Per forma di Stato si intende il rapporto che intercorre tra
governanti e governati (tra stato e popolo);
Per forma di governo, invece, si intende, il modo con cui le
funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate fra i
singoli organi costituzionali (rapporti fra gli organi
costituzionali governo , parlamento ecc..).
E’ quindi evidente che la forma di Stato, ovvero il modo in
cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità, condiziona
necessariamente la forma di governo che in esso viene
adottata.
La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il
22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948
Si compone di 139 art, ed è:
1.Scritta: i principi fondamentali e la struttura
dell’ordinamento repubblicano sono scritti nei 139 articoli
e nelle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione,
un documento redatto in forma solenne. Non tutte le
Costituzioni sono scritte es. in Inghilterra sia il
Parlamento che il Governo funzionano sulla base di regole
consuetudinarie, senza che questo diminuisca il prestigio
della costituzione inglese.
2.Votata: mentre lo Statuto Albertino era stato concesso dal
Re ai suoi sudditi, la Costituzione è stata scritta e votata
dall’Assemblea Costituente, eletta democraticamente dal
popolo italiano.
3.Lunga: l’Assemblea Costituente optò per una struttura
articolata, della carta costituzionale comprendente una
dettagliata enunciazione dei principi contenuti in essa. I
costituenti scelsero una costituzione lunga perché l’Italia
usciva da una dittatura e forte era l’esigenza di regolare in
modo preciso i principi fondamentali, in modo da rendere
più difficile un loro sovvertimento in futuro.
4.Rigida: anche la scelta fra costituzione flessibile e
costituzione rigida fu condizionata dai danni provocati dal
regime fascista che, approfittando della flessibilità dello
Statuto Albertino, aveva sovvertito l’ordinamento giuridico
per uno completamente diverso.
I Costituenti scelsero una costituzione rigida, in modo che
nessuna legge ordinaria potesse essere in contrasto con la
carta costituzionale: la Costituzione, essendo rigida, si trova
al vertice della gerarchia delle fonti.
La Costituzione è rigida perché non può essere modificata
da leggi ordinarie. Poiché nessuna legge può essere in
contrasto con il dettato costituzionale, i Costituenti
istituirono un organo, la Corte Costituzionale, con il
compito di vigilare sulla conformità delle leggi alla
Costituzione.
5.Compromissoria: La Costituzione nacque come un
contratto politico tra le forze politiche maggiori del
dopoguerra (Democrazia Cristiana, Partito Comunista e
Partito Socialista), in cui ciascuna forza è riuscita a ottenere
qualcosa, rinunciando ad altro. Per questo si è parlato di
compromesso costituzionale.
Le leggi costituzionali
Sono leggi contenenti norme che si aggiungono a quelle
della costituzione, o che abrogano o modificano norme
della costituzione (leggi di revisione costituzionale).
Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con
una procedura aggravata rispetto a quella per le leggi
ordinarie, in particolare sono richieste maggioranze più
ampie il procedimento è disciplinato dall’art.138 della Cost.
Sui limiti alla revisione costituzionale si veda sent. C.cost. n.
1146 del 1988
Si ricorda che non sono suscettibili di revisione:
Art 139 sulla forma repubblicana (unico divieto
espresso);
Artt. Sui diritti inviolabili della persona;
Artt 1- 12 sui principi fondamentali compreso l’ art 5
sulla forma di Stato (unitario decentrato/regionale).
I divieti di revisione costituzionale operano anche come
limite alla competenza comunitaria e internazionale (c.d.
controlimiti) vd. dispensa sulle fonti del diritto europeo.
Artt. sui quali ci soffermeremo maggiormente sono l'art 9,
l'art 33, l'art 117, 118 e l'art 42
NB Sono leggi costituzionali anche i 5 statuti delle regioni a
statuto speciale.
Leggi ordinarie
Sono deliberate dal Parlamento e disciplinano materie
espressamente riservate allo Stato.
Sono subordinate alla Costituzione e ai vincoli che derivano
dagli obblighi internazionali e dal diritto comunitario (art.
117 cost, comma 1)
Leggi ordinarie regionali
Sono le leggi emanate dalle regioni nell'ambito della
competenza legislativa loro riconosciuta dalla costituzione
(art. 117 cost, comma 3)
Sono subordinate alla Costituzione, ai vincoli che derivano
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali (art 117 cost. comma 1)
Sono subordinate anche alle leggi statali per la
determinazione dei principi fondamentali ( competenza
concorrente art. 117 cost. , comma 3)
Sono subordinate anche per certi versi, alle materie di
competenza esclusiva statale (Vd sentenze corte cost)
Le leggi regionali delle regioni a statuto speciale sono leggi
emanate dalla regione nell'ambito delle competenze
legislative attribuite loro dai rispettivi statuti e con i limiti
contemplati dagli stessi.
La legge statale e regionale stanno in rapporto di gerarchia e
di competenza
Il giudice competente a dirimere le controversie fra lo Stato
e le Regioni è la corte costituzionale.
