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CONTRATTO IN FRODE DI LEGGE

Si tratta di un contratto, che pur rispettando la legge, costituisce il mezzo per eludere le

norme imperative e volto al raggiungimento di un risultato analogo a quello vietato.

La frode di legge costituisce un vizio della causa del contratto che lo induce a un fine

diverso da quello che gli è proprio.

L’INTEGRAZIONE

Per integrazione del contratto si intende l’utilità di alcune norme dispositive nell’andare

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a colmare le lacune della disciplina negoziale. Oltre all’intervento integrativo della legge

può avvenire anche un intervento imperativo per cui si va ad imporre ai privati clausole

o prezzi sostitutivi a quelli stabiliti dalle parti.

CLAUSOLA PENALE

Le parti possono inserire nel contratto una clausola con cui stabiliscono ex ante quanto

il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, qualora dovesse rendersi inadempiente.

Quindi tale clausola contiene una liquidazione anticipata del danno. La penale può

essere prevista sia per il caso di inadempimento assoluto sia per il semplice ritardo.

CAPARRA CONFIRMATORIA E PENITENZIALE

La caparra consiste nella consegna all’altra parte di una somma di denaro o di una

quantità di cose fungibili.

Il codice disciplina due tipi di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale.

La caparra confirmatoria consiste nella consegna, al momento del perfezionamento

dell’accordo, di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, con l’obbligo

di restituzione una volta eseguito il contratto. Se la parte che ha consegnato la caparra

si rende inadempiente, l’altra può recedere trattenendo la caparra a titolo di

risarcimento del danno; se invece a rendersi inadempiente fosse la parte che ha ricevuto

la caparra, l’altra parte in caso di recesso può pretendere il doppio di quanto era stato

versato a titolo di caparra.

La caparra penitenziale ha invece la funzione di corrispettivo di un diritto di recesso

convenzionale che le parti possono riservarsi. Chi ha ricevuto la caparra può recedere

dal contratto restituendo il doppio della caparra ricevuta, mentre chi la ha versata può

recedere semplicemente “perdendo” la caparra, che viene acquistata dall’altra parte.

EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI

Gli effetti del contratto sono limitati alle parti: esso non può, di regola, danneggiare o

giovare al terzo estraneo. Perciò la promessa del fatto del terzo vincola soltanto colui

che la ha posta in essere a indennizzare colui che ha fatto la promessa, la vendita di cosa

altrui obbliga colui che la ha posta in essere a procurare al compratore l'acquisto della

proprietà e infine il divieto di alienazione non ha effetto sui terzi che possono acquistare

validamente.

IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

Il contratto a favore di terzi è una figura con cui le parti attribuiscono a un terzo il

diritto di pretendere una prestazione in proprio. Perché si abbia contratto a favore di

terzi è necessario che le parti lo abbiano espressamente voluto e pattuito. Il terzo ha la

facoltà di rinunciare a tale beneficio, solo una volta aver dichiarato di volerne

approfittare possa facoltà di revoca o di modificazione è preclusa.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO: condizione, termine e modo 9

CONDIZIONE IMPOSSIBILE E ILLECITA

La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al

buon costume o se opprime l’autodeterminazione della persona. La condizione illecita

rende nullo il negozio inter vivos. La condizione impossibile invece consiste in un

avvenimento irrealizzabile dal punto di vista naturale o giuridico. Se la condizione è

sospensiva rende nullo il negozio, se invece è risolutiva si ha come non apposta.

CONDIZIONE POTESTATIVA E MERAMENTE POTESTATIVA

La condizione è un avvenimento futuro e incerto, da cui le parti fanno dipendere la

produzione (condizione sospensiva) di l'eliminazione (condizione risolutiva) degli effetti.

La condizione potestativa dipende dalla volontà di una delle parti. La condizione

meramente potestativa rende nullo l'intero negozio in quanto consiste in un

comportamento arbitrario delle parti, senza alcuna valutazione di opportunità o

convenienza.

FINZIONE DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

La condizione deve considerarsi come avverata se colui che aveva interesse contrario

all'avveramento ne ha impedito il verificarsi. Bisogna che il fatto impeditivo dipenda da

una sua condotta dolosa o colposa o in un'azione od omissione cosciente e volontaria,

contrastante col principio di correttezza e buona fede.

TERMINE

Il termine è un altro elemento accidentale del contratto. Consiste in un avvenimento

futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) devono

prodursi gli effetti del contratto. Il termine inoltre può anche essere determinato o

indeterminato. Si distingue in termine di efficacia, che determina il periodo in cui il

rapporto produce i suoi effetti, e il termine di adempimento, che riguarda il momento

entro cui l’obbligazione deve essere eseguita. Si distinguono due momenti: di pendenza

e di scadenza.

