DIRITTO TRIBUTARIO
Il diritto tributario si occupa di tutto quello che riguarda l’amministrazione dei tributi. Il fenomeno
tributario è legato al funzionamento degli stati e degli enti pubblici in genere ed è una caratteristica
che viene a nascere man mano che le società si organizzano ed emergono diverse esigenze:
inizialmente di carattere temporaneo, quindi esigenze straordinarie e soprattutto legate, in
passato, ad eventi bellici o alla realizzazione di opere pubbliche; questo tipo di necessità evolve e
queste necessità diventano ricorrenti man mano che gli stati si organizzano e acquisiscono nuove
competenze e si fanno carico di sempre più compiti. Sarà quindi necessario attingere a nuovi beni e
servizi a cui il terzo non può provvedere da solo e, di conseguenza, saranno erogati da
un’organizzazione che assume dei compiti precisi. Le funzioni degli stati evolvono nel corso del
tempo, fino ad arrivare alle funzioni degli stati moderni; le funzioni di base possono essere
ricondotte all’idea dello stato minimo, che interviene in maniera limitata nell’economia e di un
certo territorio. Le prime espressioni di questo intervento hanno che fare con la difesa dei confini
da aggressioni esterne e con la tutela della libertà e incolumità personale.
Via via che ci si avvicina a tempi più recenti, lo stato acquisisce i connotati dello stato sociale, che
interviene in tutta una serie di settori, che prima non erano presidiati dal settore pubblico.
Come fa lo stato a procurarsi le risorse per adempiere ai nuovi compiti? Oggi queste risorse
arrivano per la maggior parte dai tributi delle risorse finanziarie che provengono da pagamenti
obbligatori che i contribuenti devono effettuare al ricorrere di determinate situazioni individuate
dalla legge; si ha così un trasferimento di risorse dal privato al settore pubblico.
Altra modalità per reperire risorse sarebbe la finanza patrimoniale, ossia il richiamo all’idea che
anche lo stato possiede un patrimonio e quindi, dallo sfruttamento del patrimonio pubblico o del
demanio pubblico, o dall’esercizio delle imprese da parte dello stato o degli enti pubblici,
potrebbero arrivare delle risorse: l’esempio principale è quello dei paesi dotati di giacimenti
petroliferi o di gas (es: Russia, paesi arabi) e difatti, proprio i paesi arabi produttori di petrolio non
hanno l’imposta sul reddito, che è l’imposta che negli altri paesi da più gettito. La finanza
patrimoniale ha oggi un ruolo marginale, essendo cresciuta molto la spesa pubblica e le esigenze
finanziarie vanno soddisfatte mediante la richiesta di tributi ai singoli.
I tributi nascono come fenomeno straordinario ed episodico, per poi diventare una necessità
ricorrente con l’aumentare dei compiti da parte dello stato. Si passa da tributi in natura, come il
servizio militare, a tributi di carattere prettamente finanziario.
Va precisato anche che più è alta la spesa pubblica, più è importante la quantità di risorse da
reperire per farvi fronte.
Va poi menzionato un ulteriore aspetto, ossia il fatto che lo stato, oltre alle modalità sopracitate,
per raccogliere soldi per finanziare la spesa pubblica, potrebbe emettere titoli di stato, quindi
indebitarsi sui mercati, emettendo titoli rappresentativi di un credito verso lo stato, tramite
l’acquisto di BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali). Tutti gli stati, più o meno, utilizzano il debito
pubblico per finanziarsi e il problema del debito pubblico è che ovviamente va ripagato, anche se
c’è chi sostiene che si tratti di un debito che non vada veramente ripagato, perché i titoli che
vengono a scadenza oggi vengono pagati grazie agli introiti dei titoli emessi oggi e che scadranno
tra anni, e così via; tutto ciò ha però un limite, ossia che lo stato per pagare gli interessi e
rimborsare il debito, deve basarsi sul fatto che gli interessi da pagare dipendono da quanto gli
investitori ritengono affidabile un certo stato, perché altrimenti o non presta i soldi o chiede un
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tasso di interesse più alto e per pagare gli interessi dovrà chiedere nuovi tributi. Quindi il debito
pubblico altro non è che l’anticipazione di imposte future.
