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Esercitazioni diritto commerciale

Esercitazione 11

Tizio ha un’auto e usa quell’auto per i bisogni personali e della sua famiglia. Un giorno decide di vendere la stessa auto. Tizio fa una produzione? Tizio ha anche una seconda casa in una rinomata località di mare. Tizio non ama andare al mare e, quindi, decide di affittare quella casa. Tizio fa una produzione?

In nessuno dei due casi Tizio fa un’attività produttiva, limitandosi a sfruttare le utilità d’uso dei suoi beni (direttamente, nel primo caso; indirettamente, nel secondo).

Tizio ha un’auto molto grande che utilizza, oltre che per i bisogni personali e della sua famiglia, per trasportare persone e cose in varie destinazioni. Tizio fa una produzione? Tizio decide di associare, all’affitto della casa al mare, alcuni servizi: in particolare, il servizio di colazione; la pulizia giornaliera; la lavanderia; il trasporto da/per la stazione ferroviaria o l’aeroporto vicino. Tizio fa una produzione?

In entrambi i casi Tizio svolge un’attività produttiva, realizzando, nel primo caso, un servizio di trasporto (di cose o di persone), mentre, nel secondo caso, dei servizi accessori alla locazione (quelli tipici del b&b).

Tizio ha accumulato molti risparmi, che per il momento decide di investire acquistando partecipazioni di società operanti nell’e-commerce. Ad un certo punto decide di concentrare gli acquisiti in una start-up innovativa particolarmente promettente, nella quale ben presto diventa il primo socio. Tizio fa una produzione?

Tizio si limita ad un’attività di godimento fintanto che non investe nella partecipazione della start-up innovativa. In questo caso potrebbe fare un’attività produttiva nel caso in cui non si limitasse a esercitare i diritti di socio (e, nello specifico, attendere il pagamento degli utili) ma aggiungesse, a questi ultimi diritti, anche l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento (gestorio) della società partecipata.

Tizio decide di investire dei soldi (in parte posseduti; in parte presi a prestito) per comprare uno stock di libri antichi da rivendere agli appassionati. L’operazione frutta a Tizio un importante guadagno, con il quale riesce a vivere un anno senza fare nulla. Terminato il denaro guadagnato, Tizio decide di fare un nuovo investimento: si procura, pertanto, denaro in prestito, per comprare uno stock di pietre preziose da rivendere sul mercato all’ingrosso. Questa volta, purtroppo, l’operazione non produce i frutti sperati e, in particolare, non riesce a procurare a Tizio i denari necessari per restituire il prestito precedentemente contratto. Tizio ha svolto un’impresa? Nell’affermativa, quali sono le conseguenze cui si espone Tizio?

Bisogna chiarire se Tizio ha svolto o meno un’impresa. Nel caso proposto, la risposta dovrebbe esser negativa, atteso che l’iniziativa posta in essere, pur configurandosi come attività produttiva, non sembra integrare tutti i requisiti richiesti dall’art. 2082 c.c. per potersi parlare di impresa (sembra mancare, infatti, il requisito della professionalità). Nel caso di risposta negativa, le conseguenze saranno quelle cui incorre un qualsiasi debitore.

Tizio, con la collaborazione di una segretaria e di un contabile, in un appartamento di sua proprietà appositamente arredato e corredato da dispositivi telefonici e telematici, si dedica stabilmente a comperare e vendere valori mobiliari quotati con l’obiettivo di guadagnare sulla differenza dei prezzi. A causa di una contrazione degli acquisti sui mercati finanziari, Tizio si trova in portafoglio valori mobiliari che ha comprato a prezzi molto più alti di quelli ai quali adesso potrebbe rivenderli. Sicché, non riesce a conseguire i guadagni sperati e quindi a restituire i finanziamenti che ha ottenuto dalla banca per cominciare l’attività speculativa. Tizio ha svolto un’impresa? Nell’affermativa, quali sono le conseguenze legate alle difficoltà appena descritte?

