di

segreto: si pensi ai divieti di pubblicazione di determinati atti prescritti dal codice di procedura penale o dal codice

penale ed anche al segreto di Stato.

L’ORDINE PUBBLICO peraltro oggi è contemplato espressamente dalla Costituzione quale materia oggetto di

potestà legislativa statale all’art. 117, secondo comma, lettera h.

L’ordine pubblico che qui rileva è quello inteso quale ordine pubblico materiale, pertanto saranno vietate quelle

manifestazioni idonee a mettere in serio e concreto pericolo l’ordine pubblico e non quelle solo potenzialmente

idonee a turbarlo.

21 Cost. è poi affermata la libertà di stampa, che, appunto, “non può essere soggetta ad autorizzazioni o

Nell’art.

censure”. Non sono ammessi cioè provvedimenti preventivi che condizionino la pubblicazione di uno stampato oppure

siano volti a sindacarne anticipatamente il contenuto.

Il terzo comma dell’art. 21 Cost., però, prevede che con atto motivato dell’autorità giudiziaria si possa procedere al

sequestro degli stampati per il caso di delitti indicati espressamente nella legge sulla stampa ovvero per il caso di

violazione delle norme sull’indicazione dei responsabili.

Al quarto comma dell’art. 21 Cost. viene disciplinata l’ipotesi relativa alla stampa periodica quando “vi sia assoluta

urgenza”: in questi casi saranno ufficiali di polizia giudiziaria ad eseguire il sequestro ed essi “immediatamente, e non

mai oltre ventiquattro ore” dovranno fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se l’autorità giudiziaria nelle successive

ventiquattro ore non convalida il sequestro, questo s’intende revocato e resta privo di ogni effetto.

24

Il quinto comma dell’art. 21 Cost. prescrive che la legge con norme di carattere generale stabilisca che siano resi noti i

mezzi di finanziamento della stampa periodica; di tale disposizione costituzionale è stata data attuazione a partire dalla

legge n. 416 del 1981 poi più volte modificata. La vigilanza sull’attuazione di questa normativa è ora affidata

all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La libertà di manifestazione del pensiero comprende la libertà di informare, da cui va distinto il diritto di

informazione.

LIBERTA’ DI INFORMAZIONE

La comprende anche quella di non informare ossia di non diffondere informazioni.

Ha suscitato allora alcune perplessità la disciplina della cosiddetta par condicio, che impone tanto ai soggetti pubblici

quanto a quelli privati di garantire in occasione delle elezioni o di referendum parità di trattamento alle diverse forze

politiche nei programmi di informazione e comunicazione politica. Dato che questi soggetti sono obbligati allora a

anche contenuti dai quali magari si trovano a dissentire, pare che l’imposizione legale possa dirsi legittima

diffondere

solo se si concreti in un dovere di ufficio per chi esercita una funzione pubblica o sia incaricato di un pubblico servizio

e non quando interessi soggetti privati.

L’art. 15 Cost. garantisce la LIBERTA’ e la SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI

9 come inviolabili.

Per comunicazione s’intende la trasmissione di un messaggio a determinati destinatari.

Si discute se la riservatezza sia garantita anche quando si utilizzi un mezzo di comunicazione, che in effetti consenta

che la comunicazione sia accessibile ad un non determinabile numero di persone: a tal proposito sembra di doversi

propendere per la tesi positiva in quanto chi venga a conoscenza di una comunicazione non a lui diretta è tenuto a non

divulgarne il contenuto.

Ci si è anche interrogati se, una volta che il messaggio incorporato in un documento sia giunto a destinazione, il suo

contenuto sia ancora protetto dalla tutela ex art. 15 Cost. ovvero, essendo ora “degradato” da “comunicazione” a mero

“documento”, dalle norme del diritto d’autore o dal principio di riservatezza. Decisiva appare l’intenzione del mittente

e del destinatario, pertanto sino a che essi non manifestino una diversa volontà in ordine alla loro comunicazione,

questa resta tale e dunque protetta dalle garanzie di cui all’art. 15 Cost.

fissate nell’art. 15 Cost. sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione: l’eventuale limitazione delle

Le garanzie

comunicazioni, infatti, può avvenire “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla

legge”. L’art. 15 Cost. afferma quindi che la legge debba fissare precise “garanzie”, che ora si rinvengono nel codice

di procedura penale ed anche nel decreto legislativo n. 259 del 2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche.

ipotesi eccezionali in cui l’autorità di pubblica sicurezza possa intervenire

La Costituzione dunque non contempla

preventivamente, così come all’art. 13 Cost., tuttavia l’art. 353 c.p.p. prevede che sulla base di determinate condizioni

servizio postale la sospensione dell’inoltro della corrispondenza

gli ufficiali di polizia giudiziaria possano ordinare al

diretta all’imputato o che in qualche modo sia collegata al reato.

La libertà e segretezza delle comunicazioni è garantita a tutti; è prevista però la possibilità di limitazioni nei confronti

di determinate categorie di soggetti: gli infermi di mente, i detenuti, i falliti.

10 La tutela della LIBERTA’ DI RIUNIONE è recata dall’art. 17 Cost.

Per riunione si intende la presenza contemporanea di più persone in un medesimo luogo perché si sono accordate o per

via di un invito. Sono dunque riunioni i cortei, le cerimonie religiose, i ricevimenti, gli spettacoli. Le riunioni in luogo

pubblico non organizzate previamente sono detti assembramenti.

“pacificamente e senz’armi”.

Tutte le riunioni debbono svolgersi

Il preavviso non è richiesto per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico, mentre è necessario fornirlo

all’autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate “soltanto per comprovati motivi di sicurezza e

pubblica”.

incolumità

Per luogo privato si intende quello cui può accedersi solo se invitati o comunque con il consenso di chi ne dispone; per

luogo aperto al pubblico quello cui può accedere chiunque eventualmente a determinate condizioni; per luogo

pubblico quello destinato ad uso pubblico.

L’art. 17 Cost. garantisce la libertà di riunione, tenendo conto che il suo esercizio potrebbe mettere in pericolo l’ordine

pubblico, difatti le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate in modo che eventualmente sia possibile

vietarle, ma solo “per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica”.

25

L’unico rimedio a situazioni di pericolo che possano darsi nelle riunioni in luogo privato o aperto al pubblico è

l’eventuale successivo scioglimento delle stesse.

La legge potrebbe ben vietare e prevedere lo scioglimento di riunioni organizzate per perseguire fini contrari alla

Costituzione, come le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che mettano in pericolo la salute ovvero la

libertà di circolazione e soggiorno.

Certo, resta fermo, che il mancato preavviso configura un’ipotesi di reato di cui rispondono i promotori della riunione,

in base all’art. 18 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

La legge prevede

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A.A. 2022-2023
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GIULYCALA di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Pirozzoli Anna.