Estratto del documento

Per forma di Stato si intende il rapporto che intercorre tra

governanti e governati (tra stato e popolo);

Per forma di governo, invece, si intende, il modo con cui le

funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate fra i

singoli organi costituzionali (rapporti fra gli organi

costituzionali governo , parlamento ecc..).

E’ quindi evidente che la forma di Stato, ovvero il modo in

cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità, condiziona

necessariamente la forma di governo che in esso viene

adottata.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il

22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948

Si compone di 139 art, ed è:

1.Scritta: i principi fondamentali e la struttura

dell’ordinamento repubblicano sono scritti nei 139 articoli

e nelle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione,

un documento redatto in forma solenne. Non tutte le

Costituzioni sono scritte es. in Inghilterra sia il

Parlamento che il Governo funzionano sulla base di regole

consuetudinarie, senza che questo diminuisca il prestigio

della costituzione inglese.

2.Votata: mentre lo Statuto Albertino era stato concesso dal

Re ai suoi sudditi, la Costituzione è stata scritta e votata

dall’Assemblea Costituente, eletta democraticamente dal

popolo italiano.

3.Lunga: l’Assemblea Costituente optò per una struttura

articolata, della carta costituzionale comprendente una

dettagliata enunciazione dei principi contenuti in essa. I

costituenti scelsero una costituzione lunga perché l’Italia

usciva da una dittatura e forte era l’esigenza di regolare in

modo preciso i principi fondamentali, in modo da rendere

più difficile un loro sovvertimento in futuro.

4.Rigida: anche la scelta fra costituzione flessibile e

costituzione rigida fu condizionata dai danni provocati dal

regime fascista che, approfittando della flessibilità dello

Statuto Albertino, aveva sovvertito l’ordinamento giuridico

per uno completamente diverso.

I Costituenti scelsero una costituzione rigida, in modo che

nessuna legge ordinaria potesse essere in contrasto con la

carta costituzionale: la Costituzione, essendo rigida, si trova

al vertice della gerarchia delle fonti.

La Costituzione è rigida perché non può essere modificata

da leggi ordinarie. Poiché nessuna legge può essere in

contrasto con il dettato costituzionale, i Costituenti

istituirono un organo, la Corte Costituzionale, con il

compito di vigilare sulla conformità delle leggi alla

Costituzione.

5.Compromissoria: La Costituzione nacque come un

contratto politico tra le forze politiche maggiori del

dopoguerra (Democrazia Cristiana, Partito Comunista e

Partito Socialista), in cui ciascuna forza è riuscita a ottenere

qualcosa, rinunciando ad altro. Per questo si è parlato di

compromesso costituzionale.

Le leggi costituzionali

Sono leggi contenenti norme che si aggiungono a quelle

della costituzione, o che abrogano o modificano norme

della costituzione (leggi di revisione costituzionale).

Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con

una procedura aggravata rispetto a quella per le leggi

ordinarie, in particolare sono richieste maggioranze più

ampie il procedimento è disciplinato dall’art.138 della Cost.

Sui limiti alla revisione costituzionale si veda sent. C.cost. n.

1146 del 1988

Si ricorda che non sono suscettibili di revisione:

 Art 139 sulla forma repubblicana (unico divieto

espresso);

 Artt. Sui diritti inviolabili della persona;

 Artt 1- 12 sui principi fondamentali compreso l’ art 5

sulla forma di Stato (unitario decentrato/regionale).

I divieti di revisione costituzionale operano anche come

limite alla competenza comunitaria e internazionale (c.d.

controlimiti) vd. dispensa sulle fonti del diritto europeo.

Artt. sui quali ci soffermeremo maggiormente sono l'art 9,

l'art 33, l'art 117, 118 e l'art 42

NB Sono leggi costituzionali anche i 5 statuti delle regioni a

statuto speciale.

Leggi ordinarie

Sono deliberate dal Parlamento e disciplinano materie

espressamente riservate allo Stato.

Sono subordinate alla Costituzione e ai vincoli che derivano

dagli obblighi internazionali e dal diritto comunitario (art.

117 cost, comma 1)

Leggi ordinarie regionali

Sono le leggi emanate dalle regioni nell'ambito della

competenza legislativa loro riconosciuta dalla costituzione

(art. 117 cost, comma 3)

Sono subordinate alla Costituzione, ai vincoli che derivano

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali (art 117 cost. comma 1)

Sono subordinate anche alle leggi statali per la

determinazione dei principi fondamentali ( competenza

concorrente art. 117 cost. , comma 3)

Sono subordinate anche per certi versi, alle materie di

competenza esclusiva statale (Vd sentenze corte cost)

Le leggi regionali delle regioni a statuto speciale sono leggi

emanate dalla regione nell'ambito delle competenze

legislative attribuite loro dai rispettivi statuti e con i limiti

contemplati dagli stessi.

La legge statale e regionale stanno in rapporto di gerarchia e

di competenza

Il giudice competente a dirimere le controversie fra lo Stato

e le Regioni è la corte costituzionale.

Per la forma di governo regionale e la procedura di

adozione degli statuti regioni ordinarie si legga il titolo V

della cost. e i rispettivi statuti per le regioni a statuto

speciale.

