• MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
I modi di acquisto della proprietà si dividono in due categorie, quelli a titolo originario (nei
quali la proprietà si crea ex novo, e non c’è dunque trasferimento da un soggetto ad un altro
del diritto, e il diritto si acquista per un fatto proprio, un comportamento dell’acquirente) e
quelli a titolo derivativo (nei quali, invece, la trasmissione del diritto avviene per fatto
dell’alienante, e c’è dunque un rapporto tra due diversi soggetti). Nell’acquisto a titolo
originario – come un lavaggio – il diritto di proprietà si acquista epurato da ogni eventuale
onere o diritto altrui presente precedentemente sulla cosa. Se, ad esempio, usucapissi un
terreno sul quale era presente un diritto di passaggio, quel diritto si disintegra al momento
dell’acquisto.
Tra i modi di acquisto a titolo originario certo il più importante è l’usucapione, letteralmente
«usus capere», ossia ottenere mediante l’uso, e dunque per mezzo del possesso.
Ci sono due sentenze molto semplici che si possono trarre ad esempio di questo istituto. La
prima, del 2011, ci dà conto del fatto che la coltivazione di un terreno non basta ad usucapire
il bene, in quanto non basta a provare l’animus possidendi. La decisione della Corte ci dice
che «chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene deve
dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi non
solo del corpus ma anche dell’animus». Qui il coltivatore si era limitato a coltivare appunto,
cioè ne aveva il corpus, ma non l’animus. Il soggetto non è riuscito a dimostrare peraltro
l’interversione del possesso, essendo questi detentore, e così la Corte ha rigettato. La
coltivazione del fondo di per sé non è sufficiente a dimostrare di avere il possesso, ma
bisogna anche comportarsi come proprietario, ossia avere l’animus, cosa che non si è
riuscita a dimostrare.
La seconda sentenza, del 2005, riguarda una diocesi trentina che dà in locazione un terreno
con immobile ad una persona, dicendogli di coltivarlo a titolo gratuito, senza richiesta di
canone. Dopo un certo numero di anni, la diocesi vende il campo a degli acquirenti, perché
venga costruito un b&b, ma tuttavia sul fondo il vecchio detentore solleva una pretesa di
usucapione, dicendolo suo. Per la Cassazione non è sufficiente né l’introduzione di animali
né la mancata restituzione delle chiavi, ma il cambiamento di animus deve risultare dalla
manifestazione – con opposizione – del comportamento agli occhi del proprietario.
L’usucapione ha due funzioni: dare certezza del diritto (se una situazione si protrae a
lungo, essa diventa definitiva, così che si possa dare sicurezza al diritto, consolidando le
situazioni longeve) e tutelare gli acquisti (consolida gli acquisti).
Usucapione è l’acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuato e
non interrotto per un certo lasso di tempo.
La buona fede del possessore è presunta: a dover dimostrare la mala fede è chi gli si
opponga, e vale sempre la regola della mala fides superveniens non nocet (art. 1147 cc).
Modi di acquisto a titolo derivativo sono: la compravendita, la permuta, la donazione, etc.,
nonché la successione a titolo di eredità o di legato.
• AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ
Sono tutte azioni petitorie e spettano esclusivamente al proprietario in quanto tale. Inoltre,
poiché aventi ad oggetto diritti reali, esse vengono dette avere natura reale. Esse sono:
1) Azione di rivendicazione l’azione di rivendicazione, ex art. 948 cc, è imprescrittibile
→
al pari del diritto che essa tutela. Pietra miliare del nostro ordinamento è che chi vanta
un diritto debba anche provarlo. Nell’azione di rivendicazione ciò si traduce nella probatio
diabolica, in quanto chi pretende di essere il proprietario del bene deve provare il suo
diritto. Per farlo, bisogna dimostrare non tanto che si sia acquistato - essendo possibile
che si verifichi un acquisto a non domino che comprometta la validità del diritto stesso -
bensì che si sia acquistata la proprietà a titolo originario (normalmente per usucapione).
Si deve perciò risalire fino ad un acquisto a titolo originario. Per i beni mobili si può usare
l’art. 1153 cc, mentre se si tratta di immobili, nella maggior parte dei casi, bisogna risalire
al primo acquisto a titolo originario (per usucapione piena o mediante accessione o
successione nel possesso, ex art 1146 cc, oppure ancora tramite il principio di continuità
della trascrizione, ex art 2650).
2) Azione negatoria l’azione negatoria, ex art. 949 cc, è data al proprietario perché
→
questi liberi il bene da eventuali pretese di terzi, che siano fonte di disturbo (può cioè
agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti altrui sul suo bene). Il proprietario non è
tenuto a provare il suo diritto di proprietà, ma solo a presentare adeguato titolo, in quanto
in contestazione non c’è la proprietà bensì altro diritto che la ostacola (es. un terzo
presume di avere sul mio fondo un diritto di servitù di passaggio, e io dal giudice porto il
mio atto di compravendita). Deve essere piuttosto l’altro a dimostrare il suo diritto che
comprime il diritto di proprietà del primo. Se il proprietario lasciasse fare il terzo, il mero
pregiudizio al diritto di proprietà potrebbe, a lungo, tramutarsi in usucapione del diritto
reale minore. Anche questa azione è imprescrittibile.