Il tipo di tributi dipende anche dalla capacità di accertarli e di riscuoterli; quindi, se andiamo a
vedere l’evoluzione nel corso del tempo, si noterà un cambiamento nella tipologia dei tributi anche
legato ad aspetti diversi dall’aderenza dell’imposta sul sistema in cui va ad incidere, come la
relazione tra il tipo di tributo e la capacità dello stato di renderlo effettivo.
Uno dei tratti della fiscalità moderna è la presenza di un corpo di funzionari (amministrazione
finanziaria), che è incaricato della gestione, accertamento e riscossione dei tributi; in epoche
passate gli stati non disponevano di una burocrazia incaricata di questo compito e quindi le
imposte che esistevano in quel momento avevano natura diversa e si chiamavano imposte di
ripartizione, perché il meccanismo era diverso oggi la legge istituisce il tributo, ne definisce il
presupposto e poi ci sono delle norme che definiscono la sua base imponibile, ossia la
quantificazione del presupposto e norme che determinano l’aliquota, ossia la percentuale
applicata alla base imponibile; nei sistemi vecchi, invece, lo stato decideva a priori quanto gli
serviva e a quel punto coinvolgeva le varie comunità territoriali (es: province, comuni) per la
riscossione di quella somma. Questo in realtà si ritrova anche nei giorni nostri, perché le
maggioranze di governo spesso concedono trattamenti fiscali più favorevoli a determinate
categorie produttive per ragioni di elettorato.
La mancanza di burocrazia finanziaria spiega anche il fenomeno dell’appalto delle imposte, in cui la
riscossione delle imposte veniva data in appalto a soggetti terzi, che erano per lo più società
private, che anticipavano l’importo del gettito come se fossero un finanziatore.
Oggi tutto questo non c’è più perché gli stati si sono dotati di corpi di funzionari pubblici che hanno
in gestione l’accertamento e la riscossione dei tributi; in Italia sono assegnati alle Agenzie Fiscali,
come l’agenzia delle entrate, l’agenzia delle dogane e l’agenzia del demanio e poi abbiamo anche
un corpo militare che si occupa di indagine e accertamento, che è la Guardia di Finanza.
La nozione di tributo non trova una base legislativa, ma si ricava in parte muovendo da alcuni
principi costituzionali e in parte dall’elaborazione che ne è stata fatta dalla dottrina. I tributi sono
obbligazioni di pagamento, anche se in alcune fasi storiche i tributi non avevano carattere
doveroso, ma erano delle elargizioni spontanee, perché i possidenti dell’epoca si sentivano un po’
responsabili dell’andamento delle loro comunità e perché in comunità piccole c’è maggiore
possibilità di un controllo sociale e il pagamento del tributo poteva anche svolgere un ruolo
paragonabile al mecenatismo, in cui il soggetto andava fiero di contribuire, per esempio, alla
costruzione di un’opera pubblica per la comunità.
Questa obbligatorietà del tributo nasce da una norma di legge (obbligazione ex lege), ma potrebbe
anche derivare da un comando, per esempio, dell’autorità amministrativa, anche se ciò viene
escluso nelle società liberali, dove per ragioni di rappresentanza democratica, il tributo deve essere
stabilito da una norma di legge (riserva di legge).
Potremmo anche avere degli obblighi di pagamento di fonte legale che però non hanno natura
tributaria e quindi siamo di fronte ad altre figure, che non riguardano il diritto tributario; un
esempio sono le sanzioni amministrative pecuniarie, che potrebbero assomigliare ad un tributo
perché abbiamo l’obbligo di pagamento che discende da una norma di legge, però il presupposto
che fa sorgere l’obbligo è la violazione di una qualche normativa e la finalità non è quella di
reperire un gettito, anche se comunque contribuisce alle casse del soggetto che ha erogato la
sanzione, ma quella di creare un aspetto dissuasivo rispetto a un certo comportamento. Il tributo
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ha un altro presupposto, non è una sanzione, esso nasce per altre esigenze: la sua finalità è la
funzionalizzazione del gettito alla spesa pubblica, ossia il raggiungimento di un’entrata per l’ente
pubblico.
