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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE DUE CAMERE
L’organizzazione e il funzionamento delle due camere sono disciplinati da
fonti costituzionali e da fonti di autonomia parlamentare: il complesso di tali
disposizioni costituiscono il diritto parlamentare.
Ciascuna camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza
assoluta dei componenti. L’organizzazione e funzionamento sono
oggetto di una riserva di regolamento parlamentare in questo modo si
garantisce l’autonomia della Camera dei deputati nei confronti del
senato e viceversa.
Le sedute sono sempre pubbliche, a meno che non sia deliberata la
seduta segreta. Per ogni seduta vengono redatti un processo verbale e i
resoconti in forma sintetica (sommari) e in forma integrale
(stenografia). Il pubblico è ammesso ad assistere e le sedute sono in
diretta audio-video su internet e sul satellite.
Le decisioni di ciascuna camera sono di norma assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale),
purché sia presente la maggioranza dei loro componenti (quorum
strutturale o numero legale la metà più uno dei componenti.)
Quando manca il numero legale le deliberazioni non sono valide. Il
quorum funzionale per l’approvazione di una proposta è quello della
maggioranza semplice, costituita dalla metà più uno di coloro che
votano a favore o contro. Sia alla camera sia al senato coloro che
dichiarano di astenersi non vengono considerati al fine di stabilire se la
maggioranza è stata raggiunta. Gli astenuti concorrono a formare il
quorum strutturale ma non quello funzionale.
La maggioranza qualificata è quella assoluta, costituita dalla metà più uno
non di coloro che votano ma di coloro che compongono il collegio.
I componenti del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di
essere ascoltati ogni volta che lo richiedono. Hanno inoltre l’obbligo di
farlo se espressamente richiesto.
LO STATUS GIURIDICO DEI PARLAMENTARI
La costituzione disciplina il complesso dei diritti e dei doveri che definiscono lo
specifico status giuridico dei parlamentari.
titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il
I sopraggiungere nel corso del mandato ci cause di incompatibilità,
ineleggibilità o incandidabilità sono giudicati dalle stesse camere,
ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri)
Ogni parlamentare rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue
funzioni senza rispondere ad altri che alla coscienza (divieto del
vincolo di mandato)
parlamentare riceve un’indennità stabile per la legge. La misura
Ogni
dell’indennità è determinata dall’ufficio di presidenza di ciascuna camera,
entro un tetto che per legge è lo stipendio dei magistrati con funzioni di
presidente di sezione della corte di cassazione. All’indennità si
aggiungono una diaria per le spese di soggiorno a Roma, rimborsi per
collaboratori, consulenze e convegni, trasporti gratuiti, assistenza
sanitaria integrativa, assegno di fine mandato, pensione su base
contributiva che dal 2012 ha sostituito l’assegno unico.
Ogni parlamentare gode di una serie di immunità
Le immunità si distinguono in due:
1. Insindacabilità: per come votano e per ciò che dicono
<<nell’esercizio delle loro funzioni>> i parlamentari non possono
essere in alcun modo chiamati a rispondere in nessuna sede penale,
civile o disciplinare.
2. Inviolabilità: i parlamentari non possono subire alcuna forma di
limitazione della libertà personale, di domicilio e di comunicazione, a
meno che la camera di appartenenza non la autorizzi. Esistono però
delle eccezioni: A) il caso in cui il parlamentare sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio.
B) il caso in cui abbia subito una condanna detentiva passata in
giudicato.
Secondo la corte, perché scatti l’insindacabilità deve esistere un <<nesso
funzionale>>; questo nesso si rinviene solo quando le dichiarazioni fatte fuori
dalle camere costituiscono la riproduzione sostanziale di altri parlamentari
tipici. La prerogativa non può trasformarsi in un privilegio personale, essendo
preordinata alla tutela dell’autonomia delle funzioni parlamentari.
GLI ORGANI DELLE CAMERE
Nella prima seduta della legislatura ciascuna camera elegge tra i propri
o componenti il presidente dell’assemblea che viene eletto a
maggioranza qualificata. Il presidente ha il compito di rappresentare
all’esterno la camera e di assicurare sia il corretto e ordinato
svolgimento dei suoi lavori sia il buon andamento dell’amministrazione
interna; fa osservare il regolamento e dirige le sedute. È affiancato da
alcuni vicepresidenti e, per le funzioni amministrative, dai questori, per
il processo verbale è assistito dai segretari.
Presidente, vicepresidente, questori e segretari costituiscono insieme
o l’ufficio di presidenza (al senato consiglio di presidenza). Esso ha
compiti amministrativi, compiti più attinenti alla disciplina dei
comportamenti in aula e compiti di natura politico-organizzativa.
L’ufficio di presidenza ha potere normativo su tutto ciò che riguarda
l’amministrazione, la contabilità e il personale della camera.
