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Estratto del documento

SI ISPIRA UNA DETERMINATA COLLETTIVITA’

2) Norma VS

Legge

Regola o insieme di regole che Ingloba in sé il concetto di norma e

disciplinano un ambito particolare più norme sullo stesso argomento

possono costituire una legge

|

Tappe nella produzione di una norma giuridica:

1) Fonti = fatti produttivi di norme giuridiche

2) Testo = formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo

3) Precetto = significato del testo normativo che è il risultato

dell’operazione di interpretazione

|

Struttura della norma giuridica:

1. Fattispecie/ipotesi di fatto

1.1 Astratta: fatto o complesso di fatti descritto/i ipoteticamente –

operazione intellettuale

1.2 Concreta: fatto o complesso di fatti realmente verificatisi –

accertamento attraverso gli strumenti di istruzione probatoria*

1.3 Semplice: costituita da un unico fatto (es: morte di una persona,

da cui deriva l’apertura della sua successione ereditaria)

1.4 Complessa: costituita da una pluralità di fatti (es: per alienare i

beni di un incapace occorrono l’autorizzazione del giudice e il

consenso del rappresentante legale

1.5 A formazione progressiva: rispecchia dei casi in cui il legislatore

ha ritenuto più opportuno far costruire il diritto in stadi successivi

piuttosto che farlo nascere in un solo istante

L'evento non si è realizzato, ma nonostante tutto il soggetto è

titolare di una aspettativa e riceve una certa protezione

dall'ordinamento; quindi, nonostante la fattispecie non si sia

realizzata, in forza dell'effetto prodromico o preliminare il

soggetto ha una tutela anche se minore rispetto a quella prevista per

un contratto pienamente operativo

2. Verificarsi dell’ipotesi

3. Effetto giuridico/conseguenza

a) Acquisto di un diritto

b) Insorgenza di un’obbligazione

c) Estinzione o modificazione di un diritto (“chiunque cagiona la

d) Applicazione di una conseguenza afflittiva

morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni

ventuno”)

*Strumenti di istruzione probatoria = parte della fase istruttoria che si occupa

di raccogliere le prove necessarie al fine di decidere sulle questioni individuate

e discusse in sede di trattazione (art. 2697 c.c., Onere della prova)

|

Caratteri/aspetti della norma giuridica: categorie/gruppi

- generale = rivolto a tutti i consociati o a omogenei di

consociati rivolto solo a chi è sposato

art.143 c.c. e non a tutta la collettività

- astratta = rivolto a tutti i casi concreti e specifici possibilità di regolare

un gran numero di casi casi sussunti/sussumibili (sussunzione) nella

fattispecie astratta della norma

=/fattispecie concreta = singolo caso specifico

art.143 c.c. rivolto a casi ipotetici di matrimonio e non ad un singolo

caso specifico

O - leggi in senso formale che contengono la disciplina di una certa

situazione individualmente determinata (ossia di atti degli organi

legislativi, emanati secondo le procedure stabilite dalla Costituzione per

la formazione delle leggi)

|

Sanzioni:

- norme sanzionatorie o secondarie della regola

effettività

art.2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad

altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a

risarcire il danno

- afflittive: misure repressive o restaurative di una situazione

preesistente illegittimamente violata

- preventive: misure di vigilanza e dissuasione che svolgono una

funzione “esemplare” indipendentemente dalla previsione di

qualsiasi sanzione (es: il figlio deve rispettare i genitori)

Come opera una sanzione?

- in modo diretto: l’ordinamento realizza il risultato materiale che

la legge prescrive

- in modo indiretto: l’ordinamento si avvale di altri mezzi per

ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione

(es: se il cantante che ho scritturato per un concerto rifiuta di

esibirsi, è chiaro che non è possibile costringerlo materialmente a

farlo; ciò che io posso ottenere dal giudice è che l’obbligato

inadempiente sia condannato a risarcirmi i danni che ho subito per

Nemo ad factum cogi potest,

effetto della sua inadempienza

Nessuno può essere costretto a compiere un'azione)

-apparato coercitivo->uso della forza->monopolio dello Stato

O - norme promozionali o incentivanti a favore di soggetti che vengono a

trovarsi in particolari situazioni natura economica

di

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA – ART.3 COST.

Due profili: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e

1) formale (art.3, comma 1:

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali )

i. a parità di condizioni, deve corrispondere un trattamento

uguale

ii. a condizioni diverse, deve corrispondere un trattamento

differenziato rimuovere gli ostacoli di ordine

2) sostanziale (art.3, comma 2:

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e

sociale del Paese)

i. attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che in

concreto discriminano le condizioni di vita dei singoli

Controllo del principio di uguaglianza:

Corte costituzionale

| - valutazione della legittimità delle soluzioni normative senza

sconfinare nell’ambito di competenza del legislatore ordinario

*Criterio dell’imparzialità (art.97 Cost.): obbligo di applicare le leggi in modo

uguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei

La legge è uguale per tutti

singoli interessati –

IL PRINCIPIO DI EQUITA’ come criterio decisorio – ART.113 C.P.C.

Definizione:

- giustizia del caso singolo ricorso in casi eccezionali (nelle cause di

minor valore attribuite al Giudice di Pace qualora le parti della

controversia attribuiscano al giudice il potere di decidere secondo

equità per l’art.114 c.p.c. e se i diritti fatti valere si possano

qualificare come “disponibili”*)

|

Anche nei casi eccezionali, il giudice non può far prevalere le sue

concezioni personali (equità cerebrina), ma deve ispirarsi a quelle accolte

dall’ordinamento vigente e ricercare come si sarebbe comportato il

legislatore se avesse potuto prevederne il caso

*Diritti disponibili=diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente

valutabile (come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili)

Diritti indisponibili=diritti che soddisfano non solo il titolare, ma anche interessi

pubblicistici, e che per questo non sono negoziabili (diritti della personalità, gli

status familiari); anche alcuni diritti a contenuto patrimoniale sono indisponibili

per volontà di legge (diritto agli alimenti)

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alice200220 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Morlotti Poletti Laura.