Senz’altro l’attività descritta è configurabile come impresa. Nondimeno, la risposta dovrebbe concentrarsi sul requisito dell’organizzazione dell’impresa. È certo, infatti, che l’attività descritta è un’attività organizzata ai sensi dell’art. 2082 c.c., svolgendosi per il tramite di fattori produttivi in senso tecnico (lavoro altrui; capitale); il punto che dovrebbe essere messo in rilievo è se l’organizzazione è capace da sé di svolgere il ciclo produttivo oppure no: ritenendosi, allora, essenziale l’attività esecutiva del titolare. In questa ipotesi si tratterà sì di un’impresa ma di una piccola impresa.

Un’associazione culturale gestisce un teatro e una scuola di musica. L’associazione vende sul mercato gli spettacoli teatrali ad un prezzo che le consente di conseguire degli utili e eroga, invece, le lezioni di musica gratuitamente a 10 studenti meritevoli. L’associazione svolge un’impresa? Se l’associazione cedesse sul mercato sia i pubblici spettacoli sia le lezioni di musica ad un prezzo insufficiente per coprire i costi di produzione, sapendo però che gli associati si sono impegnati a coprire le perdite nelle quali inevitabilmente incorrerebbe, l’associazione svolgerebbe un’impresa?

La risposta dovrebbe concentrarsi sul requisito dell’economicità. L’accertamento di tale requisito deve avvenire considerando l’attività dell’associazione nel suo complesso: sia il teatro sia la scuola di musica. Se le due attività insieme sono svolte con un metodo che consente di perseguire perlomeno il pareggio di bilancio (costi = ricavi: e quindi: i prezzi dei pubblici spettacoli sono fissati in modo da coprire anche i costi della scuola), l’attività è economica; in caso contrario è attività di erogazione. Nella seconda domanda bisogna fare attenzione al problema della perdita programmata e la sua compatibilità con il requisito della economicità. Non si esclude, in particolare, che un’attività svolta secondo una logica di perdita programmata soddisfi il requisito della economicità ex art. 2082 c.c.

Esercitazione 21

Il signor Morello ha un grosso appezzamento di terreno nel cuore della Toscana, che da tempo ha adibito a vigneto, dal quale riesce ad ottenere uva di grande qualità. L’uva prodotta non viene venduta nel mercato ortofrutticolo, bensì viene utilizzata, assieme ad altra uva della medesima qualità acquistata da altri produttori della zona, per la produzione di un vino molto pregiato. Il vino viene venduto sul mercato nazionale e straniero. Il signor Morello esercita un’impresa? E, nell’affermativa, un’impresa di che natura?

Il signor Morello esercita senz’altro un’impresa. Qui il problema è la natura dell’impresa esercitata. Essa dipende dalle materie prime utilizzate: se la maggior parte dell’uva trasformata proviene dalla coltivazione del fondo di Morello, ossia da un’attività agricola essenziale imputabile allo stesso Morello, allora l’impresa è agricola (bisognerebbe illustrare bene il concetto di attività agricola per connessione); se l’uva trasformata è stata prevalentemente comprata sul mercato, e solo in minor parte proviene dalla attività di coltivazione imputabile a Morello, allora l’impresa non è agricola (e, quindi, commerciale).

Il signor Morello ha un grosso appezzamento di terreno nel cuore della Toscana, con un grande casolare di oltre 1.000 mq. Decide di ristrutturare l’edificio, per realizzare, nella parte alta, una serie di camere da letto con servizi e nella parte bassa una sala ristorante, quindi avviare un’attività di recezione turistica sia di tipo alberghiero che di ristorazione. Terminati i lavori, Morello assume del personale sia per i servizi di pulizia nelle camere sia per i lavori in cucina. Assume anche un cuoco di fama internazionale. Le materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti à la carte provengono, perlopiù, dalle attività di coltivazione svolte nel fondo. Il signor Morello esercita un’impresa? E, nell’affermativa, un’impresa di che natura?

Il signor Morello esercita certamente un’impresa. Qui il problema è la natura dell’impresa esercitata. Il che dipende dal se l’iniziativa descritta può essere qualificata come attività agricola per connessione oppure no (cfr. art. 2135, comma 3, c.c.). E la risposta dovrà darsi in senso affermativo, se l’apparato organizzativo utilizzato per lo svolgimento dell’attività è (per gran parte) coincidente con l’azienda normalmente utilizzata nello svolgimento di un’attività agricola esercitata (attività agricola essenziale).

