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L'attività di Tizio
L'attività di Tizio è senza dubbio un'impresa. Considerata la natura del bene prodotto (vestiti da uomo su misura), l'impresa rientra nella categoria dell'impresa commerciale. Si tratta, tuttavia, di valutare se l'iniziativa descritta è o meno una piccola impresa: il che dipenderà dal ruolo che assume nell'organizzazione il lavoro di Tizio. Se tale lavoro è essenziale (nel senso che non può essere sostituito da altro fattore produttivo), si tratterà di una piccola impresa; se, invece, il lavoro di Tizio può essere sostituito da altri fattori produttivi (come sembra nel caso descritto, atteso che ci sono due dipendenti in grado di curare l'intera produzione di un vestito senza alcun riscontro da parte di Tizio) allora si tratterà di un'impresa non piccola.
5. Tizio svolge da tempo un'attività di organizzazione di eventi di intrattenimento in cerimonie private (ad
es., musica dal vivo nei matrimoni, ecc.). Negli ultimi anni il suo fatturato è stato il seguente: 2017: 300.000 euro; 2018: 290.000 euro; 2019: 290.000 euro. Nel 2020, invece, a causa della pandemia da covid-19, il fatturato è stato di 30.000 euro. Tizio ha, peraltro, accumulato debiti con vari fornitori per la produzione dei servizi (ad es., i gruppi musicali), che, nel 2020, non è riuscito a pagare. Il loro ammontare complessivo è, adesso, di 550.000 euro. Uno di questi fornitori (un famoso musicista che si era esibito in un evento organizzato nell'estate 2019) minaccia di far valere coattivamente un suo credito di 50.000 euro, nel caso in cui tale credito non venga saldato nel giro di qualche settimana. In che cosa potrebbe concretizzarsi tale minaccia?
La minaccia potrebbe concretizzarsi nella richiesta di apertura di una procedura concorsuale. Bisogna, però, vedere se l'impresa descritta supera o meno i parametri indicati dall'art. 1,
comma 2, l. fall. ripresi dall'art. 2, lett. d, d. lgs.14/2019 = c.ins. (c.d. impresa minore). È agevole constatare che i due parametri indicati nel testo (quello redditualee uno patrimoniale) non sono rispettati: il fatturato, nei tre anni del triennio preso in considerazione (2017-2020) èsuperiore a 200.000 euro per due anni su tre (quindi, il parametro è rispettato); anche l'esposizione debitoriacomplessiva è superiore a 500.000 euro (anche questo parametro è, quindi, rispettato). Sussiste, pertanto, unapresunzione di grandezza che consentirebbe l'apertura di una procedura concorsuale. Bisognerebbe, peraltro,soffermarsi sulla natura della presunzione di grandezza contenuta nell'art. 1, comma 2, l. fall. e, in particolare, direche è controverso se essa è assoluta o relativa. Nel caso in cui si ritenga che la presunzione sia relativa, è data lapossibilità all'imprenditore di provare che,
non è possibile dichiarare il fallimento dell'impresa. Tuttavia, è importante notare che la situazione di illiquidità potrebbe comunque comportare conseguenze negative per Tizio e la sua impresa.egli non ha mai assunto la qualità di imprenditore? Bisogna soffermarsi sulla questione relativa all'inizio dell'impresa. In particolare, occorre mettere in luce quando l'impresa può dirsi iniziata e se l'attività di organizzazione può essere sufficiente per sostenere che l'impresa è iniziata. L'orientamento ormai prevalente è nel senso che anche l'attività di organizzazione (e non solo l'attività dell'organizzazione) integri l'impresa: con la conseguenza che anche nella fase organizzativa trova applicazione la disciplina dell'impresa. 7. Per via dell'agguerrita concorrenza proveniente dai Paesi in via di sviluppo, Tizio è stato a lungo incerto se continuare o cessare la sua attività di produzione di mobili su misura. Nelle more di una tale decisione, e precisamente in data 1 marzo 2018, Tizio si è cancellato dal registro delle imprese ma hacontinuato la produzione per qualche mese, e precisamente fino al 30 giugno 2019: quando schiacciato dai debiti e dalla crisi di liquidità ha deciso di smettere. Le banche finanziatrici potrebbero ancora chiedere l'apertura delle procedure concorsuali nei confronti di Tizio?
