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B) FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Si esplica attraverso organi statali e organi periferici centrali. Accanto a tale attività ordinaria, vi è
anche quella di alta amministrazione, al confine fra l’attività di indirizzo politico e quella
propriamente amministrativa.
C) FUNZIONI NORMATIVE
Il potere esecutivo, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, esercita eccezionalmente anche la funzione
legislativa.
Gli atti normativi del potere esecutivo si distinguono a seconda che abbiano o meno la stessa efficacia
formale della legge:
- sono equiparati alle legge i decreti legislativi e i decreti legge;
- costituiscono atti normativi, ma non anche legislativi, i regolamenti, che hanno efficacia inferiore
rispetto a quella della legge.
ATTI CON FORZA DI LEGGE EMANATI DAL GOVERNO
DECRETO LEGISLATIVO
“L'esercizio
Art. 76 della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.”
Le Camere adottano una LEGGE DI DELEGA con la quale espressamente delegano al Governo
l’esercizio della funzione legislativa. In forza di tale legge di delega, il Governo adotta il DECRETO
LEGISLATIVO. Quindi legge di delega e decreto legislativo sono due atti successivi tra loro
collegati.
• La legge di delega, approvata tramite procedimento ordinario con intervento della Commissione in
sede referente (riserva di assemblea), deve contenere, a pena di incostituzionalità:
1. La determinazione di principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nel
predisporre il d.lgs.;
L’indicazione
2. del limite di tempo entro il quale il Governo deve emanare il d.lgs.; 39
L’oggetto
3. definito sul quale il Governo può legiferare. È possibile che la delega si riferisca a
→
una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina in tal caso è possibile
l’esercizio frazionato della delega, cioè il Governo può esercitarla mediante più atti successivi
per uno o più degli oggetti predetti.
• è adottato da parte del Governo. Dopo l’adozione, il d.lgs. viene deliberato
Il decreto legislativo
dal CdM e emanato con Decreto del PdR (DPR). Il testo del d.lgs. adottato dal Governo deve essere
trasmesso al PdR almeno 20 giorni prima della scadenza del termine imposto nella legge di
delegazione, in modo che sia garantito il tempo per un controllo da parte del Capo dello Stato.
Il decreto legislativo deve rispettare, oltre che i limiti derivanti da norme costituzionali, i limiti
→
prefissati dalla legge di delegazione la legge di delega infatti è NORMA INTERPOSTA tra la
previsione costituzionale dell’art. 76 e il singolo d.lgs., sicché la violazione della legge di delega
determina l’incostituzionalità del decreto per effetto della indiretta violazione dell’art. 76.
Il d. lgs., non essendo un atto amministrativo, non è sottoposto al previo controllo della Corte dei
Conti. Invece, essendo atti aventi forza di legge, sono sottoposti al controllo di legittimità
costituzionale ai sensi dell’art. 134.
Il potere legislativo delegato è sottoposto a alcuni limiti:
- la delega può essere conferita esclusivamente con legge;
- la delega deve essere indirizzata al Governo nel suo complesso, non a un singolo ministro;
la delega deve espressamente definire l’oggetto sul quale il Governo è chiamato
- a legiferare;
- la delega deve essere svolta entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
- la delega deve contenere i principi e i criteri ispiratori della materia della cui disciplina viene
incaricato il Governo;
- la legge di delegazione è coperta dalla riserva di assemblea;
- la delega non può riguardare materie che devono essere disciplinate da legge costituzionale.
DECRETO LEGGE
Art. 77 “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.” 40
In CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E URGENZA il Governo può adottare dei
PROVVEDIMENTI PROVVISORI CON FORZA DI LEGGE.
Il provvedimento governativo, deliberato dal CdM e emanato con decreto del PdR, entra
IMMEDIATAMENTE IN VIGORE senza alcun termine di vacatio. Il Governo IL GIORNO
STESSO in cui emana il provvedimento deve presentarlo alle Camere per la CONVERSIONE.
Le Camere si riuniscono entro 5 giorni, anche se sciolte sono appositamente convocate. Per la
precisione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge di conversione in legge del decreto
Il d.l. ha un’efficacia
legge. limitata a 60 GIORNI dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
entro i quali le Camere possono:
a) Non prendere in esame il disegno di legge di conversione o comunque non esaurire il
→
procedimento di formazione della legge d.l. PERDE EFFICACIA
RETROATTIVAMENTE; →
b) Prenderlo in esame ma non approvarlo d.l. DECADE RETROATTIVAMENTE;
→
c) Prenderlo in esame e approvarlo d.l. CONVERTITO viene subito SOSTITUITO DALLA
LEGGE approvata dalle Camere che ne stabilizza gli effetti.
