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Costituzione e leggi di rango costituzionale Pag. 1
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LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DI RANGO COSTITUZIONALE

Costituzione:

|funzioni:

stabilisce la disciplina degli atti normativi (norme sulla produzione

 giuridica)

stabilisce regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività

 del legislatore (norme sui diritti fondamentali e doveri dei

cittadini) -violazione dei diritti da parte di una legge ordinaria-legge illegittima

|caratteri:

rigida = una legge ordinaria dello Stato non può né modificare né

 contenere disposizioni in contrasto con la Costituzione o con norme

costituzionali

Corte costituzionale = organo con il compito di stabilire se le

disposizioni di una legge ordinaria o gli atti aventi forza di legge sono in

conflitto con norme costituzionali (art.134 Cost.)

|controllo di legittimità costituzionale:

- in via incidentalepromosso dal legislatore sulle leggi di dubbia

costituzionalità

- in via principalepromosso dal Governo contro le leggi regionali

che eccedono la competenza legislativa delle Regioni; promosso

dalle Regioni contro le leggi dello Stato o di un’altra Regione che

ledono la sua sfera di competenza (art.127 Cost.)

n.b. non è consentito a singoli privati rivolgersi

direttamente alla Corte costituzionale per denunziare

l’illegittimità di una legge

|in caso di incostituzionalità di/delle disposizione/i:

di avere efficacia dal giorno

le disposizioni viziate cessano

successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136

Cost.)

Leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali

| stesso valore gerarchico della Costituzione

 approvate con apposita procedura (art.138 Cost.)

 l’ordinamento

Diritto internazionale consuetudinario - art.10 Cost.:

giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute

| entrano a far parte dell’ordinamento senza legge di ratifica da parte del

 Parlamento

godono della stessa forza vincolante della Carta costituzionale

 in caso di contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale italiano,

 sono questi ultimi a prevalere (Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 238)

hanno un valore sovraordinato (i Trattati) rispetto alle leggi ordinarie

LE LEGGI DELLO STATO E LE LEGGI REGIONALI

Leggi statali ordinarie

|Approvazione:

artt.70 ss.: approvazione di un identico testo da parte di entrambe le Camere,

promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale

|Caratteri:

può modificare o abrogare

- qualsiasi norma non avente valore di

legge

può essere modificata o abrogata

- solo da una norma successiva

(art.15 disp. prel. c.c.)

può essere abrogata

- tramite referendum popolare (art.75 Cost.)

Decreti legislativi delegati

|Legge delega del Parlamento

- oggetto della delega

- principi e criteri direttivi a cui attenersi

|Emanazione

Governo

|Limiti della delega (art.76 Cost.)

- rispettodecreto legislativo costituzionale

- non rispetto per “eccesso di delega”decreto legislativo

incostituzionale

Decreti legge di urgenza

|

In casi straordinari di necessità e urgenza

|Emanazione

Governo

| - Se convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, acquista

efficacia

- Se non convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, scompare

(ex tunc, da

dall’ordinamento dal momento in cui era stato emanato

allora)

Leggi regionali

|Criterio fondamentale su cui si fondano i rapporti tra legge statale e

regionale:

Criterio della competenza (art.117 Cost.)

|Criterio in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione:

Criterio della gerarchia

I REGOLAMENTI

Regolamenti

| Fonti secondarie

 Emanati dal Governo, dai ministri, da altre autorità

 amministrative, anche non statali (“autorità indipendenti” = Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, Consob, Garante per la

protezione dei dati personali)

Contenuto normativo (norme generali e astratte)

 Materie varie o specifiche in forza di una delega o autorizzazione

 contenuta in una legge (es: i regolamenti parlamentari hanno rango di

norme primarie)

Art.4 co.1 i regolamenti non possono contenere norme contrarie

 alle disposizioni di legge e annullamento di un

disapplicazione

regolamento in caso di contrasto con una norma di leggeesclusione del

controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale (riguarda solo la

legge e gli atti aventi forza di legge)

n.b. Differenza tra annullamento e disapplicazione

Annullamento Disapplicazione

L’efficacia del regolamento viene L’efficacia del regolamento viene

rimossa e il regolamento non è rimossa per uno specifico caso,

più applicabile a casi concreti ma il regolamento rimane in

vigore

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alice200220 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Morlotti Poletti Laura.