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​L. 241/1990 – LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL​

​DIRITTO DI ACCESSO​

A mbito di applicazione (Art. 29):​​Le disposizioni della presente legge si applicano alle​​amministrazioni statali​

​,​

​agli​​enti pubblici nazionali​​e, per quanto attiene​​ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a​​tutte le​

​amministrazioni pubbliche​​(Regioni ed Enti Locali).​​La disciplina si estende inoltre alle​​società con​​capitale​

​pubblico prevalente​​e ai​​soggetti privati​​limitatamente​​all'esercizio di funzioni amministrative o alla gestione​

​di pubblici servizi.​

O biettivi e Principi Generali:​​L'attività amministrativa​​è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità,​

​pubblicità e trasparenza, oltre che dai principi dell'ordinamento comunitario. In particolare, la legge mira a:​

G

​ arantire la partecipazione:​​Assicurare il diritto​​degli interessati di intervenire nel procedimento e​

​○​ ​presentare memorie o documenti.​

​Trasparenza e Accesso:​​Garantire l'accessibilità totale​​ai documenti e ai dati detenuti dalla PA per favorire​

​○​ ​il controllo diffuso (Accesso Documentale, Civico e FOIA).​

​Responsabilità:​​Individuare per ogni procedimento​​un​​Responsabile del Procedimento (RUP)​​che ne​

​○​ ​segua l'iter dall'avvio alla conclusione.​

​Certezza dei Tempi:​​Concludere il procedimento entro​​il termine prefissato (regola generale di 30 giorni,​

​○​ ​se non diversamente stabilito) e monitorare i​​tempi​​effettivi​​di conclusione come indicatore di efficienza​​e​

​misura anticorruzione.​

​Digitalizzazione:​​Obbligo per le amministrazioni di​​agire mediante strumenti informatici e telematici per​

​○​ ​garantire maggiore efficienza e tracciabilità dell'azione amministrativa.​

​Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento costituisce oggi elemento di valutazione​

​○​ ​della performance dirigenziale e può dare luogo a responsabilità per danno da ritardo.​

​1. PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA​

I

​ l​​procedimento​​amministrativo​​è​​definito​​come​​la​​sequenza​​coordinata​​di​​atti​​e​​fatti​​finalizzati​​all'adozione​​del​

​provvedimento​ ​amministrativo​

​.​ ​Quest'ultimo​ ​rappresenta​ ​la​ ​manifestazione​ ​di​ ​volontà​ ​della​ ​Pubblica​

​Amministrazione​​(PA),​​dotata​​di​​autoritarietà​​ed​​efficacia​​esterna,​​volta​​a​​produrre​​effetti​​giuridici​​nei​​confronti​

​di soggetti terzi (es. l’approvazione di una graduatoria o il rilascio di una concessione).​

L

​ ’attività​​amministrativa​​è​​retta​​dai​​principi​​sanciti​​dall’art.​​1​​della​​L.​​241/1990​​e​​dai​​principi​​dell’ordinamento​

​comunitario:​

E

​ CONOMICITÀ​

​:​ ​la​ ​PA​ ​deve​ ​ottimizzare​ ​l'uso​ ​delle​ ​risorse​ ​in​ ​relazione​ ​ai​ ​risultati,​ ​con​ ​il​ ​divieto​ ​di​

​●​ ​aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie.​

​EFFICACIA​

​: capacità dell'azione amministrativa di​​raggiungere gli obiettivi prefissati.​

​●​ ​IMPARZIALITÀ​

​: obbligo di considerare e bilanciare​​equamente tutti gli interessi pubblici e privati​

​●​ ​coinvolti, senza discriminazioni.​

​PUBBLICITÀ E TRASPARENZA​

​: l'azione deve essere conoscibile​​dall'esterno. La trasparenza, intesa oggi​

​●​ ​come "accessibilità totale", garantisce la ricostruibilità del percorso logico-giuridico che ha condotto al​

​provvedimento.​

​COLLABORAZIONE E BUONA FEDE​

​: i rapporti tra cittadino​​e PA devono essere improntati ai principi​

​●​ ​della leale collaborazione e della fiducia reciproca.​

​DIGITALIZZAZIONE (Aggiornamento)​

​: la PA ha l'obbligo​​di utilizzare strumenti informatici e telematici​

​●​ ​nei rapporti interni e con i privati, per garantire efficienza e tracciabilità.​ ​PROCEDIMENTO_​​1​