Bisogna soffermarsi sulla questione relativa alla fine dell'impresa. In particolare, occorre illustrare le problematiche sottese all'art. 33 d. lgs. 14/2019 (ex 10 l. fall.) e, segnatamente, quelle che riguardano il computo del termine Pag. 3 a 13 dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: termine entro il quale può essere dichiarata l'apertura delle procedure concorsuali dell'imprenditore cessato. Nello specifico, si deve dire che la norma richiamata eleva la cancellazione a presunzione di cessazione dell'impresa (art. 33, 1, d. lgs. 14/2019 ex art. 10, comma 1, l. fall.). Questa presunzione può, tuttavia, essere superata da alcuni soggetti (i creditori),
dimostrando che, nonostante la cancellazione, l'impresa abbia continuato a svolgersi (art. 33, comma 2, d. lgs. 14/2019 ex art. 10, comma 2, l. fall.). Esercitazione 31. Bill ha un'impresa individuale che produce sistemi informatici; suo figlio Steve, appena sedicenne, crea software molto innovativi e decide di farne oggetto di una sua attività economica. Steve potrebbe avviare la propria attività economica? Potrebbe, in alternativa, succedere a Bill qualora quest'ultimo decidesse di donare al figlio la propria impresa? In caso di risposta affermativa, chi sarebbe legittimato a compiere gli atti di impresa? E chi assumerebbe la qualifica di imprenditore? Bisogna illustrare la disciplina relativa all'impresa dell'incapace. In particolare, occorre dire se un minore può iniziare un'impresa (commerciale); se e, nell'affermativa, a quali condizioni può proseguire un'impresa (commerciale). In questo caso, si deve dire cheL'impresa è materialmente svolta dal tutore: il quale può compiere tutti gli atti di gestione (senza distinguere tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione). E che il tutore deve svolgere l'impresa in nome e per conto del minore: il quale, di conseguenza, acquisisce la qualifica di imprenditore (con le relative implicazioni sul piano della disciplina applicabile).
2. Tizio presenta un'esposizione debitoria che supera i dieci milioni di euro e un attivo patrimoniale di appena un milione di euro. Dopo aver fatto opportune indagini, si scopre che alcuni di questi debiti, per lo più con banche, sono garantiti da Caio. Si chiede a Tizio di spiegare il perché di queste garanzie. Tizio afferma che, in realtà, gestiva un'impresa per conto di Caio, il quale impartiva costantemente istruzioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, che, peraltro, finanziava di continuo, sia, appunto, attraverso il rilascio
Di garanzie, sia attraverso denaro contante che gli metteva a disposizione.
A chi si applica la disciplina dell'impresa?
Bisogna illustrare le teorie relative all'imputazione dell'impresa. In particolare, bisogna illustrare la teoria formalistica (o della spendita del nome) e quella sostanzialistica (nella variante della teoria dell'imprenditore occulto). Una volta chiarite le teorie sull'imputazione dell'impresa, è possibile passare alle modalità attraverso le quali le procedure concorsuali possono coinvolgere Caio e il suo patrimonio. Accedendo alla teoria formalistica, si dovrà dire che occorrerà riuscire a dimostrare che il comportamento di Caio è qualificabile come impresa (che allora sarà impresa fiancheggiatrice di quella svolta da Tizio) e, quindi, accertando la sua insolvenza, si potrà richiedere l'apertura di un'autonoma procedura concorsuale di Caio. Accedendo, invece, alla teoria sostanzialistica,
si dovrà dire della possibilità di assoggettare Caio alle procedure concorsuali (una volta dimostrato il suo ruolo di dominus nell'impresa: e, quindi, a prescindere dalla qualificazione del comportamento tenuto in concreto), attraverso l'applicazione analogica dell'art. 147, comma 5, l. fall. (futuro art. 256, comma 5, d. lgs. 14/2019 che dispone la liquidazione giudiziale al posto del fallimento della società occulta). 3. Caio, dotato di un patrimonio non sufficiente per finanziare adeguatamente gli investimenti richiesti dallo svolgimento dell'iniziativa che vuole intraprendere, ossia il commercio all'ingrosso di integratori alimentari, decide di svolgere la stessa in nome proprio ma nell'interesse di Mevio e Tizio, i quali hanno pattuito, tra loro e con Caio, di: (i) compartecipare alle scelte di gestione dell'impresa di Caio, che verranno assunte di comune accordo; (ii) fornire a Caio le risorse finanziarie per lo svolgimento.della suddetta attività di impresa e (iii) dividersi in parti uguali gli utili eventualmente derivanti da tale attività. Caio, Mevio e Tizio iniziano ad eseguire il suddetto patto, con l'intesa tuttavia di tenerlo segreto e di non esteriorizzarlo a terzi.
A chi è imputabile l'attività di impresa svolta in nome di Caio? Chi risponde dei debiti derivanti dallo svolgimento di tale attività di impresa al di fuori di una procedura concorsuale? Nel caso in cui l'impresa di Caio sia insolvente, nei confronti di quali soggetti può essere dichiarato il fallimento/liquidazione giudiziale?
Bisogna preliminarmente soffermarsi sul rapporto che lega Caio con gli altri due soggetti, ossia Mevio e Tizio. Nel caso in cui tra i tre soggetti intercorra un rapporto societario (e questo sembrerebbe considerando quanto i tre hanno pattuito), allora la risposta al primo quesito discende da un'applicazione lineare di quanto disposto dall'art. Pag.
4 a 13147, comma 5, l. fall (futuro 256, comma 5, c. ins.): questa norma, infatti, si attaglia perfettamente a quanto descritto nel caso, consentendo, nell'ipotesi di esercizio formalmente individuale dell'impresa, di imputare la stessa impresa alla società (benché