Per la forma di governo regionale e la procedura di
adozione degli statuti regioni ordinarie si legga il titolo V
della cost. e i rispettivi statuti per le regioni a statuto
speciale.
Dcreti legislativi (D. Lgs)
Sono atti aventi forza di legge, ma emanati dal Governo su
delega del Parlamento (autorizzazione che avviene con una
apposita legge c.d Legge delega)
La delega legislativa è normalmente conferita dal
Parlamento in casi di particolare complessità della materia
sulla quale si deve legiferare.
Con la legge delega il Parlamento indica al governo:
-la materia oggetto della delega sulla quale il Governo potrà
eccezionalmente legiferare;
-il termine entro il quale il Governo deve espletare la
potestà legislativa conferitagli;
- i principi e i criteri direttivi cui il governo dovrà ispirarsi
nell'emanare il decreto legislativo.
I decreti legge (D.L.)
Sono provvedimenti provvisori aventi anch'essi forza di legge
che il Governo adotta sotto la propria responsabilità in casi
di straordinaria necessità e urgenza. Il giorno stesso della
loro emanazione il Governo deve darne comunicazione al
Parlamento perchè li converta in legge entro 60 gg.
Se non convertiti entro il termine previsto essi decadono
del tutto, ponendo nel nulla gli atti compiuti nel periodo in
cui hanno avuto vigore. Si dice che perdono efficacia ex tunc
per cui è come se non fossero mai stai emanati.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ( cd legge
di sanatoria.)
I decreti legge emanati senza i requisiti suddetti sono
illegittimi, competente a giudicare è la Corte cost (sent.
29/95) e la loro l'illegittimità si trasferisce alla eventuale
legge di conversione (sent 171/2007 e sent. 128/2008).
Le ipotesi che prevedono la possibilità di adottare atti
normativi con forza di legge da parte del governo sono
contemplate dagli artt. 76/77/78/79 della costituzione
inclusi i d lgs per l’adozione delle norme di attuazione degli
statuti speciali.
Il governo emana il decreto legge e lo pubblica sulla
gazzetta ufficiale (da questo momento è efficace) poi lo
trasmette alle camere per la conversione in legge. Le camere
si riuniscono entro 5 gg anche se sciolte e lo devono
convertire in legge entro 60 gg altrimenti il decreto perde
efficacia ex tunc cioè retroattivamente
Se il decreto non è convertito, per voto sfavorevole di una
camera (bisogna dare subito immediata pubblicità nella
gazzetta ufficiale) se decorrono i 60 gg scatta la
responsabilità anche individuale dei ministri; le camere sulla
base di una loro valutazione discrezionale possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sori sulla base di un
decreto legge non convertito.
Norme di attuazione
Le norme di attuazione sono un caso del tutto anomalo di
delegazione legislativa prevista da fonti di livello
costituzionale (negli statuti stessi). E’ una delega a tempo
indeterminato esercitabile più volte priva di criteri e
principi direttivi. Il governo possiede un vero e proprio
potere legislativo parzialmente condizionato ma si ritiene
escluso il parlamento.
Parzialmente condizionato perché il governo può
esercitare il suo potere solo sulla base di una proposta di una
apposita commissione paritetica formata da esperti designati dal
governo e dalle regioni e dalle province autonome
interessate; ma il governo dispone di una posizione di
supremazia nella commissione e non è cmque tenuto ad
adottare tali norme. Il parlamento resta del tutto escluso.
I regolamenti
Sono fonti di produzione normativa cd secondaria sono
definiti dalla dottrina più autorevole come atti (emanati da
organi della pubblica amministrazione sia statale che locale)
formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi.
I regolamenti, che possono anche svolgere funzioni di
indirizzo politico, possono essere di diverso tipo di
esecuzione, attuazione e integrazione, organizzazione,
ministeriali. Un discorso a parte meritano i regolamenti
c.d.indipendenti.
Il fondamento della potestà regolamentare è da rinvenire
unicamente nella legge.
Principali fonti del potere regolamentare sono la legge
400/1988 art. 17; il Testo Unico degli enti locali (TUEL D.
lgs 267/2000), vd anche art 117 comma 6 della
Costituzione.
Le ordinanze
Sono atti mediante i quali la p.a. impone ordini, obblighi,
divieti, circostanziati e generalmente riferiti a determinati
destinatari (es. ordinanze del sindaco, del prefetto).
All'interno della categoria delle ordinanze un posto di
prim'ordine è rappresentato dalle ordinanze c.d.
contingibili e urgenti varate in casi particolarmente
urgenti per far fronte a situazioni per le quali, data
l'eccezionalità della situazione, il legislatore non ha previsto
strumenti tipici di intervento.
Possono essere emanate da taluni organi della p.a. in casi :
- eccezionali di particolare gravità e possono comportare anche
deroghe all'ordinamento vigente. Tale potere deve essere
espressamente conferito da una norma di legge.
Devono essere:
-motivate;
-proporzionate;
-emanate quando non si possono usare mezzi offerti dalla
legislazione (con tingibile;)
-rese pubbliche;
-per far fronte ad un pericolo incombente.
Dal:
-Sindaco quale ufficiale di governo (o il P