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RSA e il referendum abrogativo del 15 giugno 1995
Il referendum abrogativo del 15 giugno 1995 eliminò dal testo la lettera A) che riguardava la mera sottoscrizione formale del contratto collettivo come unico requisito per costituire una RSA.
La Corte Costituzionale, nel 2013, ha evidenziato come questa norma impedisse la costituzione di una RSA anche per i sindacati non firmatari del contratto che non condividevano. Pertanto, la Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 19 dello Statuto.
Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite solo dai sindacati che hanno sottoscritto un contratto collettivo applicato in azienda. Le rappresentanze sindacali aziendali non costituite possono essere formate da sindacati che non hanno partecipato alle trattative ma hanno sottoscritto il contratto per adesione.
L'assemblea, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, ha come oggetto le materie di interesse sindacale e del lavoro.
I dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSA possono partecipare all'assemblea previo preavviso.
- Il referendum: Deve svolgersi fuori dall'orario di lavoro
- I rappresentanti sindacali: Possono essere trasferiti da un'unità produttiva ad un'altra soltanto previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza
- Per fruire di permessi sindacali retribuiti: Di regola è richiesto un preavviso di 24 ore
- Lo Statuto dei lavoratori: Riconosce permessi retribuiti a quei lavoratori che siano dirigenti esterni delle associazioni sindacali aventi i requisiti dell'art. 19 secondo le norme dei contratti di lavoro
- Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dei lavoratori, il diritto all'aspettativa non retribuita: Spetta ai dirigenti sindacali provinciali e nazionali e non è limitata ai soli sindacati titolari del diritto alla costituzione delle RSA
- Con riferimento al diritto di affissione: L'intervento diretto dell'imprenditore in via di autotutela è ammesso solo se i documenti affissi non provengono dalle RSA oppure se
Statauto dei lavoratori il giudice: Ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti
La parte soccombente, sia essa il datore di lavoro o il sindacato, può proporre opposizione contro il decreto entro il termine di:
Quindici giorni dalla comunicazione presso lo stesso giudice della fase sommaria
In caso di inottemperanza del datore di lavoro, l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori ha previsto l'irrogazione di una sanzione penale
Se fosse stato realizzato il sistema previsto dal nella seconda parte dell'art. 39 Cost.: Costituente
I contratti collettivi avrebbero avuto efficacia "obbligatoria" per tutti gli appartenenti alla categoria
In via di prima approssimazione, il contratto di diritto comune: Non produce effetti ultra partes
Il problema dell'efficacia del contratto collettivo: Non si pone quando il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore, pur non iscritti alle contrapposte associazioni sindacali che hanno
stipulato il contratto collettivo rinviino, nel contratto individuale, alla disciplina collettiva
Il rinvio del contratto individuale al contratto collettivo si dice esplicito quando:
Il contratto individuale contiene un’espressa clausola di rinvio
Secondo la Corte di CassazioneÈ sufficiente l’iscrizione del datore di lavoro ai fini dell’applicabilità del contratto collettivo
Secondo la giurisprudenza se il datore di lavoro non è iscritto all’associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo
Il trattamento economico applicabile si determina sulla base dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2099 c.c.
La c.d. Legge Vigorelli ha delegato il Governo a recepire in decreti legislativi il contenuto dei contratti collettivi in modo da attribuire agli stessi efficacia generale
La Corte Costituzionale (n. 106/1962): Pur considerando conforme a Costituzione la Legge Vigorelli in ragione della sua transitorietà, dichiarò
incostituzionale la legge di proroga, perché a parere dei Giudici tendeva a stabilizzare un sistema di estensione di efficacia del contratto collettivo diverso da quello previsto dall'art. 39, comma 4, Cost.
La Corte Costituzionale (n. 156/1971) Dichiarò illegittimo, per contrarietà all'art. 36 della Costituzione, l'art. 7 della legge Vigorelli, che prevedeva che i decreti di recepimento restassero in vigore anche dopo l'eventuale rinnovo dei contratti collettivi.
