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Tassani-Carinci

Diritto tributario

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Manuale di diritto tributario, Carinci-Tassani

CAPITOLO 1: GRAMMATICA TRIBUTARIA

DIRITTO TRIBUTARIO E CONCETTO DI TRIBUTO

1. giuridica che ha ad oggetto l’istituzione e la disciplina dei tributi.

Il diritto tributario è quella branca

Non esistendo una definizione normativa di tributo, risulta necessario affermare i caratteri distintivi in base

alle prevalenti ricostruzioni teoriche, soprattutto giurisprudenziali, tratte dai principi fondamentali

dell’ordinamento. un’entrata pubblica,

Il tributo è, in primo luogo, ossia una risorsa che affluisce allo Stato e ad agli altri enti

di un’entrata di

territoriali con la funzione tipica di far fronte al relativo fabbisogno finanziario. Si tratta

carattere ordinario, tendenzialmente stabile e prevedibile, oltre che definitivamente acquisita.

Tipologie di entrate pubbliche:

1. Entrate di diritto privato: che derivano dallo svolgimento, diretto o indiretto, di attività economiche

dalla gestione del patrimonio dell’ente

e pubblico;

che derivano dall’esercizio di poteri autoritativi. I tributi rientrano in

2. Entrate di diritto pubblico:

questa categoria, che comprende anche le espropriazioni, le entrate acquisite quali sanzioni pecuniarie

e le altre coattive di natura non tributaria.

Vi sono poi entrate non definitivamente acquisite e quindi provvisorie, quali quelle derivanti da rapporti di

finanziamento (es. emissione dei titoli del debito pubblico) di natura normalmente privatistica; anche se sono

ipotizzabili i “prestiti forzosi”, aventi natura coattiva.

Per la particolare importanza che le entrate di diritto tributario assumono, a livello sia strutturale/normativo sia

finanziario, nell’ambito delle entrate pubbliche, è possibile affermare che la presenza di un efficace sistema

tributario è condizione imprescindibile per la sostenibilità delle attività e delle funzioni pubbliche, per

lo stesso funzionamento dello Stato e dell’ente territoriale.

Questa osservazione acquista un importante connotato giuridico, tanto da condurre la Corte costituzionale ad

interesse collettivo all’acquisizione delle risorse tributarie e quale

elaborare il concetto di interesse fiscale:

dell’ordinamento.

principio e valore primario

tributarie concorre al bilancio dell’ente pubblico senza che possa individuarsi uno

Il complesso delle entrate

specifico legame tra il gettito di un tributo e la singola spesa o attività pubblica ( principio di unità del bilancio

Rappresentano un’eccezione a questa regola

pubblico). i c.d. tributi di scopo, in cui è lo stesso legislatore ad

individuare la destinazione finanziaria dell’entrata fiscale.

Altro aspetto fondamentale nella dimensione del tributo quale entrata pubblica è il rapporto tra prelievo

soprattutto quelli sociali. I tributi rappresentano il “costo dei diritti”,

tributario e diritti costituzionali,

facendosi riferimento all’inscindibile legame tra il prelievo tributario e la spesa che sostiene l’intervento

pubblico finalizzato a dare attuazione ai diritti, di rilevanza costituzionale dei consociati.

Il diritto tributario si occupa della sola fase acquisitiva delle risorse (e di una particolare tipologia di risorse: il

tributo) e del fascio di rapporti giuridici ad essa connesse.

Lo studio giuridico del tributo richiede di esaminare il rapporto che si viene ad instaurare tra lo Stato (ente

pubblico creditore) ed il singolo consociato, in base al quale il primo può pretendere dal secondo una

determinata prestazione. Il tributo si palesa in termini di obbligazione, avente come oggetto il pagamento di

di cui il singolo è debitore nei confronti dell’ente pubblico.

una somma di denaro,

È quindi possibile definire il tributo come un istituto giuridico che determina una diminuzione coattiva del

patrimonio del singolo, per effetto di un intervento autoritativo di un ente pubblico, funzionale a

garantire il riparto delle spese pubbliche tra i consociati.

1

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LE TIPOLOGIE DEI TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE

2.

I tributi si distinguono in imposte e tasse, entrambe idonee a determinare una diminuzione patrimoniale in

capo al singolo, in virtù di una prestazione coattivamente imposta, con funzione di riparto dei carichi pubblici.

