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GIUDIZIO
Qual è la finalità del sistema del doppio fascicolo? Tramite il sistema del doppio fascicolo si vuole garantire che il
giudice incaricato di decidere se condannare o prosciogliere l’imputato formi il suo convincimento sulla base delle
prove che verranno raccolte nel dibattimento, davanti a lui e nel contraddittorio fra le parti – senza che questo giudice
sia condizionato da quanto è invece avvenuto in precedenza, nelle indagini o nell’udienza preliminare. Si vuole, cioè,
che il giudice, che dovrà condannare o prosciogliere l’imputato, arrivi al dibattimento con la mente sgombra da
pregiudizi: e proprio per questo si vuole che sappia il meno possibile di quanto è avvenuto nelle indagini e nell’udienza
preliminare – dunque nelle fasi precedenti. Ovviamente, si tenga conto che in dibattimento le funzioni di giudice
saranno svolte da persone diverse da quelle che, nello stesso procedimento, hanno già svolto le funzioni di GIP o di
GUP. Il sistema del doppio fascicolo mira, cioè, a salvaguardare la c.d. virgin mind del giudice del giudizio/dibattimento.
Per esempio, se durante le indagini il PM o la PG sentono una persona che ritengono informata sui fatti, ecco, il verbale
delle dichiarazioni rese da questa persona finirà nel fascicolo del PM e quindi non verrà a conoscenza del giudice del
giudizio/dibattimento. Quest’ultimo potrà venire a conoscenza di ciò che la persona in questione sa soltanto attraverso
la testimonianza di questa persona in dibattimento. Questo, si capisce, dà più garanzie: infatti, in dibattimento c’è
anche la difesa che può fare le proprie domande al testimone e il giudice sente il testimone direttamente con le proprie
orecchie. Il giudizio che poi dovrà condannare o prosciogliere sente direttamente il testimone. Il fatto che il giudice
arrivi al dibattimento senza conoscere le dichiarazioni che la persona ha precedentemente reso nelle indagini di fronte
al PM o alla PG garantisce che questo giudice non abbia alcun pregiudizio e che, quindi, formi davvero un suo
convincimento sulla base di quello che sentirà direttamente in dibattimento, il quale è governato dalle garanzie della
pubblicità, dell’oralità e immediatezza, del contraddittorio nella formazione della prova. Dunque, il sistema del doppio
fascicolo serve a garantire la separazione tra la fase del giudizio, che ha momento centrale il dibattimento, e le fasi
precedenti: nel senso che gli atti che provengono dalle fasi precedenti (indagini preliminari e udienza preliminare), di
regola, non devono comparire fra le prove utilizzabili dal giudice del giudizio per decidere se condannare o
prosciogliere l’imputato e anzi, devono proprio restare celati a questo giudice.
I CONTENUTI DEI DUE FASCICOLI
Alla luce di quello che si è detto, si capisce allora che nel fascicolo per il dibattimento dovrebbero finire soltanto pochi
atti, quelli che non si può a fare meno di far conoscere al giudice del giudizio/dibattimento. E infatti, in particolare, nel
fascicolo per il dibattimento si prevede venga inserita la documentazione di quegli atti che sono stati compiuti in
precedenza e che nel dibattimento non possono essere compiuti di nuovo. Si pensi, in particolare, a due tipi di atti:
• Atti compiuti in precedenza strutturalmente irripetibili → Gli atti che non possono più essere compiuti in
dibattimento proprio per le loro caratteristiche. Gli atti che potremmo definire strutturalmente irripetibili. Si
pensi agli atti a sorpresa svolti nelle indagini, come ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni.
Chiaramente, questi atti non sono ripetibili in dibattimento. E infatti, si prevede che la relativa
documentazione vada a finire nel fascicolo per il dibattimento, il giudice del giudizio ne venga dunque a
conoscenza, e questi atti siano conseguentemente utilizzabili a fini di prova per decidere se condannare o
prosciogliere l’imputato. Questo vale per gli accertamenti tecnici irripetibili.
• Atti raccolti in precedenza tramite l’incidente probatorio → Ci sono atti che non sono strutturalmente
irripetibili ma che possono esserlo a causa di particolari situazioni concrete. Si pensi alle dichiarazioni raccolte
nelle indagini o durante l’udienza preliminare. Di per sé, le dichiarazioni non sono certo atti strutturalmente
irripetibili – come invece quelli appena citati. Di regola, infatti, le persone che hanno parlato possono parlare
di nuovo in un momento successivo, nel dibattimento per quanto rileva in questa sede. Però magari già
durante le indagini si capisce che questo probabilmente non sarà possibile a causa di una situazione
particolare, come può capitare per esempio nel caso di una persona gravemente malata. Come abbiamo visto,
in situazioni di questo tipo, nelle indagini o nell’udienza preliminare, si può sentire la persona tramite
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l’incidente probatorio. Ecco, la documentazione delle dichiarazioni raccolte in questo modo (tramite
l’incidente probatorio), e dunque raccolte alla presenza di un giudice (GIP o GUP) e con l’intervento sia
dell’accusa che della difesa, è destinata a confluire, dopo l’eventuale decreto di rinvio a giudizio, nel fascicolo
per il dibattimento. Queste dichiarazioni saranno poi fra le prove utilizzabili quando il giudice dovrà decidere
se condannare o prosciogliere l’imputato. E questo anche se si tratta di dichiarazioni rese nelle indagini o
nell’udienza preliminare e non nel dibattimento. Però si tratta di dichiarazioni rese attraverso le forme
dell’incidente probatorio.