Dcreti legislativi (D. Lgs)

Sono atti aventi forza di legge, ma emanati dal Governo su

delega del Parlamento (autorizzazione che avviene con una

apposita legge c.d Legge delega)

La delega legislativa è normalmente conferita dal

Parlamento in casi di particolare complessità della materia

sulla quale si deve legiferare.

Con la legge delega il Parlamento indica al governo:

-la materia oggetto della delega sulla quale il Governo potrà

eccezionalmente legiferare;

-il termine entro il quale il Governo deve espletare la

potestà legislativa conferitagli;

- i principi e i criteri direttivi cui il governo dovrà ispirarsi

nell'emanare il decreto legislativo.

I decreti legge (D.L.)

Sono provvedimenti provvisori aventi anch'essi forza di legge

che il Governo adotta sotto la propria responsabilità in casi

di straordinaria necessità e urgenza. Il giorno stesso della

loro emanazione il Governo deve darne comunicazione al

Parlamento perchè li converta in legge entro 60 gg.

Se non convertiti entro il termine previsto essi decadono

del tutto, ponendo nel nulla gli atti compiuti nel periodo in

cui hanno avuto vigore. Si dice che perdono efficacia ex tunc

per cui è come se non fossero mai stai emanati.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti

giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ( cd legge

di sanatoria.)

I decreti legge emanati senza i requisiti suddetti sono

illegittimi, competente a giudicare è la Corte cost (sent.

29/95) e la loro l'illegittimità si trasferisce alla eventuale

legge di conversione (sent 171/2007 e sent. 128/2008).

Le ipotesi che prevedono la possibilità di adottare atti

normativi con forza di legge da parte del governo sono

contemplate dagli artt. 76/77/78/79 della costituzione

inclusi i d lgs per l’adozione delle norme di attuazione degli

statuti speciali.

Il governo emana il decreto legge e lo pubblica sulla

gazzetta ufficiale (da questo momento è efficace) poi lo

trasmette alle camere per la conversione in legge. Le camere

si riuniscono entro 5 gg anche se sciolte e lo devono

convertire in legge entro 60 gg altrimenti il decreto perde

efficacia ex tunc cioè retroattivamente

Se il decreto non è convertito, per voto sfavorevole di una

camera (bisogna dare subito immediata pubblicità nella

gazzetta ufficiale) se decorrono i 60 gg scatta la

responsabilità anche individuale dei ministri; le camere sulla

base di una loro valutazione discrezionale possono tuttavia

regolare con legge i rapporti giuridici sori sulla base di un

decreto legge non convertito.

Norme di attuazione

Le norme di attuazione sono un caso del tutto anomalo di

delegazione legislativa prevista da fonti di livello

costituzionale (negli statuti stessi). E’ una delega a tempo

indeterminato esercitabile più volte priva di criteri e

principi direttivi. Il governo possiede un vero e proprio

potere legislativo parzialmente condizionato ma si ritiene

escluso il parlamento.

Parzialmente condizionato perché il governo può

esercitare il suo potere solo sulla base di una proposta di una

apposita commissione paritetica formata da esperti designati dal

governo e dalle regioni e dalle province autonome

interessate; ma il governo dispone di una posizione di

supremazia nella commissione e non è cmque tenuto ad

adottare tali norme. Il parlamento resta del tutto escluso.

I regolamenti

Sono fonti di produzione normativa cd secondaria sono

definiti dalla dottrina più autorevole come atti (emanati da

organi della pubblica amministrazione sia statale che locale)

formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi.

I regolamenti, che possono anche svolgere funzioni di

indirizzo politico, possono essere di diverso tipo di

esecuzione, attuazione e integrazione, organizzazione,

ministeriali. Un discorso a parte meritano i regolamenti

c.d.indipendenti.

Il fondamento della potestà regolamentare è da rinvenire

unicamente nella legge.

Principali fonti del potere regolamentare sono la legge

400/1988 art. 17; il Testo Unico degli enti locali (TUEL D.

lgs 267/2000), vd anche art 117 comma 6 della

Costituzione.

Le ordinanze

Sono atti mediante i quali la p.a. impone ordini, obblighi,

divieti, circostanziati e generalmente riferiti a determinati

destinatari (es. ordinanze del sindaco, del prefetto).

All'interno della categoria delle ordinanze un posto di

prim'ordine è rappresentato dalle ordinanze c.d.

contingibili e urgenti varate in casi particolarmente

urgenti per far fronte a situazioni per le quali, data

l'eccezionalità della situazione, il legislatore non ha previsto

strumenti tipici di intervento.

Possono essere emanate da taluni organi della p.a. in casi :

- eccezionali di particolare gravità e possono comportare anche

deroghe all'ordinamento vigente. Tale potere deve essere

espressamente conferito da una norma di legge.

Devono essere:

-motivate;

-proporzionate;

-emanate quando non si possono usare mezzi offerti dalla

legislazione (con tingibile;)

-rese pubbliche;

-per far fronte ad un pericolo incombente.

Dal:

-Sindaco quale ufficiale di governo (o il P

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MariaChiaraPierangeli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Cossiri Angela Giuseppina.
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