L’elemento di distinzione rilevante è dato dalla causa o ragione giustificatrice del prelievo.

L’imposta è dovuta dal singolo in ragione della propria capacità contributiva (art.53 Cost.), ossia dalla

1.

forza economica manifestata attraverso quelli che si definiscono “fatti-indice”, quali, principalmente, reddito,

patrimonio e consumo.

Il prelievo tributario, nell’imposta, non rileva alcun collegamento con uno specifico servizio o una specifica

attività dell’ente pubblico a favore del consociato, che è chiamato a concorrere alle spese pubbliche

esclusivamente per la sua capacità contributiva (causa giustificatrice).

L’imposta è il tributo destinato al finanziamento dei c.d. servizi pubblici indivisibili: che sono rivolti alla

generalità dei consociati senza che ne sia possibile un utilizzo uti singuli. Ciò è vero solo in parte, ossia con

sicurezza…

riferimento ad attività e servizi quali ad es. difesa, ordine pubblico,

Vi sono servizi pubblici, che pur essendo fungibili singolarmente (servizi c.d. divisibili), sono finanziati

prevalentemente dall’imposte es. sanità, istruzione, in generale prestazioni sociali. Il

interamente o

sostenimento di tali spese, che pur grava in parte su chi fruisce del servizio in virtù dei prelievi paracommutativi

(es. ticket sanitari), è reso possibile soprattutto per la destinazione del gettito derivante dalle imposte.

In questo senso, il fatto di assumere come indice di riparto di tali carichi pubblici la forza economica del

consociato e non il criterio del beneficio attribuito al singolo, esprime la portata solidaristica e redistributiva

del prelievo tributario: l’idea che per ragioni di equità ed uguaglianza (art.2,3,53 Cost), anche le spese

pubbliche “divisibili” debbano essere supportate da chi ha una maggiore forza economica e non esclusivamente

da chi ne usufruisce in modo diretto.

Si usa distinguere tra:

1. Imposte dirette: in cui la forza economica è espressa direttamente da reddito e patrimonio, fatti-

indice che costituiscono l’oggetto del tributo.

2. Imposte indirette: in cui la forza economica oggetto del tributo è espressa in via indiretta da fatti-

indice quali il consumo, il compimento di atti giuridici, in grado di disvelare una capacità economica

sottostante. dove la capacità contributiva è valutata nell’ambito della complessiva situazione

3. Imposte personali:

personale e familiare del soggetto (es. IRPEF).

4. Imposte reali: dove la capacità contributiva è valutata in senso oggettivo (es. imposte ipotecarie e

catastali.

La tassa è dovuta dal singolo a fronte della fruizione (o della possibilità di fruire) in modo individuale

2.

di un servizio pubblico, di un atto pubblico o di una attività pubblica.

Si tratta di un assetto giuridico di tipo paracommutativo, perché la ragione del prelievo (causa

giustificatrice) è da individuare nel beneficio attribuito al soggetto a favore del quale il servizio è predisposto.

dato che l’atto o servizio richiesto o provocato

Assetto che si riflette anche a livello di presupposto di imposta,

dal singolo costituisce l’elemento al verificarsi del quale il tributo è dovuto.

La struttura giuridica dell’imposta esclude ogni rapporto di sinallagmaticità tra la prestazione pubblica e

quella in capo al singolo.

Attraverso le tasse, si realizza il riparto delle spese pubbliche divisibili e alle stesse non sarebbe applicabile il

principio di capacità contributiva (art. 53 Cost). 2

lOMoARcPSD|480 676 5 riferibile l’art 53 Cost, che dovrebbe

Secondo una diversa impostazione dottrinale, anche alle tasse sarebbe l’an

concorrere insieme al principio del beneficio, a configurare la causa giustificatrice ed a determinare e il

quantum del carico fiscale (es. tasse universitarie modulate diversamente anche a seconda della capacità

contributiva del nucleo familiare).

Nel nostro ordinamento le tasse sono spesso legate a servizi o attività forniti da enti territoriali diversi dallo

Stato, per i quali rappresentano importanti fonti di finanziamenti es. tassa sui rifiuti TARI.

Altre tipologie tributarie:

1. Contributi: si tratta di forme di entrate riconducibili, di volta in volta, allo schema giuridico

dell’imposta o della tassa.

