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Estratto del documento

OMPONIO

D. 1.3.3 (P libro vicensimo

OMPONIUS venticinquesimo a Sabino)

quinto ad Sabinum) Egli è necessario stabilir delle leggi,

Iura constitui oportet, ut dixit come dice Teofrasto, solo in riguardo a

Theophrastus, in his, quae quelle cose che avvengono

± accidunt, non quae ordinariamente non a quelle che

 28



avvengono all’impensata.

D. 1.3.4 (C nel libro quinto de’

ELSO

D. 1.3.4 (C libro quinto Digesti)

ELSUS

digestorum) Non si stabiliscono delle leggi per

Ex his, quae forte uno aliquo casu quelle cose che possono per avventura

accidere possunt, iura non accadere in qualche unico caso.

constituuntur: D.1.3.5 (C nel libro

ELSO

D.1.3.5 (C libro XVII diciassettesimo de’ Digesti)

ELSUS

digestorum) Imperocchè la legge deve piuttosto

Nam ad ea potius debet aptari ius, adattarsi a quelle cose che avvengono e

quae et frequenter et facile, quam quae frequentemente e facilmente, che a

perraro eveniunt. quelle che avvengono assai di rado.

D.1.3.6 (P nel libro

AOLO

D.1.3.6 (P libro XVII ad diciassettesimo a Plauzio)

AULUS

Plautium) 

 Imperocchè, come

  °

, ut ait Theophrastus, dice Teofrasto,

° di ciò che si

avvenga una o due volte, non tengono

conto i legislatori.

D.1.3.7 (M libro I D.1.3.7 (M nel libro primo

ODESTINUS ODESTINO

regularum) delle Regole)

Legis virtus haec est imperare vetare La essenza della legge sta in ciò nel

permittere punire. comandare nel vietare, nel permettere,

nel punire.

D.1.3.8 (U libro III ad D. 1.3.8 (U nel libro quinto a

LPIANUS LPIANO

Sabinum) Sabino)

Iura non in singulas personas, sed Le leggi non si fanno per alcune

generaliter constituuntur. persone in particolare, ma generalmente

per tutti.

D.1.3.9 (U libro XVI ad D. 1.3.9 (U nel libro sedicesimo

LPIANUS LPIANO

edictum) sull’Editto)

Non ambigitur senatum ius facere Non vi ha dubbio che il Senato possa

posse. far legge.

D.1.3.10 (I libro LVIIII D. 1.3.10 (G nel libro

ULIANUS IULIANO

digestorum) cinquantanovesimo de’ Digesti)

Neque leges neque senatus consulta Egli è impossibile che le leggi ed i

ita scribi possunt, ut omnes casus qui senatoconsulti potessero così scriversi

quandoque inciderint comprehendantur che vi si comprendano tutt’i casi a

29

sed sufficit ea quae plerumque seconda delle occorrenze; ma basta che

accidunt contineri. vi si contengano quelli che

ordinariamente avvengano.

D.1.3.11 (I libro LXXXX D. 1.3.11 (G nel libro

ULIANUS IULIANO

digestorum) novantesimo de’ Digesti)

Et ideo de his, quae primo E però di quelle leggi, che la prima

constituuntur, aut interpretatione aut volta vi si stabiliscono, bisogna fissare

constitutione optimi principis certius la più sicura intelligenza o per via della

statuendum est. interpetrazione (de’ giureconsulti) o

mercè una costituzione dell’ottimo

Principe.

D.1.3.12 (I libro XV D. 1.3.12 (G nel libro

ULIANUS IULIANO

digestorum) quindicesimo de’ Digesti).

Non possunt omnes singillatim aut Non si possono tutt’i casi

legibus aut senatus consultis comprendere in modo tassativo nelle

comprehendi: sed cum in aliqua causa leggi e ne’ Senatoconsulti, ma quando in

sententia eorum manifesta est, is qui qualche causa se ne rende chiara la

iurisdictioni praeest ad similia intelligenza colui, che sovrasta al

procedere atque ita ius dicere debet. giudizio, deve non arrestarsi,

applicandoli ai casi simili e così

amministrar la giustizia.

