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CREDITI
LA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI
La maggiore classificazione usata in dottrina li distingue in due
categorie:
- i crediti di funzionamento.
- i crediti di finanziamento.
Nel bilancio di esercizio si pongono problemi di:
- valutazione dei crediti in moneta di conto;
- attualizzazione dei crediti in moneta di conto;
- conversione dei crediti espressi in valuta estera in moneta di conto
I PROBLEMI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI IN MONETA
DI CONTO
I problemi di valutazione dei crediti in moneta di conto possono
essere utilmente scomposti in tre momenti:
A. le caratteristiche dei crediti;
B. le ipotesi di adempimento;
C. i criteri di attribuzione del valore in bilancio.
A. In relazione alle caratteristiche dei crediti si deve tenere conto
di:
- la natura pecuniaria del credito.
- la certezza dell’esistenza del credito.
- la certezza dell’importo del credito.
B. In relazione alle ipotesi di adempimento: dall’ipotesi di esatto
adempimento da parte del debitore a quella, opposta, di
inadempimento totale.
C. In merito, infine, ai criteri di attribuzione del valore in bilancio,
specialmente nel modello del reddito prodotto, ci si è orientati
nel senso di individuare un prudenziale valore-limite massimo
da assegnare ai crediti iscritti in bilancio avendo cura di:
- esprimere i crediti di finanziamento al loro valore nominale, di
entrata (se gli interessi attivi sono rilevati anticipatamente) o
di uscita (se gli interessi attivi sono rilevati posticipatamente)
- esprimere i crediti di funzionamento al valore iniziale della
transazione, rettificato per tenere conto di una lunga serie di
variazioni diminutive legate alle vicende parzialmente
satisfattorie dell’obbligazione.
Le operazioni di vendita a dilazione in corso al momento della
redazione del bilancio, esposte al rischio di parziale esecuzione o di
inadempimento totale incidono:
- sul reddito di periodo:
valore dei ricavi conseguiti,
valore della rettifica che i crediti relativi a quelle vendite
dovrebbero subire al momento dell’incasso, (Svalutazione dei
crediti);
- sul capitale di funzionamento:
il valore dei crediti non riscossi
rettifica indiretta di essi, con un Fondo svalutazione crediti,
alimentato dalle svalutazioni di periodo e avente natura mista, in
parte di posta di rettifica e in parte di fondo rischi
I PROBLEMI DI ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI
La dottrina economico aziendale individua quattro situazioni
possibili:
A. crediti con interesse esplicito, computato a tasso di mercato,
iscritti al loro valore di estinzione futura o al loro valore attuale,
(crediti di finanziamento e funzionamento) risconto passivo o
rateo attivo
B. crediti di finanziamento con interesse esplicito a tasso incongruo;
C. crediti con interesse implicito, dove il valore indicato in fattura
include il “prezzo a pronti” e gli interessi attivi;
D. crediti infruttiferi.
I CREDITI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO
A) CREDITI vs SOCI
nella macro-classe A dell’attivo: Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti;
B) IMMOBILIZZAZIONI
2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4 bis) crediti tributari;
4 ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
LA REGOLA DI VALUTAZIONE
Il criterio di valutazione previsto è dettato dall’art. 2426, comma 1,
n. 8, c.c. il quale stabilisce che i crediti devono essere iscritti in
bilancio secondo il loro valore di presumibile realizzo.
Il valore può essere pari o inferiore al valore nominale del credito.
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
OIC 15 (Crediti), OIC 20 (Titoli di debito) ed OIC 21 (Partecipazioni
ed azioni proprie).
ISCRIZIONE IN BILANCIO
Ha ad oggetto gli strumenti finanziari: si tratta di un’accezione più
ampia di titoli e partecipazioni.
Si riferiscono a titoli, partecipazioni, crediti, debiti, strumenti
derivati, disponibilità liquide.
Ai del trattamento in bilancio, tali strumenti sono attualmente
distinti in 5 categorie:
STRUMENTO FINANZIARIO
Qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un
soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento
rappresentativo di capitale per un altro soggetto.
ATTIVITA’ FINANZIARIA
Una attività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi attività che sia,
alternativamente:
(a) disponibilità liquide;
(b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
(c) un diritto contrattuale:
(d) …
PASSIVITA’ FINANZIARIE
Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che
sia alternativamente:
(a) un’obbligazione contrattuale:
(b) …
STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE
Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che
rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività
dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività.