2. Entrate non tributarie: previste a fronte di servizi ed attività pubbliche, qualificate normalmente

come canoni, tariffe, prezzi pubblici, diritti. Si tratta di corrispettivi di tipo privatistico, che traggono

la propria fonte dalla disciplina negoziale del rapporto tra singolo ed ente. L’estraneità alla categoria

e le disposizioni dell’ordinamento tributario, tra cui quelli

del tributo impedisce di applicare i principi

costituzionali di riserva di legge e capacità contributiva.

Si usa attribuire natura tributaria ai c.d. monopoli fiscali, in riferimento alle situazioni di monopolio derivanti

legislativa, a favore dell’ente pubblico per lo svolgimento di una determinata attività. Secondo parte

da riserva

della dottrina la fissazione del prezzo di vendita da parte dell’ente sarebbe riconducibile ad una prestazione

imposta autoritativamente. Non pare però che il monopolio possa costituire una autonoma categoria di tributi.

3. LA STRUTTURA NORMATIVA DEL TRIBUTO

La struttura normativa del tributo può essere scomposta in:

1. Disciplina sostanziale;

2. Disciplina procedimentale.

1. La disciplina sostanziale, delineata dalle norme sostanziali (o impositrici) consente di determinare i

soggetti, l’an e il quantum del prelievo tributario, individuando i caratteri del concorso dei consociati

alle spese pubbliche e i criteri sostanziali di riparto.

La disciplina sostanziale comprende:

a. Il presupposto del tributo: quella situazione di fatto o di diritto al verificarsi del quale il tributo

è dovuto e che risulta in grado di esprimere la forza economica del singolo che giustifica il prelievo

(art.53Cost). Il presupposto nelle tasse individua ulteriormente la situazione di beneficio derivante

dalla potenziale fruizione di un servizio, un atto o un’attività dell’ente pubblico.

La costruzione giuridica del presupposto è realizzata non solo dalle norme che riflettono in

positivo la fattispecie oggettiva del tributo e quelle ad essa assimilate, ma anche da quelle norme

che specificano in negativo le fattispecie non oggetto di imposizione.

La previsione di “fattispecie negative” nella norma tributaria, può ricollegarsi ad una delimitazione

della capacità contributiva coerente con la ratio del tributo (si parla di norme di esclusione),

oppure vere e proprie deroghe rispetto a quest’ultima (norme di esenzione o di agevolazione).

Se entrambe le tipologie concorrono a determinare in negativo il presupposto del tributo, alle

agevolazioni tributarie è assegnato il compito di perseguire le finalità extrafiscali del tributo,

finalità ed interessi di natura diversa rispetto a quella fiscale in senso stretto. Col termine

agevolazione tributaria si usa indicare ogni forma di riduzione del prelievo, non solo realizzata a

livello del presupposto, ma anche attraverso esenzioni soggettive o riduzioni della base imponibile

e dell’aliquota. 3

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Si usa distinguere tra:

- Imposte istantanee: dove il presupposto si risolve un atto/fatto isolato, non destinato ad

essere ripetuto nel tempo (es. imposte di registro);

dove il presupposto è idoneo a manifestarsi nell’arco di un periodo di

- Imposte periodiche:

tempo e come tale è misurato (es. imposte sui redditi).

I soggetti del tributo: sono il soggetto attivo (o ente pubblico creditore) ed il soggetto passivo

dell’obbligazione pecuniaria. L’ordinamento prevede una pluralità di soggetti passivi tra i quali

troviamo il contribuente ( il soggetto che realizza il presupposto, manifestando così la specifica

capacità contributiva), il sostituto di imposta e il responsabile di imposta.

costituisce l’espressione quantitativa del presupposto, ossia quella grandezza

b. La base imponibile

applicata l’aliquota del

su cui viene tributo.

L’aliquota

c. è quella percentuale che, applicata alla base imponibile, permette di determinare il

quantum del tributo, quantificando in moneta corrente la prestazione pecuniaria dovuta dal

soggetto passivo.

L’aliquota può essere:

- Fissa: rimane immutata al variare della base imponibile;

dove l’incremento della base imponibile produce un progressivo aumento

- Progressiva:

dell’aliquota da applicare (es. imposta ad aliquote progressive è l’Irpef, in cui le 5 aliquote

sono individuate in base a diversi scaglioni di reddito.

