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LA DIRIBITIO ERA)
- il corrispettivo della locazione detto pensio poteva consistere in alternativa alla somma di danaro convenuta
in una determinata quantità di beni fungibili
- Il cumulo
- Il giudice invitata il convenuto a consegnare la res prima della sentenza, di condanna
- Il controvalore di ciò che fosse dovuto all’attore o che gli appartenesse
- Il deposito o depositum obbligazione re contracta
- Il dies initialis o termine iniziale
- Il locatore o locator aveva l’obbligo di impedire le turbative e di manutentire la cosa
- Il mandatum o mandato
- Il manuale istituzionale
- Il nudo proprietario agiva nei confronti dell’usufruttuario per ottenere, alla scadenza, la dichiarazione che
non sussisteva sul fondo il diritto di godimento.
- Il pater familias, il padre di famiglia
- Il pegno conventum, o ipoteca, consisteva nell’accordo tra debitore (o garante) e creditore in forza del quale
il primo si impegnava a non disporre di una res, mobile o immobile, poiché essa era posta a garanzia di un
debito, con l’intesa che in caso di inadempimento il creditore potesse alienare la res e soddisfarsi sul ricavato.
Il creditore, di regola, non poteva acquistare la cosa né appropiarsene.
- Il pignus è volontario oppure è necessario. Il pegno volontario è datum o conventum. Il pegno necessario è
giurisdizionale o legale.
- Il processo in iure si sospendeva, non restava privo di tutela ma poteva ricorrere all’interdictum quem
fundum o all’actio ad exibendum
-il diritto di usare e godere e di trarre i frutti di una res fruttifera, mobile o immobile, inconsumabile per un
certo periodo di tempo oppure per tutta la vita dell’usufruttuario
- Il testamentum tripertitum (testamento ordinario)
- il proprietario del fabbricato doveva pagare al concedente del suolo un canone per l'utilizzo dello stesso
- il venir meno dell’affectio maritalis
- i provvedimenti contenenti regole obbligatorie
- il quaestor sacri palati
- Il supporto scrittorio per la redazione di atti e negozi giuridici a fini probatori
- Il terzo creditore potrà esperire l’actio de peculio da vendita nei confronti del dominus dello schiavo
- Il trinoctii usurpatio
- In actio in ius
- In epoca giustinianea
- In iure cessio servitutes
- In presenza di tre requisiti: soggettivo, che è la qualità di erede legittimo, e oggettivi, cioè la mala gestio del
patrimonio e una formale interdizione magistratuale
- In quadruplum e infamante actio quod metus causa
- Infamante ed intrasmissibile
- iniziano allo spirare del termine
- inter vivos e mortis causa
- Interdictum de superfici bus
- Istituzione dell’erede
- Istituzioni o manuali
- Ius distrahendi (Costituito il pegno il creditore aveva lo:)
- Ius fruendi (a trarre frutti impossessarsi e godere della res data in pegno)
- Ius novum (Le obbligazioni consensu contractae sono di:)
- ius perpetuum: non revocabile né modificabile ius emphyteuticarum: revocabile e modificabile
- Ius vitae ac necis
- usufructus era un rapporto giuridico assoluto, reale, in senso improprio, che aveva ad oggetto una res
fruttifera, mobile o immobile, inconsumabile
- L’affermazione è corretta, e vale quando la designazione del tutore era testamentaria, e non era disposta da
parte del pater, ma da parte del marito.
- L’affermazione è corretta in quanto, nelle testimonianza giuridiche superstiti, l’attribuzione di lex ad un
plebiscito fu corrente in seguito alla parificazione avvenuta nel 287 con la lex hortensia trai due tipi di
provvedimenti legislativi: e ciò avvenne soprattutto per il plebiscito aquilio passato alla storia come lex Aquilia
, de danno
- L’affermarsi del processo cd. Extra ordinem, straordinario
- L’affermazione è corretta, in quanto occorreva per esserlo l’autonomia familiare del padre
- L’affermazione va condivisa; probabilmente essa conteneva una distinzione tra leggi generali e rescritti
- L’agire di uno schiavo imperiale in assenza del dominus
- L’animale che si potesse aggiogare
- L’assenza di convivenza tra i coniugi
- L’azione di restituzione
- L’azione spettante al titolare del fondo servente contro il titolare del fondo dominante actio negatoria servit
- L’erede
- L’esposizione delle ragioni della citazione a giudizio
- L’inappellabilità della sentenza
- L’insano di mente per ragioni di età o comunque chi non fosse in grado di comprendere e attendere ai propri
affari
- L’usufructus era un rapporto giuridico assoluto, reale, in senso improprio, che aveva ad oggetto una res
fruttifera, mobile o immobile, inconsumabile
-la causa negoziale, nel primo caso del comodato e nel secondo del deposito, vale a dire datio ad utendum e
datio ad custodiendum
- La cessione del credito
- La compravendita o emptio-venditio
- La conservazione dei testi
- La cd. dotis dictio, o dizione di dote
- la diseredazione di tutti i sui, liberi in potestate e emancipati
- la diseredazione degli heredes sui, cioe i discendenti in potesta
- La fiducia cum creditore o rapporto fiduciario con il creditore
- La fiducia cum amico o rapporto fiduciario con un amico
- La fissità ( non è caratteristica dell’usufrutto)
