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OMPONIO
D. 1.3.3 (P libro vicensimo
OMPONIUS venticinquesimo a Sabino)
quinto ad Sabinum) Egli è necessario stabilir delle leggi,
Iura constitui oportet, ut dixit come dice Teofrasto, solo in riguardo a
Theophrastus, in his, quae quelle cose che avvengono
± accidunt, non quae ordinariamente non a quelle che
28
avvengono all’impensata.
D. 1.3.4 (C nel libro quinto de’
ELSO
D. 1.3.4 (C libro quinto Digesti)
ELSUS
digestorum) Non si stabiliscono delle leggi per
Ex his, quae forte uno aliquo casu quelle cose che possono per avventura
accidere possunt, iura non accadere in qualche unico caso.
constituuntur: D.1.3.5 (C nel libro
ELSO
D.1.3.5 (C libro XVII diciassettesimo de’ Digesti)
ELSUS
digestorum) Imperocchè la legge deve piuttosto
Nam ad ea potius debet aptari ius, adattarsi a quelle cose che avvengono e
quae et frequenter et facile, quam quae frequentemente e facilmente, che a
perraro eveniunt. quelle che avvengono assai di rado.
D.1.3.6 (P nel libro
AOLO
D.1.3.6 (P libro XVII ad diciassettesimo a Plauzio)
AULUS
Plautium)
Imperocchè, come
°
, ut ait Theophrastus, dice Teofrasto,
° di ciò che si
avvenga una o due volte, non tengono
conto i legislatori.
D.1.3.7 (M libro I D.1.3.7 (M nel libro primo
ODESTINUS ODESTINO
regularum) delle Regole)
Legis virtus haec est imperare vetare La essenza della legge sta in ciò nel
permittere punire. comandare nel vietare, nel permettere,
nel punire.
D.1.3.8 (U libro III ad D. 1.3.8 (U nel libro quinto a
LPIANUS LPIANO
Sabinum) Sabino)
Iura non in singulas personas, sed Le leggi non si fanno per alcune
generaliter constituuntur. persone in particolare, ma generalmente
per tutti.
D.1.3.9 (U libro XVI ad D. 1.3.9 (U nel libro sedicesimo
LPIANUS LPIANO
edictum) sull’Editto)
Non ambigitur senatum ius facere Non vi ha dubbio che il Senato possa
posse. far legge.
D.1.3.10 (I libro LVIIII D. 1.3.10 (G nel libro
ULIANUS IULIANO
digestorum) cinquantanovesimo de’ Digesti)
Neque leges neque senatus consulta Egli è impossibile che le leggi ed i
ita scribi possunt, ut omnes casus qui senatoconsulti potessero così scriversi
quandoque inciderint comprehendantur che vi si comprendano tutt’i casi a
29
sed sufficit ea quae plerumque seconda delle occorrenze; ma basta che
accidunt contineri. vi si contengano quelli che
ordinariamente avvengano.
D.1.3.11 (I libro LXXXX D. 1.3.11 (G nel libro
ULIANUS IULIANO
digestorum) novantesimo de’ Digesti)
Et ideo de his, quae primo E però di quelle leggi, che la prima
constituuntur, aut interpretatione aut volta vi si stabiliscono, bisogna fissare
constitutione optimi principis certius la più sicura intelligenza o per via della
statuendum est. interpetrazione (de’ giureconsulti) o
mercè una costituzione dell’ottimo
Principe.
D.1.3.12 (I libro XV D. 1.3.12 (G nel libro
ULIANUS IULIANO
digestorum) quindicesimo de’ Digesti).
Non possunt omnes singillatim aut Non si possono tutt’i casi
legibus aut senatus consultis comprendere in modo tassativo nelle
comprehendi: sed cum in aliqua causa leggi e ne’ Senatoconsulti, ma quando in
sententia eorum manifesta est, is qui qualche causa se ne rende chiara la
iurisdictioni praeest ad similia intelligenza colui, che sovrasta al
procedere atque ita ius dicere debet. giudizio, deve non arrestarsi,
applicandoli ai casi simili e così
amministrar la giustizia.