La conferenza dei presidenti dei gruppi assiste il presidente in
o relazione all’organizzazione dei valori dell’assemblea. È composta dai
presidenti di tutti i gruppi parlamentari e il governo può sempre inviarvi
un proprio rappresentante. Decide il programma dei lavori e il
calendario, cioè l’agenda parlamentare. La conferenza delibera
all’unanimità al Senato e a maggioranza qualificata dei tre quarti alla
Camera. Nel caso in cui non sia in grado di decidere provvede da solo il
presidente.
La giunta per il regolamento da pareri al presidente, che la
o presiede, quando si tratta di interpretare il regolamento e assolve a un
ruolo di proposta ai fine della sua modifica: la giunta delle elezioni
svolge il lavoro istruttorio in ordine alla verifica della regolarità delle
operazioni elettorali, dei titoli di ammissione degli eletti e delle cause
sopraggiunte di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità; la
giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce all’assemblea in
ordine all’applicazione quando l’autorità giudiziaria richieda
provvedimenti nei confronti di parlamentari o di ministri. Al senato vi è
un’unica giunta delle elezioni e delle immunità. Inoltre, alla
camera è istituito il comitato per la legislazione composto
pariteticamente tra maggioranza e opposizione e presieduto a turno da
ognuno dei suoi membri: esso ha il compito di esprimere pareri in
ordine alla qualità, omogeneità, semplicità e chiarezza delle proposte in
esame.
Le commissioni permanenti in numero pari a 14 in entrambe le
o camere sono suddivise in base all’oggetto della loro competenza. Il
senato ha provveduto a ridurle a 10, accorpandole. Esse svolgono
funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie, ai fini sia del
procedimento di formazione delle leggi sia delle procedure di indirizzo,
di controllo e di informazione. Le commissioni, inoltre, svolgono funzioni
consultive, esprimendo pareri su atti normativi del governo e proposte
di nomina. I componenti delle commissioni sono designati dai singoli
gruppi parlamentari e la composizione deve rispecchiare la loro
proporzione, per cui ogni gruppo avrà in commissione un numero di
rappresentanti commisurato alla percentuale di parlamentari che ad
esso aderiscono. Ciò comporta che i gruppi che sono maggioranza in
assemblea lo sono di norma anche in commissione. Per l’elezione
dell’ufficio di presidenza della commissione il voto è limitato.
La presidenza della commissione ha notevole rilevanza: perché il
presidente che la rappresenta la convoca e ha il compito di riferire in
assemblea. Come il presidente dell’assemblea così il presidente di
commissione non può essere sfiduciato, ne obbligato a dimettersi.
Ciascuna camera può istituire delle commissioni speciali o ad hoc. A
o partire dal 2001 sia alla camera sia al senato è stata costituita una
commissione speciale per l’esame degli atti del governo rimasto in
carica per gli affari correnti. Esempi di organi speciali sono: al senato
la commissione straordinaria per i diritti umani e la commissione
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo;
ciascuna camera può istituire delle commissioni d’inchiesta.
Esistono numerose commissioni bicamerali, cioè costituite da un
o numero uguale di deputati e senatori. Due di queste sono previste da
norme costituzionali: la commissione per le questioni regionali e il
comitato per i precedenti d’accusa. Altre commissioni bicamerali sono
istituite per legge e hanno carattere sia permanente che temporaneo.
Sono comprese: le commissioni per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi, la commissione per il controllo degli enti di previdenza e
assistenza sociale. Un organo molto influente è il comitato
parlamentare per la sicurezza della repubblica. Tra le commissioni
a carattere temporaneo ci sono: le commissioni d’inchiesta e le
commissioni consultive.
I gruppi parlamentari sono espressamente richiamati in costituzione.
o I gruppi hanno una duplice natura: secondo la definizione del
regolamento della camera <<associazioni>> di parlamentari e
<<soggetti necessari al funzionamento>> dell’assemblea. Ogni gruppo
è dotato di un proprio statuto o regolamento. Sono invece soggetti a
controllo i rendiconti annuali dei gruppi. Ciascun eletto, entro un paio di
giorni dalla prima seduta della camera di appartenenza, deve dichiarare
a quale gruppo appartiene; se non lo fa, viene assegnato al gruppo
misto. Il numero minimo prescritto è di 20 deputati e 6 senatori. Alla
camera il regolamento prevede deroghe per i gruppi che rappresentino
partiti organizzati su tutto il territorio nazionale.
Al senato, ogni gruppo deve rappresentare un partito o un movimento
politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso
contrassegno. In entrambe le camere è permessa la costituzione di
componenti politiche all’interno del gruppo misto.
LE FUNZIONI DELLE CAMERE
Nella costituzione non esiste un catalogo delle funzioni del parlamento: funzioni
e ruolo si ricavano dall’intera parte II dell’ordinamento della Repubblica.
Nel primo caso ci si riferisce a quei poteri che un organi ha il dovere di
esercitare in vista del soddi