L. 241/1990 – LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL
DIRITTO DI ACCESSO
A mbito di applicazione (Art. 29):Le disposizioni della presente legge si applicano alleamministrazioni statali
,
aglienti pubblici nazionalie, per quanto attieneai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), atutte le
amministrazioni pubbliche(Regioni ed Enti Locali).La disciplina si estende inoltre allesocietà concapitale
pubblico prevalentee aisoggetti privatilimitatamenteall'esercizio di funzioni amministrative o alla gestione
di pubblici servizi.
O biettivi e Principi Generali:L'attività amministrativaè retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità e trasparenza, oltre che dai principi dell'ordinamento comunitario. In particolare, la legge mira a:
G
arantire la partecipazione:Assicurare il dirittodegli interessati di intervenire nel procedimento e
○ presentare memorie o documenti.
Trasparenza e Accesso:Garantire l'accessibilità totaleai documenti e ai dati detenuti dalla PA per favorire
○ il controllo diffuso (Accesso Documentale, Civico e FOIA).
Responsabilità:Individuare per ogni procedimentounResponsabile del Procedimento (RUP)che ne
○ segua l'iter dall'avvio alla conclusione.
Certezza dei Tempi:Concludere il procedimento entroil termine prefissato (regola generale di 30 giorni,
○ se non diversamente stabilito) e monitorare itempieffettividi conclusione come indicatore di efficienzae
misura anticorruzione.
Digitalizzazione:Obbligo per le amministrazioni diagire mediante strumenti informatici e telematici per
○ garantire maggiore efficienza e tracciabilità dell'azione amministrativa.
Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento costituisce oggi elemento di valutazione
○ della performance dirigenziale e può dare luogo a responsabilità per danno da ritardo.
1. PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
I
lprocedimentoamministrativoèdefinitocomelasequenzacoordinatadiattiefattifinalizzatiall'adozionedel
provvedimento amministrativo
. Quest'ultimo rappresenta la manifestazione di volontà della Pubblica
Amministrazione(PA),dotatadiautoritarietàedefficaciaesterna,voltaaprodurreeffettigiuridicineiconfronti
di soggetti terzi (es. l’approvazione di una graduatoria o il rilascio di una concessione).
L
’attivitàamministrativaèrettadaiprincipisancitidall’art.1dellaL.241/1990edaiprincipidell’ordinamento
comunitario:
E
CONOMICITÀ
: la PA deve ottimizzare l'uso delle risorse in relazione ai risultati, con il divieto di
● aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie.
EFFICACIA
: capacità dell'azione amministrativa diraggiungere gli obiettivi prefissati.
● IMPARZIALITÀ
: obbligo di considerare e bilanciareequamente tutti gli interessi pubblici e privati
● coinvolti, senza discriminazioni.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
: l'azione deve essere conoscibiledall'esterno. La trasparenza, intesa oggi
● come "accessibilità totale", garantisce la ricostruibilità del percorso logico-giuridico che ha condotto al
provvedimento.
COLLABORAZIONE E BUONA FEDE
: i rapporti tra cittadinoe PA devono essere improntati ai principi
● della leale collaborazione e della fiducia reciproca.
DIGITALIZZAZIONE (Aggiornamento)
: la PA ha l'obbligodi utilizzare strumenti informatici e telematici
● nei rapporti interni e con i privati, per garantire efficienza e tracciabilità. PROCEDIMENTO_1
LE QUATTRO FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
F
ASE DELL'INIZIATIVA
: è l'atto che dà avvio all'iter.Può esseresu istanza di parte(cittadino che richiedeun
● provvedimento) od'ufficio(impulso autonomo dellaPA). In questa fase deve avvenire la comunicazione di
avvio del procedimento agli interessati.
FASE ISTRUTTORIA
: è la fase centrale gestita dalResponsabiledel Procedimento (RUP)
. Consiste
● nell'acquisizione dei fatti, degli interessi e dei pareri necessari per la decisione. Qui si applica il principio di
non aggravamento e il dovere di soccorso istruttorio.
FASE DECISORIA (O DELIBERATIVA)
: l'amministrazione,vagliati i risultati dell'istruttoria, adotta il
● provvedimento finale che deve essere obbligatoriamentemotivato(art. 3).
FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
: il provvedimento,sebbene perfetto, diviene efficace solo dopo il
● compimento di eventuali atti ulteriori, come lanotificao comunicazioneai destinatari (atti recettizi) oil
superamento di eventuali controlli previsti dalla legge.
2. (TERMINI DI) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
L
a Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un
provvedimento espresso entro termini certi. Ove le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali non
provvedano a fissare termini diversi, il termine standard è di30 giorni
.
Tuttavia, i termini possono essere diversamente articolati:
F
ino a 90 giorni
: Per i procedimenti delle amministrazionistatali e degli enti pubblici nazionali,
● individuati con appositi DPCM in ragione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa.
Fino a 180 giorni
: In casi di particolare complessitàdel procedimento, sempre individuati con DPCM.
● Oltre 180 giorni
: Limite massimo assoluto, ammessoquasi esclusivamente per le procedure riguardanti
● l'acquisto della cittadinanza italiana e in materia di immigrazione.
Decorrenza dei termini:
P
rocedimenti ad iniziativa di parte
: I termini decorronodalla data di ricevimento dell'istanza presso
● l'amministrazione competente.
Procedimenti d'ufficio
: I termini decorrono dal momentodella comunicazione di avvio del
● procedimento o dal primo atto che manifesti la volontà dell'amministrazione di procedere.
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E INERZIA (Art. 2, co. 7-9)
S
ospensione dei termini
: I termini possono esseresospesiuna sola voltaper un periodo massimo di30
● giorniper l’acquisizione di informazioni o certificazionirelative a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso della PA o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni
(principio di decertificazione). Non sono soggette al limite unico di sospensione le procedure di
Conferenza di Servizi (Art. 14) o le Valutazioni Tecniche (Art. 17).
Responsabilità per ritardo
: La mancata o tardiva emanazionedel provvedimento costituisce elemento
● di valutazione della performance individuale. Essa comporta inoltre responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile per il dirigente e il funzionario inadempiente.
i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei terminidi conclusione del procedimento (nel caso di
● silenzio assenso o SCIA) sono consideratiinefficaci
,ferma restando la possibilità per la PA di agire in
autotutela. PROCEDIMENTO_2
IL POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2, co. 9-bis)
P
er contrastare l'inerzia della PA, ogni organo di governo individua un soggetto (figura apicale o unità
organizzativa) a cui attribuire ilpotere sostitutivo
.
A
ttivazione
: Una volta decorso inutilmente il terminedi conclusione, l'interessato può rivolgersi al
● titolare del potere sostitutivo affinché concluda il procedimento. Il nominativo di tale soggetto deve
essere obbligatoriamente indicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Termini del potere sostitutivo
: Il soggetto incaricatodeve concludere il procedimento entro un termine
● pari allametà di quello originariamente previsto
,attraverso le strutture competenti o nominando un
commissario.
Monitoraggio annuale
: Entro il30 gennaiodi ognianno, il titolare del potere sostitutivo comunica
● all'organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, al fine
di adottare le necessarie misure organizzative.
2 BIS. RITARDO DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
L
’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo genera due diverse forme di
ristoro per il privato, con presupposti differenti:
1. R
isarcimento del danno (co. 1)
: La Pubblica Amministrazioneè tenuta al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
Onere della prova
: A differenza di altri settori,il danno non è considerato "in re ipsa"
○ (automatico); il cittadino deve fornire la prova del danno subito, del nesso di causalità tra
ritardo e pregiudizio, e dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) della PA.
2. Indennizzo da mero ritardo (co. 1-bis)
: Al di fuoridelle ipotesi di risarcimento, è previsto un indennizzo
automatico per il solo fatto del mancato rispetto dei termini prefissati.
Presupposto
: Spetta per il semplice ritardo nellaconclusione di procedimenti ad istanza di parte
○ per i quali sussista l'obbligo di pronuncia.
Determinazione
: L'importo è stabilito forfettariamentedalla legge (solitamente calcolato per
○ ogni giorno di ritardo fino a un tetto massimo).
Rapporto tra le somme
: Le somme corrisposte a titolodi indennizzo sono detratte
○ dall'eventuale risarcimento del danno spettante per il medesimo ritardo.
3. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
O bbligo di provvedimento espresso: Ogni procedimento amministrativo, sia esso ad iniziativa di parte o
d'ufficio,deveconcludersiconl'adozionediunprovvedimentoespressoentroiterministabilitidallalegge.La
PA non può limitarsi al silenzio, salvo i casi in cui la legge attribuisca al silenzio valore di assenso o diniego.
O bbligo di Motivazione (Art. 3): Ogni provvedimento amministrativo deve essere obbligatoriamente
motivato
.Lamotivazionedeveindicareipresuppostidifattoeleragionigiuridichechehannodeterminatola
decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
F
inalità:Consente di ricostruire l'iter logico seguitodall'amministrazione, garantendo la trasparenza e
● permettendo al destinatario di esercitare il propriodiritto di difesain caso di lesione di interessi
legittimi o diritti soggettivi.
Motivazione "per relationem":Se le ragioni delladecisione risultano da un altro atto
● dell'amministrazione richiamato dal provvedimento, tale atto deve essere indicato e reso disponibile
(allegato o reperibile) insieme alla comunicazione del provvedimento stesso. PROCEDIMENTO_3
E
sclusioni dall'obbligo di motivazione:L'obbligodimotivazionenonsiapplicaagliattinormativieaquellia
contenutogenerale(es.pianiurbanistici,bandidigara,bilanci),periqualilagiustificazionerisiedenellescelte
programmatiche e regolamentari dell'ente.
P rovvedimentoinformasemplificata(NovitàSemplificazioni):QualoralaPAravvisilamanifestairricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, può concludere il procedimento con un
provvedimento redatto in forma semplificata
. In questo caso, la motivazione può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
C asidimotivazioneattenuata(Giurisprudenza):Lagiurisprudenzariconosceunamotivazionemenoanalitica
nei seguenti casi:
A
tti vincolati:Casi in cui la PA non ha margini didiscrezionalità e deve limitarsi a verificare la
● sussistenza di requisiti di legge (es. congedo di maternità).
Atti dovuti:Atti la cui emanazione è obbligatoriaa seguito di un altro provvedimento o di una sentenza.
●
Indicazioni per il ricorso:In ogni atto notificatoal destinatario devono essere obbligatoriamente indicati:
1 . I
ltermineentro cui è possibile proporre ricorso.
2. L'
autorità(amministrativa o giurisdizionale) cuiè possibile rivolgersi.
3 BIS. USO DELLA TELEMATICA (digitalizzazione)
)
P
er conseguire maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, le pubbliche
amministrazioniagisconomediantestrumentiinformaticietelematici,sianeirapportiinternicheneirapporti
con i soggetti privati.
Punti chiave dell'aggiornamento:
O
bbligatorietà del canale digitale:L'uso della telematicanon è più una mera facoltà, ma undovere
● giuridicoper la PA. Le amministrazioni devono garantirel'interoperabilità dei propri sistemi per
permettere il transito fluido dei dati tra enti diversi (principioonce-only
).
Identità e Domicilio Digitale:Nei rapporti con iprivati, la PA è tenuta ad accettare istanze e documenti
● sottoscritti con firma digitale o trasmessi tramite sistemi di identificazione certificati (
SPID, CIE,CNS
). Le
comunicazioni ufficiali avvengono prioritariamente verso ildomicilio digitale(PEC) eletto dal cittadino
o dall'impresa.
Fascicolo Informatico:Ogni procedimento deve esserealimentato in un fascicolo informatico che
● garantisca la tracciabilità degli atti, la trasparenza e il diritto di accesso telematico per l'interessato.
Piattaforma Notifiche Digitali:Le PA sono incoraggiate(e in molti casi obbligate) a utilizzare
● piattaforme centralizzate per la notifica degli atti amministrativi, riducendo tempi e costi di spedizione
cartacea.
N otatecnica:QuestoarticolorappresentailpontetralaL.241/1990eilCAD(D.Lgs.82/2005)
.Laviolazionedi
questoprincipiopuòesseresegnalataalDifensoreCivicoperilDigitalepressol'AgID,qualoraunaPAneghial
cittadino l'esercizio dei propri diritti digitali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
A rt. 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento:LePubblicheAmministrazionihannol'obbligodi
determinare,perciascunatipologiadiprocedimentodipropriacompetenza,l'unitàorganizzativaresponsabile
dell'istruttoria, di ogni adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale
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