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CONTRATTO IN FRODE DI LEGGE
Si tratta di un contratto, che pur rispettando la legge, costituisce il mezzo per eludere le
norme imperative e volto al raggiungimento di un risultato analogo a quello vietato.
La frode di legge costituisce un vizio della causa del contratto che lo induce a un fine
diverso da quello che gli è proprio.
L’INTEGRAZIONE
Per integrazione del contratto si intende l’utilità di alcune norme dispositive nell’andare
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a colmare le lacune della disciplina negoziale. Oltre all’intervento integrativo della legge
può avvenire anche un intervento imperativo per cui si va ad imporre ai privati clausole
o prezzi sostitutivi a quelli stabiliti dalle parti.
CLAUSOLA PENALE
Le parti possono inserire nel contratto una clausola con cui stabiliscono ex ante quanto
il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, qualora dovesse rendersi inadempiente.
Quindi tale clausola contiene una liquidazione anticipata del danno. La penale può
essere prevista sia per il caso di inadempimento assoluto sia per il semplice ritardo.
CAPARRA CONFIRMATORIA E PENITENZIALE
La caparra consiste nella consegna all’altra parte di una somma di denaro o di una
quantità di cose fungibili.
Il codice disciplina due tipi di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale.
La caparra confirmatoria consiste nella consegna, al momento del perfezionamento
dell’accordo, di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, con l’obbligo
di restituzione una volta eseguito il contratto. Se la parte che ha consegnato la caparra
si rende inadempiente, l’altra può recedere trattenendo la caparra a titolo di
risarcimento del danno; se invece a rendersi inadempiente fosse la parte che ha ricevuto
la caparra, l’altra parte in caso di recesso può pretendere il doppio di quanto era stato
versato a titolo di caparra.
La caparra penitenziale ha invece la funzione di corrispettivo di un diritto di recesso
convenzionale che le parti possono riservarsi. Chi ha ricevuto la caparra può recedere
dal contratto restituendo il doppio della caparra ricevuta, mentre chi la ha versata può
recedere semplicemente “perdendo” la caparra, che viene acquistata dall’altra parte.
EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI
Gli effetti del contratto sono limitati alle parti: esso non può, di regola, danneggiare o
giovare al terzo estraneo. Perciò la promessa del fatto del terzo vincola soltanto colui
che la ha posta in essere a indennizzare colui che ha fatto la promessa, la vendita di cosa
altrui obbliga colui che la ha posta in essere a procurare al compratore l'acquisto della
proprietà e infine il divieto di alienazione non ha effetto sui terzi che possono acquistare
validamente.
IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Il contratto a favore di terzi è una figura con cui le parti attribuiscono a un terzo il
diritto di pretendere una prestazione in proprio. Perché si abbia contratto a favore di
terzi è necessario che le parti lo abbiano espressamente voluto e pattuito. Il terzo ha la
facoltà di rinunciare a tale beneficio, solo una volta aver dichiarato di volerne
approfittare possa facoltà di revoca o di modificazione è preclusa.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO: condizione, termine e modo 9
CONDIZIONE IMPOSSIBILE E ILLECITA
La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al
buon costume o se opprime l’autodeterminazione della persona. La condizione illecita
rende nullo il negozio inter vivos. La condizione impossibile invece consiste in un
avvenimento irrealizzabile dal punto di vista naturale o giuridico. Se la condizione è
sospensiva rende nullo il negozio, se invece è risolutiva si ha come non apposta.
CONDIZIONE POTESTATIVA E MERAMENTE POTESTATIVA
La condizione è un avvenimento futuro e incerto, da cui le parti fanno dipendere la
produzione (condizione sospensiva) di l'eliminazione (condizione risolutiva) degli effetti.
La condizione potestativa dipende dalla volontà di una delle parti. La condizione
meramente potestativa rende nullo l'intero negozio in quanto consiste in un
comportamento arbitrario delle parti, senza alcuna valutazione di opportunità o
convenienza.
FINZIONE DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE
La condizione deve considerarsi come avverata se colui che aveva interesse contrario
all'avveramento ne ha impedito il verificarsi. Bisogna che il fatto impeditivo dipenda da
una sua condotta dolosa o colposa o in un'azione od omissione cosciente e volontaria,
contrastante col principio di correttezza e buona fede.
TERMINE
Il termine è un altro elemento accidentale del contratto. Consiste in un avvenimento
futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) devono
prodursi gli effetti del contratto. Il termine inoltre può anche essere determinato o
indeterminato. Si distingue in termine di efficacia, che determina il periodo in cui il
rapporto produce i suoi effetti, e il termine di adempimento, che riguarda il momento
entro cui l’obbligazione deve essere eseguita. Si distinguono due momenti: di pendenza
e di scadenza.