D.1.3.13 (U libro I ad edictum D. 1.3.13 (U nel libro primo

LPIANUS LPIANO

aedilium curulium) sull’editto degli Edili Curuli)

Nam, ut ait Pedius, quotiens lege Imperocchè, come ne avverte Pedio,

aliquid unum vel alterum introductum quante volte è stata or una cosa, or

est, bona occasio est cetera, quae un’altra introdotta dalla legge, si offre

tendunt ad eandem utilitatem, vel una bella occasione di supplire o con la

interpretatione vel certe iurisdictione interpetrazione o con la giurisdizione

suppleri. tutto ciò che mira alla utilità medesima.

D.1.3.14 (P libro LIIII ad D. 1.3.14 (P nel libro

AULUS AOLO

edictum) cinquatraquattresimo sull’Editto)

Quod vero contra rationem iuris Ciò però che si è stabilito contro la

receptum est, non est producendum ad ragion della legge non può estendersi in

consequentias. modo da cavarne delle conseguenze.

D.1.3.15 (I libro XXVII D. 1.3.15 (G nel libro

ULIANUS IULIANO

digestorum) ventisettesimo de’ Digesti).

In his, quae contra rationem iuris In quelle cose che si son stabilite contro

constituta sunt, non possumus sequi la ragion della legge, non possiam tener

regulam iuris. dietro ai principi del diritto.

D.1.3.16 (P libro singulari de D. 1.3.16 (P nel libro unico

AULUS AOLO

30

iure singulari) intorno all’editto singolare).

Ius singulare est, quod contra Diritto speciale è quello che, per

tenorem rationis propter aliquam qualche pubblica utilità è stato

utilitatem auctoritate constituentium introdotto dall’autorità de’ legislatori

introductum est. contro le norme comuni della ragione.

D.1.3.17 (C libro XXVI D. 1.3.17 (C nel libro

ELSUS ELSO

digestorum ) ventiseiesimo de’ Digesti)

Scire leges non hoc est verba earum Saper le leggi non significa ciò,

tenere, sed vim ac potestatem. saperne le parole, ma conoscerne lo

spirito e la forza.

D.1.3.18 (C libro XXVIIII D. 1.3.18 (C nel libro

ELSUS ELSO

digestorum) ventinovesimo de’ Digesti).

Benignius leges interpraetandae Le leggi devono ricevere una benigna

sunt, quo voluntas earum conservetur. interpetrazione, onde le loro

prescrizioni si osservino.

D.1.3.19 (C libro XXXIII D. 1.3.19 (C nel libro

ELSUS ELSO

digestorum) trentatreesimo de’ Digesti)

In ambigua voce legis ea potius In una espressione dubbia della legge

accipienda est significatio, quae vitio bisogna darle a preferenza quel

caret, praesertim cum etiam voluntas significato che non sia vizioso, massime

legis ex hoc colligi possit. quando possa anche da ciò raccogliersi

la volontà della legge.

Dig.1.3.20 I libro D. 1.3.20 (G nel libro

ULIANUS IULIANO

quinquagensimo quinto digestorum) cinquantacinquesimo de’ Digesti)

Non omnium, quae a maioribus Non può rendersi ragione di tutte le

constituta sunt, ratio reddi potest. cose che sono state stabilite da’ (nostri)

maggiori.

D.1.3.21 (N libro VI D. 1.3.21 (N nel libro sesto delle

ERATIUS ERAZIO

membranarum) Membrane)

Et ideo rationes eorum, quae E però non conviene che s’indaghino

constituuntur, inquiri non oportet: sottilmente le ragioni di quelle cose che

alioquin multa ex his quae certa sunt si stabiliscono: altrimenti molte tra esse

subvertuntur. che sono certe, vengono a sovvertirsi.