MODO

È un elemento accidentale del contratto con cui si appone un limite alla liberalità

attraverso un determinato dovere di condotta o astensione, un obbligo di facere, dare e

non facere. Il modo si può apporre soltanto ai negozi a titolo gratuito. Il modo non

sospende l'efficacia del negozio. Se è impossibile o illecito si ha come non apposto, a

meno che non risulti essere stato il solo motivo determinante. Il suo adempimento può

essere chiesto a ogni interessato.

SIMULAZIONE ASSOLUTA E RELATIVA

Per simulazione assoluta si intende quella simulazione del contratto che esclude tra le

parti la rilevanza del contratto apparentemente stipulato, lasciando la situazione

giuridica preesistente immutata. Il negozio simulato non produce effetti tra le parti,

quella del giudice consiste in un'azione di mero accertamento. 10

Per simulazione relativa si intende la simulazione di un contratto per cui le parti

concordano sulla non rilevanza dell'atto simulato, contrariamente a quanto stabilito

invece per l'atto dissimulato, che è celato sotto quello simulato. Con questo tipo di

simulazione l'obiettivo è quello di modificare la situazione in modo tale da generare gli

effetti del contratto dissimulato. Quest'ultimo produrrà effetti se presenti i requisiti

richiesti dalla legge.

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI

Bisogna distinguere i terzi estranei alla simulazione e i terzi subacquirenti. I primi

detengono la volontà e il diritto di rendere il contratto inefficace in quanto la

simulazione può pregiudicare i loro diritti e quindi sono legittimati ad agire in giudizio.

Per i secondi invece, qualora avessero acquistato in buona fede un diritto presso un

titolare apparente, la simulazione non è opponibile a essi.

INVALIDITÀ E INEFFICACIA

Invalidità = NULLITÀ totale o parziale (nullità testuale, strutturale -elementi essenziali-,

virtuale -contraria a norme imperative- e di protezione) e ANNULLABILITÀ (incapacità

legale o naturale del contraente o per vizi della volontà; importante che il negozio sia

sanabile attraverso la convalida

CONVERSIONE DEL CONTRATTO nullo

La conversione del contratto è applicabile quando si verifica la nullità del contratto in

forza della legge. Quest'ultima non richiede un'ulteriore manifestazione di volontà, bensì

attribuisce al negozio voluto dalle parti la capacità di produrre effetti derivanti da un

altro negozio giuridico, che conserva i medesimi requisiti di forma e di sostanza e che

le parti avrebbero stipulato se si fossero accorte della nullità.

AZIONE DI RESCISSIONE

L’azione rescissione tutela la parte la cui decisione di stipulare un certo contratto sia

stata condizionata da particolari situazioni che l’hanno indotta ad accettare un

contratto economicamente pregiudizievole. L’azione di rescissione ha luogo per

contratto concluso in istato di pericolo o per lesione (sproporzione tra le due

prestazioni). Il contraente può evitare l’azione di rescissione eliminando lo squilibrio che

ne costituisce il fondamento.

RISOLUZIONE: per inadempimento, per eccessiva onerosità e per impossibilità

sopravvenuta

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È una delle tre risoluzioni di diritto. Consiste in una clausola contrattuale con cui le

parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora

una o più obbligazioni non vengano adempiute affatto o secondo le modalità stabilite.

La risoluzione non consegue direttamente all’inadempimento, ma la parte che intende 11

avvalersi della clausola deve dichiararlo.

DIFFIDA AD ADEMPIERE

È una delle tre risoluzioni di diritto. Si tratta di una dichiarazione scritta con richiesta

di adempimento alla parte inadempiente entro un termine non inferiore a 15 giorni, che

una volta trascorsi portano alla risoluzione automatica del contratto.

TERMINE ESSENZIALE

È una delle tre risoluzioni di diritto. Il termine si dice “essenziale” quando la prestazione

diventa inutile per il creditore se non viene eseguita entro il termine stabilito.

L’essenzialità può essere oggettiva o soggettiva. La risoluzione si verifica quando allo

scadere del termine essenziale predisposto dalle parti non si è verificato l’adempimento,

salvo che l’inadempiente non dichiari entro 3 giorni di voler eseguire ugualmente la

prestazione.

COMPRAVENDITA

La compravendita è il contratti che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di

un bene o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo in

denaro, che deve essere determinato o determinabile. La vendita può avere effetti reali

oppure obbligatori.

PERMUTA (contratti di scambio che realizzano un do ut des)

La permuta ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della

titolarità di altri diritti.

LOCAZIONE E AFFITTO (contratti di scambio che realizzano un do ut facias)

La locazione è il contratto per il quale una parte (locatore o concedente) si obbliga a far

utilizzare a un altro soggetto (conduttore o affittuario) una cosa per un certo tempo in

cambio di un corrispettivo.

Nell’affitto invece la cosa locata è una res produttiva e l’affittuario deve curarne la

gestione, in conformità alla sua destinazione economica, e gli spettano i frutti e le altre

utilità della cosa.

COMODATO

Il comodato è un contratto bilaterale imperfetto (di regola genera obbligazioni solo a

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A.A. 2024-2025
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia-deganello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Delle Monache Stefano.