In tempi recenti il tema dell'efficacia del contratto collettivo è stato affrontato sia dal legislatore, sia dall'autonomia privata. In materia di durata, ai contratti collettivi di diritto comune non trova applicazione l'art. 2074 c.c.
Un contratto collettivo a tempo determinato cessa di produrre effetti alla scadenza del termine, salvo che non siano presenti clausole di ultrattività o di rinnovo automatico.
L'Accordo 23 luglio 1993 fissa in 4 anni la durata.
La parte normativa dei contratti prevede una sessione intermedia ogni 2 anni per il rinnovo della parte economica.
L'Accordo del 22 gennaio 2009 ha portato la vigenza dei contratti collettivi nazionali a tre anni sia per la parte normativa che per quella economica.
La clausola di ultrattività opera alla scadenza del termine originariamente stabilito con l'effetto di "trasformare", a partire da quel momento, il contratto collettivo scaduto in un contratto a tempo indeterminato, destinato a produrre effetti fino alla rinegoziazione del contratto stesso.
La disdetta consiste in un atto unilaterale, negoziale e recettizio, diretto a impedire che un determinato rapporto giuridico si rinnovi tacitamente dopo la scadenza.
Il recesso è l'atto con il quale, nella vigenza del contratto collettivo a tempo indeterminato, una delle parti fa venire meno il rapporto giuridico di cui quel contratto è fonte.
Il contratto collettivo sopravvenuto può modificare per
il futuro il precedente contratto, stipulato dalle medesime parti allostesso livello, sia in melius, sia in peius, perché le clausole del contratto collettivo non siincorporano nel contratto individuale
Le clausole del contratto collettivo:
Non si incorporano nel contratto individuale
La retribuzione:
Può essere ridotta da un contratto collettivo successivo fino a quando non sia maturata equindi acquisita nel patrimonio del lavoratore, di conseguenza il contratto collettivosuccessivo non potrà ridurre gli arretrati perché sono retribuzioni già maturate
Il concetto di inderogabilità del contratto collettivo:
Sta ad indicare che la disciplina della fonte sovraordinata non può essere modificata dallafonte inferiore
Ai sensi dell'art. 2077 c.c.:
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce ilcontratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo
Ai sensi dell'art. 2077 c.c.:
Le
clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Tra gli effetti garantiti dall'art. 2077 c.c.: Rientra l'invalidità delle clausole meno favorevoli del contratto individuale. Il principio del favor consiste: Nella prevalenza delle clausole del contratto individuale, anche preesistenti, più favorevoli. La teoria dell'irrevocabilità del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi o conferito a più persone per un interesse comune: È stata elaborata dalla dottrina per giungere alla stessa conclusione della giurisprudenza e cioè il riconoscimento dell'inderogabilità reale del contratto collettivo privatistico. L'art. 2113 c.c., come novellato nel 1973: È stato utilizzato come definitiva conferma della.parte economica del contratto collettivoIl principio di inderogabilità reale del contratto collettivo implica che le clausole del contratto collettivo non possono essere modificate o derogate da accordi individuali o da altre fonti normative. Questo principio è stato confermato dalla giurisprudenza, anche se non esiste univocità di interpretazione in merito. Per determinare il trattamento più favorevole per il lavoratore, si applica il criterio del conglobamento. Questo significa che si prende in considerazione l'insieme delle disposizioni contrattuali che risultano complessivamente più favorevoli per il lavoratore. Le clausole di inscindibilità implicano che le clausole di ogni istituto del contratto collettivo sono inseparabili tra loro e non possono essere cumulate con trattamenti derivanti da altre fonti normative. Nel processo di formazione di un accordo interconfederale partecipano le Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Protocollo del 1993 non prevede una durata quadriennale sia per la parte normativa, sia per la parte economica del contratto collettivo.