MODO
È un elemento accidentale del contratto con cui si appone un limite alla liberalità
attraverso un determinato dovere di condotta o astensione, un obbligo di facere, dare e
non facere. Il modo si può apporre soltanto ai negozi a titolo gratuito. Il modo non
sospende l'efficacia del negozio. Se è impossibile o illecito si ha come non apposto, a
meno che non risulti essere stato il solo motivo determinante. Il suo adempimento può
essere chiesto a ogni interessato.
SIMULAZIONE ASSOLUTA E RELATIVA
Per simulazione assoluta si intende quella simulazione del contratto che esclude tra le
parti la rilevanza del contratto apparentemente stipulato, lasciando la situazione
giuridica preesistente immutata. Il negozio simulato non produce effetti tra le parti,
quella del giudice consiste in un'azione di mero accertamento. 10
Per simulazione relativa si intende la simulazione di un contratto per cui le parti
concordano sulla non rilevanza dell'atto simulato, contrariamente a quanto stabilito
invece per l'atto dissimulato, che è celato sotto quello simulato. Con questo tipo di
simulazione l'obiettivo è quello di modificare la situazione in modo tale da generare gli
effetti del contratto dissimulato. Quest'ultimo produrrà effetti se presenti i requisiti
richiesti dalla legge.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI
Bisogna distinguere i terzi estranei alla simulazione e i terzi subacquirenti. I primi
detengono la volontà e il diritto di rendere il contratto inefficace in quanto la
simulazione può pregiudicare i loro diritti e quindi sono legittimati ad agire in giudizio.
Per i secondi invece, qualora avessero acquistato in buona fede un diritto presso un
titolare apparente, la simulazione non è opponibile a essi.
INVALIDITÀ E INEFFICACIA
Invalidità = NULLITÀ totale o parziale (nullità testuale, strutturale -elementi essenziali-,
virtuale -contraria a norme imperative- e di protezione) e ANNULLABILITÀ (incapacità
legale o naturale del contraente o per vizi della volontà; importante che il negozio sia
sanabile attraverso la convalida
CONVERSIONE DEL CONTRATTO nullo
La conversione del contratto è applicabile quando si verifica la nullità del contratto in
forza della legge. Quest'ultima non richiede un'ulteriore manifestazione di volontà, bensì
attribuisce al negozio voluto dalle parti la capacità di produrre effetti derivanti da un
altro negozio giuridico, che conserva i medesimi requisiti di forma e di sostanza e che
le parti avrebbero stipulato se si fossero accorte della nullità.
AZIONE DI RESCISSIONE
L’azione rescissione tutela la parte la cui decisione di stipulare un certo contratto sia
stata condizionata da particolari situazioni che l’hanno indotta ad accettare un
contratto economicamente pregiudizievole. L’azione di rescissione ha luogo per
contratto concluso in istato di pericolo o per lesione (sproporzione tra le due
prestazioni). Il contraente può evitare l’azione di rescissione eliminando lo squilibrio che
ne costituisce il fondamento.
RISOLUZIONE: per inadempimento, per eccessiva onerosità e per impossibilità
sopravvenuta
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
È una delle tre risoluzioni di diritto. Consiste in una clausola contrattuale con cui le
parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora
una o più obbligazioni non vengano adempiute affatto o secondo le modalità stabilite.
La risoluzione non consegue direttamente all’inadempimento, ma la parte che intende 11
avvalersi della clausola deve dichiararlo.
DIFFIDA AD ADEMPIERE
È una delle tre risoluzioni di diritto. Si tratta di una dichiarazione scritta con richiesta
di adempimento alla parte inadempiente entro un termine non inferiore a 15 giorni, che
una volta trascorsi portano alla risoluzione automatica del contratto.
TERMINE ESSENZIALE
È una delle tre risoluzioni di diritto. Il termine si dice “essenziale” quando la prestazione
diventa inutile per il creditore se non viene eseguita entro il termine stabilito.
L’essenzialità può essere oggettiva o soggettiva. La risoluzione si verifica quando allo
scadere del termine essenziale predisposto dalle parti non si è verificato l’adempimento,
salvo che l’inadempiente non dichiari entro 3 giorni di voler eseguire ugualmente la
prestazione.
COMPRAVENDITA
La compravendita è il contratti che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di
un bene o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo in
denaro, che deve essere determinato o determinabile. La vendita può avere effetti reali
oppure obbligatori.
PERMUTA (contratti di scambio che realizzano un do ut des)
La permuta ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della
titolarità di altri diritti.
LOCAZIONE E AFFITTO (contratti di scambio che realizzano un do ut facias)
La locazione è il contratto per il quale una parte (locatore o concedente) si obbliga a far
utilizzare a un altro soggetto (conduttore o affittuario) una cosa per un certo tempo in
cambio di un corrispettivo.
Nell’affitto invece la cosa locata è una res produttiva e l’affittuario deve curarne la
gestione, in conformità alla sua destinazione economica, e gli spettano i frutti e le altre
utilità della cosa.
COMODATO
Il comodato è un contratto bilaterale imperfetto (di regola genera obbligazioni solo a