Tizio ha avviato l’organizzazione di un parco eolico e fotovoltaico, con l’obiettivo di produrre energia elettrica sfruttando la forza del vento ed il calore solare. La costruzione del parco comporta l’impiego di ingenti risorse finanziarie, che vengono acquisite attraverso un finanziamento bancario, necessarie per procurarsi la disponibilità delle materie prime e della manodopera specializzata. Tizio svolge un’impresa? E, nell’affermativa, di che natura?

Occorre, preliminarmente, stabilire se l’attività di organizzazione è o meno impresa. L’orientamento ormai prevalente è nel senso che anche l’attività di organizzazione (e non solo l’attività dell’organizzazione) integri l’impresa: con la conseguenza che anche nella fase organizzativa trova applicazione la disciplina dell’impresa. Ciò premesso, è evidente che l’iniziativa descritta è un’impresa commerciale (essendo un’attività di produzione di servizi diversi da quelli rientranti nell’impresa agricola; può, peraltro, ritenersi ormai superata l’idea che l’attività descritta nel testo non sia nemmeno un’impresa commerciale, ma un’impresa civile, sul presupposto che l’impresa commerciale, per essere tale, deve essere un’attività di produzione di beni e servizi industriale e che l’industrialità comporti una produzione in serie o la trasformazione fisico-tecnica della materia; è pressoché acquisito che il requisito dell’industrialità debba intendersi come sinonimo di non agricolo).

Tizio è titolare di un atelier per la produzione di vestiti da uomo su misura. Nell’atelier sono impiegati 30 dipendenti, con diversa qualifica, responsabilità e mansioni. Ci sono, in particolare, due dipendenti di vecchia data che godono dell’assoluta fiducia di Tizio ed hanno relazioni dirette con i clienti. Questi due dipendenti curano talvolta l’intera produzione di un vestito senza alcun riscontro da parte di Tizio. Tizio svolge un’impresa? E, nell’affermativa, di che natura?

L’attività di Tizio è senz’altro un’impresa. Considerata la natura del bene prodotto (= vestiti da uomo su misura), l’impresa rientra nella categoria dell’impresa commerciale. Si tratta, tuttavia, di valutare se l’iniziativa descritta è o meno una piccola impresa: il che dipenderà dal ruolo che assume nell’organizzazione il lavoro di Tizio: se tale lavoro è essenziale (nel senso che non può essere sostituito da altro fattore produttivo), si tratterà di una piccola impresa; se, invece, il lavoro di Tizio può essere sostituito da altri fattori produttivi (come sembra nel caso descritto, atteso che ci sono due dipendenti in grado di curare l’intera produzione di un vestito senza alcun riscontro da parte di Tizio) allora si tratterà di un’impresa non piccola.

Tizio svolge da tempo un’attività di organizzazione di eventi di intrattenimento in cerimonie private (ad es., musica dal vivo nei matrimoni, ecc.). Negli ultimi anni il suo fatturato è stato il seguente: 2017: 300.000 euro; 2018: 290.000 euro; 2019: 290.000 euro. Nel 2020, invece, a causa della pandemia da covid-19, il fatturato è stato di 30.000 euro. Tizio ha, peraltro, accumulato debiti con vari fornitori per la produzione dei servizi (ad es., i gruppi musicali), che, nel 2020, non è riuscito a pagare. Il loro ammontare complessivo è, adesso, di 550.000 euro. Uno di questi fornitori (un famoso musicista che si era esibito in un evento organizzato nell’estate 2019) minaccia di far valere coattivamente un suo credito di 50.000 euro, nel caso in cui tale credito non venga saldato nel giro di qualche settimana. In che cosa potrebbe concretizzarsi tale minaccia?

