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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE DUE CAMERE

L’organizzazione e il funzionamento delle due camere sono disciplinati da

fonti costituzionali e da fonti di autonomia parlamentare: il complesso di tali

disposizioni costituiscono il diritto parlamentare.

Ciascuna camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza

 assoluta dei componenti. L’organizzazione e funzionamento sono

oggetto di una riserva di regolamento parlamentare in questo modo si

garantisce l’autonomia della Camera dei deputati nei confronti del

senato e viceversa.

Le sedute sono sempre pubbliche, a meno che non sia deliberata la

 seduta segreta. Per ogni seduta vengono redatti un processo verbale e i

resoconti in forma sintetica (sommari) e in forma integrale

(stenografia). Il pubblico è ammesso ad assistere e le sedute sono in

diretta audio-video su internet e sul satellite.

Le decisioni di ciascuna camera sono di norma assunte con il voto

 favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale),

purché sia presente la maggioranza dei loro componenti (quorum

strutturale o numero legale la metà più uno dei componenti.)

Quando manca il numero legale le deliberazioni non sono valide. Il

quorum funzionale per l’approvazione di una proposta è quello della

maggioranza semplice, costituita dalla metà più uno di coloro che

votano a favore o contro. Sia alla camera sia al senato coloro che

dichiarano di astenersi non vengono considerati al fine di stabilire se la

maggioranza è stata raggiunta. Gli astenuti concorrono a formare il

quorum strutturale ma non quello funzionale.

La maggioranza qualificata è quella assoluta, costituita dalla metà più uno

non di coloro che votano ma di coloro che compongono il collegio.

I componenti del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di

 essere ascoltati ogni volta che lo richiedono. Hanno inoltre l’obbligo di

farlo se espressamente richiesto.

LO STATUS GIURIDICO DEI PARLAMENTARI

La costituzione disciplina il complesso dei diritti e dei doveri che definiscono lo

specifico status giuridico dei parlamentari.

titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il

I sopraggiungere nel corso del mandato ci cause di incompatibilità,

ineleggibilità o incandidabilità sono giudicati dalle stesse camere,

ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri)

Ogni parlamentare rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue

 funzioni senza rispondere ad altri che alla coscienza (divieto del

vincolo di mandato)

parlamentare riceve un’indennità stabile per la legge. La misura

Ogni

dell’indennità è determinata dall’ufficio di presidenza di ciascuna camera,

entro un tetto che per legge è lo stipendio dei magistrati con funzioni di

presidente di sezione della corte di cassazione. All’indennità si

aggiungono una diaria per le spese di soggiorno a Roma, rimborsi per

collaboratori, consulenze e convegni, trasporti gratuiti, assistenza

sanitaria integrativa, assegno di fine mandato, pensione su base

contributiva che dal 2012 ha sostituito l’assegno unico.

Ogni parlamentare gode di una serie di immunità

Le immunità si distinguono in due:

1. Insindacabilità: per come votano e per ciò che dicono

<<nell’esercizio delle loro funzioni>> i parlamentari non possono

essere in alcun modo chiamati a rispondere in nessuna sede penale,

civile o disciplinare.

2. Inviolabilità: i parlamentari non possono subire alcuna forma di

limitazione della libertà personale, di domicilio e di comunicazione, a

meno che la camera di appartenenza non la autorizzi. Esistono però

delle eccezioni: A) il caso in cui il parlamentare sia colto nell’atto di

commettere un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio.

B) il caso in cui abbia subito una condanna detentiva passata in

giudicato.

Secondo la corte, perché scatti l’insindacabilità deve esistere un <<nesso

funzionale>>; questo nesso si rinviene solo quando le dichiarazioni fatte fuori

dalle camere costituiscono la riproduzione sostanziale di altri parlamentari

tipici. La prerogativa non può trasformarsi in un privilegio personale, essendo

preordinata alla tutela dell’autonomia delle funzioni parlamentari.

GLI ORGANI DELLE CAMERE

Nella prima seduta della legislatura ciascuna camera elegge tra i propri

o componenti il presidente dell’assemblea che viene eletto a

maggioranza qualificata. Il presidente ha il compito di rappresentare

all’esterno la camera e di assicurare sia il corretto e ordinato

svolgimento dei suoi lavori sia il buon andamento dell’amministrazione

interna; fa osservare il regolamento e dirige le sedute. È affiancato da

alcuni vicepresidenti e, per le funzioni amministrative, dai questori, per

il processo verbale è assistito dai segretari.

Presidente, vicepresidente, questori e segretari costituiscono insieme

o l’ufficio di presidenza (al senato consiglio di presidenza). Esso ha

compiti amministrativi, compiti più attinenti alla disciplina dei

comportamenti in aula e compiti di natura politico-organizzativa.

L’ufficio di presidenza ha potere normativo su tutto ciò che riguarda

l’amministrazione, la contabilità e il personale della camera.