Altro elemento distintivo è che il presupposto che fa nascere l’obbligo di pagare il tributo si divide
in due grosse motivazioni:
- la prima riguarda una certa categoria di tributi che ha natura ormai residuale e si collega
alla richiesta da parte del singolo individuo di un servizio pubblico a lui rivolto questo tipo
di tributo prende il nome di tassa, che sarebbe la sottocategoria dei tributi meno
importante e che si collega al pagamento di un servizio pubblico individuale un esempio
sono le tasse universitarie o il ticket ospedaliero e quindi si parla di servizio divisibile,
contrapposto al servizio indivisibile. Il servizio è divisibile quando può essere individuato il
singolo beneficiario del servizio e una prestazione a lui rivolta. La tassa ha la funzione di
mettere a carico del singolo individuo una parte del costo del servizio che gli viene reso; di
norma copre solo una parte del costo del servizio erogato; la tassa può anche non essere
facilmente distinguibile rispetto al pagamento di un corrispettivo vero e proprio a fronte
della prestazione di un servizio reso da un ente pubblico le figure sono molto simili e si
distinguono perché taluni servizi possono essere resi solo dall’ente pubblico e quindi si
parla di tassa; oppure perché c’è la possibilità di vedere che caratteristiche ha la
regolamentazione della prestazione: se fa impiego dei classici istituti del diritto
amministrativo (es: la possibilità di prevedere sanzioni in caso di mancato pagamento),
allora si tratta di tasse.
In certi casi diventa incerto distinguere tra tassa e corrispettivo, in particolare con
riferimento al servizio di raccolta rifiuti, per il quale si paga la TARI se quanto devo pagare
è esattamente pari al costo del servizio, si potrebbe pensare che si tratti di un corrispettivo,
perché l’ammontare pagato nella tassa è più basso.
- Abbiamo poi le imposte esse servono a finanziare tutto l’ambito dei servizi indivisibili,
cioè lo stato eroga tutta una serie di servizi il cui costo non viene ripartito sui singoli
individui a prescindere dalla utilità che i singoli possono ricavare; tutto questo perché
misurare tale utilità è difficile e in alcuni casi non avrebbe neanche senso. Per far pagare ai
vari contribuenti una quota di tale costo, in passato, veniva sostenuta la necessità di
ripartire il costo per teste, quindi in modo uguale per tutti, ma i servizi dello stato minimo
non proteggono solo la vita delle persone, ma anche le loro proprietà e quindi il beneficio
non potrà essere uguale per tutti e, di conseguenza, inizia a diffondersi una tassazione
proporzionata alle ricchezze. Ad un certo punto, trova affermazione il principio della
capacità contributiva, ossia che le imposte si pagano perché si ha la capacità economica di
sostenere il pagamento; questo tipo di tributo prende quindi il nome di imposta, ossia quel
particolare tributo il cui presupposto è la manifestazione di una capacità economica.
Le etichette date dal legislatore non hanno comunque una rilevanza per stabilire la natura di
diritto in una recente sentenza della Corte costituzionale (n° 111/2024) la Corte doveva
pronunciarsi sulla costituzionalità di un certo prelievo, ossia il contributo straordinario contro il
caro bollette nel 2022 scoppia la guerra Russia-Ucraina e ci fu l’esplosione dei prezzi delle
materie prime (es: gas, petrolio) e allora il Governo elabora un prelievo a carico del settore
energetico, cioè i produttori e le società che commercializzano prodotti quali gas e derivati dal
petrolio, assumendo che la crescita dei prezzi in quel mercato è caratterizzata da scarsa elasticità
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della domanda, ossia poco rispondente rispetto alle variazioni di prezzo. Sulla base di questa
premessa, lo stato istituisce questo prelievo e con l’idea di utilizzare quel gettito come sostegno
alle famiglie colpite dall’aumento dei prezzi; questo prelievo ha natura tributaria ed è una
obbligazione di pagamento di fonte legale, utile a finanziare la spesa pubblica e legato alla capacità
economica.
Altro esempio è la sentenza n° 223/2012 della Corte costituzionale, la quale dice che il tributo deve
avere un presupposto che è espressivo di capacità economica. La Corte parla di decurtazione
patrimoniale a titolo definitivo; quindi, il tributo deve avere l’effetto di decurtare il patrimonio del
soggetto senza compensarlo e questa decurtazione deve avere carattere definitivo.
L’espropriazione per pubblica utilità, ad esempio, non ha carattere tributario perché è previsto il
giusto indennizzo.