D.1.3.13 (U libro I ad edictum D. 1.3.13 (U nel libro primo
LPIANUS LPIANO
aedilium curulium) sull’editto degli Edili Curuli)
Nam, ut ait Pedius, quotiens lege Imperocchè, come ne avverte Pedio,
aliquid unum vel alterum introductum quante volte è stata or una cosa, or
est, bona occasio est cetera, quae un’altra introdotta dalla legge, si offre
tendunt ad eandem utilitatem, vel una bella occasione di supplire o con la
interpretatione vel certe iurisdictione interpetrazione o con la giurisdizione
suppleri. tutto ciò che mira alla utilità medesima.
D.1.3.14 (P libro LIIII ad D. 1.3.14 (P nel libro
AULUS AOLO
edictum) cinquatraquattresimo sull’Editto)
Quod vero contra rationem iuris Ciò però che si è stabilito contro la
receptum est, non est producendum ad ragion della legge non può estendersi in
consequentias. modo da cavarne delle conseguenze.
D.1.3.15 (I libro XXVII D. 1.3.15 (G nel libro
ULIANUS IULIANO
digestorum) ventisettesimo de’ Digesti).
In his, quae contra rationem iuris In quelle cose che si son stabilite contro
constituta sunt, non possumus sequi la ragion della legge, non possiam tener
regulam iuris. dietro ai principi del diritto.
D.1.3.16 (P libro singulari de D. 1.3.16 (P nel libro unico
AULUS AOLO
30
iure singulari) intorno all’editto singolare).
Ius singulare est, quod contra Diritto speciale è quello che, per
tenorem rationis propter aliquam qualche pubblica utilità è stato
utilitatem auctoritate constituentium introdotto dall’autorità de’ legislatori
introductum est. contro le norme comuni della ragione.
D.1.3.17 (C libro XXVI D. 1.3.17 (C nel libro
ELSUS ELSO
digestorum ) ventiseiesimo de’ Digesti)
Scire leges non hoc est verba earum Saper le leggi non significa ciò,
tenere, sed vim ac potestatem. saperne le parole, ma conoscerne lo
spirito e la forza.
D.1.3.18 (C libro XXVIIII D. 1.3.18 (C nel libro
ELSUS ELSO
digestorum) ventinovesimo de’ Digesti).
Benignius leges interpraetandae Le leggi devono ricevere una benigna
sunt, quo voluntas earum conservetur. interpetrazione, onde le loro
prescrizioni si osservino.
D.1.3.19 (C libro XXXIII D. 1.3.19 (C nel libro
ELSUS ELSO
digestorum) trentatreesimo de’ Digesti)
In ambigua voce legis ea potius In una espressione dubbia della legge
accipienda est significatio, quae vitio bisogna darle a preferenza quel
caret, praesertim cum etiam voluntas significato che non sia vizioso, massime
legis ex hoc colligi possit. quando possa anche da ciò raccogliersi
la volontà della legge.
Dig.1.3.20 I libro D. 1.3.20 (G nel libro
ULIANUS IULIANO
quinquagensimo quinto digestorum) cinquantacinquesimo de’ Digesti)
Non omnium, quae a maioribus Non può rendersi ragione di tutte le
constituta sunt, ratio reddi potest. cose che sono state stabilite da’ (nostri)
maggiori.
D.1.3.21 (N libro VI D. 1.3.21 (N nel libro sesto delle
ERATIUS ERAZIO
membranarum) Membrane)
Et ideo rationes eorum, quae E però non conviene che s’indaghino
constituuntur, inquiri non oportet: sottilmente le ragioni di quelle cose che
alioquin multa ex his quae certa sunt si stabiliscono: altrimenti molte tra esse
subvertuntur. che sono certe, vengono a sovvertirsi.