3) Azione di regolamento dei fini - ex art. 950 cc, si dà sull’incertezza del confine tra due
fondi («conflitto di fondi»), per cui ogni proprietario può chiederne il regolamento
giudizialmente. Nessuno contesta la proprietà dell’altro, ma al più si discute su dove essa
inizi e finisca.
4) Azione di apposizione di termini - ex art. 951 cc, nel caso in cui manchino o siano
diventati irriconoscibili i termini tra due fondi contigui, ciascuno dei due proprietari ha
diritto di chiedere che siano ristabiliti o apposti a spese comuni. Non c’è dubbio circa il
confine, ma solo una volontà di riaffermarlo e ricostituirlo a spese di entrambi, in quanto
esso è mancante.
• DIRITTI REALI DI GODIMENTO
- Usufrutto
L’usufrutto è, ex art. 981 cc, il diritto di usare e godere di un bene altrui, traendone i frutti
che eventualmente la cosa produce, salva rerum substantia e la sua destinazione
economica.
Il proprietario del bene è il nudo proprietario, poiché sprovvisto del possesso della cosa e
della possibilità di usare e trarre i frutti della cosa, mentre il beneficiario si dice usufruttuario.
Oggetto di usufrutto può essere un bene mobile, uno immobile, universalità, beni
immateriali, eredità, quote di questa, aziende, etc...
L’usufrutto è soggetto ad un termine: della durata di questo ci parla l’art. 979 cc, che ci
comunica che essa durata non possa eccedere la vita dell’usufruttuario. Se questi è persona
giuridica - non soggetta corruzione - non oltre i 30 anni. Il diritto di usufrutto si può cedere,
ma si estingue comunque alla morte del cedente.
Esistono due forme particolari di usufrutto: quello congiuntivo (art. 678 cc), e quello
successivo (art. 698 cc), quest’ultimo vietato dal codice laddove costituito per donazione
o testamento.
L’usufrutto si costituisce, ex art. 978 cc, per contratto, per testamento, per usucapione e per
legge.
Diritti dell’usufruttuario sono:
● possibilità di trarre i frutti, naturali e civili, della cosa
● indennità per spese dovute a miglioramenti (che altrimenti sarebbero a vantaggio
gratuito del nudo proprietario)
● se le cose sono consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e pagare il valore al
termine dell’usufrutto (quasi usufrutto)
Come si estingue l’usufrutto:
● morte dell’usufruttuario
● scadenza del termine
● se usufrutto legale, al momento della maggiore età del minore
● per confusione
● al momento del perimento del bene
● per prescrizione (diversamente dalla proprietà) per non-uso ventennale
● per abuso (cambiamento della funzione economica del bene)
● per rinuncia
● per condizione risolutiva presente nel contratto
All’atto dell’estinzione del diritto d’usufrutto, nuda proprietà ed usufrutto si riuniscono, senza
il pagamento di grandi somme di denaro (imposta fissa).
D’altro versante, obblighi dell’usufruttuario sono:
● obbligo di inventario, ossia obbligo di porre in essere la descrizione dei beni che ne dia
un valore
● obbligo di garanzia, cioè deve una garanzia sul valore della cosa
● obbligo di restituzione della cosa
● utilizzo secondo la diligenza del buon padre di famiglia
● spese di manutenzione ordinaria (quelle straordinarie sono a carico del proprietario)
- Uso e abitazione
L’art. 1021 cc presenta l’uso come il diritto di utilizzare la cosa nei limiti dei bisogni propri e
della propria famiglia (non come l’usufrutto, che consente ad es. anche di dare il bene in
locazione). L’abitazione, per l’art. 1022 cc, è il diritto di abitare una casa limitatamente ai
bisogni suoi e della sua famiglia. Ciò giustifica l’art. 1024 cc, per cui i diritti anzidetti non si
possono cedere, cosa che invece può fare l’usufruttuario (pur dissolvendosi comunque alla
morte del primo detentore).
- Servitù prediali
Si tratta di un diritto reale molto frequente. Gli artt. di riferimento sono il 1027 e il 1028 cc,
che ci spiegano come esse consistano nel peso che si impone su un fondo per l’utilità di un
altro appartenente ad altro proprietario. Utilità vuol dire - secondo l’art. 1028 cc - anche
maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Non è necessaria la contiguità dei fondi,
quantomeno non assoluta, ma solo l’alterità del proprietario dei fondi (ammesso che nemini
res sua servit).
Casi di servitù sono quella di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto, altius non tollendi,
non aedificandi, etc…
Le servitù si distinguono in:
Coattive = servitù ottenuta da parte del proprietario di un fondo servente in forza di
➔ legge, costituita con sentenza in mancanza di contratto tra le parti. È possibile che
esse, in vigenza di legge, siano costituite anche per mezzo di provvedimento
amministrativo richiesto alla PA. Esempio ne è la servitù di elettrodotto o scarico
coattiv
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