​LE QUATTRO FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:​

F

​ ASE DELL'INIZIATIVA​

​: è l'atto che dà avvio all'iter.​​Può essere​​su istanza di parte​​(cittadino che richiede​​un​

​●​ ​provvedimento) o​​d'ufficio​​(impulso autonomo della​​PA). In questa fase deve avvenire la comunicazione di​

​avvio del procedimento agli interessati.​

​FASE ISTRUTTORIA​

​: è la fase centrale gestita dal​​Responsabile​​del Procedimento (RUP)​

​. Consiste​

​●​ ​nell'acquisizione dei fatti, degli interessi e dei pareri necessari per la decisione. Qui si applica il principio di​

​non aggravamento e il dovere di soccorso istruttorio.​

​FASE DECISORIA (O DELIBERATIVA)​

​: l'amministrazione,​​vagliati i risultati dell'istruttoria, adotta il​

​●​ ​provvedimento finale che deve essere obbligatoriamente​​motivato​​(art. 3).​

​FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA​

​: il provvedimento,​​sebbene perfetto, diviene efficace solo dopo il​

​●​ ​compimento di eventuali atti ulteriori, come la​​notifica​​o comunicazione​​ai destinatari (atti recettizi) o​​il​

​superamento di eventuali controlli previsti dalla legge.​

​2. (TERMINI DI) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO​

L

​ a​ ​Pubblica​ ​Amministrazione​ ​ha​ ​il​ ​dovere​ ​di​ ​concludere​ ​il​ ​procedimento​ ​mediante​ ​l'adozione​ ​di​ ​un​

​provvedimento​ ​espresso​ ​entro​ ​termini​ ​certi.​ ​Ove​ ​le​ ​amministrazioni​ ​statali​ ​e​ ​gli​ ​enti​ ​pubblici​ ​nazionali​ ​non​

​provvedano a fissare termini diversi, il termine standard è di​​30 giorni​

​.​

​Tuttavia, i termini possono essere diversamente articolati:​

F

​ ino a 90 giorni​

​: Per i procedimenti delle amministrazioni​​statali e degli enti pubblici nazionali,​

​●​ ​individuati con appositi DPCM in ragione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione​

​amministrativa.​

​Fino a 180 giorni​

​: In casi di particolare complessità​​del procedimento, sempre individuati con DPCM.​

​●​ ​Oltre 180 giorni​

​: Limite massimo assoluto, ammesso​​quasi esclusivamente per le procedure riguardanti​

​●​ ​l'acquisto della cittadinanza italiana e in materia di immigrazione.​

​Decorrenza dei termini:​

P

​ rocedimenti ad iniziativa di parte​

​: I termini decorrono​​dalla data di ricevimento dell'istanza presso​

​●​ ​l'amministrazione competente.​

​Procedimenti d'ufficio​

​: I termini decorrono dal momento​​della comunicazione di avvio del​

​●​ ​procedimento o dal primo atto che manifesti la volontà dell'amministrazione di procedere.​

​SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E INERZIA (Art. 2, co. 7-9)​

S

​ ospensione dei termini​

​: I termini possono essere​​sospesi​​una sola volta​​per un periodo massimo di​​30​

​●​ ​giorni​​per l’acquisizione di informazioni o certificazioni​​relative a fatti, stati o qualità non attestati in​

​documenti già in possesso della PA o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni​

​(principio di decertificazione). Non sono soggette al limite unico di sospensione le procedure di​

​Conferenza di Servizi (Art. 14) o le Valutazioni Tecniche (Art. 17).​

​Responsabilità per ritardo​

​: La mancata o tardiva emanazione​​del provvedimento costituisce elemento​

​●​ ​di valutazione della performance individuale. Essa comporta inoltre responsabilità disciplinare e​

​amministrativo-contabile per il dirigente e il funzionario inadempiente.​

​i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini​​di conclusione del procedimento (nel caso di​

​●​ ​silenzio assenso o SCIA) sono considerati​​inefficaci​

​,​​ferma restando la possibilità per la PA di agire in​

​autotutela.​ ​PROCEDIMENTO_​​2​

​IL POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2, co. 9-bis)​

P

er​ ​contrastare​ ​l'inerzia​ ​della​ ​PA,​ ​ogni​ ​organo​ ​di​ ​governo​ ​individua​ ​un​ ​soggetto​ ​(figura​ ​apicale​ ​o​ ​unità​

​organizzativa) a cui attribuire il​​potere sostitutivo​

​.​

A

​ ttivazione​

​: Una volta decorso inutilmente il termine​​di conclusione, l'interessato può rivolgersi al​