Nei casi in cui il d.l. non viene convertito, questo decade retroattivamente; le Camere possono
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti attraverso una LEGGE DI
SANATORIA degli effetti del d.l. non convertito.
N.B. sanatoria è diverso da conversione poiché mentre la prima sana i singoli rapporti sorti sulla base
del decreto non convertito, ma non ne stabilizza le norme; la seconda consolida le norme del decreto
sia per il passato sia per il futuro.
Il d.l. deve presentare alcuni PRESUPPOSTI:
→
- STRAORDINARIETÀ situazione assolutamente imprevedibile;
→
- NECESSITÀ non deve essere possibile il ricorso a nessun altro strumento normativo;
→
- URGENZA è necessario che le norme poste dal decreto abbiano immediata applicabilità.
controllo sull’esistenza
In sede di conversione in legge del decreto, le Camere esercitano un dei
presupposti.
Anche il PdR può di fatto esercitare un controllo sui d.l. nel momento in cui è chiamato a emanarli.
La Corte Costituzionale ha competenza a verificare il rispetto dei requisiti di validità costituzionale
→
relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità e urgenza il suo controllo differisce da quello
operato dal Parlamento in sede di conversione, che ha un carattere politico. La mancanza dei
presupposti determina non solo l’invalidità originaria del decreto, ma anche della eventuale legge di
conversione, in quanto vizio in procedendo.
Il Governo NON può mediante decreto legge:
- conferire deleghe legislative; 41
→
- rinnovare le disposizione di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge divieto
di reiterazione dei decreti legge ripresentati con medesimo contenuto e senza presupposti
giustificativi;
- regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti;
ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale
- per vizi non
attinenti al procedimento.
→
POTESTÀ REGOLAMENTARE vedi Amministrativo e senti registrazione.
MAGISTRATURA 42
È il complesso degli organi che, esercitando la giustizia civile, amministrativa e penale, costituiscono
il potere giudiziario stante nella potestà di dare applicazione al diritto, ove questo venga violato o
sia controverso nell’ambito dei rapporti tra individui.
Il potere giudiziario si distingue tra:
1. GIURISDIZIONE ORDINARIA
→ ha ad oggetto la decisione sulla fondatezza o meno dell’azione penale promossa dal
a) Penale
p.m. nei confronti di un determinato soggetto.
→
b) Civile diretta alla tutela giuridica dei diritti inerenti ai rapporti tra privati o tra questi e la p.a.,
quando essa nell’esercizio dei propri compiti leda il diritto soggettivo di altra persona.
La giustizia in materia civile e penale è amministrata da Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte
d’Appello, Corte di Cassazione, Tribunale per i minorenni, Magistrati di sorveglianza e Tribunale di
sorveglianza.
2. GIURISDIZIONE SPECIALE
La Costituzione vieta l’istituzione di nuovi giudici “straordinari o speciali”, consentendo, nell’ambito
della giurisdizione ordinaria, l’istituzione di sezioni specializzate in determinati settori.
Ratio di tale divieto consiste nel principio secondo cui ciascun individuo deve preventivamente
conoscere quale sarà il suo giudice naturale, ossia il giudice precostituito per legge ex art. 25 Cost.
Tuttavia, si sono mantenuti i giudici speciali preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione,
quali: →
a) Giudice amministrativo tutela, salvo eccezioni, gli interessi legittimi dei cittadini che siano
stati lesi da un atto della p.a. e con ricorso vogliano ottenere l’annullamento giurisdizionale
dell’atto amministrativo che si assume viziato per incompetenza, violazione di legge o eccesso di
potere. →
b) Corte dei conti composta da magistrati ordinari. Oltre alle varie competenze in materia di
controllo, alla Corte dei Conti sono affidati i giudizi in materia di contabilità pubblica,
pensionistica e di responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici.
→
c) Giudici militari in tempo di guerra esercitano la giurisdizione loro attribuita dalla legge, in
tempo di pace sono competenti a giudicare soltanto dei reati militari commessi dagli appartenenti
alle forze armate.
→
d) Altri Tribunale Superiore delle acque pubbliche, Commissioni tributarie.
È assicurata ai magistrati l’AUTONOMIA e l’INDIPENDENZA nei confronti degli altri poteri
dello Stato.
Per i magistrati ordinari, queste sono assicurate dalla Costituzione all’art. 104, c. 1.
dalla Costituzione all’art. 108, c. 2, sono affidate dalla stessa
Per i magistrati speciali, pur previste
alla legge. 43
L’indipendenza può essere distinta in:
→ riferita all’esigenza di evitare ogni possibile forma di dipendenza della magistratura dal
- esterna
potere esecutivo;
→
- interna impedire ogni interferenza tra giudici