vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DI RANGO COSTITUZIONALE
Costituzione:
|funzioni:
stabilisce la disciplina degli atti normativi (norme sulla produzione
giuridica)
stabilisce regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività
del legislatore (norme sui diritti fondamentali e doveri dei
cittadini) -violazione dei diritti da parte di una legge ordinaria-legge illegittima
|caratteri:
rigida = una legge ordinaria dello Stato non può né modificare né
contenere disposizioni in contrasto con la Costituzione o con norme
costituzionali
Corte costituzionale = organo con il compito di stabilire se le
disposizioni di una legge ordinaria o gli atti aventi forza di legge sono in
conflitto con norme costituzionali (art.134 Cost.)
|controllo di legittimità costituzionale:
- in via incidentalepromosso dal legislatore sulle leggi di dubbia
costituzionalità
- in via principalepromosso dal Governo contro le leggi regionali
che eccedono la competenza legislativa delle Regioni; promosso
dalle Regioni contro le leggi dello Stato o di un’altra Regione che
ledono la sua sfera di competenza (art.127 Cost.)
n.b. non è consentito a singoli privati rivolgersi
direttamente alla Corte costituzionale per denunziare
l’illegittimità di una legge
|in caso di incostituzionalità di/delle disposizione/i:
di avere efficacia dal giorno
le disposizioni viziate cessano
successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136
Cost.)
Leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali
| stesso valore gerarchico della Costituzione
approvate con apposita procedura (art.138 Cost.)
l’ordinamento
Diritto internazionale consuetudinario - art.10 Cost.:
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute
| entrano a far parte dell’ordinamento senza legge di ratifica da parte del
Parlamento
godono della stessa forza vincolante della Carta costituzionale
in caso di contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale italiano,
sono questi ultimi a prevalere (Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 238)
hanno un valore sovraordinato (i Trattati) rispetto alle leggi ordinarie
LE LEGGI DELLO STATO E LE LEGGI REGIONALI
Leggi statali ordinarie
|Approvazione:
artt.70 ss.: approvazione di un identico testo da parte di entrambe le Camere,
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale
|Caratteri:
può modificare o abrogare
- qualsiasi norma non avente valore di
legge
può essere modificata o abrogata
- solo da una norma successiva
(art.15 disp. prel. c.c.)
può essere abrogata
- tramite referendum popolare (art.75 Cost.)
Decreti legislativi delegati
|Legge delega del Parlamento
- oggetto della delega
- principi e criteri direttivi a cui attenersi
|Emanazione
Governo
|Limiti della delega (art.76 Cost.)
- rispettodecreto legislativo costituzionale
- non rispetto per “eccesso di delega”decreto legislativo
incostituzionale
Decreti legge di urgenza
|
In casi straordinari di necessità e urgenza
|Emanazione
Governo
| - Se convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, acquista
efficacia
- Se non convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, scompare
(ex tunc, da
dall’ordinamento dal momento in cui era stato emanato
allora)
Leggi regionali
|Criterio fondamentale su cui si fondano i rapporti tra legge statale e
regionale:
Criterio della competenza (art.117 Cost.)
|Criterio in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione:
Criterio della gerarchia
I REGOLAMENTI
Regolamenti
| Fonti secondarie
Emanati dal Governo, dai ministri, da altre autorità
amministrative, anche non statali (“autorità indipendenti” = Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, Consob, Garante per la
protezione dei dati personali)
Contenuto normativo (norme generali e astratte)
Materie varie o specifiche in forza di una delega o autorizzazione
contenuta in una legge (es: i regolamenti parlamentari hanno rango di
norme primarie)
Art.4 co.1 i regolamenti non possono contenere norme contrarie
alle disposizioni di legge e annullamento di un
disapplicazione
regolamento in caso di contrasto con una norma di leggeesclusione del
controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale (riguarda solo la
legge e gli atti aventi forza di legge)
n.b. Differenza tra annullamento e disapplicazione
Annullamento Disapplicazione
L’efficacia del regolamento viene L’efficacia del regolamento viene
rimossa e il regolamento non è rimossa per uno specifico caso,
più applicabile a casi concreti ma il regolamento rimane in
vigore