​●​ ​titolare del potere sostitutivo affinché concluda il procedimento. Il nominativo di tale soggetto deve​

​essere obbligatoriamente indicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".​

​Termini del potere sostitutivo​

​: Il soggetto incaricato​​deve concludere il procedimento entro un termine​

​●​ ​pari alla​​metà di quello originariamente previsto​

​,​​attraverso le strutture competenti o nominando un​

​commissario.​

​Monitoraggio annuale​

​: Entro il​​30 gennaio​​di ogni​​anno, il titolare del potere sostitutivo comunica​

​●​ ​all'organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, al fine​

​di adottare le necessarie misure organizzative.​

​2 BIS. RITARDO DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO​

L

​ ’inosservanza​ ​del​ ​termine​ ​di​ ​conclusione​ ​del​ ​procedimento​ ​amministrativo​ ​genera​ ​due​ ​diverse​ ​forme​ ​di​

​ristoro per il privato, con presupposti differenti:​

​1.​ R

​ isarcimento del danno (co. 1)​

​: La Pubblica Amministrazione​​è tenuta al risarcimento del danno​

​ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del​

​procedimento.​

​Onere della prova​

​: A differenza di altri settori,​​il danno non è considerato "in re ipsa"​

​○​ ​(automatico); il cittadino deve fornire la prova del danno subito, del nesso di causalità tra​

​ritardo e pregiudizio, e dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) della PA.​

​2.​ ​Indennizzo da mero ritardo (co. 1-bis)​

​: Al di fuori​​delle ipotesi di risarcimento, è previsto un indennizzo​

​automatico per il solo fatto del mancato rispetto dei termini prefissati.​

​Presupposto​

​: Spetta per il semplice ritardo nella​​conclusione di procedimenti ad istanza di parte​

​○​ ​per i quali sussista l'obbligo di pronuncia.​

​Determinazione​

​: L'importo è stabilito forfettariamente​​dalla legge (solitamente calcolato per​

​○​ ​ogni giorno di ritardo fino a un tetto massimo).​

​Rapporto tra le somme​

​: Le somme corrisposte a titolo​​di indennizzo sono detratte​

​○​ ​dall'eventuale risarcimento del danno spettante per il medesimo ritardo.​

​3. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO​

O bbligo​ ​di​ ​provvedimento​ ​espresso:​ ​Ogni​ ​procedimento​ ​amministrativo,​ ​sia​ ​esso​ ​ad​ ​iniziativa​ ​di​ ​parte​ ​o​

​d'ufficio,​​deve​​concludersi​​con​​l'adozione​​di​​un​​provvedimento​​espresso​​entro​​i​​termini​​stabiliti​​dalla​​legge.​​La​

​PA non può limitarsi al silenzio, salvo i casi in cui la legge attribuisca al silenzio valore di assenso o diniego.​

O bbligo​ ​di​ ​Motivazione​ ​(Art.​ ​3):​ ​Ogni​ ​provvedimento​ ​amministrativo​ ​deve​ ​essere​ ​obbligatoriamente​

​motivato​

​.​​La​​motivazione​​deve​​indicare​​i​​presupposti​​di​​fatto​​e​​le​​ragioni​​giuridiche​​che​​hanno​​determinato​​la​

​decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.​

F

​ inalità:​​Consente di ricostruire l'iter logico seguito​​dall'amministrazione, garantendo la trasparenza e​

​●​ ​permettendo al destinatario di esercitare il proprio​​diritto di difesa​​in caso di lesione di interessi​

​legittimi o diritti soggettivi.​

​Motivazione "per relationem":​​Se le ragioni della​​decisione risultano da un altro atto​

​●​ ​dell'amministrazione richiamato dal provvedimento, tale atto deve essere indicato e reso disponibile​

​(allegato o reperibile) insieme alla comunicazione del provvedimento stesso.​ ​PROCEDIMENTO_​​3​

E

​ sclusioni​ ​dall'obbligo​ ​di​ ​motivazione:​​L'obbligo​​di​​motivazione​​non​​si​​applica​​agli​​atti​​normativi​​e​​a​​quelli​​a​

​contenuto​​generale​​(es.​​piani​​urbanistici,​​bandi​​di​​gara,​​bilanci),​​per​​i​​quali​​la​​giustificazione​​risiede​​nelle​​scelte​