D.1.3.22 (U libro trigensimo D. 1.3.22 (U nel libro

LPIANUS LPIANO

quinto ad edictum) trentacinquesimo sull’Editto)

Cum lex in praeteritum quid Quando la legge ne fa qualche

indulget, in futurum vetat. concessione per lo passato, la vieta per

lo avvenire.

D.1.3.23 (P libro quarto ad D.1.3.23 (P nel libro quarto a

AULUS AOLO

31

Plautium) Plauzio)

Minime sunt mutanda, quae Non si deve apportare alcun

interpretationem certam semper cangiamento in quelle leggi che

habuerunt. costantemente ebbero una determinata

interpetrazione.

D.1.3.24 (C libro VIIII D.1.3.24 (C nel libro nono de’

ELSUS ELSO

digestorum) Digesti)

Incivile est nisi tota lege perspecta Egli è cosa sconvenevole il giudicare

una aliqua particula eius proposita o il rispondere in vista di qualche solo

iudicare vel respondere. brano di legge, senza aver prima

esaminato l’intero contesto di essa.

D.1.3.25 (M libro VIII D.1.3.25 (M nel libro ottavo

ODESTINUS ODESTINO

responsorum) de’ Responsi)

Nulla iuris ratio aut aequitatis Nessuna ragion di diritto, o di

benignitas patitur, ut quae salubriter benigna equità consente che quelle cose,

pro utilitate hominum introducuntur, le quali in un modo salutare si

ea nos duriore interpretatione contra stabiliscono per la utilità di tutti; noi

ipsorum commodum producamus ad mercè una interpetrazione più dura le

severitatem. spingiamo ad una severità

pregiudizievole al loro vantaggio.

D.1.3.26 (P libro IIII D.1.3.26 (P nel libro quarto delle

AULUS AOLO

quaestionum) Quistioni)

Non est novum, ut priores leges ad Non è cosa nuova che le leggi

posteriores trahantur. precedenti si riportino alle susseguenti.

D.1.3.27 (T libro I D.1.3.27 (T nel libro primo

ERTULLIANUS ERTULLIANO

quaestionum) delle Quistioni)

Ideo, quia antiquiores leges ad Per la ragione ch’è cosa frequente il

posteriores trahi usitatum est, semper richiamare le leggi antiche alle nuove,

quasi hoc legibus inesse credi oportet, bisogna creder sempre che ciò sia

ut ad eas quoque personas et ad eas res connaturale alle leggi, che si estendono

pertinerent, quae quandoque similes anche a quelle persone ed a quelle cose

erunt. che, quando che siesi, si troveranno in

casi simili.

D.1.3.28 (P libro V ad legem D.1.3.28 (P nel libro quinto su la

AULUS AOLO

Iuliam ed Papiam) legge Giulia e Papia)

Sed et posteriores leges ad priores Che anzi le leggi posteriori si

pertinent, nisi contrariae sint, idque riattaccano alle precedenti a meno che

multis argumentis probatur. non contengano disposizioni contrarie, e

ciò si prova con molti argomenti.

32

D.1.3.29 (P libro singulari ad D. 1.3.29 (P nel libro unico su la

AULUS AOLO

legem Cinciam) legge Cincia).

Contra legem facit, qui id facit quod Contravviene alla legge colui che fa

lex prohibet, in fraudem vero, qui ciò che la legge proibisce: opera poi in

salvis verbis legis sententiam eius frode alla legge colui che, mettendo in

circumvenit. salvo le parole della legge, ne delude lo

spirito.

D.1.3.30 (U libro III ad D. 1.3.30 (U nel libro quarto

LPIANUS LPIANO

edictum) sull’Editto)

Fraus enim legi fit, ubi quod fieri Poiché si fa frode alla legge, quando

noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et si fa ciò ch’essa non volle che si

°

quod distat , hoc distat facesse, m

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Publisher
A.A. 2024-2025
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher graziac01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.