La conferenza dei presidenti dei gruppi assiste il presidente in

o relazione all’organizzazione dei valori dell’assemblea. È composta dai

presidenti di tutti i gruppi parlamentari e il governo può sempre inviarvi

un proprio rappresentante. Decide il programma dei lavori e il

calendario, cioè l’agenda parlamentare. La conferenza delibera

all’unanimità al Senato e a maggioranza qualificata dei tre quarti alla

Camera. Nel caso in cui non sia in grado di decidere provvede da solo il

presidente.

La giunta per il regolamento da pareri al presidente, che la

o presiede, quando si tratta di interpretare il regolamento e assolve a un

ruolo di proposta ai fine della sua modifica: la giunta delle elezioni

svolge il lavoro istruttorio in ordine alla verifica della regolarità delle

operazioni elettorali, dei titoli di ammissione degli eletti e delle cause

sopraggiunte di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità; la

giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce all’assemblea in

ordine all’applicazione quando l’autorità giudiziaria richieda

provvedimenti nei confronti di parlamentari o di ministri. Al senato vi è

un’unica giunta delle elezioni e delle immunità. Inoltre, alla

camera è istituito il comitato per la legislazione composto

pariteticamente tra maggioranza e opposizione e presieduto a turno da

ognuno dei suoi membri: esso ha il compito di esprimere pareri in

ordine alla qualità, omogeneità, semplicità e chiarezza delle proposte in

esame.

Le commissioni permanenti in numero pari a 14 in entrambe le

o camere sono suddivise in base all’oggetto della loro competenza. Il

senato ha provveduto a ridurle a 10, accorpandole. Esse svolgono

funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie, ai fini sia del

procedimento di formazione delle leggi sia delle procedure di indirizzo,

di controllo e di informazione. Le commissioni, inoltre, svolgono funzioni

consultive, esprimendo pareri su atti normativi del governo e proposte

di nomina. I componenti delle commissioni sono designati dai singoli

gruppi parlamentari e la composizione deve rispecchiare la loro

proporzione, per cui ogni gruppo avrà in commissione un numero di

rappresentanti commisurato alla percentuale di parlamentari che ad

esso aderiscono. Ciò comporta che i gruppi che sono maggioranza in

assemblea lo sono di norma anche in commissione. Per l’elezione

dell’ufficio di presidenza della commissione il voto è limitato.

La presidenza della commissione ha notevole rilevanza: perché il

presidente che la rappresenta la convoca e ha il compito di riferire in

assemblea. Come il presidente dell’assemblea così il presidente di

commissione non può essere sfiduciato, ne obbligato a dimettersi.

Ciascuna camera può istituire delle commissioni speciali o ad hoc. A

o partire dal 2001 sia alla camera sia al senato è stata costituita una

commissione speciale per l’esame degli atti del governo rimasto in

carica per gli affari correnti. Esempi di organi speciali sono: al senato 

la commissione straordinaria per i diritti umani e la commissione

straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo;

ciascuna camera può istituire delle commissioni d’inchiesta.

Esistono numerose commissioni bicamerali, cioè costituite da un

o numero uguale di deputati e senatori. Due di queste sono previste da

norme costituzionali: la commissione per le questioni regionali e il

comitato per i precedenti d’accusa. Altre commissioni bicamerali sono

istituite per legge e hanno carattere sia permanente che temporaneo.

Sono comprese: le commissioni per l’indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi, la commissione per il controllo degli enti di previdenza e

assistenza sociale. Un organo molto influente è il comitato

parlamentare per la sicurezza della repubblica. Tra le commissioni

a carattere temporaneo ci sono: le commissioni d’inchiesta e le

commissioni consultive.

I gruppi parlamentari sono espressamente richiamati in costituzione.

o I gruppi hanno una duplice natura: secondo la definizione del

regolamento della camera <<associazioni>> di parlamentari e

<<soggetti necessari al funzionamento>> dell’assemblea. Ogni gruppo

è dotato di un proprio statuto o regolamento. Sono invece soggetti a

controllo i rendiconti annuali dei gruppi. Ciascun eletto, entro un paio di

giorni dalla prima seduta della camera di appartenenza, deve dichiarare

a quale gruppo appartiene; se non lo fa, viene assegnato al gruppo

misto. Il numero minimo prescritto è di 20 deputati e 6 senatori. Alla

camera il regolamento prevede deroghe per i gruppi che rappresentino

partiti organizzati su tutto il territorio nazionale.

Al senato, ogni gruppo deve rappresentare un partito o un movimento

politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso

contrassegno. In entrambe le camere è permessa la costituzione di

componenti politiche all’interno del gruppo misto.

LE FUNZIONI DELLE CAMERE

Nella costituzione non esiste un catalogo delle funzioni del parlamento: funzioni

e ruolo si ricavano dall’intera parte II dell’ordinamento della Repubblica.

Nel primo caso ci si riferisce a quei poteri che un organi ha il dovere di

esercitare in vista del soddi

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Publisher
A.A. 2022-2023
148 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarahmoschini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Caruso Corrado.