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La costituzione e le leggi di rango costituzionale

Costituzione

Funzioni:

  • Stabilisce la disciplina degli atti normativi (norme sulla produzione giuridica).
  • Stabilisce regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività del legislatore (norme sui diritti fondamentali e doveri dei cittadini).
  • In caso di violazione dei diritti da parte di una legge ordinaria, questa è considerata illegittima.

Caratteri:

  • Rigida: una legge ordinaria dello Stato non può né modificare né contenere disposizioni in contrasto con la Costituzione o con norme costituzionali.
  • Corte costituzionale: organo con il compito di stabilire se le disposizioni di una legge ordinaria o gli atti aventi forza di legge sono in conflitto con norme costituzionali (art.134 Cost.).

Controllo di legittimità costituzionale:

  • In via incidentale: promosso dal legislatore sulle leggi di dubbia costituzionalità.
  • In via principale: promosso dal Governo contro le leggi regionali che eccedono la competenza legislativa delle Regioni; promosso dalle Regioni contro le leggi dello Stato o di un’altra Regione che ledono la sua sfera di competenza (art.127 Cost.).

NB: Non è consentito a singoli privati rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale per denunciare l’illegittimità di una legge.

In caso di incostituzionalità delle disposizioni:

  • Le disposizioni viziate cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).

Leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali

Hanno lo stesso valore gerarchico della Costituzione e sono approvate con apposita procedura (art.138 Cost.).

Diritto internazionale consuetudinario - art.10 Cost.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tali norme:

  • Entrano a far parte dell’ordinamento senza legge di ratifica da parte del Parlamento.
  • Godono della stessa forza vincolante della Carta costituzionale.
  • In caso di contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale italiano, sono questi ultimi a prevalere (Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 238).
  • Hanno un valore sovraordinato (i Trattati) rispetto alle leggi ordinarie.

Le leggi dello stato e le leggi regionali

Leggi statali ordinarie

Approvazione:

  • Artt.70 ss.: approvazione di un identico testo da parte di entrambe le Camere, promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Caratteri:

  • Può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge.
  • Può essere modificata o abrogata solo da una norma successiva (art.15 disp. prel. c.c.).
  • Può essere abrogata tramite referendum popolare (art.75 Cost.).

Decreti legislativi delegati

  • Legge delega del Parlamento: oggetto della delega, principi e criteri direttivi a cui attenersi.
  • Emesso dal Governo.
  • Limiti della delega (art.76 Cost.): rispetto del decreto legislativo costituzionale; mancato rispetto per “eccesso di delega” rende il decreto legislativo incostituzionale.

Decreti legge di urgenza

  • Emessi in casi straordinari di necessità e urgenza.
  • Emesso dal Governo:
    • Se convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, acquisisce efficacia.
    • Se non convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, scompare (ex tunc, dall’ordinamento dal momento in cui era stato emanato allora).

Leggi regionali

Criterio fondamentale su cui si fondano i rapporti tra legge statale e regionale:

  • Criterio della competenza (art.117 Cost.).
  • Criterio in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione: criterio della gerarchia.

I regolamenti

Regolamenti

  • Fonti secondarie: emanati dal Governo, dai ministri, da altre autorità amministrative, anche non statali (“autorità indipendenti” = Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consob, Garante per la protezione dei dati personali).
  • Contenuto normativo: norme generali e astratte su materie varie o specifiche in forza di una delega o autorizzazione contenuta in una legge (es: i regolamenti parlamentari hanno rango di norme primarie).
  • Art.4 co.1: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, in caso di contrasto con una norma di legge, vi è disapplicazione e non annullamento. La Corte costituzionale si occupa solo della legittimità di leggi e atti aventi forza di legge.

NB: Differenza tra annullamento e disapplicazione:

  • Annullamento: L’efficacia del regolamento viene rimossa e il regolamento non è più applicabile a casi concreti.
  • Disapplicazione: L’efficacia del regolamento viene rimossa per uno specifico caso, ma il regolamento rimane in vigore.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alice200220 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Morlotti Poletti Laura.
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