Norme giuridiche e collettività
Le norme e la legge
Una norma si ispira a una determinata collettività e può essere definita come una regola o insieme di regole che disciplinano un ambito particolare. Più norme sullo stesso argomento possono costituire una legge. Le tappe nella produzione di una norma giuridica includono:
- Fonti: Fatti produttivi di norme giuridiche.
- Testo: Formulazione concreta dell'atto di esercizio del potere normativo.
- Precetto: Significato del testo normativo, risultato dell'operazione di interpretazione.
Struttura della norma giuridica
- Fattispecie/ipotesi di fatto
- Astratta: Fatto o complesso di fatti descritti ipoteticamente – operazione intellettuale.
- Concreta: Fatto o complesso di fatti realmente verificatisi – accertamento attraverso strumenti di istruzione probatoria.
- Semplice: Costituita da un unico fatto (esempio: morte di una persona, da cui deriva l'apertura della sua successione ereditaria).
- Complessa: Costituita da una pluralità di fatti (esempio: per alienare i beni di un incapace occorrono l'autorizzazione del giudice e il consenso del rappresentante legale).
- A formazione progressiva: Rispecchia i casi in cui il legislatore ha ritenuto opportuno costruire il diritto in stadi successivi piuttosto che farlo nascere in un solo istante.
- Verificarsi dell’ipotesi
- Effetto giuridico/conseguenza:
- Acquisto di un diritto.
- Insorgenza di un'obbligazione.
- Estinzione o modificazione di un diritto.
- Applicazione di una conseguenza afflittiva.
Strumenti di istruzione probatoria sono parte della fase istruttoria che si occupa di raccogliere le prove necessarie al fine di decidere sulle questioni individuate e discusse in sede di trattazione (art. 2697 c.c., Onere della prova).
Caratteri/aspetti della norma giuridica
- Generale: Rivolto a tutti i consociati o a omogenei di consociati, ad esempio l'art.143 c.c. rivolto solo a chi è sposato e non a tutta la collettività.
- Astratta: Rivolto a tutti i casi concreti e specifici, possibilità di regolare un gran numero di casi sussunti nella fattispecie astratta della norma.
- Fattispecie concreta: Singolo caso specifico, ad esempio art.143 c.c. rivolto a casi ipotetici di matrimonio e non a un singolo caso specifico.
- Leggi in senso formale: Contengono la disciplina di una certa situazione individualmente determinata (atti degli organi legislativi emanati secondo le procedure stabilite dalla Costituzione per la formazione delle leggi).
Sanzioni
- Norme sanzionatorie: Effettività, art.2043 c.c., qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- Afflittive: Misure repressive o restaurative di una situazione preesistente illegittimamente violata.
- Preventive: Misure di vigilanza e dissuasione che svolgono una funzione “esemplare” indipendentemente dalla previsione di qualsiasi sanzione.
Come opera una sanzione? Può operare in modo diretto, dove l'ordinamento realizza il risultato materiale che la legge prescrive, o in modo indiretto, dove si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma o reagire alla sua violazione. Ad esempio, se un cantante scritturato per un concerto rifiuta di esibirsi, non è possibile costringerlo materialmente, ma si può ottenere che sia condannato a risarcire i danni per la sua inadempienza.
Nemo ad factum cogi potest: Nessuno può essere costretto a compiere un'azione.
Il principio costituzionale di uguaglianza – Art.3 Cost.
- Formale (art.3, comma 1): Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. A parità di condizioni, deve corrispondere un trattamento uguale; a condizioni diverse, deve corrispondere un trattamento differenziato.
- Sostanziale (art.3, comma 2): Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Il controllo del principio di uguaglianza è effettuato dalla Corte costituzionale, che valuta la legittimità delle soluzioni normative senza sconfinare nell'ambito di competenza del legislatore ordinario. Il criterio dell'imparzialità (art.97 Cost.) impone l'obbligo di applicare le leggi in modo uguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.
Il principio di equità come criterio decisorio – Art.113 C.P.C.
Il principio di equità riguarda la giustizia del caso singolo e prevede il ricorso in casi eccezionali, ad esempio nelle cause di minor valore attribuite al Giudice di Pace. Anche in tali casi, il giudice deve ispirarsi a concezioni accolte dall'ordinamento vigente e ricercare come si sarebbe comportato il legislatore se avesse potuto prevedere il caso.
Diritti disponibili sono diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile (come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili). I diritti indisponibili soddisfano non solo il titolare, ma anche interessi pubblicistici, e per questo non sono negoziabili (come i diritti della personalità, gli status familiari). Anche alcuni diritti a contenuto patrimoniale possono essere indisponibili per volontà di legge (ad esempio, il diritto agli alimenti).
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Diritto
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Diritto e norme giuridiche - diritto pubblico
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Diritto privato - parte 1
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