CAPITOLO VI: LE SOCIETA’ IN GENERALE
Il contratto di società e i soci
Art. 2247: con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Nel 1942 quando fu scritto il Codice civile, era necessaria la pluralità dei soci (conseguenza nullità della società). Se la pluralità
veniva a mancare durante l’esercizio della società: Ad oggi la disciplina
• Per le società di persone si ha tempo 6 mesi per ricostituire la pluralità, altrimenti è causa per le società di
di scioglimento della stessa; persone e cooperative
• Per le società cooperative, se il numero di soci fosse inferiore al minimo di legge (3 o 9), non è cambiata.
entro l’anno bisogna ricostituire il numero minimo (pena lo scioglimento della società).
Oggi, Con il dl 6/2003 si è prevista la possibilità dell’esistenza
• Per le società di capitali, il socio unico risponde delle s.r.l. e s.p.a. unipersonali (unici vincoli per responsabilità
illimitatamente delle obbligazioni sociali per il limitata sono l’iscrizione dell’unipersonalità nel registro imprese e il
periodo in cui era assente la pluralità; versamento dell’intero capitale sociale).
Per quanto riguarda i soci, questi possono essere persone fisiche come anche persone giuridiche. In passato però era obbligatorio
che i soci delle società di persone fossero persone fisiche (art. 2361 comma 2). 30
Gli elementi essenziali del contratto di società.
L’attività economica costituente l’oggetto sociale e lo scopo di lucro
Elementi essenziali del contratto di società sono:
1. I soggetti: soci costituenti e quelli divenuti soci successivamente;
2. L’oggetto: conferimenti (denaro, beni in proprietà o godimento, crediti e prestazioni d’opera);
3. La causa: lo svolgimento di un’attività economica;
4. Lo scopo: la divisione degli utili tra soci;
5. La forma: se richiesta a pena di nullità.
L’oggetto sociale (≠ da oggetto del contratto) è l’attività economica che la società si prefigge di svolgere. Al contrario dell’attività
economica contemplata dall’art. 2082, quella nominata dall’art. 2247 può essere sia attività d’impresa che non. Questa attività deve
essere possibile e lecita. Sia nel caso dell’art. 2082 che nel 2247 non si tratta di attività necessariamente lucrativa (caratterizzata
dall’economicità della gestione, ossia dal vincolo di pareggio di bilancio).
ATT. quando nell’art. 2247 si parla di divisione degli utili, essa è da interpretare come se questi utili appartenessero ai soci e non
alla società. Questi, dopo gli accantonamenti alle riserve per legge e quelle previste in caso da statuto, vanno come remunerazione
dei soci. I soci per volontà loro (maggioranza) possono decidere di lasciarli tutti o in parte per il funzionamento della società.
L’art 2247 è pernormativa di riferimento per:
- le società ordinarie (di persone e di capitali) che non hanno uno scopo di lucro
- le società consortili (ridurre spese tramite )
es: coordinamento dei vari consorzi ma mutualistico.
- cooperative (creare vantaggi es: posti di lavoro) Altre società senza scopo di lucro ->
società pubbliche (scuole), società
sportive, società benefit e imprese
sociali
In merito alle società consortili è richiesta la presenza di almeno due imprenditori (possono essere richiesti altri requisiti da statuto).
Se ci fosse un solo imprenditore l’oggetto sociale è impossibile e la società è nulla (se la pluralità di soci manca durante l’attività
essa può essere causa di scioglimento per impossibilità sopravvenuta dell’oggetto sociale se non sistemata tempestivamente.
In conclusione, lo scopo di lucro per le società è elemento possibile ma non essenziale per la sua esistenza.
L’attività economica non è necessariamente attività d’impresa
Bisogna valutare inoltre se l’attività economica deve necessariamente consistere nell’esercizio di un’impresa oppure no. Ad oggi
non è necessario che l’oggetto sociale di una società sia per forza un’attività imprenditoriale.
Alcuni esempi:
Due coniugi che acquistano un appartamento in società e sostengono le spese;
- Attività di holding (società che controlla altre società tramite quote);
- Società “senza impresa” (l’oggetto sociale non consiste in attività d’impresa, come le società che perseguono scopi
- culturali o scientifici e le società immobiliari).
La dottrina si è evoluta in merito alle società nate per il godimento di beni e diritti: in passato era prevista la nullità per queste
società, ad oggi la giurisprudenza invece le riconosce in quanto non sussiste una ragione per dichiarare nulle queste società. Infatti,
le persone possono costituire società per la gestione di beni in comproprietà.
