Il Tribunale Vescovile
Tribunale vescovile (episcopalis audientia / episcopale iudicium) e diritto d’asilo nascono in
età molto antica e diventano decisivi per capire, in concreto, come si articolano i rapporti tra
Stato e Chiesa: non solo teoria, ma potere effettivo e competenze che si
sovrappongono/competono. L’idea di fondo è che la giustizia del vescovo venga percepita
come proveniente “dall’alto” e quindi superiore alla giustizia civile (vox umana).
1) Origini: “precetto paolino” e ruolo del vescovo
Nel 57 d.C. Paolo di Tarso afferma che i cristiani dovrebbero affidare la soluzione delle
controversie ai “saggi” della propria comunità; quando si consolida l’organizzazione
episcopale, quel “saggio” viene identificato col vescovo. Il vescovo giudica in nomine Dei
(simbolo: veste bianca), come rappresentante della Chiesa, e già in fase precostantiniana
le sue pronunce hanno valore non solo etico ma anche giuridico-disciplinare all’interno
dell’ordinamento cristiano.
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• 57 d.C. Paolo di Tarso.
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• “Saggi della comunità” poi = vescovo.
• “In nomine Dei”, giustizia divina/superiore.
2) Che tipo di “giudizio” era (non solo arbitrato)
Un punto chiave (spesso oggetto di domanda) è che non si trattava soltanto di arbitrati: la
Didascalia degli Apostoli (ca. 230 d.C.) è citata per sostenere che il tribunale vescovile dava
luogo a processi seguiti da condanna, non solo a lodi arbitrali. Questa capacità di “fare
giustizia” alimenta l’idea di un ordinamento cristiano separato e contribuisce anche alle
accuse ai cristiani (nelle persecuzioni) di aver creato nuove leggi rifiutando i vetera instituta.
Ancora rapida →
• Didascalia degli Apostoli (230) processi + condanna (non “solo lodi”).
3) Costantino: 313 e soprattutto 318 (regola “anche una sola parte”)
Nel 313 d.C. l’Editto di Milano pone fine alle ostilità anticristiane; nel 318 Costantino
riconosce piena validità all’episcopale iudicium. Meccanismo pratico: se una causa è iniziata
davanti al giudice civile e anche una sola parte chiede il trasferimento al vescovo, il praetor
deve interrompere e lasciare proseguire davanti al tribunale vescovile; la sentenza del
vescovo è definitiva e non è previsto appello (salvo l’ipotesi in cui il vescovo non arrivi a
sentenza).
Ancore rapide
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• 313 Editto di Milano.
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• 318 trasferimento al vescovo su richiesta anche di una sola parte; sentenza
definitiva/inappellabile.
4) Successo e oscillazioni: 333, poi 398/408 (compromissum), e il V secolo
Il testo dice che “la vittoria arrise ai cristiani” già ai tempi di Sant’Ambrogio e Sant’Agostino,
cioè agli inizi del V secolo: è qui che si colloca il successo/prevalenza pratica della
giurisdizione vescovile rispetto a quella civile. Nel 333 Costantino emana una costituzione
molto favorevole: conferma la scelta unilaterale della giurisdizione vescovile, obbliga l’altra
parte a seguirla e ribadisce l’inappellabilità.
Poi arrivano restrizioni: con Onorio (398) e Arcadio (408) non basta più la richiesta
unilaterale, ma serve un compromissum, cioè accordo reciproco delle parti per rinviare la
causa al vescovo; senza accordo, si resta davanti al giudice civile. In Occidente, però,
questa innovazione è descritta come poco applicata (si richiamano le prassi di Ambrogio e
Agostino).
Ancore rapide →
• Successo/prevalenza inizi V secolo (Ambrogio/Agostino).
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• 333 costituzione favorevole.
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• 398/408 compromissum (accordo tra parti).
5) Diritto d’asilo: come si attiva, dove vale, e origine
Il diritto d’asilo (confugio ecclesiastico / immunità locale) è descritto come un passaggio
quasi immediato dalla sfera statale a quella canonica: spesso basta entrare o anche solo
toccare un luogo legato alla Chiesa (chiesa, convento, cimitero, ecc.) per godere
dell’immunità. L’area d’asilo può estendersi anche fuori dagli edifici immuni (di regola fino a
circa 30 passi quando fuori dagli abitati), tanto che “spesso era più facile essere dentro che
fuori l’asilo”.
Quanto all’origine, gli storici la fanno risalire alla pratica dell’intercessio: intervento dei
chierici (soprattutto vescovi) presso giudice o imperatore per ottenere clemenza o pietà; chi
si rifugia in chiesa non può esserne tratto con violenza. Il testo sottolinea anche l’effetto
pratico sull’amministrazione della giustizia: l’asilo sottrae ai poteri civili la possibilità di
perseguire, generando spesso soluzioni “di fatto” e tensioni.
Ancore rapide
• Asilo: attivazione = entrare o toccare luogo immune.
• Luoghi: chiesa/convento/cimitero (e altri spazi connessi).
• Origine: intercessio.
Che cos’è la glossa e perché conta
Tra fine XI e metà XIII secolo si sviluppa a Bologna la scuola dei glossatori, protagonisti del
“rinascimento giuridico bolognese”. La glossa è una notazione (interlineare o marginale)
che
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Appunti di Storia del diritto medievale e moderno
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Metodologia della glossa, Storia del diritto