​programmatiche e regolamentari dell'ente.​

P rovvedimento​​in​​forma​​semplificata​​(Novità​​Semplificazioni):​​Qualora​​la​​PA​​ravvisi​​la​​manifesta​​irricevibilità,​

​inammissibilità,​ ​improcedibilità​ ​o​ ​infondatezza​ ​della​ ​domanda,​ ​può​ ​concludere​ ​il​ ​procedimento​ ​con​ ​un​

​provvedimento​ ​redatto​ ​in​ ​forma​ ​semplificata​

​.​ ​In​ ​questo​ ​caso,​ ​la​ ​motivazione​ ​può​ ​consistere​ ​in​ ​un​ ​sintetico​

​riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.​

C asi​​di​​motivazione​​attenuata​​(Giurisprudenza):​​La​​giurisprudenza​​riconosce​​una​​motivazione​​meno​​analitica​

​nei seguenti casi:​

A

​ tti vincolati:​​Casi in cui la PA non ha margini di​​discrezionalità e deve limitarsi a verificare la​

​●​ ​sussistenza di requisiti di legge (es. congedo di maternità).​

​Atti dovuti:​​Atti la cui emanazione è obbligatoria​​a seguito di un altro provvedimento o di una sentenza.​

​●​

​Indicazioni per il ricorso:​​In ogni atto notificato​​al destinatario devono essere obbligatoriamente indicati:​

1 .​ I

​ l​​termine​​entro cui è possibile proporre ricorso.​

​2.​ ​L'​

​autorità​​(amministrativa o giurisdizionale) cui​​è possibile rivolgersi.​

​3 BIS. USO DELLA TELEMATICA (digitalizzazione)​

​)​

P

er​ ​conseguire​ ​maggiore​ ​efficienza,​ ​efficacia​ ​ed​ ​economicità​ ​dell'azione​ ​amministrativa,​ ​le​ ​pubbliche​

​amministrazioni​​agiscono​​mediante​​strumenti​​informatici​​e​​telematici,​​sia​​nei​​rapporti​​interni​​che​​nei​​rapporti​

​con i soggetti privati.​

​Punti chiave dell'aggiornamento:​

O

​ bbligatorietà del canale digitale:​​L'uso della telematica​​non è più una mera facoltà, ma un​​dovere​

​●​ ​giuridico​​per la PA. Le amministrazioni devono garantire​​l'interoperabilità dei propri sistemi per​

​permettere il transito fluido dei dati tra enti diversi (principio​​once-only​

​).​

​Identità e Domicilio Digitale:​​Nei rapporti con i​​privati, la PA è tenuta ad accettare istanze e documenti​

​●​ ​sottoscritti con firma digitale o trasmessi tramite sistemi di identificazione certificati (​

​SPID, CIE,​​CNS​

​). Le​

​comunicazioni ufficiali avvengono prioritariamente verso il​​domicilio digitale​​(PEC) eletto dal cittadino​

​o dall'impresa.​

​Fascicolo Informatico:​​Ogni procedimento deve essere​​alimentato in un fascicolo informatico che​

​●​ ​garantisca la tracciabilità degli atti, la trasparenza e il diritto di accesso telematico per l'interessato.​

​Piattaforma Notifiche Digitali:​​Le PA sono incoraggiate​​(e in molti casi obbligate) a utilizzare​

​●​ ​piattaforme centralizzate per la notifica degli atti amministrativi, riducendo tempi e costi di spedizione​

​cartacea.​

N ota​​tecnica:​​Questo​​articolo​​rappresenta​​il​​ponte​​tra​​la​​L.​​241/1990​​e​​il​​CAD​​(D.Lgs.​​82/2005)​

​.​​La​​violazione​​di​

​questo​​principio​​può​​essere​​segnalata​​al​​Difensore​​Civico​​per​​il​​Digitale​​presso​​l'AgID,​​qualora​​una​​PA​​neghi​​al​

​cittadino l'esercizio dei propri diritti digitali.​

​IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)​

A rt.​ ​4.​ ​Unità​ ​organizzativa​ ​responsabile​ ​del​ ​procedimento:​​Le​​Pubbliche​​Amministrazioni​​hanno​​l'obbligo​​di​

​determinare,​​per​​ciascuna​​tipologia​​di​​procedimento​​di​​propria​​competenza,​​l'unità​​organizzativa​​responsabile​

​dell'istruttoria,​ ​di​ ​ogni​ ​adempimento​ ​procedimentale​ ​e​ ​dell'adozione​ ​del​ ​provvedimento​ ​finale

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteo.basellini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Soricelli Gerardo.
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