Per quanto riguarda, invece, il prestito forzoso, può accadere che lo stato mi obblighi a
sottoscrivere titoli del debito pubblico, quindi prestargli dei soldi; il prestito forzoso potrebbe
assomigliare ad un tributo ma non ha natura tributaria perché manca l’elemento della definitività
della decurtazione, perché la somma mi verrà restituita.
Certe volte un prestito forzoso può trasformarsi in un tributo o viceversa se io faccio una legge
che dice che chi ha patrimonio superiore ad una certa somma deve sottoscrivere un titolo di stato
pari ad una percentuale del suo patrimonio e che gli verrà restituito tra un tot di anni, sto
istituendo un prestito forzoso; ma se una legge successiva dice che quel debito non verrà restituito,
quella misura diventa ex post tributaria perché la decurtazione diviene definitiva.
Se invece pensiamo, ad esempio, al contributo per l’ingresso nell’area euro, nel 1996 il governo
dell’epoca presieduto da Prodi istituì un contributo che serviva a sistemare, in quel particolare
momento, il bilancio dello stato; la promessa però era che negli anni successivi, con il
miglioramento della finanza pubblica, lo stato avrebbe restituito quel contributo. Qualche anno
dopo quel contributo venne restituito per la metà, diventando di fatto un prestito.
Tutto ciò serve a fare un ragionamento sulla figura dei contributi pensionistici, sociali un
soggetto che lavora è obbligato a versare all’Inps una percentuale della sua retribuzione lorda per
finalità previdenziali. Il nostro sistema previdenziale è un sistema a ripartizione e non a
capitalizzazione in un sistema a capitalizzazione io ho una specie di mio tesoretto, perché i
contributi che verso vengono accantonati e mi verranno poi restituiti nella stessa misura come
rendita mensile alla pensione e questo si connota prevalentemente nelle forme di previdenza a
carattere volontario; la previdenza, invece, obbligatoria, prevista anche dalla Costituzione e che si
traduce nell’obbligo di versare contributi sociali commisurati alla retribuzione, si inserisce in un
sistema a ripartizione, in cui il singolo lavoratore non ha un capitale accantonato coi suoi
contributi, perché questi, versati oggi, servono a pagare le pensioni di chi oggi è in pensione. Il
problema è che man mano che la popolazione attiva si riduce, il sistema rischia di andare in
disequilibrio.
I contributi sociali sono obbligatori per legge, sono obbligazioni di pagamento, sono legati ad una
capacità economica (es: reddito di lavoro), ma manca l’elemento della decurtazione patrimoniale
definitiva. Siamo in un sistema contributivo in cui l’ammontare della nostra pensione dipende
dall’ammontare dei contributi che abbiamo versato e quindi, i contributi non hanno natura
tributaria, come affermato anche dalla giurisprudenza italiana; una parte della dottrina, invece, li
qualifica come tributi.
Ci sono delle volte in cui il tributo può assumere una venatura sanzionatoria o quasi sanzionatoria,
perché magari va ad incidere su una ricchezza “ingiusta” e questo è il caso degli extraprofitti di
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guerra dopo o durante i conflitti mondiali, tutti i paesi (Italia compresa) introdussero delle
misure che tassavano gli extraprofitti dovuti alla guerra; da noi venne istituita la avocazione dei
profitti di guerra, che aveva la particolarità di andare a tassare il profitto di guerra con una aliquota
del 100%.
Per quanto attiene alla differenza tra il concetto di tassa e imposte, questa introduce i concetti di
principio del beneficio e principio della capacità contributiva questi due principi sono stati
storicamente impiegati per giustificare la richiesta delle imposte o dei tributi in genere; il principio
del beneficio fa riferimento alla giustificazione profonda delle richieste allo stato e del beneficio
che ne deriva; al contrario, il principio della capacità contributiva si lega alla capacità del singolo di
contribuire economicamente, a prescindere quindi dai benefici. Fino a una certa epoca il principio
del beneficio era usato per spiegare il fenomeno tributario, dopodiché è stato superato per fare
spazio al principio della capacità contributiva. Questo principio, in alcune carte costituzionali come
la nostra, trova una espressa indicazione (es: art 53 Cost, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva); questo tratto è abbastanza
comune anche nelle costituzioni di altri stati. Il principio del beneficio ha quindi carattere
secondario, sussidiario un esempio sta nelle logiche di tassazione dei soggetti non residenti in
un paese, perché questo ha a che fare con il legame tra il tributo, che è espressione della sovrani
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