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CAPITOLO VI: LE SOCIETA’ IN GENERALE

Il contratto di società e i soci

Art. 2247: con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di

un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Nel 1942 quando fu scritto il Codice civile, era necessaria la pluralità dei soci (conseguenza nullità della società). Se la pluralità

veniva a mancare durante l’esercizio della società: Ad oggi la disciplina

• Per le società di persone si ha tempo 6 mesi per ricostituire la pluralità, altrimenti è causa per le società di

di scioglimento della stessa; persone e cooperative

• Per le società cooperative, se il numero di soci fosse inferiore al minimo di legge (3 o 9), non è cambiata.

entro l’anno bisogna ricostituire il numero minimo (pena lo scioglimento della società).

Oggi, Con il dl 6/2003 si è prevista la possibilità dell’esistenza

• Per le società di capitali, il socio unico risponde delle s.r.l. e s.p.a. unipersonali (unici vincoli per responsabilità

illimitatamente delle obbligazioni sociali per il limitata sono l’iscrizione dell’unipersonalità nel registro imprese e il

periodo in cui era assente la pluralità; versamento dell’intero capitale sociale).

Per quanto riguarda i soci, questi possono essere persone fisiche come anche persone giuridiche. In passato però era obbligatorio

che i soci delle società di persone fossero persone fisiche (art. 2361 comma 2). 30

Gli elementi essenziali del contratto di società.

L’attività economica costituente l’oggetto sociale e lo scopo di lucro

Elementi essenziali del contratto di società sono:

1. I soggetti: soci costituenti e quelli divenuti soci successivamente;

2. L’oggetto: conferimenti (denaro, beni in proprietà o godimento, crediti e prestazioni d’opera);

3. La causa: lo svolgimento di un’attività economica;

4. Lo scopo: la divisione degli utili tra soci;

5. La forma: se richiesta a pena di nullità.

L’oggetto sociale (≠ da oggetto del contratto) è l’attività economica che la società si prefigge di svolgere. Al contrario dell’attività

economica contemplata dall’art. 2082, quella nominata dall’art. 2247 può essere sia attività d’impresa che non. Questa attività deve

essere possibile e lecita. Sia nel caso dell’art. 2082 che nel 2247 non si tratta di attività necessariamente lucrativa (caratterizzata

dall’economicità della gestione, ossia dal vincolo di pareggio di bilancio).

ATT. quando nell’art. 2247 si parla di divisione degli utili, essa è da interpretare come se questi utili appartenessero ai soci e non

alla società. Questi, dopo gli accantonamenti alle riserve per legge e quelle previste in caso da statuto, vanno come remunerazione

dei soci. I soci per volontà loro (maggioranza) possono decidere di lasciarli tutti o in parte per il funzionamento della società.

L’art 2247 è pernormativa di riferimento per:

- le società ordinarie (di persone e di capitali) che non hanno uno scopo di lucro

- le società consortili (ridurre spese tramite )

es: coordinamento dei vari consorzi ma mutualistico.

- cooperative (creare vantaggi es: posti di lavoro) Altre società senza scopo di lucro ->

società pubbliche (scuole), società

sportive, società benefit e imprese

sociali

In merito alle società consortili è richiesta la presenza di almeno due imprenditori (possono essere richiesti altri requisiti da statuto).

Se ci fosse un solo imprenditore l’oggetto sociale è impossibile e la società è nulla (se la pluralità di soci manca durante l’attività

essa può essere causa di scioglimento per impossibilità sopravvenuta dell’oggetto sociale se non sistemata tempestivamente.

In conclusione, lo scopo di lucro per le società è elemento possibile ma non essenziale per la sua esistenza.

L’attività economica non è necessariamente attività d’impresa

Bisogna valutare inoltre se l’attività economica deve necessariamente consistere nell’esercizio di un’impresa oppure no. Ad oggi

non è necessario che l’oggetto sociale di una società sia per forza un’attività imprenditoriale.

Alcuni esempi:

Due coniugi che acquistano un appartamento in società e sostengono le spese;

- Attività di holding (società che controlla altre società tramite quote);

- Società “senza impresa” (l’oggetto sociale non consiste in attività d’impresa, come le società che perseguono scopi

- culturali o scientifici e le società immobiliari).

La dottrina si è evoluta in merito alle società nate per il godimento di beni e diritti: in passato era prevista la nullità per queste

società, ad oggi la giurisprudenza invece le riconosce in quanto non sussiste una ragione per dichiarare nulle queste società. Infatti,

le persone possono costituire società per la gestione di beni in comproprietà.

