La costituzione e le leggi di rango costituzionale
Costituzione
Funzioni:
- Stabilisce la disciplina degli atti normativi (norme sulla produzione giuridica).
- Stabilisce regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività del legislatore (norme sui diritti fondamentali e doveri dei cittadini).
- In caso di violazione dei diritti da parte di una legge ordinaria, questa è considerata illegittima.
Caratteri:
- Rigida: una legge ordinaria dello Stato non può né modificare né contenere disposizioni in contrasto con la Costituzione o con norme costituzionali.
- Corte costituzionale: organo con il compito di stabilire se le disposizioni di una legge ordinaria o gli atti aventi forza di legge sono in conflitto con norme costituzionali (art.134 Cost.).
Controllo di legittimità costituzionale:
- In via incidentale: promosso dal legislatore sulle leggi di dubbia costituzionalità.
- In via principale: promosso dal Governo contro le leggi regionali che eccedono la competenza legislativa delle Regioni; promosso dalle Regioni contro le leggi dello Stato o di un’altra Regione che ledono la sua sfera di competenza (art.127 Cost.).
NB: Non è consentito a singoli privati rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale per denunciare l’illegittimità di una legge.
In caso di incostituzionalità delle disposizioni:
- Le disposizioni viziate cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).
Leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali
Hanno lo stesso valore gerarchico della Costituzione e sono approvate con apposita procedura (art.138 Cost.).
Diritto internazionale consuetudinario - art.10 Cost.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tali norme:
- Entrano a far parte dell’ordinamento senza legge di ratifica da parte del Parlamento.
- Godono della stessa forza vincolante della Carta costituzionale.
- In caso di contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale italiano, sono questi ultimi a prevalere (Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 238).
- Hanno un valore sovraordinato (i Trattati) rispetto alle leggi ordinarie.
Le leggi dello stato e le leggi regionali
Leggi statali ordinarie
Approvazione:
- Artt.70 ss.: approvazione di un identico testo da parte di entrambe le Camere, promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Caratteri:
- Può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge.
- Può essere modificata o abrogata solo da una norma successiva (art.15 disp. prel. c.c.).
- Può essere abrogata tramite referendum popolare (art.75 Cost.).
Decreti legislativi delegati
- Legge delega del Parlamento: oggetto della delega, principi e criteri direttivi a cui attenersi.
- Emesso dal Governo.
- Limiti della delega (art.76 Cost.): rispetto del decreto legislativo costituzionale; mancato rispetto per “eccesso di delega” rende il decreto legislativo incostituzionale.
Decreti legge di urgenza
- Emessi in casi straordinari di necessità e urgenza.
- Emesso dal Governo:
- Se convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, acquisisce efficacia.
- Se non convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, scompare (ex tunc, dall’ordinamento dal momento in cui era stato emanato allora).
Leggi regionali
Criterio fondamentale su cui si fondano i rapporti tra legge statale e regionale:
- Criterio della competenza (art.117 Cost.).
- Criterio in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione: criterio della gerarchia.
I regolamenti
Regolamenti
- Fonti secondarie: emanati dal Governo, dai ministri, da altre autorità amministrative, anche non statali (“autorità indipendenti” = Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consob, Garante per la protezione dei dati personali).
- Contenuto normativo: norme generali e astratte su materie varie o specifiche in forza di una delega o autorizzazione contenuta in una legge (es: i regolamenti parlamentari hanno rango di norme primarie).
- Art.4 co.1: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, in caso di contrasto con una norma di legge, vi è disapplicazione e non annullamento. La Corte costituzionale si occupa solo della legittimità di leggi e atti aventi forza di legge.
NB: Differenza tra annullamento e disapplicazione:
- Annullamento: L’efficacia del regolamento viene rimossa e il regolamento non è più applicabile a casi concreti.
- Disapplicazione: L’efficacia del regolamento viene rimossa per uno specifico caso, ma il regolamento rimane in vigore.