vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SI ISPIRA UNA DETERMINATA COLLETTIVITA’
2) Norma VS
Legge
Regola o insieme di regole che Ingloba in sé il concetto di norma e
disciplinano un ambito particolare più norme sullo stesso argomento
possono costituire una legge
|
Tappe nella produzione di una norma giuridica:
1) Fonti = fatti produttivi di norme giuridiche
2) Testo = formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo
3) Precetto = significato del testo normativo che è il risultato
dell’operazione di interpretazione
|
Struttura della norma giuridica:
1. Fattispecie/ipotesi di fatto
1.1 Astratta: fatto o complesso di fatti descritto/i ipoteticamente –
operazione intellettuale
1.2 Concreta: fatto o complesso di fatti realmente verificatisi –
accertamento attraverso gli strumenti di istruzione probatoria*
1.3 Semplice: costituita da un unico fatto (es: morte di una persona,
da cui deriva l’apertura della sua successione ereditaria)
1.4 Complessa: costituita da una pluralità di fatti (es: per alienare i
beni di un incapace occorrono l’autorizzazione del giudice e il
consenso del rappresentante legale
1.5 A formazione progressiva: rispecchia dei casi in cui il legislatore
ha ritenuto più opportuno far costruire il diritto in stadi successivi
piuttosto che farlo nascere in un solo istante
L'evento non si è realizzato, ma nonostante tutto il soggetto è
titolare di una aspettativa e riceve una certa protezione
dall'ordinamento; quindi, nonostante la fattispecie non si sia
realizzata, in forza dell'effetto prodromico o preliminare il
soggetto ha una tutela anche se minore rispetto a quella prevista per
un contratto pienamente operativo
2. Verificarsi dell’ipotesi
3. Effetto giuridico/conseguenza
a) Acquisto di un diritto
b) Insorgenza di un’obbligazione
c) Estinzione o modificazione di un diritto (“chiunque cagiona la
d) Applicazione di una conseguenza afflittiva
morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno”)
*Strumenti di istruzione probatoria = parte della fase istruttoria che si occupa
di raccogliere le prove necessarie al fine di decidere sulle questioni individuate
e discusse in sede di trattazione (art. 2697 c.c., Onere della prova)
|
Caratteri/aspetti della norma giuridica: categorie/gruppi
- generale = rivolto a tutti i consociati o a omogenei di
consociati rivolto solo a chi è sposato
art.143 c.c. e non a tutta la collettività
- astratta = rivolto a tutti i casi concreti e specifici possibilità di regolare
un gran numero di casi casi sussunti/sussumibili (sussunzione) nella
fattispecie astratta della norma
=/fattispecie concreta = singolo caso specifico
art.143 c.c. rivolto a casi ipotetici di matrimonio e non ad un singolo
caso specifico
O - leggi in senso formale che contengono la disciplina di una certa
situazione individualmente determinata (ossia di atti degli organi
legislativi, emanati secondo le procedure stabilite dalla Costituzione per
la formazione delle leggi)
|
Sanzioni:
- norme sanzionatorie o secondarie della regola
effettività
art.2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno
- afflittive: misure repressive o restaurative di una situazione
preesistente illegittimamente violata
- preventive: misure di vigilanza e dissuasione che svolgono una
funzione “esemplare” indipendentemente dalla previsione di
qualsiasi sanzione (es: il figlio deve rispettare i genitori)
Come opera una sanzione?
- in modo diretto: l’ordinamento realizza il risultato materiale che
la legge prescrive
- in modo indiretto: l’ordinamento si avvale di altri mezzi per
ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione
(es: se il cantante che ho scritturato per un concerto rifiuta di
esibirsi, è chiaro che non è possibile costringerlo materialmente a
farlo; ciò che io posso ottenere dal giudice è che l’obbligato
inadempiente sia condannato a risarcirmi i danni che ho subito per
Nemo ad factum cogi potest,
effetto della sua inadempienza
Nessuno può essere costretto a compiere un'azione)
-apparato coercitivo->uso della forza->monopolio dello Stato
O - norme promozionali o incentivanti a favore di soggetti che vengono a
trovarsi in particolari situazioni natura economica
di
IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA – ART.3 COST.
Due profili: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
1) formale (art.3, comma 1:
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali )
i. a parità di condizioni, deve corrispondere un trattamento
uguale
ii. a condizioni diverse, deve corrispondere un trattamento
differenziato rimuovere gli ostacoli di ordine
2) sostanziale (art.3, comma 2:
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese)
i. attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che in
concreto discriminano le condizioni di vita dei singoli
Controllo del principio di uguaglianza:
Corte costituzionale
| - valutazione della legittimità delle soluzioni normative senza
sconfinare nell’ambito di competenza del legislatore ordinario
*Criterio dell’imparzialità (art.97 Cost.): obbligo di applicare le leggi in modo
uguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei
La legge è uguale per tutti
singoli interessati –
IL PRINCIPIO DI EQUITA’ come criterio decisorio – ART.113 C.P.C.
Definizione:
- giustizia del caso singolo ricorso in casi eccezionali (nelle cause di
minor valore attribuite al Giudice di Pace qualora le parti della
controversia attribuiscano al giudice il potere di decidere secondo
equità per l’art.114 c.p.c. e se i diritti fatti valere si possano
qualificare come “disponibili”*)
|
Anche nei casi eccezionali, il giudice non può far prevalere le sue
concezioni personali (equità cerebrina), ma deve ispirarsi a quelle accolte
dall’ordinamento vigente e ricercare come si sarebbe comportato il
legislatore se avesse potuto prevederne il caso
*Diritti disponibili=diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente
valutabile (come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili)
Diritti indisponibili=diritti che soddisfano non solo il titolare, ma anche interessi
pubblicistici, e che per questo non sono negoziabili (diritti della personalità, gli
status familiari); anche alcuni diritti a contenuto patrimoniale sono indisponibili
per volontà di legge (diritto agli alimenti)