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PNIEC.
Con richiamo dunque all’Art. 5, comma 1, lett b) del Codice Ambiente, per la valutazione ambientale dei
progetti ossia della valutazione di impatto ambientale si va ad esprimere il procedimento mediante il quale
vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto.
Quelle che sono le finalità individuate nella VIA sono la garanzia che l’attività sia rispettosa di uno sviluppo
sostenibile che assicuri all’ambiente la condizione di sviluppo e rigenerazione dell’ecosistema e delle
risorse, con l’attenzione alla salvaguardia delle biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi prodotti
dall’attività stessa. Grazie alla VIA si affronta la determinazione preventiva integrata degli impatti
ambientali ed in particolare la finalità è quella di proteggere la salute umana, contribuendo all’ambiente
con una migliore qualità della vita, mantenendo le specie e conservando suolo ed ecosistema.
Prima delle ultime modifiche normative la procedura di VIA si articolava:
— verifica di assoggettabilità (cd. screening): trattasi della verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di VIA (art. 5, comma 1, lett. m, da ultimo modif. dal D.L. 91/2014,
conv. con modif. in L. 116/2014).
Tale procedimento è limitato ai soli casi previsti dall’art. 6, comma 7 e,
dunque, solo:
— ai progetti elencati nell’All. II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo
ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
— alle modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’All. II che possono avere impatti
significativi e negativi sull’ambiente;
— ai progetti elencati nell’All. IV.
In particolare, esso consta di un procedimento preliminare nel quale è prevista la trasmissione
all’Autorità competente del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale in formato
elettronico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo, dei quali viene dato avviso sul sito web dell’Autorità competente. Entro 45 gg.
dall’avviso chiunque può far pervenire le proprie osservazioni. Quindi, nei successivi 45 gg.
l’Autorità competente verifica il progetto e, a seconda che esso abbia o meno effetti negativi e
significativi sull’ambiente, tramite un provvedimento di assoggettabilità, motivato e reso
pubblico con le modalità di cui sopra, dispone che ad esso si applichi o meno il procedimento
di VIA vero e proprio (art. 20);
— studio di impatto ambientale: trattasi di un elaborato che deve essere predisposto a cura e
spese del proponente, secondo le indicazioni di cui all’Allegato VII del decreto. La definizione dei
contenuti di tale documento può avvenire attraverso la preventiva fase di consultazione (cd.
scoping) del proponente con l’Autorità competente (art. 21).
Esso deve contenere almeno:
una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua
a) localizzazione ed alle sue dimensioni;
una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli
b) impatti negativi rilevanti;
i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio
c) culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi
d) compresa la cosiddetta ‘opzione zero’, con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell’impatto ambientale;
una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
e)
Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle
caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e delle informazioni contenuti
nello studio stesso (art. 22);
— presentazione dell’istanza: è effettuata da parte del proponente l’opera o l’intervento all’Autorità
competente (art. 23). Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale e la sintesi non tecnica, nonché l’elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri
provvedimenti già acquisiti o da acquisire. Dalla data di presentazione decorrono i termini per
l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. La documentazione è
depositata su supporto informatico, o se vi sono difficoltà tecniche, anche su supporto
cartaceo presso gli uffici dell’Autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni il
cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua
attuazione;
— consultazione: è la fase istruttoria (prevista dall’art. 24, da ultimo modif. dal D.L. 91/2014, conv.
con modif. in L. 116/2014) caratterizzata da ampie misure di pubblicità e di partecipazione. In
particolare la pubblicità e la conoscibilità dei contenuti dell’opera da realizzare sono assicurati
già al momento della presentazione della domanda perché contestualmente il proponente
deve provvedere al deposito della documentazione di cui all’art. 23, nonché alla diffusione del
progetto dandone notizia a mezzo stampa e su sito web dell’Autorità competente, di modo che,
entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione
del progetto medesimo e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. In merito l’Autorità può dare corso ad
un’inchiesta pubblica e può anche disporre un sintetico contraddittorio con il proponente,
anche su richiesta di quest’ultimo. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale
deve tenere conto delle osservazioni pervenute, dei risultati della eventuale inchiesta o
dell’eventuale contraddittorio. È, inoltre, prevista
la possibilità, per il proponente, di richiedere la
modifica degli elaborati all’Amministrazione componente, con slittamento dei termini
procedurali;
— valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione (art. 25): è la fase
istruttoria caratterizzata da una verifica tecnica nella quale si acquisisce e valuta la
documentazione presentata. È prevista la facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate
di stipulare accordi con l’Autorità competente per semplificare la procedura;
— decisione (art. 26): è la fase conclusiva del procedimento che prevede l’adozione di un
provvedimento espresso e motivato da rendersi nei 150 giorni successivi alla presentazione
dell’istanza, salvo sospensioni
o interruzioni per integrazioni.
Se i termini di cui agli artt. 26 o 24 decorrono invano si attiva il potere sostitutivo del
Consiglio dei Ministri che vi provvede entro 60 giorni, non prima però di aver diffidato
l’organo competente ad adempiere concedendogli un termine di 20 giorni. Per le opere
sottoposte a VIA non statale, invece, la disciplina riportata si applica solo fino all’emanazione di
apposite norme regionali e provinciali da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria
vigente in materia e dei principi richiamati dall’art.
7, comma 7, lett. e) del Codice.
La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del
processo amministrativo.
Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale
necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto (quali autorizzazioni,
concessioni, intese, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati). Esso contiene le
condizioni di realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti; costituisce, inoltre, condizione per l’inizio dei lavori. Quanto
all’efficacia temporale della VIA è previsto che i relativi progetti devono essere realizzati entro 5
anni dalla pubblicazione del provvedimento, trascorso il quale la procedura deve essere
reiterata;
— pubblicazione, monitoraggio, controllo e sanzioni: trattasi della fase integrativa dell’efficacia che
prevede la pubblicazione, per estratto, del provvedimento di VIA a cura del proponente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione per consentire
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati, nonché la
pubblicazione, per intero, sul sito web dell’Autorità competente (art. 27).
Oltre ai contenuti sopra riportati, il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione
per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
Anche dell’attività di monitoraggio (effettuata anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e
dell’ISPRA), che consente il controllo degli impatti significativi sull’ambiente provocati dalle
opere approvate e il rispetto delle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale
dell’opera anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di
adottare le opportune misure correttive, viene data adeguata informazione. Qualora dalle
attività di cui sopra risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità
significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA,
l’Autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori.
Ancora, qualora dall’esecuzione dei lavori ovvero dall’esercizio dell’attività possano derivare
gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute sull’ambiente.
D.Lgs. 163/2006
la disciplina delle procedure di VIA per le infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonché per gli insediamenti produttivi strategici e per le infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale, è dettata dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici), che riproducono sostanzialmente la
disciplina già dettata dagli articoli 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 190/2002 del quale è disposta
l’abrogazione integrale.
Il legislatore ha sancito che, anche in relazione alle grandi opere infrastrutturali, la procedura
VIA, laddove prevista dalla norma nazionale o dalla norma regionale, è obbligatoria e che non può
essere rilasciato i