Un’ultima cosa sul sistema del doppio fascicolo. Il codice all’art. 431 comma 2 prevede che le parti possano accordarsi
per aumentare il numero di atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento. Cioè, su accordo delle parti, atti che
dovrebbero andare a finire nel fascicolo del PM possono invece essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e
diventare così utilizzabili a fini di prova quando il giudice dovrà decidere se condannare oppure prosciogliere
l’imputato. Questo si può fare per qualsiasi atto che secondo le regole ordinarie sarebbe destinato al fascicolo del PM.
Si può fare su accordo delle parti.
Ovviamente, poi, durante il dibattimento, il fascicolo dibattimentale si arricchirà di tutti gli atti formati nel corso del
dibattimento stesso: quindi, vi entrerà per esempio la documentazione delle testimonianze assunte nel dibattimento.
9) IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE
IL GIUDICE NON PUÒ UTILIZZARE AI FINI DELLA DELIBERAZIONE PROVE DIVERSE DA QUELLE LEGITTIMAMENTE
ACQUISITE NEL DIBATTIMENTO (art. 526 comma 1 c.p.p.)
Già molte volte, abbiamo avuto occasione di dire che il segmento del procedimento penale ordinario deputato
all’acquisizione delle prove utilizzabili dal giudice per sciogliere l’alternativa fra proscioglimento oppure condanna
dell’imputato è il dibattimento, che è il cuore del giudizio, il quale rappresenta la terza fase del procedimento ordinario.
Al riguardo, si legga l’art. 526 comma 1 c.p.p. che stabilisce: il giudice non può utilizzare ai fii della deliberazione prove
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
PROVA: UNA PAROLA, DUE SIGNIFICATI
Prima di procedere, è necessaria qualche precisazione terminologica. In particolare, vorremmo soffermarci seppur
brevemente sul termine prova. Nel linguaggio giuridico, la parola “prova” è utilizzata almeno in due accezioni.
• Prova nel senso di dimostrazione di un fatto → a titolo di esempio, art. 530 comma 2 c.p.p. che stabilisce: il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova
che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso
da persona imputabile. Ciò significa: il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la dimostrazione che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il
fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
• Prova nel senso di mezzo utile ad ottenere la dimostrazione di un fatto → mezzo o strumento del quale ci si
serve per ottenere quella dimostrazione, per ottenere la dimostrazione di un fatto. In tal senso, troviamo il
termine “prova” utilizzato nell’art. 190 comma 1 c.p.p. ove si stabilisce che le prove sono ammesse a richiesta
di parte.
Si capisce che la “prova” intesa come dimostrazione è il risultato ottenuto tramite la “prova” intesa come mezzo, come
strumento. Per esempio, attraverso una testimonianza, intesa come mezzo di prova, si può ottenere la prova intesa
come dimostrazione della colpevolezza dell’imputato. Richiamiamo velocemente anche l’espressione fonte di prova
per dire che la fonte di prova è la persona o la cosa da cui la prova può essere tratta: per esempio, il testimone è una
fonte di prova, nel senso che dalla sua deposizione è possibile trarre la dimostrazione di un fatto.
PRINCIPIO DISPOSITIVO TEMPERATO
Che cosa significa acquisire una prova al processo? Significa fare entrare/immettere/introdurre una prova (intesa come
mezzo di prova) nel materiale utilizzabile dal giudice per prendere la sua decisione. Ma come si fa ad acquisire una
prova al processo? Cioè, come si fa ad introdurre una prova nel processo? Bisogna seguire un percorso composto di
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più tappe. Innanzitutto, bisogna dire che il nostro sistema processuale penale accoglie il cosiddetto principio
dispositivo in materia probatoria, anche se in modo temperato. Che cosa significa? Un sistema processuale che
accoglie il principio dispositivo in materia probatoria è un sistema processuale che lascia nella disponibilità delle parti
l’introduzione delle prove nel processo. Questo vuol dire che sono le parti ad avere la possibilità di fare entrare nel
processo oppure no un certo dato, a seconda che chiedano oppure no l’ammissione di una certa prova. In un sistema
di questo tipo, per esempio, se nessuna parte chiede di ammettere la testimonianza di Mario Rossi, le conoscenze di
Mario Rossi non entreranno nel materiale a disposizione del giudice per decidere se condannare oppure prosciogliere
l’imputato. Quindi, principio dispositivo in materia probatoria significa che spetta soltanto alle parti prendere
l’iniziativa in materia probatoria, cioè prendere l’iniziativa per introdurre una certa prova nel processo, chiedendone
l’ammissione. L’iniziativa probatoria non spetta invece al giudice, che deve limitarsi ad un controllo, ad un vaglio sulle
richieste avanzate dalle parti.
Per quanto riguarda il nostro sistema processuale penale, possiamo dire che il principio dispositivo vige ma con
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