DERIVATO
Derivato strumento finanziario o altro contratto che possiede
contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche:
- il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di
interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce,
tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di
credito o indici di credito o altra variabile, denominata
“sottostante”;
- non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di
mercato – fair value – nullo al momento della sua sottoscrizione e,
non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento
netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto
sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe
una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.
IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
Il criterio del costo ammortizzato è un metodo con cui: la rilevazione
iniziale di un’attività viene modificata nel tempo per ammortizzare,
con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali
sostenuti.
Questo metodo quindi permette di spalmare nel tempo la differenza
tra il valore iniziale e il valore di rimborso di tale attività, attraverso
l’utilizzo di un tasso di interesse interno di rendimento, che tiene
conto dei flussi finanziari generati dall’attività.
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
La stima del valore di presumibile realizzo dei crediti porta ad una
rettifica indiretta del valore nominale dei crediti mediante appositi
Fondi svalutazione crediti, distintamente riferiti ad ogni classe di
crediti.
Nello schema di stato patrimoniale civilistico, tali fondi devono
essere:
– specifici, cioè distinti per ogni classe di credito;
– portati a diretta deduzione della voce di riferimento.
Nello schema di conto economico civilistico, l’accantonamento a
fondo svalutazione crediti deve essere appostato in:
– la voce B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
circolante
– la voce D.19.b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
I CREDITI NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
L’OIC 15
L’OIC 15 definisce i crediti quali diritti ad esigere, ad una data
scadenza, somme di denaro prestabilite da clienti e da altri debitori
(§A.I) e li classifica (§C) sulla base dell’origine, della natura del
debitore e della scadenza.
La svalutazione dei crediti, secondo l’OIC 15, §D.II.a, impone uno
stanziamento, da operare in sede di scritture di assestamento, con
il quale il redattore del bilancio si propone di coprire
anticipatamente:
- le perdite di inesigibilità dei crediti
- i resi e le rettifiche di fatturazione
- gli sconti e gli abbuoni
IL PROCEDIMENTO DI CALCOLO (ANALITICO)
Secondo l’OIC 15, §D.II.b, il procedimento analitico di valutazione
dei crediti passa attraverso le seguenti fasi:
- analisi dei singoli crediti
- stima, delle ulteriori decurtazioni per resi, rettifiche, sconti,
abbuoni che si presume si potranno subire sui crediti;
- valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti
scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti.
- ponderazione delle condizioni economiche generali, di settore e di
rischio paese potenzialmente influenti sull’esito dei crediti.
IL PROCEDIMENTO DI CALCOLO (SINTETICO)
Secondo l’OIC 15, §D.II.b, il procedimento sintetico di valutazione
dei crediti può essere impiegato ad integrazione, o anche, in
determinate situazioni, in sostituzione, del procedimento analitico.
Con il procedimento sintetico, la svalutazione dei crediti può essere
stimata moltiplicando il valore dei ricavi delle vendite del periodo a
dilazione o dei crediti ancora da riscuotere per un’assegnata
percentuale media.
Di solito, il procedimento sintetico viene applicato come segue:
- classificazione dei crediti commerciali per “famiglie” (fasce di
importo, scadenza, ecc..) esposte alla medesima intensità di rischio
di insolvenza;
- attribuzione di una percentuale media di svalutazione ad ogni
classe;
- determinazione degli accantonamenti di bilancio come
sommatoria delle svalutazioni computate forfetariamente per le
varie classi.
L’ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI
Del problema, il codice civile non si occupa esplicitamente.
Esso, invece, è affrontato dall’OIC 15, §D.III.a, in relazione ai soli
crediti di funzionamento, tre situazioni operative:
a) presenza di un interesse esplicito e congruo
b) un interesse esplicito, ma non congruo
c) interesse implicito
La situazione sub a), secondo l’OIC, impone che parte degli interessi
addebitati al cliente siano considerati di competenza degli esercizi
successivi a quello in cui essi vengono contabilizzati, sino alla
scadenza del credito.
- tali interessi sono stati rilevati anticipatamente e misurati del
credito di funzionamento risconto passivo.
Dei crediti di cui alle situazioni sub b) e sub c) deve essere operata
l’attualizzazione, cioè deve essere scomputato, una porzione a titolo
di interesse attivo da imputare tra i vari esercizi attraversati dal
credito, fino alla sua scadenza effettiva.
L’attualizzazione va operata anche sui crediti finanziari, quando
questi presentano tre caratteristiche:
- sono a media-lunga scadenza;
- gen