D.1.3.22 (U libro trigensimo D. 1.3.22 (U nel libro
LPIANUS LPIANO
quinto ad edictum) trentacinquesimo sull’Editto)
Cum lex in praeteritum quid Quando la legge ne fa qualche
indulget, in futurum vetat. concessione per lo passato, la vieta per
lo avvenire.
D.1.3.23 (P libro quarto ad D.1.3.23 (P nel libro quarto a
AULUS AOLO
31
Plautium) Plauzio)
Minime sunt mutanda, quae Non si deve apportare alcun
interpretationem certam semper cangiamento in quelle leggi che
habuerunt. costantemente ebbero una determinata
interpetrazione.
D.1.3.24 (C libro VIIII D.1.3.24 (C nel libro nono de’
ELSUS ELSO
digestorum) Digesti)
Incivile est nisi tota lege perspecta Egli è cosa sconvenevole il giudicare
una aliqua particula eius proposita o il rispondere in vista di qualche solo
iudicare vel respondere. brano di legge, senza aver prima
esaminato l’intero contesto di essa.
D.1.3.25 (M libro VIII D.1.3.25 (M nel libro ottavo
ODESTINUS ODESTINO
responsorum) de’ Responsi)
Nulla iuris ratio aut aequitatis Nessuna ragion di diritto, o di
benignitas patitur, ut quae salubriter benigna equità consente che quelle cose,
pro utilitate hominum introducuntur, le quali in un modo salutare si
ea nos duriore interpretatione contra stabiliscono per la utilità di tutti; noi
ipsorum commodum producamus ad mercè una interpetrazione più dura le
severitatem. spingiamo ad una severità
pregiudizievole al loro vantaggio.
D.1.3.26 (P libro IIII D.1.3.26 (P nel libro quarto delle
AULUS AOLO
quaestionum) Quistioni)
Non est novum, ut priores leges ad Non è cosa nuova che le leggi
posteriores trahantur. precedenti si riportino alle susseguenti.
D.1.3.27 (T libro I D.1.3.27 (T nel libro primo
ERTULLIANUS ERTULLIANO
quaestionum) delle Quistioni)
Ideo, quia antiquiores leges ad Per la ragione ch’è cosa frequente il
posteriores trahi usitatum est, semper richiamare le leggi antiche alle nuove,
quasi hoc legibus inesse credi oportet, bisogna creder sempre che ciò sia
ut ad eas quoque personas et ad eas res connaturale alle leggi, che si estendono
pertinerent, quae quandoque similes anche a quelle persone ed a quelle cose
erunt. che, quando che siesi, si troveranno in
casi simili.
D.1.3.28 (P libro V ad legem D.1.3.28 (P nel libro quinto su la
AULUS AOLO
Iuliam ed Papiam) legge Giulia e Papia)
Sed et posteriores leges ad priores Che anzi le leggi posteriori si
pertinent, nisi contrariae sint, idque riattaccano alle precedenti a meno che
multis argumentis probatur. non contengano disposizioni contrarie, e
ciò si prova con molti argomenti.
32
D.1.3.29 (P libro singulari ad D. 1.3.29 (P nel libro unico su la
AULUS AOLO
legem Cinciam) legge Cincia).
Contra legem facit, qui id facit quod Contravviene alla legge colui che fa
lex prohibet, in fraudem vero, qui ciò che la legge proibisce: opera poi in
salvis verbis legis sententiam eius frode alla legge colui che, mettendo in
circumvenit. salvo le parole della legge, ne delude lo
spirito.
D.1.3.30 (U libro III ad D. 1.3.30 (U nel libro quarto
LPIANUS LPIANO
edictum) sull’Editto)
Fraus enim legi fit, ubi quod fieri Poiché si fa frode alla legge, quando
noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et si fa ciò ch’essa non volle che si
°
quod distat , hoc distat facesse, m