Società in fatto di comodo: società costituite con lo scopo del godimento di beni ma con oggetto sociale preordinato al
conseguimento di un’attività diversa (come quella d’impresa). Per le società di persone la simulazione parziale (se c’è la volontà e
conoscenza dei soci dell’oggetto diverso) può causare la nullità della società stessa, per le società di capitali la nullità non può
fondarsi su un elemento come la simulazione.
In conclusione: l’attività economica può essere d’impresa o non d’impresa. Se l’attività è d’impresa questa può essere attività
commerciale o non commerciale, lucrativa o non lucrativa. 31
Le società tra professionisti. Le società tra avvocati
Il nostro ordinamento riconosce le società tra professionisti ma tra queste le prime ad avere una disciplina quantomeno chiara sono
state le società tra avvocati
Disciplina L’oggetto sociale è l’esercizio comune della professione legale dei soci (quindi un oggetto sociale non
specifica delle commerciale).La natura dell’obbligazione che si genera nel rapporto è di tipo professionale quindi siamo di
società tra fronti ad una obbligazione di mezzi e non di risultato (sebbene sia una società, la si “tratta” come professionista).
avvocati Inizialmente l’ordinamento prevedeva le seguenti regole:
1. Sono escluse le società tra avvocati con attività interdisciplinari (es: 2 avvocati e 3 ingegneri)
2. Devono essere iscritte in una sezione speciale del registro imprese (nella sezione di società tra
avvocati) e dell’albo degli avvocati. L’iscrizione al registro imprese ha una funzione di certificazione
anagrafica e pubblicità-notizia
Con la legge 183/2011 si sono rimarcati i seguenti fatti: soci solo avvocati iscritti all’albo, non possono essere
presenti soci non avvocati, i soci non possono detenere quote in altre società tra professionisti, non possono
esistere società tra avvocati multidisciplinari e gli amministratori possono essere scelti solo tra i soci. Inoltre si
ricorda della responsabilità che ricade sul professionista che ha svolto la prestazione (personalità della
prestazione).
La legge 124/2017 invece riconosce le società miste, ovvero società forensi con soci capitalisti (sia tecnici che
altri professionisti).
Disciplina La normativa consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate, senza
specifica delle che ciò implichi lo svolgimento di attività d’impresa.
società tra
professionisti È possibile adottare qualsiasi forma societaria (società semplice, di persone, di capitali, cooperativa).
Le società devono riportare nella denominazione l’indicazione “società tra professionisti” e devono essere
iscritte alla sezione speciale del registro imprese per le società tra professionisti.
Sono consentite le società multidisciplinari (es: architetti con ingegneri e geometri) e sarà iscritta nell’albo di
prevalenza dell’attività della società.
Non sono ammesse partecipazioni in altre società tra professionisti. Sono ammessi anche soci non professionisti
che però svolgono prestazioni tecniche o per investimento (es: amministrazione e contabilità per la società).
In presenza di soci non professionisti sono richieste delle maggioranze dei soci professionisti (sia per quote
che per teste): maggioranza dei due terzi per le delibere delle assemblee o decisioni; quindi, il loro voto vale di
più. In mancanza di queste maggioranze, è causa di scioglimento della società.
È previsto l’obbligo di trasparenza e informazione ai clienti su composizione e conflitti d’interesse.
Inoltre la società è tenuta a stipulare polizze assicurative RC.
La qualificazione della cooperativa come società, non più come impresa
D.lgs. 6/2003 cambia le imprese cooperative in società cooperative, in quanto non tutte svolgono un’attività d’impresa
(principalmente perseguono finalità solidaristiche es: aiuto persone diversamente abili). Queste inoltre non svolgono nemmeno
attività economica dato che seguono scopi filantropici. Come detto in precedenza non è elemento essenziale l’esercizio d’impresa
anche per le società cooperative.
La disciplina applicabile alle società costituite per fini di godimento
Come abbiamo già detto, anche l’attività di godimento può essere esercitata in forma societaria (es: locazione immobili). Da un
punto di vista organizzativo: 32
- nei rapporti con i terzi si utilizzerà la disciplina del tipo sociale scelto (es: srl, snc o spa)
- per i rapporti interni si applicherà la disciplina della comunione. Nel caso di srl e spa unipersonali non si applica la
disciplina della comunione (il socio unico non può essere comunista). Di conseguenza si utilizzeranno le norme del tipo
sociale scelto anche da un punto di vista interno.
I tipi societari. Le società irregolari
Per tipo societario si intende la struttura dell’interna organizzazione cooperativa societaria.
Si dividono in:
Società ordinarie Società cooperative
Si suddividono a loro volta in: Le società cooperative sono tutte a
- Società di persone “responsabilità limitata” (= responsabilità
- Societ&agr
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