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54. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Il legislatore qualifica il contratto come legge privata che regola i rapporti tra le parti. Naturalmente la
distinzione fondamentale tra norma dello Stato e norma privata, è che la norma privata vincola le parti
mentre invece la norma dello Stato ha caratteristiche di generalità e astrattezza.
Non ci si può sciogliere per volontà unilaterale dal vincolo contrattuale. Così come il consenso negoziale è lo
strumento che fonda l'assetto di regolazione dei rapporti tra privati, allo stesso modo il consenso negoziale
è l'unico modo per sciogliere il vincolo contrattuale.
Per sciogliersi dal vincolo che due volontà negoziali hanno creato, l'unico strumento è il MUTUO
CONSENSO. Se due sono le parti che hanno creato il vincolo negoziale, per sciogliersi da quel vincolo
occorre un nuovo e rinnovato consenso di entrambe le parti.
Il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti né favorevoli né sfavorevoli rispetto ai terzi se
non nei casi previsti dalla legge
IL RECESSO: Il recesso è il diritto potestativo di risolvere, eccezionalmente, unilateralmente il contratto. Si
configura come negozio recettizio unilaterale.
L'ordinamento non consente che, concluso il contratto, una parte possa, di regola, sciogliersi dal negozio
per volontà unilaterale. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni. Le ipotesi di recesso unilaterale possono trovare
fondamento o nella stessa volontà delle parti, o nella legge.
L'ordinamento vede con sfavore l'assunzione di obbligazioni senza termine. L’ordinamento ammette, con
caratteri di eccezionalità, che le parti stesse consentano il recesso:
Recesso convenzionale: consegue alla volontà delle stesse parti
Recesso ex lege: la facoltà di recesso è attribuita dalla legge stessa
A. RECESSO CONVENZIONALE: sono le parti stesse che, al momento della stipulazione del contratto,
convengono, stipulando una apposita clausola, che una di esse potranno a certe condizioni, recedere. Di
regola, la facoltà di recesso è onerosa per esercitare il recesso, il soggetto è tenuto a corrispondere
una somma di danaro. Se la somma di danaro è corrisposta fin dal momento della stipulazione del
contratto, la caparra è qualificata come penitenziale. Se la somma per il recesso è convenuta essa è
corrisposta al momento dell'esercizio del recesso.
B. FACOLTÀ DI RECESSO ATTRIBUITA DALLA LEGGE (RECESSO EX LEGE): in alcuni casi, la facoltà di recesso è
attribuita dalla legge, in ipotesi che attengono a contratti di durata senza termine finale.
Contratti di durata senza termine finale.
Nei contratti di durata senza termine finale si crea un vincolo contrattuale all'infinito.
L’ordinamento riconosce alla volontà unilaterale del soggetto il potere di sciogliere l'accordo contrattuale.
Lo scioglimento non ha efficacia retroattiva, ma avrà efficacia esclusivamente dal momento in cui esso si
verifica. Due esempi di contratti di durata senza termine finale sono contratto di agenzia a tempo e
contratto di somministrazione a tempo indeterminato
L'atto di recesso e sua natura: L'atto di recesso integra un negozio recettizio unilaterale.
La facoltà di recedere dal contratto, attribuita ad una delle parti, può essere esercitata finché il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Effetti del recesso L'esercizio del diritto di recesso determina la risoluzione del contratto.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione
o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
I contratti possono essere distinti tra:
contratti reali: che si perfezionano con la consegna della cosa
contratti consensuali: che si perfezionano con il semplice consenso
contratto ad effetti reali: produce il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto
reale per effetto del consenso
contratto ad effetti obbligatori: produce il nascere di obbligazioni.
EFFETTO TRASLATIVO E CONTRATTI CON EFFETTI REALI: Il principio consensualistico e il suo effetto reale
dispone che nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la
costituzione o il trasferimento di un diritto reale, ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il
diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
TRASFERIMENTO DI UNA MASSA DI COSE: La vendita di massa è un contratto che ha per oggetto una
quantità di merci omogenee (o non omogenee) e prezzo unico senza riguardo al peso, al numero o alla
misura. La vendita di massa di cose segue le regole della vendita di cosa determinata.
TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE: Nella vendita di cosa determinata solo nel
genere l'effetto traslativo non può verificarsi per effetto del solo consenso. Non si è, infatti, in grado di
sapere quali specifici beni della massa siano trasferiti. Ecco perché nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento di cose individuate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione.
L'individuazione è una condizione necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale.
L'individuazione, perché produca l'effetto traslativo, va fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabilite.
VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA: Nella vendita con trasporto (detta anche da piazza a piazza), l'individuazione
avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Alienazione e circolazione dei beni
1. DIVIETO DI ALIENAZIONE: il divieto di alienare stabilito fra le parti per contratto ha effetto solo tra le
parti. Se il terzo acquista il bene, il patto non gli è opponibile. L'obbligato potrà essere chiamato a
rispondere dei danni per inadempimento dell'obbligo.
Il divieto di alienare, ostacolando la circolazione dei beni, è visto con sfavore dall'ordinamento, che lo
sottopone ad un giudizio di meritevolezza. Il divieto di alienare, infatti, non è valido se non è contenuto
entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
2. CONFLITTO TRA PIÙ DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO: se, con successivi contratti, una persona
concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento
spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno ha conseguito il godimento, è
preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità. Integrare un contratto significa riempirne le lacune.
PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO: Un soggetto può obbligarsi a promettere l'obbligazione o il fatto di un
terzo. Se la promessa va a buon fine, il contratto è adempiuto. Se, per converso, il terzo rifiuta di obbligarsi
o non compie il fatto promesso, colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto del terzo è tenuto ad
indennizzare l'altro contraente.
Di regola, le parti contrattano e dispongono di diritti o cose che sono nella loro disponibilità.
Tuttavia un soggetto può anche essere disposto ad accontentarsi della promessa di procurarsi il servizio
altrui.
Natura dell'indennizzo: Se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, colui che ha
promesso è tenuto ad un indennizzo. L'indennizzo è rivolto a compensare la lesione di interessi altrui,
conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto
CAPARRA E CLAUSOLA
La CAPARRA consiste in una somma di danaro che una parte dà all'altra al momento della conclusione del
contratto. Essa ha, di regola, funzione confirmatoria. Se la somma è corrisposta quale corrispettivo di un
diritto di recesso è detta caparra penitenziale.
La CLAUSOLA PENALE è la clausola che predetermina il risarcimento del danno in caso di ritardo o
inadempimento.
1. ACCONTO è la somma di danaro corrisposta in conto prezzo. Al momento della stipulazione del
contratto, una parte versa una somma di danaro in conto prezzo. In un momento successivo
corrisponderà il saldo
2. CAPARRA CONFIRMATORIA rinforza l'impegno ad adempiere e ha la funzione di liquidazione
convenzionale del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento. Se la parte che ha
dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. Se
inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il
doppio della caparra
3. CAPARRA PENITENZIALE è il corrispettivo del diritto di recesso
4. CLAUSOLA PENALE predetermina il risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempimento
Sia la caparra che la clausola hanno per oggetto, di regola, una somma di danaro. Con questa differenza:
La caparra implica sempre una materiale dazione di danaro al momento della stipulazione del
contratto
La clausola penale, invece, prevede che, al verificarsi di un certo fatto, una somma sarà corrisposta
Differenze caparra confirmatoria e caparra penitenziale:
La caparra confirmatoria costituisce una forma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dai
contraenti anteriormente all'eventuale inadempimento, che lascia peraltro libera la parte non
inadempiente di pretendere l'esecuzione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni
La caparra penitenziale costituisce invece il corrispettivo del diritto di recesso nell'ipotesi in cui le parti
abbiano inteso riservarsi il diritto di recedere dal contratto, con conseguente possibilità di sciogliere il
contratto stesso per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia del recedente ed il solo obbligo del
medesimo di soggiacere alla perdita della caparra data o di restituire il doppio di quella ricevuta.
Penale per l'inadempimento o il ritardo: La penale può essere stabilita per l'inadempimento, o per il
ritardo nell'adempimento. L'inadempimento comporta che la prestazione non è eseguita. Il ritardo
comporta che l'obbligazione è sì, eseguita, ma con ritardo. La penale, in questo caso, quantifica il danno da
ritardo. La clausola