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PNIEC.

Con richiamo dunque all’Art. 5, comma 1, lett b) del Codice Ambiente, per la valutazione ambientale dei

progetti ossia della valutazione di impatto ambientale si va ad esprimere il procedimento mediante il quale

vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto.

Quelle che sono le finalità individuate nella VIA sono la garanzia che l’attività sia rispettosa di uno sviluppo

sostenibile che assicuri all’ambiente la condizione di sviluppo e rigenerazione dell’ecosistema e delle

risorse, con l’attenzione alla salvaguardia delle biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi prodotti

dall’attività stessa. Grazie alla VIA si affronta la determinazione preventiva integrata degli impatti

ambientali ed in particolare la finalità è quella di proteggere la salute umana, contribuendo all’ambiente

con una migliore qualità della vita, mantenendo le specie e conservando suolo ed ecosistema.

Prima delle ultime modifiche normative la procedura di VIA si articolava:

— verifica di assoggettabilità (cd. screening): trattasi della verifica attivata allo scopo di valutare, ove

previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono

essere sottoposti alla fase di VIA (art. 5, comma 1, lett. m, da ultimo modif. dal D.L. 91/2014,

conv. con modif. in L. 116/2014).

Tale procedimento è limitato ai soli casi previsti dall’art. 6, comma 7 e,

dunque, solo:

— ai progetti elencati nell’All. II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo

ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

— alle modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’All. II che possono avere impatti

significativi e negativi sull’ambiente;

— ai progetti elencati nell’All. IV.

In particolare, esso consta di un procedimento preliminare nel quale è prevista la trasmissione

all’Autorità competente del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale in formato

elettronico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto

cartaceo, dei quali viene dato avviso sul sito web dell’Autorità competente. Entro 45 gg.

dall’avviso chiunque può far pervenire le proprie osservazioni. Quindi, nei successivi 45 gg.

l’Autorità competente verifica il progetto e, a seconda che esso abbia o meno effetti negativi e

significativi sull’ambiente, tramite un provvedimento di assoggettabilità, motivato e reso

pubblico con le modalità di cui sopra, dispone che ad esso si applichi o meno il procedimento

di VIA vero e proprio (art. 20);

— studio di impatto ambientale: trattasi di un elaborato che deve essere predisposto a cura e

spese del proponente, secondo le indicazioni di cui all’Allegato VII del decreto. La definizione dei

contenuti di tale documento può avvenire attraverso la preventiva fase di consultazione (cd.

scoping) del proponente con l’Autorità competente (art. 21).

Esso deve contenere almeno:

una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua

a) localizzazione ed alle sue dimensioni;

una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli

b) impatti negativi rilevanti;

i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio

c) culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi

d) compresa la cosiddetta ‘opzione zero’, con indicazione delle principali ragioni della scelta,

sotto il profilo dell’impatto ambientale;

una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

e)

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle

caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e delle informazioni contenuti

nello studio stesso (art. 22);

— presentazione dell’istanza: è effettuata da parte del proponente l’opera o l’intervento all’Autorità

competente (art. 23). Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto

ambientale e la sintesi non tecnica, nonché l’elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri

provvedimenti già acquisiti o da acquisire. Dalla data di presentazione decorrono i termini per

l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. La documentazione è

depositata su supporto informatico, o se vi sono difficoltà tecniche, anche su supporto

cartaceo presso gli uffici dell’Autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni il

cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua

attuazione;

— consultazione: è la fase istruttoria (prevista dall’art. 24, da ultimo modif. dal D.L. 91/2014, conv.

con modif. in L. 116/2014) caratterizzata da ampie misure di pubblicità e di partecipazione. In

particolare la pubblicità e la conoscibilità dei contenuti dell’opera da realizzare sono assicurati

già al momento della presentazione della domanda perché contestualmente il proponente

deve provvedere al deposito della documentazione di cui all’art. 23, nonché alla diffusione del

progetto dandone notizia a mezzo stampa e su sito web dell’Autorità competente, di modo che,

entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione

del progetto medesimo e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. In merito l’Autorità può dare corso ad

un’inchiesta pubblica e può anche disporre un sintetico contraddittorio con il proponente,

anche su richiesta di quest’ultimo. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale

deve tenere conto delle osservazioni pervenute, dei risultati della eventuale inchiesta o

dell’eventuale contraddittorio. È, inoltre, prevista

la possibilità, per il proponente, di richiedere la

modifica degli elaborati all’Amministrazione componente, con slittamento dei termini

procedurali;

— valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione (art. 25): è la fase

istruttoria caratterizzata da una verifica tecnica nella quale si acquisisce e valuta la

documentazione presentata. È prevista la facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate

di stipulare accordi con l’Autorità competente per semplificare la procedura;

— decisione (art. 26): è la fase conclusiva del procedimento che prevede l’adozione di un

provvedimento espresso e motivato da rendersi nei 150 giorni successivi alla presentazione

dell’istanza, salvo sospensioni

o interruzioni per integrazioni.

Se i termini di cui agli artt. 26 o 24 decorrono invano si attiva il potere sostitutivo del

Consiglio dei Ministri che vi provvede entro 60 giorni, non prima però di aver diffidato

l’organo competente ad adempiere concedendogli un termine di 20 giorni. Per le opere

sottoposte a VIA non statale, invece, la disciplina riportata si applica solo fino all’emanazione di

apposite norme regionali e provinciali da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria

vigente in materia e dei principi richiamati dall’art.

7, comma 7, lett. e) del Codice.

La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del

processo amministrativo.

Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale

necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto (quali autorizzazioni,

concessioni, intese, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati). Esso contiene le

condizioni di realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad

eventuali malfunzionamenti; costituisce, inoltre, condizione per l’inizio dei lavori. Quanto

all’efficacia temporale della VIA è previsto che i relativi progetti devono essere realizzati entro 5

anni dalla pubblicazione del provvedimento, trascorso il quale la procedura deve essere

reiterata;

— pubblicazione, monitoraggio, controllo e sanzioni: trattasi della fase integrativa dell’efficacia che

prevede la pubblicazione, per estratto, del provvedimento di VIA a cura del proponente nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione per consentire

eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati, nonché la

pubblicazione, per intero, sul sito web dell’Autorità competente (art. 27).

Oltre ai contenuti sopra riportati, il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione

per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

Anche dell’attività di monitoraggio (effettuata anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e

dell’ISPRA), che consente il controllo degli impatti significativi sull’ambiente provocati dalle

opere approvate e il rispetto delle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale

dell’opera anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di

adottare le opportune misure correttive, viene data adeguata informazione. Qualora dalle

attività di cui sopra risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità

significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA,

l’Autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il

provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori.

Ancora, qualora dall’esecuzione dei lavori ovvero dall’esercizio dell’attività possano derivare

gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute sull’ambiente.

D.Lgs. 163/2006

la disciplina delle procedure di VIA per le infrastrutture strategiche di preminente interesse

nazionale, nonché per gli insediamenti produttivi strategici e per le infrastrutture strategiche

private di preminente interesse nazionale, è dettata dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici), che riproducono sostanzialmente la

disciplina già dettata dagli articoli 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 190/2002 del quale è disposta

l’abrogazione integrale.

Il legislatore ha sancito che, anche in relazione alle grandi opere infrastrutturali, la procedura

VIA, laddove prevista dalla norma nazionale o dalla norma regionale, è obbligatoria e che non può

essere rilasciato i

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A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher previo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Savo Amodio Francesco.