Altri tributi prevedono una pluralità di aliquote, che però variano a seconda della specifica fattispecie

(es, Iva, in cui oltre all’aliquota

impositiva, ma non in una dimensione progressiva in senso proprio ordinaria

del 22%, sono presenti aliquote ridotte in funzione agevolativa per il consumo di determinati beni/servizi).

tributi dovuti “in misura fissa” per i quali l’imposizione prescinde dall’applicazione di

Vi sono, inoltre,

un’aliquota (es. imposta di registro).

In tema di aliquote e base vengono in rilievo 2 istituti tributari: imposta addizionale e la sovraimposta, che

che insistono su un’imposizione preesistente.

sono tributi il legislatore dispone l’applicazione di un’aliquota

- Imposte addizionali: aggiuntiva sulla base

imponibile di una determinata imposta , determinandosi un incremento impositivo in relazione

all’unico tributo. Le vicende attuative dell’imposta addizionale seguono necessariamente

quelle del tributo principale (non avviene nella sovraimposta);

- La sovraimposta : consiste in un autonomo tributo che si sovrappone alla base imponibile di

una differente imposta (es. imposte straordinarie).

contiene l’iter attuativo del tributo, ossia quella fase dinamica che

2. La disciplina procedimentale

consente di concretizzare l’astratta determinazione del dovere tributario giungendo all’effettiva

realizzazione del prelievo. Si tratta di un procedimento amministrativo tributario.

Le norme formali/procedimentali disciplinano gli obblighi strumentali del soggetto passivo

(obblighi di dichiarazione, di tenuta della contabilità…); i poteri dell’amministrazione finanziaria (di

controllo, di accertamento, di riscossione coattiva); le forme di cooperazione tra i soggetti.

Le norme processuali sono dirette a disciplinare il processo tributario.

Le norme sanzionatorie hanno per oggetto le sanzioni, di tipo amministrativo o penale, derivanti

dalla violazione delle disposizioni tributarie.

distinzione tra le diverse tipologie assume rilievo in riferimento all’efficacia

La nel tempo delle

norme tributarie. vale la regola dell’applicazione di quelle vigenti nel momento in cui si

Per le norme sostanziali

realizza il presupposto d’imposta.

Per le norme procedimentali e processuali vale la regola del tempus regit actum: è applicabile la

norma procedimentale vigente nel momento in cui è compiuto l’atto o la specifica attività.

valgono i principi dell’abolitio

Per le norme sanzionatorie criminis e del favor rei: nessuno può essere

assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo legge posteriore, non costituisce violazione punibile;

in caso di sanzioni diverse, tra la legge vigente al momento della violazione e quelle successive, si

applica la legge più favorevole. 4

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L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA

4. L’interpretazione è quella operazione logica, funzionale all’applicazione della norma giuridica e

quindi necessaria per determinare e realizzare il prelievo fiscale.

l’interpretazione della norma tributaria si assegna il significato da attribuire alla norma

Attraverso

medesima, in modo da individuare precisamente la fattispecie normativa entro cui sussumere il caso

concreto.

L’operazione interpretativa deve essere condotta secondo i principi e i criteri di diritto comune:

alla stregua dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il c.c. (c.d preleggi).

Anche in materia tributaria occorre assegnare rilievo al significato proprio delle parole secondo la

ed all’intenzione

connessione di esse del legislatore.

Il criterio letterale, teologico e sistematico devono concorrere insieme per determinare il significato

da attribuire alla norma e guidare la qualificazione giuridica della fattispecie concreta.

Anche in materia tributaria si riconosce l’interpretazione dichiarativa (coincidenza tra

interpretazione funzionale e letterale), restrittiva (assegnando un significato ristretto al dato letterale)

e quella estensiva (attribuendo un significato più ampio di quello letterale).

Importante è l’interpretazione adeguatrice (forma di interpretazione sistematica detta anche

che si risolve nell’assegnare alla norma un significato che sia

costituzionalmente orientata),

adeguato ai principi superiori della Cost. e dell’UE, evitando così l’illegittimità della

maggiormente

disposizione medesima.

Le specificità del diritto tributario si evidenziano non tanto nei metodi o nei risultati interpretativi,

fiscale,

quanto nelle caratteristiche dell’ordinamento spesso di ostacolo ad una sicura interpretazione

della legge e alla stessa certezza del diritto. È poi frequente ritrovare, nella legislazione fiscale,

riferimenti ad istituti e concetti tipici di altre branche del diritto. Si parla in

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bennyyymilano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bellodi Ansaloni Anna.
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