La minaccia potrebbe concretizzarsi nella richiesta di apertura di una procedura concorsuale. Bisogna, però, vedere se l’impresa descritta supera o meno i parametri indicati dall’art. 1, comma 2, l. fall. ripresi dall’art. 2, lett. d, d. lgs. 14/2019 = c.ins. (c.d. impresa minore). È agevole constatare che i due parametri indicati nel testo (quello reddituale e uno patrimoniale) non sono rispettati: il fatturato, nei tre anni del triennio preso in considerazione (2017-2020) è superiore a 200.000 euro per due anni su tre (quindi, il parametro è rispettato); anche l’esposizione debitoria complessiva è superiore a 500.000 euro (anche questo parametro è, quindi, rispettato). Sussiste, pertanto, una presunzione di grandezza che consentirebbe l’apertura di una procedura concorsuale. Bisognerebbe, peraltro, soffermarsi sulla natura della presunzione di grandezza contenuta nell’art. 1, comma 2, l. fall. e, in particolare, dire che è controverso se essa è assoluta o relativa. Nel caso in cui si ritenga che la presunzione sia relativa, è data la possibilità all’imprenditore di provare che, nonostante il superamento dei parametri, l’impresa svolta sia, in realtà, una piccola impresa (svolgendosi prevalentemente con il proprio lavoro ai sensi dell’art. 2083 c.c.). Questa possibilità è, comunque, destinata a venire meno con l’entrata in vigore del c.ins. (1° settembre 2021), in seguito all’abrogazione dell’art. 2221 c.c.

Tizio decide di produrre un nuovo tipo di scarpe. A tal fine prende in affitto un capannone industriale, provvede all’acquisto a credito di macchinari ed assume quindici operai specializzati. La mancata consegna delle materie prime necessarie impedisce, però, l’inizio della effettiva produzione. Di conseguenza, si determina una situazione di illiquidità in ragione della quale la banca Alfa, finanziatrice di Tizio, chiede al tribunale competente di dichiararne il fallimento (liquidazione giudiziale). Tizio potrebbe difendersi allegando che, non essendo mai stato avviato il ciclo produttivo, egli non ha mai assunto la qualità di imprenditore?

Bisogna soffermarsi sulla questione relativa all’inizio dell’impresa. In particolare, occorre mettere in luce quando l’impresa può dirsi iniziata e se l’attività di organizzazione può essere sufficiente per sostenere che l’impresa è iniziata. L’orientamento ormai prevalente è nel senso che anche l’attività di organizzazione (e non solo l’attività dell’organizzazione) integri l’impresa: con la conseguenza che anche nella fase organizzativa trova applicazione la disciplina dell’impresa.

Per via dell’agguerrita concorrenza proveniente dai Paesi in via di sviluppo, Tizio è stato a lungo incerto se continuare o cessare la sua attività di produzione di mobili su misura. Nelle more di una tale decisione, e precisamente in data 1 marzo 2018, Tizio si è cancellato dal registro delle imprese ma ha continuato la produzione per qualche mese, e precisamente fino al 30 giugno 2019: quando schiacciato dai debiti e dalla crisi di liquidità ha deciso di smettere. Le banche finanziatrici potrebbero ancora chiedere l’apertura delle procedure concorsuali nei confronti di Tizio?

Bisogna soffermarsi sulla questione relativa alla fine dell’impresa. In particolare, occorre illustrare le problematiche sottese all’art. 33 d. lgs. 14/2019 (ex 10 l. fall.) e, segnatamente, quelle che riguardano il computo del termine dell’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: termine entro il quale può essere dichiarata l’apertura delle procedure concorsuali dell’imprenditore cessato. Nello specifico, si deve dire che la norma richiamata eleva la cancellazione a presunzione di cessazione dell’impresa (art. 33, 1, d. lgs. 14/2019 ex art. 10, comma 1, l. fall.). Questa presunzione può, tuttavia, essere superata da alcuni soggetti (i creditori), dimostrando che, nonostante la cancellazione, l’impresa abbia continuato a svolgersi (art. 33, comma 2, d. lgs. 14/2019 ex art. 10, comma 2, l. fall.).

Esercitazione 31

Bill ha un’impresa individuale che produce sistemi informatici; suo figlio Steve, appena sedicenne, crea softwares molto innovativi e...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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