- La formula chiudeva la litis contestatio, nella quale si formava l’accordo a tre, tra magistrato e parti in causa
- La in iure cessio servitutis, cioè l’applicazione dell’atto librale davanti al pretore
- La leges pubblicae o leggi pubbliche
- La liceità
- La locatio conductio operis o locazione d’opera
- La locatio conductio rei o locazione di cosa
- La locatio operarum o locazione di opere
- La Locatio conductio operis o locazione di opus e servizio
- Locazione di cosa o locatio – conductio rei
- la mancipatio doli causa
- la morte del de cuis
- La nossalità
- La parte di fiume lasciata senz’acqua perché il fiume si inaridisce o il suo corso è deviato
- La potestà tribunizia
- La prima la lex plaetoria, gli altri due l’interpretazione pretoria
- La promessa unilaterale rivolta dal pater della donna al futuro marito o all’avente potestà di questi
contenente l’impegno a costituire la dote (Le locuzioni sono: dotem tibi dico, cioè ti assegno la dote, oppure
doti tibi erit, vale a dire ti è assegnato in dote)
- La quota abbandonata di un condominio e che, quindi, non era stata alienata ad altri, non diventava nullis
ma accresceva di un diritto altri comunisti
-La societas o società
- La reciproca capacità matrimoniale
- La riduzione in pristino o in integrum restituito
- la riflessione muove intorno alla regola dell'accessione al suolo: superficies solo cedit, cioè la superficie
accede al suolo
- la sancio legis col caput tralaticium de impunitate La lex de imperio Vespasiani contiene:
- La societas o società
- La traditio servitutis, vale a dire la mera consegna del fondo dal(futuro) nudo proprietario al (futuro)
usufruttario
- La trinoctii usurpatio
- La vendita
Sponsalia
- La vendita la cosa locata
- La volontà
Leges, responsa prudentium, senatusconsulta, edicta, eorum qui ius edicent habent, plebiscita, constitutiones
principum
- Le personae, di sesso maschile e femminile, che fossero puberi, e avessero meno di 25 anni (e, a partire
dall’epoca poclassica, su richiesta, che fossero di età inferiore ai 20) e potevano essere sui iuris (es. morto il
pater) oppure alieni iuris (ancora filius, vivente patre)
- Le scanalature introdotte dalla prassi
- Le servitù prediali
- Le servitù prediali, l’usufrutto e i rapporti affini all’usufrutto (l’usus, Il fructus sine usu, il quasi usufrutto,
l’habitatio e le opere servorum), la superficie, l’enfiteusi
- legato per vindicationem, per rivendicare ( legato reale)
- legato per praeceptionem di un bene gravato da vincoli che lo rendono indisponibili (legato reale)
- legato reale attributivo di uno ius in re aliena
- legato obbligatorio (per damnationem)
- Legatum sinendi modo ( legato obbligatorio)
- Leges de bello indicendo e de potestate censoria
- Legis actio per manus inictionem
- Legis actio per sacramentum, per giuramento
- Lex Aebutia ntrodusse la votazione segreta nei comizi
- Lex Cassia e lex Caelia, e lex Papiria
giudiziari e in quelli elettivi:
- Lex cincia di lex minus quam perfecta è 204 a.c.
- Lex iulia de adulteriis
- Lex iulia iudiciorum privatorum
- Lex maenia L'auctoritas patrum divenne preventiva per le delibere elettive dei comitia centuriata con una:
- Lex Manlia de vicesima manomissione 357 a.c.
- Lex silia
- Libri ad edictum
- Libri ad (opera di commento)
- Limitazione e regola per il giudice
- L’ignoranza o la falsa conoscenza di una circostanza qualsiasi, che ha avuto rilievo nel processo di formazione
della volontà
- Lo studio della cultura giuridica classica nella scuole di diritto
- mancipatio fiduciaria
- mancipatio e in iure cessio alienazione res mancipi
- Mandato
- Mandato ad acquistare
- Manomesso contro la legge di Aelia Sentia
- Manuale di diritto civile
- Manumissio vindicta
- Maschi e femmine, legittimi e legittime
- metus
- Minaccia di un male ingiusto e notevole
- Monografia
- Mutui stipulatori e nomina arcaria
- mutuo
- mutuo di bene fungibile
- mutuum o mutuo
- Negozio a forma libera factum --- precarium
- Nel 130 a.C. con una Lex Aebutia
- Nell’accordi di mantenere una res a disposizione del creditore in funzione di garanzia nell’attesa di
adempimento
- Nel senso che le obbligazioni erano reciproche ed interdipendenti, tra loro eterogenee
- No dello stabulum, oltre ad accordi sui frutti pendenti e sull’instrumentum fundi
- No, fintanto che permane lo stato di schiavitù; può comune iurare, o giurare, sulla base dello ius sacrum e
dopo la liberazione riformulare l’obbligazione
- No, non si poteva dire quale cosa fosse il corrispettivo a titolo di prezzo
- No, solo a condizione sospensiva
- Nomen transcripticium, o credito annotato
- Non corretta, in quanto non era ammessa l’autotutela pena la perdita del credito
- Non avevano competenza nell’approvazione di leggi, dei pareri giurisprudenziali ne’ delle delibere del senato
-non avere la cittadinanza romana
non poteva mutare la struttura e la destinazione attuale della cosa, neanche se ne derivasse una valorizazione
della cosa stessa. In eta postclassica si ammise la possibilita di migliorie. In ogni caso l’usufruttario era tenuto
a garantire al nudo proprietario la conservazione della cosa e la sua restituzione alla scadenza, e le spese di
manutenzione
- Non era essenziale, ma solo eventuale