Società in fatto di comodo: società costituite con lo scopo del godimento di beni ma con oggetto sociale preordinato al

conseguimento di un’attività diversa (come quella d’impresa). Per le società di persone la simulazione parziale (se c’è la volontà e

conoscenza dei soci dell’oggetto diverso) può causare la nullità della società stessa, per le società di capitali la nullità non può

fondarsi su un elemento come la simulazione.

In conclusione: l’attività economica può essere d’impresa o non d’impresa. Se l’attività è d’impresa questa può essere attività

commerciale o non commerciale, lucrativa o non lucrativa. 31

Le società tra professionisti. Le società tra avvocati

Il nostro ordinamento riconosce le società tra professionisti ma tra queste le prime ad avere una disciplina quantomeno chiara sono

state le società tra avvocati

Disciplina L’oggetto sociale è l’esercizio comune della professione legale dei soci (quindi un oggetto sociale non

specifica delle commerciale).La natura dell’obbligazione che si genera nel rapporto è di tipo professionale quindi siamo di

società tra fronti ad una obbligazione di mezzi e non di risultato (sebbene sia una società, la si “tratta” come professionista).

avvocati Inizialmente l’ordinamento prevedeva le seguenti regole:

1. Sono escluse le società tra avvocati con attività interdisciplinari (es: 2 avvocati e 3 ingegneri)

2. Devono essere iscritte in una sezione speciale del registro imprese (nella sezione di società tra

avvocati) e dell’albo degli avvocati. L’iscrizione al registro imprese ha una funzione di certificazione

anagrafica e pubblicità-notizia

Con la legge 183/2011 si sono rimarcati i seguenti fatti: soci solo avvocati iscritti all’albo, non possono essere

presenti soci non avvocati, i soci non possono detenere quote in altre società tra professionisti, non possono

esistere società tra avvocati multidisciplinari e gli amministratori possono essere scelti solo tra i soci. Inoltre si

ricorda della responsabilità che ricade sul professionista che ha svolto la prestazione (personalità della

prestazione).

La legge 124/2017 invece riconosce le società miste, ovvero società forensi con soci capitalisti (sia tecnici che

altri professionisti).

Disciplina La normativa consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate, senza

specifica delle che ciò implichi lo svolgimento di attività d’impresa.

società tra

professionisti È possibile adottare qualsiasi forma societaria (società semplice, di persone, di capitali, cooperativa).

Le società devono riportare nella denominazione l’indicazione “società tra professionisti” e devono essere

iscritte alla sezione speciale del registro imprese per le società tra professionisti.

Sono consentite le società multidisciplinari (es: architetti con ingegneri e geometri) e sarà iscritta nell’albo di

prevalenza dell’attività della società.

Non sono ammesse partecipazioni in altre società tra professionisti. Sono ammessi anche soci non professionisti

che però svolgono prestazioni tecniche o per investimento (es: amministrazione e contabilità per la società).

In presenza di soci non professionisti sono richieste delle maggioranze dei soci professionisti (sia per quote

che per teste): maggioranza dei due terzi per le delibere delle assemblee o decisioni; quindi, il loro voto vale di

più. In mancanza di queste maggioranze, è causa di scioglimento della società.

È previsto l’obbligo di trasparenza e informazione ai clienti su composizione e conflitti d’interesse.

Inoltre la società è tenuta a stipulare polizze assicurative RC.

La qualificazione della cooperativa come società, non più come impresa

D.lgs. 6/2003 cambia le imprese cooperative in società cooperative, in quanto non tutte svolgono un’attività d’impresa

(principalmente perseguono finalità solidaristiche es: aiuto persone diversamente abili). Queste inoltre non svolgono nemmeno

attività economica dato che seguono scopi filantropici. Come detto in precedenza non è elemento essenziale l’esercizio d’impresa

anche per le società cooperative.

La disciplina applicabile alle società costituite per fini di godimento

Come abbiamo già detto, anche l’attività di godimento può essere esercitata in forma societaria (es: locazione immobili). Da un

punto di vista organizzativo: 32

- nei rapporti con i terzi si utilizzerà la disciplina del tipo sociale scelto (es: srl, snc o spa)

- per i rapporti interni si applicherà la disciplina della comunione. Nel caso di srl e spa unipersonali non si applica la

disciplina della comunione (il socio unico non può essere comunista). Di conseguenza si utilizzeranno le norme del tipo

sociale scelto anche da un punto di vista interno.

I tipi societari. Le società irregolari

Per tipo societario si intende la struttura dell’interna organizzazione cooperativa societaria.

Si dividono in:

Società ordinarie Società cooperative

Si suddividono a loro volta in: Le società cooperative sono tutte a

- Società di persone “responsabilità limitata” (= responsabilità

- Societ&agr

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraBreggion di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.
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